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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL TEATRO DEGLI
ANIMOSI E NUOVA SALA GARIBALDI
CAPO I – TEATRO DEGLI ANIMOSI
Art. 1 - Concessione temporanea del Teatro
Compatibilmente con il carattere storico e monumentale dell’edificio, con i programmi degli
spettacoli istituzionali e delle manifestazioni direttamente organizzate dall’Amministrazione
Comunale che hanno carattere di priorità, il Teatro Animosi può essere concesso in uso temporaneo
a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico, sociale e
istituzionale.
La concessione è rilasciata a titolo oneroso.
Art. 2 - Destinatari della concessione
Il Teatro Animosi può essere concesso a Enti, Scuole e Università, Associazioni, Compagnie e
Gruppi Teatrali, Fondazioni, privati.
Art. 3 -Procedure di concessione del Teatro a terzi
La domanda deve essere presentata in forma scritta al Dirigente del Settore Cultura, con
anticipo di non più di 3 mesi e non meno di trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della
manifestazione.
La domanda deve contenere i seguenti elementi:
• la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in
caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
• giorno, ora, durata e tipologia dell’iniziativa;
• elenco dettagliato delle necessità tecniche.
La richiesta viene istruita dall’Ufficio Comunale competente che verifica le compatibilità di cui
al successivo art. 4, e se necessario concorda con il richiedente variazioni alla data e alle modalità
esecutive.
L’atto di concessione è rilasciato dal Responsabile del Settore Cultura; l’Ufficio competente
provvede alla trasmissione dello stesso agli organi locali preposti alla tutela dell’ordine pubblico e
ai Servizi Comunali interessati.
Nel caso di presentazione di più richieste, presentate nella stessa data per ottenere la
concessione del Teatro nella stessa giornata, il Dirigente rilascia la concessione su indicazione di
priorità della Giunta Comunale.
Nel caso di richiesta per manifestazioni di particolare rilevanza, le stesse potranno essere prese
in considerazione, su decisione della Giunta Comunale, anche se presentata prima dell’anticipo di
tre mesi fissato dal presente articolo.
Art. 4 - Condizioni per la concessione
La concessione in uso temporaneo del Teatro Animosi è disposta solo nel caso in cui
possono venire assicurati i servizi di sala e di palcoscenico, ed in conformità alle norme e
disposizioni di sicurezza. (scheda di agibilità).
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In nessun caso il Teatro Animosi può essere concesso quando, per la natura e le
caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala e gli arredi o le attrezzature o
gli impianti possono subire danni.
La concessione in uso del Teatro Animosi può essere revocata:
• nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa;
• in caso di importanti esigenze di carattere istituzionale;
• in caso di variazioni al calendario della stagione sinfonica e teatrale dovute a causa di
forza maggiore.
Art. 5 - Tariffe e modalità di pagamento
Per ciascuna giornata o porzione, di spettacolo, di prove o allestimento, il concessionario
provvede al pagamento anticipato per intero del canone di concessione, secondo gli importi
annualmente determinati dall’ Amministrazione Comunale.
Il concessionario è obbligato a versare, anticipatamente e contestualmente al pagamento del
canone di concessione, un deposito cauzionale secondo l’importo determinato dal provvedimento di
concessione.
Il deposito cauzionale, per l’importo annualmente determinato, può essere costituito anche
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; in tal caso prima della presa di possesso del
Teatro il concessionario deposita l’originale dell’atto presso l’Ufficio comunale incaricato della
gestione del Teatro medesimo.
I suddetti pagamenti vanno effettuati nel modo seguente:
• canone di concessione – presso Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Carrara;
• deposito cauzionale - presso la cassa dell’Ufficio Economato.
Art. 6 - Impiego del personale e utilizzo delle attrezzature
I locali del Teatro degli Animosi (palcoscenico, camerini, biglietteria automatizzata) e le
apparecchiature tecniche e scenografiche ( proiettori, fonica, quinte soffitti e fondali), per
l’espletamento delle necessarie attività connesse allo svolgimento dello spettacolo, sono messe a
disposizione del concessionario. Il Comune ne definisce i termini e i modi per un corretto uso.
