immobili all`estero

Download Report

Transcript immobili all`estero

LA FISCALITA䇻䇻 INDIRETTA NEI
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Modifiche al regime IVA nel settore immobiliare
NORMATIVA
NORMA
FATTISPECIE
art. 10 punto 8
locazioni sia di terreni agricoli che di
immobili abitativi e strumentali
art. 10 punto 8-bis
cessioni di immobili di civile
abitazione
art. 10 punto 8-ter
cessioni di immobili strumentali
art. 17 co. 6 lett.a-bis)
applicazione del meccanismo del
reverse charge
n.127- duodevicies)
tabella A parte III
applicazione dell䇻aliquota Iva ridotta
del 10%.
La disciplina generale di esenzione
Articolo 10 comma 1 DPR 633/72
punto 8
LOCAZIONI E AFFITTI DI IMMOBILI
punto 8-bis)
CESSIONE FABBRICATI ABITATIVI
punto 8-ter)
CESSIONE FABBRICATI STRUMENTALI
PRINCIPIO ALTERNATIVITA䇻 IVA-REGISTRO
secondo tale principio non possono trovare
applicazione due imposte proporzionali
OPERAZIONI ESCLUSE (ad es.privati) o ESENTI
NO IVA - REGISTRO proporzionale
OPERAZIONI IMPONIBILI
IVA proporzionale - REGISTRO fisso
Non vale per le locazioni di fabbricati strumentali
Modifiche al regime IVA nel settore immobiliare
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
R.M. n. 46/E del 26 maggio 1998
Per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata
da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante
muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta
al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa
avere una o più scale autonome
( Ministero Lavori pubblici, circ. n. 1820 del 23-7-1960)
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
• INTERO EDIFICIO : palazzina comprendente diverse
unità immobiliari distinte (ad esempio appartamenti)
䇻 IMMOBILIARE: ad esempio una casa di
• UNICA UNITA䇻
abitazione
• EDIFICI PREFABBRICATI: a condizione che siano
interamente infissi al suolo
CATEGORIE CATASTALI
• da A/1 a A/11 : fabbricati a uso abitazione o
assimilabile
• da B/1 a B/8 : fabbricati per uso di alloggi
collettivi
• da C/1 a C/7 : fabbricati a destinazione
commerciale e varia
• da D/1 a D/10 : fabbricati a destinazione speciale
• da E/1 a E/9 : unità immobiliari a destinazione
particolare
• F : categorie catastali 䇾fittizie䇿
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
FABBRICATI
Vale la classificazione
catastale: anche in caso di
errore?
- fabbricato abitativo
- fabbricato strumentale
CM 12/E:
1) Impianti di lavaggio
2) Lastrici solari
Modifiche al regime IVA nel settore immobiliare
IMPRESA COSTRUTTRICE
E䇻 tale quella che, anche occasionalmente, realizza la
costruzione di immobili per la successiva vendita, a
nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori
sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte,
ad altre imprese e indipendentemente dagli scopi per
i quali è stato costruito (vedi RM 273/E del 7.8.2002)
LA QUALIFICA DI IMPRESA COSTRUTTRICE E䇻
TRASMISSIBILE IN DIPENDENZA DEL
CONFERIMENTO DI UN COMPLESSO AZIENDALE
(R.M. n. 93/E del 23.04.2003)
IMPRESA CHE EFFETTUA
INTERVENTI DI RECUPERO
(art. 31 c.1 L. 457/78)
• Restauro e risanamento conservativo (lettera C)
• Ristrutturazione edilizia (lettera D)
• Ristrutturazione urbanistica (lettera E)
ANCHE TRAMITE IMPRESE APPALTATRICI
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
IMPRESA DI RIVENDITA
• Si considerano tali le imprese che , per espressa
previsione statutaria, svolgano effettivamente, in
modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita
dei fabbricati precedentemente acquistati o costruiti
(CONDIZIONE NECESSARIA MA NON
SUFFICIENTE)
• E䇻 sempre necessario il concreto svolgimento
dell䇻attività (CONDIZIONE ESSENZIALE)
regime IVA nel settore immobiliare
