Capitolato speciale – Lotto n. 3

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Transcript Capitolato speciale – Lotto n. 3

COMUNE DI TREVISO
LOTTO 3
CAPITOLATO SPECIALE
ALL RISKS ELETTRONICA
Comune di Treviso
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COMUNE DI TREVISO
Definizioni
Contraente:
Assicurato:
Società:
Polizza:
Sinistro:
Indennizzo:
Impianti ed
apparecchiature
elettroniche:
Archivi:
Dati e supporti:
Comune di Treviso
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
l’impresa assicuratrice
il documento che prova l’assicurazione
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
apparecchiature elettriche ed elettroniche di varie marche e modelli,
compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo
esemplificativo,: centro elaborazione dati, computers, stampanti,
videoterminali, calcolatori, impianti telefonici, segreterie telefoniche,
risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di
condizionamento, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, per
calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, gruppi di stabilizzazione e continuità;
apparecchiature e strumentazione didattiche e scientifiche, apparecchiature
per la trasmissione di immagini e suoni; apparecchiature ad impiego mobile
compresi relativi accessori e pertinenze, quali computers, ricetrasmittenti,
apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi, rilevatori di
velocità (autovelox), telefoni cellulari, telefoni cordless
insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte
dell’Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su
supporti intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda
e banda perforata
CAPITALI GARANTITI – ENTI ASSICURATI
Partita 1) € 4.430.000,00
Impianti ed apparecchiature elettroniche
Partita 2) € 21.000,00
Maggiori costi, con franchigia dei primi due giorni, massimo indennizzo
per sinistro di € 260,00 di costo giornaliero, con il massimo di tre mesi.
Partita 3) € 26.000,00
per ricostruzione archivi e supporti dati, con lo scoperto del 5%
dell’indennizzo dovuto ed il minimo di € 100,00. Massimo indennizzo
per singolo supporto dati € 1.000,00.
UBICAZIONE DEL RISCHIO : Ovunque nei locali in uso della Pubblica Amministrazione
Contraente, con la precisazione che sono considerati “locali” anche le delocalizzazioni presso il
domicilio dei dipendenti che svolgono il telelavoro e le postazioni fisse esterne (autobox) contenenti
gli autovelox ed i relativi accessori.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio di
assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire all'Assicurato le
perdite ed i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati, da un qualunque evento
accidentale non espressamente escluso, anche se di proprietà di terzi, durante il periodo di validità
della presente polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del luogo indicato in polizza,
siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica,
revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato
in polizza.
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Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono
intendere le perdite ed i danni causati da:
a)
incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
b)
difetti del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
c)
mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o di automatismo di
regolazione o di segnalazione o di condizionamento d'aria;
d)
caduta, urto, collisione od eventi similari;
e)
ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
f)
effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di
isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica;
g)
incendio o da opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta aerei od
oggetti caduti dagli stessi, superamento del muro del suono;
h)
bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe,
terremoto, eruzioni vulcaniche;
i)
rapina, furto o tentativi di furto;
l)
qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.
Art. 2 - Rischi esclusi
La Società esclude dall’indennizzo:
a)
i danni da deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo
naturale uso o funzionamento, corrosione, ruggine o incrostazione o causati dagli effetti
graduali degli agenti atmosferici;
b)
i costi per modificare o rettificare difetti del materiale della lavorazione e degli errori di
progettazione. La presente polizza assicura però i danni causati da tali difetti;
c)
i costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a
meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato
dalla presente polizza;
d)
le perdite o danni che siano risarciti all'Assicurato dall’eventuale contratto di manutenzione,
qualora esistente;
e)
le perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
f)
le perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
g)
le perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische,
requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita,
invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (vi sia o meno dichiarazione di
guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di
persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire
con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti di terrorismo e di
violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti
contro l'esercizio del lavoro, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto
con tali eventi;
h)
le perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o
indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da
contaminazioni radioattive provocate da combustione nucleare e sue scorie (ai fini di questa
esclusione solamente per combustione deve intendersi anche l'autoprocesso di fissione
nucleare), da apparecchiature atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di
materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro
non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
i)
i danni da furto nel caso che ciò avvenga senza effrazione alcuna dei sistemi di chiusura e
protezione dei locali in cui si trovano le cose assicurate; sono parificate a sistemi di chiusura
anche le sole lastre di vetro non antisfondamento purché su aperture situate oltre il secondo
piano fuori terra. Nel caso di apparecchiature esterne per loro natura e destinazione,
accessorie alle cose assicurate ma fissamente installate come antenne, ripetitori, centraline,
ecc., la garanzia sarà operante con lo scoperto del 20% che rimarrà a carico del Contraente;
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il
locatore dei beni assicurati;
i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal
costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
i danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della
polizza;
da smarrimenti o ammanchi;
da maremoto;
i costi inerenti modifiche, aggiunte, miglioramenti;
i costi di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità,
manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell’impianto.
Art. 3– Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
Il termine per la denuncia scritta dei sinistri sarà di quindici giorni dalla data dell’avvenuta
conoscenza del medesimo da parte del competente ufficio per la gestione delle polizze assicurative
così come individuato negli atti organizzativi del Contraente.