Nelle giornate di spettacolo è a carico del Concessionario la copertura dei seguenti servizi
che dovranno essere svolti obbligatoriamente dal soggetto incaricato dall’ Amministrazione
Comunale (il costo di tale servizio dipende dalle esigenze orarie del concessionario):
• N. 2 Tecnici di palcoscenico;
• N. 1 Addetto Direzione di sala;
• N. 1 Custode;
• N. 3 Unità di assistenza di sala qualora il pubblico occupi soltanto la platea;
• N. 1 Unità di assistenza in più per ogni ordine di palchi;
• n. 6 Unità di assistenza qualora il pubblico occupi platea, ordini di palchi e
loggione;
• Un Addetto alla Cassa qualora venga richiesto l’utilizzo della biglietteria
automatizzata in dotazione al Teatro che sarà concessa gratuitamente in uso al
concessionario.
Nelle giornate di prove, di allestimento e di smontaggio è a carico del Concessionario il solo
servizio di Custodia (il costo di tale servizio dipende dalle esigenze orarie del concessionario).
Il concessionario garantisce l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori direttamente
impiegati anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Le spese di pulizia, riscaldamento e di energia elettrica sono a carico dell’ Amministrazione
Comunale.
All’interno ed all’esterno del Teatro la pubblicità è consentita nei modi e nelle forme
indicati dall’Ufficio.
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Art. 7 - Rimborso dei danni
Il concessionario è obbligato al rimborso completo all’ Amministrazione Comunale dei
danni arrecati alla struttura edificiale, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi,
alle attrezzature del Teatro, e in generale a quanto anche occasionalmente si trovi nel Teatro
medesimo, durante l’esercizio dell’attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai
competenti Servizi Comunali. A tale scopo lo stato del Teatro è verificato in contraddittorio fra le
parti prima e dopo l’uso.
Il rimborso dei danni avviene mediante escussione del deposito cauzionale, fatta salva
l’azione di tutela a garanzia del rimborso di eventuali maggiori danni rispetto all’importo di detto
deposito cauzionale costituito nelle forme e nei termini di cui al precedente art. 5.
Art. 8 - Concessione a tariffa agevolata
Agli Enti e alle Associazioni che statutariamente perseguono finalità benefiche per
manifestazioni di beneficenza, purché di interesse artistico e culturale, il Teatro è concesso a
tariffa agevolata con il pagamento del 20 % del canone di concessione per non più di una volta
all’anno.
L’applicazione della presente norma è subordinata anche alla pubblica indicazione del
destinatario delle offerte.
La concessione del teatro a tariffe agevolate obbliga comunque il concessionario al
versamento o alla costituzione del deposito cauzionale nei termini di cui all’art. 5;
Alle Scuole del Comune di Carrara, al Provveditorato agli Studi della Provincia di Massa
Carrara e all’ Accademia di Belle Arti di Carrara è concesso l’uso del Teatro a tariffa agevolata
nella misura del 40% fatta salva la costituzione del deposito cauzionale nei termini di cui all’art.
5 per iniziative di carattere didattico e di alto valore culturale e scientifico.
Nel caso in cui al concessionario sia concesso il patrocinio per la realizzazione dell’evento,
come stabilito dall’art. 4 del Regolamento Comunale in materia di sovvenzioni e contributi ai
sensi dell’art. 12 della Legge 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
81 del 28/4/1992, il Teatro può essere concesso gratuitamente.
Art. 9 - Prescrizioni
La capienza massima è stabilita dal certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è presente personale
dipendente dell’Amministrazione Comunale o del soggetto incaricato dei servizi tecnici con compiti
di vigilanza sull’uso del Teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.
Nella sala, compresi gli ordini e il loggione e nel foyer sono vietati gli allestimenti di tavole
imbandite e la consumazione di cibi e bevande.