regime IVA nel settore immobiliare
regime IVA nel settore immobiliare
regime IVA nel settore immobiliare
regime IVA nel settore immobiliare
Le locazioni immobiliari
regime IVA nel settore immobiliare
LOCAZIONI DI IMMOBILI
Art. 10 DPR 633/72 punto 8)
Aree edificabili
Terreni, aziende agricole, aree non
edificabili e fabbricati
-> ESENTI IVA
-> IMPONIBILI IVA
Locazioni
200 EURO
22%
22%
200 EURO
200 EURO
200 EURO
200 EURO
200 EURO
2%
200 EURO
200 EURO
9%
200 EURO
22%
200 EURO
22%
200 EURO
200 EURO
200
EURO
FINO AL 31.12.2015
FINO AL 31.12.2015
REVERSE CHARGE - Il punto
della situazione
(art.17 DPR 633/72 - L. 208/2015, L. 190/2014 –
Circolare AdE n.14/E/2015 – Circolare AdE n.37/E/2015 )
A cura di Carla De Luca
Dott. ssa commercialista e revisore contabile
Reverse charge – regime derogatorio B2B
38
Reverse charge – regime derogatorio B2B
39
Reverse charge – casi soggettivi particolari
40
Reverse charge interno – aspetti comuni
Focus: reverse vs altri istituti
CASH ACCOUNTING
ART. 32-BIS
IL CASH ACCOUNTING NON TROVA APPLICAZIONE NELLE
OPERAZIONI IN R.C.
ART. 3 E 4 D.M. 19/11/2012; C.M. 44/E/2012;
C.M. 28/E/2009
SPLIT PAYMENT ENTI
ART. 17-TER
PREVALE REVERSE SE ACQ. SFERA COMMERCIALE (C.M.
14/E/2015 㼲 4)
PREVALALE SPLIT SE ACQ. SFERA ISTITUZIONALE
NECESSARIA SUDDIVISIONE PRO QUOTA OGGETTIVO PER ACQ.
PROMISCUI (C.M. 15/E/2014 㼲2)
FORNITURE AD
ESPORTATORI ABITUALI
PREVALE REVERSE
n.b. Per le operazioni in reverse l䇻Agenzia nega la possibilità di
utilizzare il plafond
C.M. 14/E/2015 㼲 9
OPERAZIONI NON
IMPONIBILI
PREVALE NON IMPONIBILITA䇻 ART. 9 (es. servizi pulizia o
installazione impianti negli edifici di porti o aeroporti)
n.b. Non si applica l䇻inversione contabile
C.M.37/E/2015 㼲 16
41
Reverse charge – evoluzione normativa
42
Reverse charge – nuove ipotesi
43
Reverse charge – art. 199 Direttiva 2006/112/CE
44
Reverse charge – requisiti lett. a-ter)
45
Reverse charge – requisiti lett. a) e a-ter)
46
Lettera a-ter: alla ricerca dei requisiti
DEFINIZIONE «EDIFICIO»
Manca (attualmente) una definizione ai fini Iva.
Si potrebbe evocare:
Interpretazione
sposata dall䇻Agenzia
(C.M. 14/E/15)
Îl’art. 2 D.lgs. 192 del 19/8/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia) ove l’edificio “è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e
da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:
l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti
di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Tale definizione appare in linea con quella della risoluzione 46/E del 26/5/98, ove fu affermato che
il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che “per edificio e
fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure
separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle
fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più
scale autonome”;
47
Lettera a-ter: alla ricerca dei requisiti
DEFINIZIONE «EDIFICIO»
No immobili 䇾tout court䇿, solo edifici/fabbricati
Irrilevante natura abitativa o strumentale
Interpretazione
sposata dall䇻Agenzia
(C.M. 14/E/15)
SI edifici in corso di costruzione (F3) o di definizione (F4)
No terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc.,
salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio
stesso. Ad esempio:
SI piscine collocate sui terrazzi, SI giardini pensili,
SI impianti fotovoltaici collocati sui tetti (ma solo se non accatastati/bili
autonomamente – C.M. 37/E/2015)
SI parcheggi interrati o collocati sul lastrico solare (C.M. 37/E/2015)
No (servizi di pulizia, installazione di impianti e
demolizioni relative a) beni mobili di ogni tipo
No (servizi completamento) posa di arredi (43.32.02)
E per gli
elementi
incorporati ?
