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Studio Falardi
Commercialisti e revisori legali – consulenza del lavoro
24121 Bergamo - Via Matris Domini, 21 - Tel. 035.239139 - 035.216389 Fax 035.224574 - e-mail: [email protected]
Rag. Franco Falardi
Dott.ssa Paola Falardi
Dott. Francesco Falardi
Consulenza del lavoro: Luca Falardi
Dott. Marcello Violani
Rag. Angela Gambirasio
Rag. Andrea Lozza
Rag. Silvia Colleoni
Rag. Elisa Morlacchi
Segreteria: Denise Colleoni
Bergamo, 28/03/2015
Spett.le
CLIENTE
OGGETTO:
Reverse Charge novità 2015 - estensione al settore edile/energetico
Art.17, comma 6 e 74, comma 7, Dpr n.633/72
Art.1, commi 629, lett. a) e d), 631 e 632, Finanziaria 2015 (L. 190/2014)
Circolare Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n.14/e
La “Finanziaria 2015” (L. n.190/2014, art.1, co.629) ha modificato l’art.17, co.6 del DPR n.633/72,
estendendo il meccanismo IVA del “reverse charge” (inversione contabile) che, al fine di ridurre i
fenomeni di frode e di evasione dell’iva, prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento
dell’iva dal cedente/prestatore all’acquirente/committente, per cui:
 Il cedente/prestatore emette la fattura senza applicazione (e addebito) dell’iva, specificando
espressamente che trattasi di “operazione soggetta a reverse charge ex art.17, co.6, Dpr
n.633/72 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura”;
 L’acquirente/committente soggetto passivo IVA è il debitore dell’imposta, deve integrare la
fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e annotare la stessa nel registro iva degli
acquisti e in quello delle fatture emesse/corrispettivi.
Il predetto meccanismo del reverse charge non trova applicazione se il cliente non è soggetto passivo
IVA, ad esempio se trattasi di soggetto privato o condominio.
A decorrere dalle operazioni effettuate dal 01/01/2015, la Finanziaria 2015 ha esteso il reverse
charge anche a:
- prestazioni di servizi relativi ad edifici, di:
servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento;
- settore energetico: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di
certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi
rivenditori;
- grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati,
supermercati e discount alimentari (per questa fattispecie, l’operatività è sospesa fino al rilascio
dell’autorizzazione comunitaria).
Nella presente circolare, viene approfondita la parte relativa alle prestazioni di servizi su edifici.
Servizi di pulizia di edifici (lett. a-ter)
Il reverse charge interessa i servizi di pulizia resi (in appalto, subappalto, contratto d’opera a
qualunque soggetto iva) di uffici, negozi, depositi, supermercati…;
il predetto meccanismo non trova applicazione se:
- il servizio di pulizia è riferito a beni mobili;
- il cliente non è soggetto passivo iva (ad esempio soggetto privato, condominio…).
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Per meglio individuare il tipo di prestazioni interessate che rientrano del regime suddetto è
necessario fare riferimento ai seguenti codici di attività Ateco 2007: 81.21.00 “pulizia generale di
edifici”, 81.22.02 “altre attività di pulizia specializzate di edifici e di impianti e macchinari industriali”
solo se relative ad edifici. Se tali prestazioni sono relative a strutture diverse da edifici (giardini,
piscine, cisterne…) si applica l’iva secondo il regime ordinario.
Servizi di demolizione, installazione impianti, completamento di edifici (lett.a-ter)
Il reverse charge interessa le prestazioni rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque
soggetto IVA, per le quali si ritiene possibile fare riferimento ai seguenti codici Ateco 2007:
- demolizione: 43.11.00 “demolizione” solo se relative ad edifici;
- installazione di impianti: 43.21.01 “installazione impianti elettrici in edifici” (inclusa manutenzione e
riparazione), “43.21.02” installazioni impianti elettronici” (inclusa manutenzione e riparazione),
43.22.01 “installazione impianti idraulici riscaldamento e condizionatori” (inclusa manutenzione e
riparazione), 43.22.02 “installazione impianti distribuzione gas” (inclusa manutenzione e
riparazione), 43.22.03 “installazione impianti antincendio” (inclusa manutenzione e riparazione),
43.29.01 “installazione, riparazione e manutenzione ascensori e scale mobili”, 43.29.02 “lavori di
isolamento termico acustico e antivibrazioni”, 43.29.09 “altri lavori di costruzione e installazione”,
solo se relative ad edifici;
- completamento di edifici: 43.31.00 “intonacatura e stuccatura”, 43.32.01 “posa in opera di
casseforti, forzieri, porte blindate”, 43.32.02 “posa in opera di infissi, arredi controsoffitti e pareti
mobili”, 43.33.00 “rivestimento di pavimenti e muri”, 43.34.00 “tinteggiatura e posa in opera di
vetri”, 43.39.01 “attività non specializzate di lavori edili”, 43.39.09 “altri lavori di completamento e di
finitura di edifici”, solo se relative ad edifici.
Alle prestazioni con i codici sopra indicati, non relative ad edifici, si applica il reverse charge ai sensi
della lett.a) solo in caso di subappalto, a condizione che appaltatore e subappaltatore operino con
attività riconducibili alla sezione F), in base alla normativa già in vigore.
Altri settori cui è applicabile il reverse charge (art.17, co. 5-6; art. 74 Dpr 633/72)
Oltre ai nuovi settori sopra indicati (e alle operazioni tra non residenti), il reverse charge rimane
applicabile alle cessioni di:
oro;
rottami e altro;
fabbricati abitativi e strumentali con opzione per l’imponibilità iva nel relativo atto;
telefoni cellulari nella fase distributiva che precede il dettaglio;
microprocessori e circuiti integrati elettronici prima dell’installaz. in beni destinati al consumo finale;
materiale e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave/torbiere;
appaltatori nel settore edile nei confronti dell’Arexpo spa e Expo 2015 spa (Expo Milano 2015).
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti
Studio Falardi
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