Nel palcoscenico e nei relativi servizi, nella sala, negli ordini e nel loggione, nei corridoi,
nelle scale e nei servizi igienici è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
E’ vietato l’uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono arrecare danno
agli arredi, alle tappezzerie alla strumentazione e in generale alle strutture del Teatro.
Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in
Teatro ed è vietato l’uso della platea, degli ordini e del loggione se non per esigenze strettamente
tecniche.
Può accedere al palcoscenico esclusivamente il personale indicato nella scheda di agibilità.
Art. 10 - Obblighi del concessionario
E’ fatto divieto al concessionario di sub-concedere l’uso del Teatro.
Il concessionario avuta comunicazione della concessione e prima dell’uso del Teatro, deve
provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo.
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Art. 11 - Posti riservati alle autorità
Sono riservati alle Autorità i seguenti posti:
• Palco n. 10 II° ordine da riservare per L’Amministrazione Comunale;
• Platea – n. 4 posti da riservare come obblighi di legge.
Art. 12 - Destinazione e modalità d’uso del Ridotto
Compatibilmente con le esigenze di ufficio e con il programma delle iniziative, il Ridotto
viene concesso ai soggetti di cui all’art. 2, a titolo gratuito, per iniziative di interesse socio culturale
previa presentazione della domanda con anticipo non superiore a 3 mesi prima dell’iniziativa e non
inferiore ad una settimana.
In caso di iniziative con ingresso a pagamento, è dovuto il pagamento di una tariffa secondo
le modalità di cui all’art. 5.
Gli allestimenti devono rispondere a criteri di decoro, non debbono ostruire gli ingressi o le
uscite di sicurezza, non debbono creare intralcio al deflusso degli spettatori e visitatori, non
debbono comportare interventi sui muri, pareti, pavimento, impianti tecnologici, apparati decorativi,
tappezzerie.
Il concessionario è ritenuto responsabile degli eventuali danni arrecati ed è obbligato a
risarcirli all’ Amministrazione Comunale.
Negli orari non coperti dalla custodia comunale sarà impiegato un addetto del soggetto
incaricato dall’Amministrazione Comunale il cui onere sarà posto a carico del concessionario.
Il concessionario garantisce l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori direttamente
incaricati anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Art. 13 – Concessioni per celebrazioni matrimoniali
Per celebrazioni dei matrimoni civili la Sala del Ridotto è concessa ad uso oneroso nei giorni
festivi e nei pomeriggi dei giorni di sabato dei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre alle
seguenti condizioni:
• Il Ridotto potrà essere occupato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi e dalle ore
08.00 alle ore 18.00 il sabato;
• all'interno della Sala del Ridotto non è possibile effettuare rinfreschi e mescita di
bevande;
• la gestione dell'espletamento del servizio (custodia locali, eventuali pratiche SIAE) è
completamente affidata all'Ufficio Servizi al cittadino
CAPO II -
NUOVA SALA GARIBALDI
Art. 14 - Concessione temporanea della Nuova Sala Garibaldi
Compatibilmente con il carattere storico e monumentale dell’edificio, con i programmi degli
spettacoli istituzionali delle manifestazioni e delle Rassegne Cinematografiche direttamente
organizzate dall’Amministrazione Comunale, che hanno priorità nella formazione del calendario
della stagione, la Nuova Sala Garibaldi può essere concessa in uso temporaneo a terzi per attività di
spettacolo sia teatrale che cinematografico e per iniziative di elevato valore culturale, artistico,
sociale e politico-istituzionale.
La concessione è rilasciata a titolo oneroso.
Art. 15 - Destinatari della concessione
La Nuova Sala Garibaldi può essere concessa a Enti, Scuole e Università, Associazioni,
Compagnie e Gruppi Teatrali Comitati, Fondazioni, Enti di Promozione, Partiti Politici e Movimenti,
privati.
Art. 16 - Procedure di concessione della Nuova Sala Garibaldi
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Per ottenere la concessione della Nuova Sala Garibaldi il richiedente deve presentare domanda
scritta al Dirigente del Settore Cultura, con anticipo di non più di 3 mesi e non meno di trenta giorni
rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.