48
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI PULIZIA EDIFICI (1/2)
Nella C.M. 14/E/2015 § 1.3 vengono richiamati esclusivamente i seguenti codici:
81.21.00
SI
pulizia generale
e specializzata
Si
reverse
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di
impianti e macchinari industriali
81.22.02
N.B. E䇻 esclusa dal reverse la pulizia di impianti e
macchinari (C.M. 14/E/2015 㼲 1.3)
N.B. Rientrano come 䇾attività di completamento䇿 edifici quest䇻altre: 43.39 (01 o 09) –
䇾Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici䇿 che contemplano anche la
䇾pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione䇿.
50
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI PULIZIA EDIFICI (2/2)
Non vengono invece richiamati questi codici:
NO
altre attività pulizia
No
reverse
a-ter
81.29.10
Servizi di disinfestazione
(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)
81.29.91
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)
81.29.99
Altre attività di pulizia nca (fra le quali si contempla la pulizia e
manutenzione di piscine, la pulizia di treni, di cisterne per trasporti,
bottiglie, ecc);
43.99.01
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di
edifici
(N.B. il codice è collocato nelle attività di completamento ma
comunque non è richiamato nella CM 14/E/15)
37.00.00
Raccolta e depurazione delle acque di scarico (fare le quali
svuotamento pozzi neri, manutenzione pulizia e drenaggio fognature
e tubi di scarico incluso lo spurgo)
(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)
Per le prestazioni del codice 43.99.01 si ritiene rimanga applicabile il
reverse per i subappalti, ai sensi della lettera a)
51
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DEMOLIZIONE (1/2)
Nella C.M. 14/E/2015 (§ 1.4) viene richiamato esclusivamente questo codice:
Demolizione
Demolizione
Si
reverse
No
reverse
(ndr, limitatamente agli edifici con esclusione della
demolizione di altre strutture)
Va tuttavia evidenziato che è stato precisato
che, in una logica si semplificazione,
nell䇻ipotesi di unico contratto di appalto
avente ad oggetto la demolizione e la
successiva costruzione di un nuovo edificio,
debbano trovare applicazione le regole
ordinarie e non quelle del reverse charge.
In tal caso, infatti, l䇻attività di demolizione
deve considerarsi strettamente funzionale
alla realizzazione della nuova costruzione.
CM 37/E/2015 㼲 2
Demolizione
funzionale alla
realizzazione di
una nuova
costruzione.
43.11.00
52
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DEMOLIZIONE (2/2)
Dubbi:
Nel gruppo ATECO 43.1 (demolizione e preparazione del cantiere)
sono presenti anche le seguenti attività:
ͻ 43.12 (Preparazione del cantiere)
ͻ 43.13 (Trivellazioni e perforazioni)
43.12 confermata
esclusione (CM
14/E/2015)
43.13 non richiamato
nella CM 14/E/2015
Da escludere in quanto non immediatamente riferibili ad edifici già esistenti (o in costruzione), quanto
piuttosto a fasi preparatorie e propedeutiche alla costruzione (che è attività esclusa dalla disciplina della
dell䇻art. 17 co. 6/a-ter) e non a quella di completamento
53
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI
Nella C.M. 14/E/2015 § 1.4 vengono richiamati esclusivamente i seguenti codici:
Impianti di
edifici su cui
applicare
reverse per
Installazione
+
Manutenzione/ri
parazione
(C.M.37/E/15)
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
43.21.02
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
/
/
/
/
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
N.B. Il reverse trova applicazione limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici (C.M.
