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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
REP. N° ______ del __________
CONTRATTO D’APPALTO
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
MANEGGIO POLIFUNZIONALE "SAN SEBASTIANO"
C.I.G. Z7F190B189
L'anno duemilasedici (2016) il giorno ................ (.......) del mese di .........................
in Villanovafranca, nella sede comunale, innanzi a me Dr. SOGOS GIORGIO, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell’interesse del Comune, si sono personalmente presentati:
1. Il Ing. PORCU VALERIO, nato a Oristano il 29.05.1980, C.F. PRC VLR
80E29 G113C responsabile del servizio tecnico del Comune di Villanovafranca,
domiciliato per l’incarico nella sede comunale, il quale interviene esclusivamente
in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta (Codice Fiscale
00517980926);
2. il sig. ............................, nato a .................. (.........) il .......................... il quale interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Impresa
.........................................................., (P. IVA .....................................).
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale
Rogante sono personalmente certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente
d'accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni, in conformità
del disposto dell’art. 48 della legge 16/02/1913, N° 89.
PREMESSO
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Considerato che il Comune di Villanovafranca è proprietario di una struttura
destinata a maneggio in località Pranu Scalitta;
Dato atto che l'ultima procedura di assegnazione, a seguito di bando di
concessione con procedura aperta, è andata deserta;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 19.02.2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 14.03.2016;
□ Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 57
del 17.03.2016 di approvazione del bando di gara e indizione procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.lgs. n. 163/2006, per
l’affidamento in concessione della gestione del maneggio polifunzionale comunale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, espressa anche in termini di prezzo superiore a quello posto a
base d'asta di €. 1.200,00 annuali per la durata di 9 anni rinnovabili;
□ Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°
........... del ..................... di aggiudicazione definitiva del servizio di
gestione del maneggio polifunzionale alla ...........................................
per l'importo annuo di €. .........................,00 pari ad un rialzo del
...........................%, per la durata di 9 anni rinnovabili;
□
che in data ........................ il RUP e il legale rappresentante dell’impresa
.........................................., hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta il
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio;
□
che si addiviene alla stipulazione del presente contratto che, unitamente all'offerta
tecnica
ed
economica
presentata
in
sede
di
gara
................................................ e al capitolato speciale d'appalto, rappre-
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senta la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le parti;
Tutto ciò premesso approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto, in
esecuzione dei predetti atti amministrativi, i detti comparenti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Il Comune di Villanovafranca, come sopra rappresentato, concede alla
società ................................................. così come sopra generalizzata la gestione
della struttura anzidetta;
ART. 2 – La società ............................................., per mezzo del suo legale rap-
presentante dichiara di accettare la suddetta concessione e di rispettare tutte le
clausole e condizioni appresso descritte;
ART. 3 - La presente concessione ha validità 9 (nove) anni dalla data di stipula del contratto eventualmente rinnovabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare il rapporto di concessione nel caso in cui non vengano rispettati da parte del concessionario gli
impegni assunti con regolare contratto, ovvero nei casi di gestione non conforme a quanto previsto dalla concessione.
Le violazioni degli obblighi assunti dal concessionario sono formalmente contestate dall’amministrazione. Il concessionario, entro 3 giorni dalla contestazione, può presentare controdeduzioni in merito alle contestazioni. Decorso
tale termine, o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non siano ritenute
valide, l’amministrazione potrà provvedere:
- alla revoca dell’assegnazione, secondo la procedura prevista per il mancato
pagamento, entro i termini, del canone e nei casi di grave violazione degli
obblighi assunti;
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- alla applicazione di una penale, di Euro 100,00 per ogni violazione contestata, in detrazione dalla cauzione, nei casi di violazione più lieve degli obblighi
assunti.
L’assegnatario può recedere dalla convenzione dando comunicazione scritta,
a mezzo raccomandata, con almeno tre mesi di preavviso. Alla scadenza del
periodo di gestione tutte le attrezzature e i locali di proprietà del Comune di
Villanovafranca devono essere restituiti in perfetto stato di efficienza, senza
che nessuna pretesa economica possa essere accampata dal concessionario per
le eventuali manutenzioni apportate a seguito di apposito verbale redatto in
contraddittorio con i funzionari del Comune. In tale circostanza verrà incamerata la cauzione definitiva e applicata una penale pari a € 200,00.
