Transcript Scarica qui lo schema sulla nuova
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.5.2016
La Nuova Procedura Civile, 3, 2016
Editrice
L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE (PIGNORAMENTO E VENDITA) AGGIORNATA AL D.L. 59/2016
Schema di
Giulio SPINA
Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione
La Nuova Procedura Civile
(già cultore di Diritto processuale civile). Direttore
Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
.
Pignoramento
(espropriazione mobiliare presso il debitore) NOTE Con riferimento all'
espropriazione forzata in generale
si segnalano le seguenti recenti modifiche: art. 490 c.p.c. (
Pubblicità degli avvisi
) ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015: si veda al riguardo SPINA,
La Nuova esecuzione. Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/2015 convertito con legge n. 132/2015
,
La Nuova Procedura Civile Libri
, Milano, 2015 (ISBN: 979-12-200-0479 4) , par. 4 e ss. (pagg. 33-38); art. 492 c.p.c. (
Forma del pignoramento
) novellato dal d.l. 59/2016 : con riferimento ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore dell’attesa legge di conversione l’atto dovrà contenere altresì l'avvertimento che,
a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile
. Si veda al riguardo la FORMULA del nuovo pignoramento aggiornata al d.l. 59/2016 ,
in La Nuova Procedura Civile
, 3, 2016. art. 492-
bis
. (
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
) novellato dal del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015: si veda al riguardo: SPINA,
La Nuova esecuzione .. cit.
, par. 5 e ss. (pagg. 38-46) da integrarsi con il
nuovo art. 155-sexies disp. att. c.p.c.
novellato dal d.l. 59/2016. Si veda al riguardo SPINA, Modifiche normative e date di entrata in vigore della nuova espropriazione forzata ex d.l. 59/2016 , in
La Nuova Procedura Civile
, 3, 2016; altre modifiche ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 (tra cui la
conversione rateale del pignoramento
di cui all’art. 495 c.p.c. e la
cessazione dell'efficacia del pignoramento
di cui all’art. 495 c.p.c.) si veda SPINA,
La Nuova esecuzione .. cit.
, par. 6 e ss. (pagg. 47-52). NOTE Riferimento normativo: artt. 513-521-bis c.p.c. (capo II - Dell'
espropriazione mobiliare presso il debitore
- Sezione I;
Del pignoramento
; cfr.
Codice di procedura civile, La Nuova Procedura Civile, 2016
– aggiornato al d.l. 59/2016 ). Per tutte le
novità normative del 2016
SPINA, Modifiche normative … cit. in tema di espropriazione forzata si veda lo schema Per le o o
altre recenti modifiche
alla disciplina del pignoramento si veda: per il nuovo art. 514 c.p.c.: Impignorabili gli animali da compagnia: ecco il nuovo art. 514 c.p.c.
, in
La Nuova Procedura Civile
, 1, 2016; per il nuovo art. 521-bis. in tema di pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: SPINA,
La Nuova esecuzione .. cit.
, par. 7 e 7.1 (pagg. 53-58); VASAPOLLO, Formula: atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014), dopo il decreto degiurisdizionalizzazione , in
La Nuova Procedura Civile
, 1, 2015; VASAPOLLO, Schema: espropriazione autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in
Nuova Procedura Civile
, 1, 2015 , in
La Nuova Procedura Civile
, 1, 2015.
La
L'
ufficiale giudiziario
consegna al creditore: il processo verbale; il titolo esecutivo; il precetto.
entro 15 gg.
(pena la perdita di efficacia del pignoramento)
Il creditore deve depositare in cancelleria
: nota di iscrizione a ruolo; copie conformi degli atti di cui sopra. NOTE Il d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che tale nuova disposizione (art. 518 c.p.c.) si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
(artt. 520 e ss. c.p.c.) (artt. 595 e ss. c.p.c.) decorso il termine dilatorio ex art. 501; in linea generale 10 gg. dal pignoramento ù
Istanza di assegnazione o di vendita
(art. 529 c.p.c.) Il giudice
fissa con decreto l’udienza
alla quale il
creditore pignorante
, i
creditori intervenuti
, il
debitore
ed eventualmente
Udienza per l’audizione delle parti
gli
altri interessati
debbono comparire davanti a lui (art. 485 c.p.c.). Le
parti
:
-
possono fare
osservazioni
circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita;
-
devono proporre,
a pena di decadenza
, le
opposizioni agli atti esecutivi
(se non sono già decadute dal diritto di proporle)
Non vi sono opposizioni
o se su di esse si raggiunge l’
accordo
delle parti comparse
Opposizioni
Il giudice decide su di esse con
sentenza Ordinanza per l’assegnazione o la vendita
Inoltre (art. 530 c.p.c.):
-
in caso di
intervento dei creditori
a norma dell’art. 525,
-
c. 2 c.p.c., e se
non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso
:
decreto per l’assegnazione o la vendita
; altrimenti: si segue la procedura sopra descritta ex art. 530 commi 1-4 c.p.c., ma saranno
sentiti soltanto i creditori intervenuti non oltre la prima udienza
ex art.
-
530 c.p.c. fissata per l’assegnazione o l’autorizzazione della vendita.
Il giudice stabilisce che siano
effettuati con modalità telematiche
o , salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura: il versamento della cauzione; o la presentazione delle offerte; o lo svolgimento della gara tra gli offerenti; o il pagamento del prezzo. Sul v
ersamento del prezzo rateale
si rimanda a SPINA,
La Nuova esecuzione…cit.,
par. 7.2 (pagg. 59-62)
Assegnazione Vendita Vendita senza incanto Vendita a mezzo di commissario Vendita all’incanto
NOTA: Si vedano gli artt. 534 e ss. c.p.c. (non modificati dal d.l. 59/2016, ma novellati ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015, con riferimento agli artt. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita) e 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). Si veda al riguardo
Codice di procedura civile, La Nuova Procedura Civile, 2016
. Disciplina della vendita a mezzo commissario ex
artt. 532
(novellato dal d.l. 59/2016) e 533 c.p.c.
-
le cose pignorate devono essere
affidate
(disposizione che si applica dall’entrata in vigore della L. 6 agosto 2015, n. 132 ): o all'i
stituto vendite giudiziarie
; o con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di
-
competenza iscritto nell'
elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati
istituito presso ogni tribunale a norma dell' art. 169 sexies disp. att. c.p.c.
); nello stesso provvedimento il giudice (disposizione che, come novellata nel 2016, si applica dal 4.5.2016, giorno successivo alla pubblicazione in GU del d.l. 59/2009): o fissa il
prezzo minimo
della vendita; o fissa l'
importo globale
fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere o o eseguita; può imporre al commissionario una
cauzione
; fissa altresì: il
numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita
; i
criteri per determinare i relativi ribassi
; le
modalità di deposito della somma
ricavata dalla vendita; il
termine finale non superiore a sei mesi
(in precedenza tale termine era non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno), alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all' art. 164-bis disp. att. c.p.c.
);
-
se il
valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato
, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato; deve essere assicurata agli interessati la possibilità di
esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita
almeno 3 gg. prima dell'esperimento di vendita; il commissario non può consegnare la cosa all'acquirente prima del
pagamento integrale del prezzo
; ex
art. 533 c.p.c.
, qualora
la vendita non avvenga nel termine fissato
(ex art. 532 c.p.c.), il commissionario
restituisce gli atti in cancelleria
.