14/E/2015 㼲 1.4)
La circolare non richiama, invece, i seguenti codici:
43.22.04
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione).
N.B. Attenzione però che sono considerate parti integranti dell䇻edificio le piscine
collocate su terrazzo, i giardini pensili e (se non dotati di accatastamento autonomo) gli
impianti fotovoltaici collocati sui tetti
Perché
essenzialmente
fuori edificio
54
Lettera a-ter: focus “impianti”
Alla ricerca dei requisiti
EDIFICIO e 䇾IMPIANTI䇿
Unicità dell䇻impianto funzionale o servente all䇻edificio
Il decreto Mise 37/2008 (attività installazione degli impianti negli edifici) valorizza
l䇻unicità dell䇻impianto posto al servizio dell䇻edificio anche se parti di esso sono
posizionate all䇻esterno per necessità tecniche o logistiche. Rientra quindi nella
nozione di impianto la porzione dello stesso che parte dal punto di consegna
della fornitura (acqua, energia, gas o combustibile).
C.M. 37/E/2015 㼲 6
Coerentemente con tali disposizioni, si può, pertanto, adottare una nozione più
ampia di impianto valorizzando la funzionalità e l䇻unitarietà dello stesso
rispetto all䇻edificio.
Esempi: impianto idraulico con tubazioni esterne, climatizzazione con motori
esterni, citofono e videsorveglianza con apparecchiature esterne.
55
Lettera a-ter: focus “impianti”
INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE
IMPIANTI DI EDIFICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Nuove indicazioni C.M. 37/E/2015 㼲 7
SI reverse lettera a-ter:
• per gli impianti posti sugli edifici;
• e anche per gli impianti fotovoltaici a terra, purché
funzionali o serventi all䇻edificio ancorché posizionati
all䇻esterno dello stesso (su aree pertinenziali).
No reverse lettera a-ter
centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su
aree di pertinenza di fabbricati di un edificio),
accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero
D/10
Solo a condizione che gli
impianti non siano accatastati
come unità immobiliari
autonome (secondo i
chiarimenti forniti con la C.M.
36/E/2013)
(C.M. 36/E/2013 § 3.2.2 e
R.M 474/E/2008)
N.B. Nel caso di subappalto si
ritiene trovi ancora applicazione
il reverse della lettera a)
56
Lettera a-ter: focus “impianti”
INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI
IMPIANTI ANTINCENDIO, ESTINTORI E PORTE REI
C.M. 37/E/2015 㼲 9
Conferme
(già RM
245/E/2008)
Nuove
precisazioni
ͻ Si reverse per l䇻installazione e manutenzione impianti antincendio di un
immobile ma non anche per gli impianti antincendio di piattaforme marine,
impianti industriali e navi;
ͻ per la manutenzione di estintori ed altre attrezzature antincendio Î reverse
solo se i materiali mobili fanno parte di un impianto complesso
ͻ estintori Î fanno parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano
parte integrante di un impianto di protezione attiva rispondente alle
prescrizioni e ai dettami di cui al D.M. 20/12/2012䇿 che siano installati
seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato in osservanza delle
normative di riferimento;
ͻ porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza Î devono considerarsi (ai sensi del
D.M. 21/6/2014) impianti di protezione, sia pure passiva, contro gli incendi
(attività installazione riconducibile a codice ATECO 43.29.09
57
Lettera a-ter: focus “impianti”
INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI
E PER ALTRI IMPIANTI O MACCHIANARI 䇾IMBULLONATI䇿 ?