ART. 4 - Sono posti a carico del gestore :
□ Pagamento del canone annuo di gestione (€ ...........,00 IVA esclusa);
□ la custodia dell’impianto;
□ la pulizia dell’intera struttura, da effettuarsi almeno quotidianamente;
□ la responsabilità gestionale;
□ il pagamento delle utenze;
□ la manutenzione ordinaria dell’impianto intesa come l’insieme di tutti
gli interventi da attuare con continuità temporale al fine di conservare
l’impianto nelle migliori condizioni di efficienza e di funzionalità e di
garantire l’ottimale utilizzo della struttura e la sicurezza degli utenti (a
titolo esemplificativo si indicano: riparazioni, sostituzioni, interventi
di adeguamento, verniciature e tinteggiature, verifiche periodiche, cura
delle aree verdi pertinenti la struttura, ecc.);
Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell’impianto, il
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concessionario si obbliga a fornire annualmente all’Amministrazione comunale:
□ il nominativo del responsabile dell’impianto;
□ una relazione entro il mese di giugno sulla situazione dell’impianto allo stato attuale nonché le proposte di intervento per l’anno successivo;
□
il programma di attività, nonché una relazione sull’attività svolta,
completa di dati riferiti alla gestione dell’impianto: tali documenti, su
specifica richiesta, potranno essere discussi anche dalla competente
commissione consiliare. L’Amministrazione Comunale potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull’impianto, con diritto inoltre di visionare i documenti contabili riguardante la corretta applicazione delle norme stabilite.
□ la formale assunzione della qualifica di datore di lavoro di cui al
D.Lgs n° 81/2008 sia in relazione all’impianto che all’attività esercitata;
□ la polizza di responsabilità civile per danni a persone e cose.
Il Concessionario potrà eseguire nell’impianto interventi che rivestano carattere di urgenza la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il normale utilizzo dell’impianto stesso. A tal riguardo, previa presentazione di idonea e motivata richiesta al Comune e accertata l’indisponibilità di quest’ultimo alla esecuzione totale o parziale degli interventi necessari, saranno concertate le modalità tecniche d’intervento, il connesso piano economico e la formale riconduzione dell’onere relativo. La realizzazione dell’intervento dovrà comunque
essere conforme nell’iter procedimentale alla vigente normativa in materia di
opere pubbliche.
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Il Concessionario potrà altresì realizzare nell’impianto opere di miglioria e/o
interventi complementari a condizione che le stesse siano preventivamente
autorizzate dal Comune, che gli oneri relativi siano a totale carico del Concessionario e che la proprietà di tali opere sia trasferita al Comune alla scadenza della concessione di affidamento in gestione dell’impianto.
Ogni opera necessaria per poter ottenere eventuali autorizzazioni o nulla osta
rimane a carico dell'aggiudicatario che nulla potrà avanzare nei confronti della
Stazione Appaltante. Le strutture infatti vengono consegnate e accettate senza
riserva alcuna nello stato in cui si trovano; di tale disposizione verrà redatta
apposita dichiarazione all'atto del sopralluogo nei luoghi della concessione già
in fase di partecipazione alla gara in oggetto.
Il Gestore inoltre assume a proprio carico l’onere di porre in essere le sottoindicate prescrizioni:
□
.................................................................
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare l’intero impianto o
parte di esso per un massimo di 10 giorni, nel corso dell’anno, per manifestazioni o attività che verranno poste in essere direttamente o indirettamente dalla stessa. Resta inteso che l’utilizzazione sarà preventivamente concordata
con il gestore e che l’utilizzo non potrà essere superiore ai tre giorni consecutivi.
Per dette utilizzazioni la ditta non potrà pretendere nessun rimborso fermo restando che la responsabilità di eventuali danni ricadrà sull’utilizzatore
dell’impianto.
L’Amministrazione si riserva di accedere alla struttura per effettuare interventi di manutenzione straordinaria e di concordare con il gestore le modalità che
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arrechino minor disagio alla gestione.
Ogni opera necessaria per poter ottenere eventuali autorizzazioni o nulla osta
rimane a carico dell'aggiudicatario che nulla potrà avanzare nei confronti della
Stazione Appaltante. Le strutture infatti vengono consegnate e accettate senza
riserva alcuna nello stato in cui si trovano.
ART. 5 - La società concessionaria ha stipulato:
□
polizza assicurativa n° ..................... del ...................... tramite
...................................................., con massimale di rischio pari a €
1.000.000,00 che garantiscano il Comune di Villanovafranca sull'immobile,
gli impianti e gli arredi contro il rischio di furto, danneggiamento, atti vandalici e incendi.
□
Il ritardo o l'inadempienza comporta la risoluzione contrattuale anche
senza il preavviso e senza alcun diritto risarcitorio.
□
Polizza di Responsabilità civile verso terzi con massimale pari a €
2.500.000,00, ricomprendente tra i terzi anche il Comune quale Ente proprietario dei beni mobili e immobili della struttura;
□
Cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° ..................... del
...................... tramite ....................................................,
dell'importo di €
....................... a garanzia delle obbligazioni assunte dal concessionario nei
confronti di questo ente (ex art. 113 del D.Lgs n° 163/2006);
Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi
danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all’Amministrazione Comunale o a terzi ed a mantenere,
altresì, estraneo il Comune (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano
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a contratti e forniture per l’esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti.
ART. 6 - Prima dell'inizio delle attività, verrà redatto un processo verbale di consegna contenente la analitica descrizione dei beni ed il loro stato. Alla scadenza del
contratto questo inventario sarà verificato con altro processo verbale e saranno addebitati i beni danneggiati escluso l'usura normale.