Devono inoltre seguire nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di
accadimento del fatto dannoso di cui il Contraente /Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i
documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro.
Art. 4 - Sinistri - criteri di indennizzo
a)
Danni suscettibili di riparazione.
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:
-
la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli
eventuali diritti doganali e di dazio;
la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato,
calcolata a tariffa normale;
i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.
Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento
anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per
modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie.
Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle
parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.
b)
Danni non suscettibili di riparazione.
La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato
dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:
i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
la manodopera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a
tariffa normale;
la rimozione dell'ente danneggiato;
gli eventuali diritti doganali e di dazio.
L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al
paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della
sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.
c)
L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi
a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione
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proporzionale se prevista, nonché della franchigia convenuta ai sensi dell’art. 5 delle
Condizioni Particolari della presente polizza.
Art. 5 - Somme assicurate. Assicurazione parziale
La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a
nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento,
aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di
quanto altro inerente. Come previsto dall’art. 1907 del codice civile, qualora dalle stime fatte al
momento del sinistro il valore assicurabile ecceda il valore assicurato, l’indennizzo viene
proporzionalmente ridotto.
Art. 6 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In
caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da
eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi
che le azioni, ragioni e diritti, sorgenti dall’assicurazione stessa, non possono essere esercitati che
dal Contraente. L’ indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio, non
potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene
tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni di terzi che del Contraente, su richiesta di
quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e
gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto
di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla
presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 7 -Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari
all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così
effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari
alla gestione e liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati
sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 8 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o
sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce
ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da
lui designata;
oppure, a richiesta di una delle parti,
2) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui
punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare
da altre due persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun
voto deliberativo.
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Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 10 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esistenza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire
se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero
state comunicate;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le
cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione indicati;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazione di cui ai punti
2 e 3 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso
di dolo, errori, violenza nonché violazione dei patti contrattuali impregiudicata, in ogni caso
qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di
ogni formalità giudiziaria.
Art. 11 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile
verso i dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere dell’Assicurato, verso le persone delle
quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le persone di cui si avvale a
qualsiasi titolo, inoltre verso le Società controllate, consociate e collegate purché l’Assicurato, a sua
volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1)
Dolo e/o colpa grave del Contraente e dell’Assicurato
A parziale deroga dell’art. 2 punto f) delle Condizioni generali di assicurazione sono compresi i danni
causati con colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, nonché i danni causati con colpa grave o
dolo di dipendenti o di persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere.
2)
Rischi sociopolitici
A parziale deroga dell'Art. 2 comma g) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società si
obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di
scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio
organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopraccitato articolo.
3)
Tolleranza - scoperto
Gli enti assicurati con la presente polizza si intendono automaticamente coperti per il 120% del loro
valore assicurato.
L'Assicurato dovrà dichiarare, entro 90 giorni dal termine dell’annualità assicurativa e previa richiesta
scritta da parte della Società, il loro valore aggiornato di rimpiazzo "a nuovo" e su tale base
corrispondere un conguaglio premio pari al 50% dell'importo ottenuto moltiplicando gli aumenti di
valore intervenuti per il tasso annuo di polizza (dato dal quoziente tra il premio finito annuo e il
valore dei beni assicurati (€ 1.700.000,00).
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In considerazione di quanto sopra la Società si impegna, nei limiti di variazioni di valori non
eccedenti il 20% rispetto alle somme assicurate in corso, a non applicare la regola proporzionale alla
liquidazione dei sinistri risarcibili a termini di polizza.
4)
Valore a nuovo
La disposizione di cui all'Art. 4 b) "danni non suscettibili di riparazione" delle Condizioni Generali di
Assicurazione viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1)
si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato
colpito dal sinistro stesso;
2)
si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), diffalcato dell'importo stimato in 2).
Per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro
nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti od apparecchi in stato di attività ed è prestata a
condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo
ragionevole.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme previste delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
5)
Franchigia
Per ciascun sinistro resta a carico dell'Assicurato la seguente franchigia: € 500,00 =.
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
PARTITA 2)
1)
In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l’interruzione
parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi
sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni
svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a)
b)
c)
2)
MAGGIORI COSTI
uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
applicazione di metodi di lavoro alternativi;
prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a)
b)
c)
d)
limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o
apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra
autorità;
eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’assicurato per la riparazione o il
rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo
dell’impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti
finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche
se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un
impianto o apparecchio specificato nell’ apposito elenco;
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e)
f)
danni ai supporti di dati;
ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
3)
Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’assicurazione è prestata a primo rischio
assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice
Civile.
4)
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno
materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione
dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista
in polizza.
5)
La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo
giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione
dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo
effettivamente utilizzato.
6)
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in polizza.
PARTITA 3)
SUPPORTI DATI
1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede
perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente
polizza, ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per “supporti di dati” s’intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la
memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Per “dati” s’intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili,
memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i
dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile
dall’Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il
riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati
contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a
cestinatura per svista.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono
indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
2) L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola
proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
3) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo scoperto indicato in polizza.
4) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella
indicata nella scheda di polizza.
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