INTERPELLO DRE EMILIA ROMAGNA 954-784/2015
Confermato nella C.M. 37/E/2015
Impianto di refrigerazione industriale per industria agroalimentare
(frigoriferi industriali)
NO REVERSE PER REALIZZAZIONE (PROGETTAZIONE. REALIZZAZIONE E
ISTALLAZIONE) (28.25.00)
NO PER INSTALLAZIONE AFFIDATA A TERZI (33.20.09)
NO PER MANUTENZIONE (33.12.40)
NO PER RETROFIT
L䇻INSTALLAZIONE DI QUESTI IMPIANTI E䇻 STRETTAMENTE FUNZIONALE
ALLO SVOLGIMENTO DELL䇻ATTIVITA䇻 INDUSTRIALE PIU䇻 CHE AL
FUNZIONAMENTO DELL䇻EDIFICIO AUTONOMAMENTE CONSIDERATO. 58
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
INDIVIDUAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI (1/2)
La circolare 14/E (§ 1.4) precisa che il termine 䇾completamento䇿 è utilizzato in modo
䇾atecnico䇿 dal legislatore.
43.31.00
Intonacatura e stuccatura
43.32.01
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
SI REVERSE
43.32.02
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
N.B. La posa in opera di 䇾arredi䇿 deve intendersi esclusa
dall䇻applicazione del meccanismo dell䇻inversione contabile, in quanto
non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici (C.M.
14/E/2015 㼲 1.4)
Compresa
manutenzione/rip
arazione
(C.M.37/E/15)
43.33.00
Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori
N.B. Il reverse trova applicazione limitatamente alle prestazioni afferenti
gli edifici (C.M. 14/E/2015 㼲 1.4)
43.39.09
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Completamento
La circolare citata (§ 1.4) ha precisato che 䇾dalla citata elencazione emerge che le prestazioni
consistenti nel rifacimento della una facciata di un edificio possono ritenersi compresi fra i servizi di
completamento䇿.
59
Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
INDIVIDUAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI (2/2)
Si osservi che nella C.M. 14/E non sono state richiamate, fra le altre, le seguenti attività
da ritenersi quindi escuse dal reverse della lettera a-ter:
43.91: realizzazione di coperture, in quanto non ricomprese nelle attività di
completamento e forse più propriamente riconducibili all䇻attività di costruzione vera e
propria;
43.12: preparazione del cantiere, in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica
alla costruzione e non a quella di completamento (esplicitamente confermato nella C.M.
14/E/2015 §1.4);
43.99: noleggio a caldo (con operatore) di attrezzature e macchinari per le costruzioni
(prestazioni escluse anche dalla disciplina della lettera a dei subappalti - vedi RR.MM n.
187 e 205/E/2007 – per tutti quei casi in cui il prestatore è chiamato ad eseguire il
servizio in qualità di mero esecutore delle direttive del committente).
Si osservi che per il mancato richiamo del codice 43.99.09 䇾altre attività di lavori
specializzati di costruzione n.c.a.䇿, porta all䇻esclusione dal reverse della lettera a-ter
(ma non anche da quella delle lettera a) delle seguenti prestazioni:
- lavori di isolamento e di impermeabilizzazione;
- deumidificazione di edifici;
- posa in opera di elementi d䇻acciaio non fabbricati in proprio
60
Esemplificazioni
ALCUNI CASI PRATICI
1) Soggetto che costruisce un edificio:
su contratto di appalto: applica l’IVA
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
2) Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
3) Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada:
su contratto di appalto: applica l’Iva
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
4) Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
61
Esemplificazioni
ALCUNI CASI PRATICI (SEGUE)
5) Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico
dell’edificio:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
6) Tinteggiatura locali in fase di completamento edificio (ma dovrebbe valere
anche per manutenzione)
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
7) Soggetto che posa un pavimento ad un privato:
applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione
8) Soggetto che posa pavimento ad una impresa:
contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
9) Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:
applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni (idem per vendita con
installazione).
