Scarica qui lo schema sulla nuova

Download Report

Transcript Scarica qui lo schema sulla nuova

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.5.2016

La Nuova Procedura Civile, 3, 2016

Editrice

L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE (PIGNORAMENTO E VENDITA) AGGIORNATA AL D.L. 59/2016

Schema di

Giulio SPINA

 

Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione

La Nuova Procedura Civile

(già cultore di Diritto processuale civile). Direttore

Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile

.

Pignoramento

(espropriazione mobiliare presso il debitore) NOTE Con riferimento all'

espropriazione forzata in generale

si segnalano le seguenti recenti modifiche:  art. 490 c.p.c. (

Pubblicità degli avvisi

) ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015: si veda al riguardo SPINA,

La Nuova esecuzione. Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/2015 convertito con legge n. 132/2015

,

La Nuova Procedura Civile Libri

, Milano, 2015 (ISBN: 979-12-200-0479   4) , par. 4 e ss. (pagg. 33-38); art. 492 c.p.c. (

Forma del pignoramento

) novellato dal d.l. 59/2016 : con riferimento ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore dell’attesa legge di conversione l’atto dovrà contenere altresì l'avvertimento che,

a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

. Si veda al riguardo la FORMULA del nuovo pignoramento aggiornata al d.l. 59/2016 ,

in La Nuova Procedura Civile

, 3, 2016. art. 492-

bis

. (

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

) novellato dal del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015: si veda al riguardo: SPINA,

La Nuova esecuzione .. cit.

, par. 5 e ss. (pagg. 38-46) da integrarsi con il

nuovo art. 155-sexies disp. att. c.p.c.

novellato dal d.l. 59/2016. Si veda al riguardo SPINA, Modifiche normative e date di entrata in vigore della nuova espropriazione forzata ex d.l. 59/2016 , in

La Nuova Procedura Civile

, 3, 2016;  altre modifiche ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 (tra cui la

conversione rateale del pignoramento

di cui all’art. 495 c.p.c. e la

cessazione dell'efficacia del pignoramento

di cui all’art. 495 c.p.c.) si veda SPINA,

La Nuova esecuzione .. cit.

, par. 6 e ss. (pagg. 47-52). NOTE  Riferimento normativo: artt. 513-521-bis c.p.c. (capo II - Dell'

espropriazione mobiliare presso il debitore

- Sezione I;

Del pignoramento

; cfr.

Codice di procedura civile, La Nuova Procedura Civile, 2016

– aggiornato al d.l. 59/2016 ).  Per tutte le

novità normative del 2016

SPINA, Modifiche normative … cit. in tema di espropriazione forzata si veda lo schema  Per le o o

altre recenti modifiche

alla disciplina del pignoramento si veda: per il nuovo art. 514 c.p.c.: Impignorabili gli animali da compagnia: ecco il nuovo art. 514 c.p.c.

, in

La Nuova Procedura Civile

, 1, 2016; per il nuovo art. 521-bis. in tema di pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi:  SPINA,

La Nuova esecuzione .. cit.

, par. 7 e 7.1 (pagg. 53-58);  VASAPOLLO, Formula: atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014), dopo il decreto degiurisdizionalizzazione , in

La Nuova Procedura Civile

, 1, 2015;  VASAPOLLO, Schema: espropriazione autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in

Nuova Procedura Civile

, 1, 2015 , in

La Nuova Procedura Civile

, 1, 2015.

La

L'

ufficiale giudiziario

consegna al creditore:  il processo verbale;  il titolo esecutivo;  il precetto.

entro 15 gg.

(pena la perdita di efficacia del pignoramento)

Il creditore deve depositare in cancelleria

:  nota di iscrizione a ruolo;  copie conformi degli atti di cui sopra. NOTE Il d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che tale nuova disposizione (art. 518 c.p.c.) si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

(artt. 520 e ss. c.p.c.) (artt. 595 e ss. c.p.c.) decorso il termine dilatorio ex art. 501; in linea generale 10 gg. dal pignoramento ù

Istanza di assegnazione o di vendita

(art. 529 c.p.c.) Il giudice

fissa con decreto l’udienza

alla quale il

creditore pignorante

, i

creditori intervenuti

, il

debitore

ed eventualmente

Udienza per l’audizione delle parti

gli

altri interessati

debbono comparire davanti a lui (art. 485 c.p.c.). Le

parti

:

-

possono fare

osservazioni

circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita;

-

devono proporre,

a pena di decadenza

, le

opposizioni agli atti esecutivi

(se non sono già decadute dal diritto di proporle)

Non vi sono opposizioni

o se su di esse si raggiunge l’

accordo

delle parti comparse

Opposizioni

Il giudice decide su di esse con

sentenza Ordinanza per l’assegnazione o la vendita

Inoltre (art. 530 c.p.c.):

-

in caso di

intervento dei creditori

a norma dell’art. 525,

-

c. 2 c.p.c., e se

non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso

:

decreto per l’assegnazione o la vendita

; altrimenti: si segue la procedura sopra descritta ex art. 530 commi 1-4 c.p.c., ma saranno

sentiti soltanto i creditori intervenuti non oltre la prima udienza

ex art.

-

530 c.p.c. fissata per l’assegnazione o l’autorizzazione della vendita.

Il giudice stabilisce che siano

effettuati con modalità telematiche

o , salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura: il versamento della cauzione; o la presentazione delle offerte; o lo svolgimento della gara tra gli offerenti; o il pagamento del prezzo. Sul v

ersamento del prezzo rateale

si rimanda a SPINA,

La Nuova esecuzione…cit.,

par. 7.2 (pagg. 59-62)

Assegnazione Vendita Vendita senza incanto Vendita a mezzo di commissario Vendita all’incanto

NOTA: Si vedano gli artt. 534 e ss. c.p.c. (non modificati dal d.l. 59/2016, ma novellati ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015, con riferimento agli artt. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita) e 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). Si veda al riguardo

Codice di procedura civile, La Nuova Procedura Civile, 2016

. Disciplina della vendita a mezzo commissario ex

artt. 532

(novellato dal d.l. 59/2016) e 533 c.p.c.

-

le cose pignorate devono essere

affidate

(disposizione che si applica dall’entrata in vigore della L. 6 agosto 2015, n. 132 ): o all'i

stituto vendite giudiziarie

; o con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di

-

competenza iscritto nell'

elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati

istituito presso ogni tribunale a norma dell' art. 169 sexies disp. att. c.p.c.

); nello stesso provvedimento il giudice (disposizione che, come novellata nel 2016, si applica dal 4.5.2016, giorno successivo alla pubblicazione in GU del d.l. 59/2009): o fissa il

prezzo minimo

della vendita; o fissa l'

importo globale

fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere o o eseguita; può imporre al commissionario una

cauzione

; fissa altresì:  il

numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita

;  i

criteri per determinare i relativi ribassi

;  le

modalità di deposito della somma

ricavata dalla vendita;  il

termine finale non superiore a sei mesi

(in precedenza tale termine era non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno), alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all' art. 164-bis disp. att. c.p.c.

);

-

se il

valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato

, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato; deve essere assicurata agli interessati la possibilità di

esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita

almeno 3 gg. prima dell'esperimento di vendita; il commissario non può consegnare la cosa all'acquirente prima del

pagamento integrale del prezzo

; ex

art. 533 c.p.c.

, qualora

la vendita non avvenga nel termine fissato

(ex art. 532 c.p.c.), il commissionario

restituisce gli atti in cancelleria

.