ART. 7 - Qualora in Comune non fosse in grado di assicurare la fornitura e/o la sostituzione di arredi ed impianti anche parzialmente, la ............................................
può prevedere di acquistarli e/o integrarli.
In questo caso il Comune potrà riconoscergli un abbuono sul canone annuale
in misura da concordare e senza che la società ............................... possa vantare alcun diritto.
In ogni caso l'arredamento, anche se fornito dal gestore, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.
Alla scadenza del contratto, anche se anticipato, il gestore avrà l'obbligo del
ritiro, entro i 30 giorni successivi alla data di preavviso, di arredi, attrezzi e
impianti di sua proprietà.
Qualora non provvedesse a tale ritiro, il Comune avrà facoltà di accedere ugualmente nei locali e nelle strutture e affidare ad altro soggetto, l'incarico di
gestione, il quale potrà gratuitamente utilizzare i beni sino al ritiro da parte
della società uscente e senza responsabilità alcuna né a carico del Comune né
a carico della società subentrante per eventuali danni o ammanchi.
ART. 8 - Il Comune attraverso il suo rappresentante o suoi incaricati può accedere
alle strutture e nei locali per verifiche sui beni e sulla gestione in merito a tempi e
modalità esecutive. L'accesso deve essere previamente concordato con il gestore. Le
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chiavi non potranno essere sostituite senza che venga rilasciata copia e senza l'autorizzazione comunale.
ART. 9 - la società concessionaria non potrà modificare la destinazione dei beni né
le disposizioni degli arredi e impianti senza preventiva autorizzazione del Comune.
ART. 10 - La società concessionaria può intervenire in lavori e spese di competenza
del Comune solo previa autorizzazione e, salvo diversi patti del momento, senza diritto a rivalersi sul Comune.
ART. 11 - La società concessionaria è tenuta a comunicare modifiche dello stato
soggettivo e dei singoli soci.
ART. 12 - E' vietato subappaltare servizi, anche solo in parte, senza la preventiva
autorizzazione del Comune.
ART. 13 - Il Comune non può revocare il servizio di gestione se non per gravissimi
motivi che possano determinare una protratta e immediata interruzione del servizio o
gravi danni alle strutture di cui agli articoli precedenti ed immettersi con decorrenza
immediata nel possesso di tutti i beni ivi esistenti.
ART. 14 - Il Comune di riserva di disdire o in caso di incuria dell'immobile,
per giusta causa o qualora l'attività dovesse essere chiusa per provvedimento
dell'autorità di P.S. o giudiziaria.
ART. 15 - Il Comune si riserva, dopo un anno di esperimento, e qualora, a
suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno, dopo due anni, di valutare e
rivedere i termini del presente contratto per quanto riguarda il canone, la validità economica della gestione e il rispetto degli indirizzi generali che l'Amministrazione darà allo scopo di conciliare gli interessi gestionali della struttura
con quelli generali del Comune.
ART. 16 - Il canone annuale da pagare è stabilito in € ................,00 (IVA e9
sclusa). Esso dovrà essere versato entro il 31 Dicembre di ogni anno senza
possibilità di proroghe o rinvii e senza che sia necessaria alcuna comunicazione da parte del Comune.
Tale canone è rivalutabile in più dopo l'accertamento sperimentale di cui all'art. 15 e non potrà comunque superare il 5% dell'intero giro di affari riferito
all'esercizio precedente e desumibile dall'imponibile della dichiarazione IVA
o dalla denuncia dei redditi.
Il mancato pagamento del canone nei termini previsti dal presente articolo
comporta la revoca dell’assegnazione. L’amministrazione che intende disporre la revoca provvede a notificare, a mezzo raccomandata A/R, la contestazione sul mancato pagamento, assegnando un termine di 7 giorni al concessionario per regolarizzare il pagamento.
Decorsi inutilmente i sette giorni, è disposta, con provvedimento motivato, la
revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione.
ART. 17 - L'appaltatore è obbligato:
-
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto na-
zionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
-
a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previ-
denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
-
ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in
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corso d’opera.
Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono
a carico del concessionario.
Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente
contratto è di Euro ...................,00 oltre IVA. Il presente contratto è soggetto
alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti
dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.
ART. 18- Qualunque controversia derivante dall’applicazione del presente contratto, non definita in via amministrativa, verrà deferita al giudizio del giudice territoriale competente per valore e territorio.
ART. 19 - Allegati
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:
□ l'offerta tecnica ed economica del concessionario
□ le polizze di garanzia;
Il presente atto è stato dattiloscritto in undici pagine e fin qui della dodicesima da
persona di mia fiducia ai sensi di legge io, Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, da me letto ai costituiti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti dei quali prendono visione e confermano
l’esattezza.
PER L’AMMINISTRAZIONE
PER IL CONCESSIONARIO
ING. VALERIO PORCU
.......................
FIRMATO DIGITALMENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SOGOS GIORGIO
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FIRMATO DIGITALMENTE
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