Caso dubbio
su a-ter
I dubbio si ritiene
risolto a favore del
reverse con
richiamo
䇾manutenzioni e
riparazioni䇿
nell䇻elenco codici
ATECO operato
nella CM
14/E/2015
Conferma CM
37/E/2015 per tutti i
codici divisine 43
62
Lettera a-ter: interventi misti
CONTRATTO UNICO CON PRESTAZIONI MISTE
PRINCIPIO
Prestazioni in reverse
AI fini fiscali
(fatturazione) vanno
scomposti i corrispettivi
Prestazioni non in
reverse
䇾Il reverse, attesa finalità antifrode,
è la regola prioritaria䇿
C.M.14/E/2015
㼲 1.4
DEROGA
+ demolizione funzionale a
nuova costruzione (C.M.37)
In logica di
semplificazione 䇾non
si dovrà procedere
alla scomposizione䇿
(applicando iva) in
questi casi
se
la prestazione in reverse si
colloca in un unico contratto
che ha per oggetto la
costruzione di un edificio
oppure interventi lett. c) e
d) del TUE
• frazionamento o accorpamento unità (anche se post
DL.133/2014 si tratta di manutenzione straordinaria)
• demolizione funzionale a realizzazione nuova
costruzione
+
CM
37/E/2015
63
Lettera a-ter: interventi misti
CONTRATTO UNICO CON PRESTAZIONI MISTE
ESEMPIO
Appalto “chiavi in mano”
costruzione edificio €
150,000 (B2B)
di cui
€ 100.000 opere murarie
€ 30.000 impianti (idraulico ed
elettricista
€ 15.000 infissi (falegname) + € 5.000
(installatore)
PRINCIPIO
Regola fatturazione
Opere murarie
€ 100.000 + Iva
Installazione impianti € 30.000 r.c. art. 17 co.6 lett. a-ter
Fornitura Infissi
€ 15.000 + Iva
Installazione infissi
€ 5.000 r.c. art 17 co.6 lett. a-ter
DEROGA
Deroga SEMPLIFICATORIA (solo per costruzione/ristrutturazione)
Appalto per la costruzione edificio € 150.000 + Iva
N.B. i subappaltatori (idraulico, elettricista e installatore) in entrambi i casi
fatturano comunque in reverse charge
64
Lettera a-ter: interventi misti
INTERVENTO SOLO IN PARTE NELL䇻
䇻EDIFICIO
Esempi di (ex) casi dubbi
Impianto di riscaldamento edificio con bombolone gas esterna nel giardino
Impianto di climatizzazione con split interni e motore eterno
Impianto videocitofono interno con telecamera e microfono nel cancello
esterno
C.M. 37/E/2014
Alcuni invocano l䇻accessorietà
all䇻operazione prevalente ! In una logica
di semplificazione ci starebbe tutta ma la
C.M. 14/E/2014 sembra andare su
un䇻altra direzione (quella del
frazionamento del corrispettivo)
In una logica di semplificazione è
allo scopo di evitare incertezze
interpretative occorre
valorizzare l䇻unicità
dell䇻impianto
con applicazione del reverse
Vale anche per l䇻impianto fotovoltaico funzionale e servente
l䇻edificio purché non accatastato come unità immobiliare autonoma
E l䇻imbianchino che tinteggia il fabbricato più il muro di recinzione del giardino
pertinenziale? Î Qui il frazionamento dei corrispettivi pare 䇾ineludibile䇿
65
Le ultime novità
Legge di Stabilità 2016
Nuovo art. 17
comma 6
lettera a-quater
Efficacia solo post
autorizzazione UE
Errori scusabili fino alla data circolari
(per i casi ivi trattati, salvo frode)
Legge Stabilità 2015
Art. 17
comma 6
lettera a-ter
Chiarimenti
C.M. 14/E del 27/03/2015
C.M. 37/E del 22/12/2015
92
Legge di Stabilità 2016
CONSORZIATO A CONSORZIO CHE FATTURA IN SPLIT
Art. 17 co. 6 lett. a-quater
(introdotta dal comma 129 L. 208/2015)
EFFICACIA SUBORDINATA AUTORIZZAZIONE UE
«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei
confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed
e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una
commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio
è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del
presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni».
93
Reverse charge pallet
Il reverse per i bancali di legno recuperati
Dal 01/01/2015
INTEGRAZIONE ARTICOLO 74, COMMA 7
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di
stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet)
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti
beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a
facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento
dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
BANCALI DI LEGNO (PALLET)
C.M.
