Le nuove ipotesi di Reverse Charge in edilizia AVVISO

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Data
23 gennaio 2015
Da
Servizio Contabilità Feinar
Web www.feinar.it Tel. +39 0437 2121
Oggetto
Le nuove ipotesi di Reverse Charge in edilizia
AVVISO
Riferimenti normativi
 Artt. 17, comma 6 DPR n. 633/72
 Art. 1, commi 629, lett. a) e d), 631 e 632, Legge n. 190/2014
La Finanziaria 2015 ha previsto l’estensione del meccanismo del reverse charge ad una serie di
nuove tipologie di operazioni effettuate nell’ambito del settore edile.
In particolare l’art.1, comma 629, lett. a), ha modificato l’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
introducendo la nuova lettera “a-ter)”, che estende tale meccanismo anche “alle prestazioni di
servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici”.
In attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali, sembra possibile identificare i settori interessati in
base alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici,
come segue:
43.39
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Pulizia
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici
81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente agli edifici)
Demolizione 43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
43.22.01 dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di
costruzione
Impianti
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione)
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e
la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
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43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Completamento 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Per le suddette prestazioni di servizi il reverse charge si applica comunque a prescindere dal
rapporto contrattuale esistente (appalto o subappalto), le uniche condizioni richieste sono:
a) Il committente sia un soggetto passivo IVA (sono esclusi i soggetti privati, condomini, ecc);
b) Gli interventi sono effettuati su edifici (sono esclusi i beni mobili, gli impianti e i macchinari
industriali).
La nuova lettera a-ter) non ha eliminato totalmente le limitazioni della preesistente lettera a)
dell’art.17 che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le sole prestazioni edili rese da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro
subappaltatore. Fuori dalle ipotesi della nuova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi
limitatamente ai rapporti di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia
riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici
Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati
non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter).
A seguire alcuni casi pratici:
•
•
Impresa che effettua servizi di pulizia per gli uffici di un’azienda:
o su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Impresa artigiana che realizza un impianto elettrico su un edificio:
o su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
•
Azienda che realizza un impianto di illuminazione di una strada:
o su contratto di appalto: applica l’Iva
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
•
Artigiano che realizza un impianto idraulico su un fabbricato in costruzione:
o su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
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Soggetto che posa un pavimento ad un privato:
o applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione
•
Soggetto che posa pavimento ad una impresa:
o contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
o contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
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•
•
Azienda commerciale che vende una caldaia ad una impresa:
o applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni.
Impresa edile che costruisce un edificio per conto di un soggetto passivo Iva:
o su contratto di appalto: emette fattura con Iva
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
Entrata in vigore delle nuove disposizioni
Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dal 1.1.2015.
Modalità di emissione della fattura
Le fatture emesse senza applicazione dell’Iva dovranno riportare la seguente dicitura:
Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione
dell’IVA a carico del destinatario della fattura
Rimborso credito IVA
Si evidenzia che i soggetti che pongono in essere le operazioni sopra descritte potranno richiedere il
rimborso del credito IVA (annuale / trimestrale) ex art. 30, comma 3, DPR n. 633/72 nel rispetto della
condizione dell’aliquota media.
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