La domanda deve contenere i seguenti elementi:
• la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali
e, in caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
• giorno, ora, durata e tipologia dell’iniziativa;
• elenco dettagliato delle necessità tecniche.
La richiesta viene istruita dall’Ufficio Comunale competente che verifica le compatibilità di cui
al successivo art. 17, e se necessario concorda con il richiedente variazioni alla data e alle modalità
esecutive.
L’atto di concessione è rilasciato dal Responsabile del Settore Cultura; l’Ufficio competente
provvede alla trasmissione dello stesso agli organi locali preposti alla tutela dell’ordine pubblico e
ai Servizi Comunali interessati.
Nel caso di presentazione di più richieste, presentate nella stessa data per ottenere la
concessione del Teatro nella stessa giornata, il Dirigente rilascia la concessione su indicazione di
priorità della Giunta Comunale.
Nel caso di richiesta per manifestazioni di particolare rilevanza, le stesse potranno essere prese
in considerazione, su decisione della Giunta Comunale, anche se presentata prima dell’anticipo di
tre mesi fissato dal presente articolo.
In occasione di competizioni elettorali o referendarie la concessione della sala sarà disciplinata
con apposito provvedimento.
Art. 17 - Condizioni per la concessione
La concessione in uso temporaneo della Nuova Sala Garibaldi è disposta solo nel caso in cui
possono venire assicurati i servizi di sala e di palcoscenico, ed in conformità alle norme e
disposizioni di sicurezza. (scheda di agibilità).
In nessun caso la sala può essere concessa quando, per la natura e le caratteristiche della
manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala e gli arredi o le attrezzature o gli impianti
possono subire danni.
La concessione in uso della sala può essere revocata:
• nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.;
• in caso di importanti esigenze di carattere istituzionale;
• in caso di variazioni al calendario delle iniziative organizzate dall’Amministrazione
Comunale dovute a causa di forza maggiore.
Art. 18 - Impiego del personale e utilizzo delle attrezzature
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione del concessionario i locali della Nuova
Sala Garibaldi (camerini, biglietteria automatizzata) per l’espletamento delle necessarie attività
connesse allo svolgimento dello spettacolo ed, inoltre, un montaggio di base, sia tecnico che
scenografico (proiettori, fonica, quinte, soffitti e fondali) del palcoscenico e dei locali. Il Comune ne
definisce i termini e i modi per un corretto uso.
Nelle giornate di concessione è a carico del Concessionario la copertura dei seguenti servizi
che dovranno essere svolti obbligatoriamente dal soggetto incaricato dall’ Amministrazione
Comunale (il costo di tale servizio dipende dalle esigenze orarie del concessionario):
1) Spettacoli teatrali:
• Un tecnico di palcoscenico;
• Un Custode;
• Due unità di assistenza di sala qualora il pubblico occupi soltanto la platea;
• Tre unità di assistenza di sala qualora il pubblico occupi platea e galleria;
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•
Un Addetto alla Cassa qualora venga richiesto l’utilizzo della biglietteria
automatizzata in dotazione alla sala che sarà concessa gratuitamente in uso al
concessionario.
2) Proiezioni cinematografiche:
• Un operatore di cabina;
• Un custode;
• Un Addetto alla Cassa qualora venga richiesto l’utilizzo della biglietteria
automatizzata in dotazione alla sala che sarà concessa gratuitamente in uso al
concessionario.
3) Iniziative varie – un custode.
Nelle giornate di prove, di allestimento e di smontaggio è a carico del Concessionario il solo
servizio di Custodia (il costo di tale servizio dipende dalle esigenze orarie del concessionario).
Il concessionario garantisce l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori direttamente
impiegati anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Le spese di pulizia, riscaldamento e di energia elettrica sono a carico dell’ Amministrazione
Comunale.
All’interno ed all’esterno della Sala la pubblicità è consentita nei modi e nelle forme indicati
dall’Ufficio.
In caso di concessione della sala a compagnie residenti o a soggetti convenzionati con
l’Amministrazione, le modalità di gestione della stessa saranno definite con apposito atto, anche in
deroga alle norme fissate dal presente regolamento.
Art. 19 - Tariffe e modalità di pagamento
Per ciascuna giornata o porzione, di spettacolo, di prove o allestimento il concessionario
provvede al pagamento anticipato per intero del canone di concessione, secondo gli importi
annualmente determinati dall’ Amministrazione Comunale.
Il concessionario è obbligato a versare, anticipatamente e contestualmente al pagamento del
canone di concessione, un deposito cauzionale secondo l’importo determinato dal provvedimento di
concessione.
Il deposito cauzionale, per l’importo annualmente determinato, può essere costituito anche
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; in tal caso prima della presa di possesso del
Teatro il concessionario deposita l’originale dell’atto presso l’Ufficio comunale incaricato della
gestione del Teatro medesimo.
I suddetti pagamenti vanno effettuati nel modo seguente:
• canone di concessione – presso Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Carrara;
• deposito cauzionale - presso la cassa dell’Ufficio Economato.
Art. 20 - Rimborso dei danni
Il concessionario è obbligato al rimborso completo all’ Amministrazione Comunale dei
danni arrecati alla struttura edificiale, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi,
alle attrezzature e, in generale, a quanto anche occasionalmente si trovi nella sala medesima,
durante l’esercizio dell’attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai competenti
Servizi Comunali. A tale scopo lo stato della sala è verificato in contraddittorio fra le parti prima e
dopo l’uso.
Il rimborso dei danni avviene mediante escussione del deposito cauzionale, fatta salva
l’azione di tutela a garanzia del rimborso di eventuali maggiori danni rispetto all’importo di detto
deposito cauzionale costituito nelle forme e nei termini di cui al precedente art. 5.
Art. 21 - Concessione a tariffa agevolata
Agli Enti e alle Associazioni che statutariamente perseguono finalità benefiche per
manifestazioni di beneficenza, purché di interesse artistico e culturale, la sala è concessa a
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tariffa agevolata con il pagamento del 20 % del canone di concessione; per non più di una volta
all’anno.
L’applicazione della presente norma è subordinata anche alla pubblica indicazione del
destinatario delle offerte.
La concessione della sala a tariffe agevolate obbliga comunque il concessionario al
versamento o alla costituzione del deposito cauzionale nei termini di cui all’art. 5;
Alle Scuole del Comune di Carrara, al Provveditorato agli Studi della Provincia di Massa
Carrara e all’ Accademia di Belle Arti di Carrara è concessa l’uso della sala a tariffa agevolata
nella misura del 40%, fatta salva la costituzione del deposito cauzionale nei termini di cui
all’art. 5, per iniziative di carattere didattico e di alto valore culturale e scientifico.
Nel caso in cui al concessionario sia concesso il patrocinio per la realizzazione dell’evento,
come stabilito dall’art. 4 del Regolamento Comunale in materia di sovvenzioni e contributi ai
sensi dell’art. 12 della Legge 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
81 del 28/4/1992, la sala può essere concessa gratuitamente.
Art. 22 - Prescrizioni
La capienza massima è stabilita dal certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è presente personale
dipendente dell’Amministrazione Comunale o del soggetto incaricato dei servizi tecnici con compiti
di vigilanza sull’uso della sala e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.
In tutti i locali della Nuova Sala Garibaldi, non sono consentiti, di norma, gli allestimenti di
tavole imbandite e la consumazione di cibi e bevande; in tutti i locali è vietato fumare e accendere
fuochi a fiamma libera.
E’ vietato l’uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono arrecare danno
agli arredi, alle tappezzerie alla strumentazione e in generale alle strutture del Teatro.
Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in Sala
ed è vietato l’uso della platea e della galleria se non per esigenze strettamente tecniche.
Può accedere al palcoscenico esclusivamente il personale indicato nella scheda di agibilità.
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