14/E/2015
(§ 3)
Interpello
914-112/2015
DRE
Campania
RECUPERATI AI CICILI DI UTILIZZO
SUCCESSIVI AL PRIMO
䇾fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo䇿 Î e cioè a tutte le
fasi di rivendita successive alla prima a prescindere che il pallet sia stato utilizzato o
meno.Î l䇻unico soggetto che non applica il reverse è il produttore nella cessione dei
pallet nuovi.
la cessione di bancali di legno (pallet) 䇾usati䇿 unitamente alla merce, si seguono le regole
dell䇻accessorietà per cui il corrispettivo addebitato per la cessione dell䇻imballaggio
94
Focus: trattamento cessione bancali di legno
Casistica
Trattamento pallet
Note
Imballaggi a perdere
(no obbligo resa)
Es.: cessione merce imballata
(€ 10.000) con corrispettivo
separato in fattura per i pallet
(€ 100)
Trova applicazione il principio accessorietà ex
art. 12 DPR 633/72
Es.: fattura € 10.100 + Iva
Vendita pallet nuovo da parte
del produttore
Operazione autonoma soggetta ad addebito di
Iva
Vendita pallet (bancale in
legno) se recuperato
Operazione autonoma soggetta all䇻inversione
contabile ex art. 74 co.7
Da parte di chiunque nel B2B
Imballaggi a rendere con il
sistema cauzionale ex D.M.
11/8/1975
L䇻addebito della cauzione è esclusa dalla base
imponibile ex art. 15 co.1. n. 4
Il fornitore deve tenere apposito
registro ex. art 39 DPR 633/72 e
nel caso di mancata resa può
emettere unica fattura entro
gennaio successivo.
Imballaggio con facoltà
(contrattuale) di resa (clausola
risolutiva parziale)
La cessione dell䇻imballaggio segue lo stesso
trattamento della cessione principale della
merce in base al principio di accessorietà
Il reso dell䇻imballaggio da parte del cessionario
(entro i termini previsti contrattualmente) dà
titolo al fornitore all䇻emissione di nota di
accredito parziale
La nota di accredito deve
necessariamente essere
correlata alla fattura della
cessione originaria (art. 21-bis,
lett. h, DPR 633/72; R.M.
85/E/2009)
In questo caso non ha nessuna
rilevanza il fatto che il pallet sia
nuovo o recuperato
95
Novità regime
sanzionatorio
96
REVISIONE SISTEMA
SANZIONATORIO FISCALE
SANZIONI PENALI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Titolo I (artt. da 1 a 14)
D.Lgs. n. 158/2015
Titolo II (artt. da 15 a 30)
D.Lgs. n. 158/2015
Decorrenza dal 22/10/2015
Decorrenza dal 01/01/2017
15 gg successivo alla pubblicazione sulla G.U
Art.33
Vale 䇾favor rei䇿
Termine anticipato al
01/01/2016
(Legge di Stabilità 2016)
97
Revisione sistema sanzionatorio
Le sanzioni del futuro prossimo (salvo favore rei)
amministrativo
VIOLAZIONI REVERSE CHARGE
Riformulazione art. 6 co.9-bis D.lgs 471/97
1
CESSIONARIO/COMMITTENTE CHE OMETTE REVERSE CHARGE
Fino al 31/12/2015
Sanzioni al
cessionario/commit
tente
dal 100 al 200% dell䇻imposta non assolta (minimo € 258)
Dal 01/01/2016
Sanzioni al
cessionario/commit
tente
(i) se la fattura risulta comunque dalla contabilità IIDD, sanzione da € 500 a € 20.000;
(ii) se manca anche tale annotazione, sanzione dal 5 al 10% dell䇻imp. con minimo € 1.000;
(iiib) 䇾resta ferma䇿 sanzione indebita detrazione (nella nuova misura ridotta al 90%) 䇾con riferimento all䇻imposta
che non avrebbe potuto essere detratta䇿
(iiia) 䇾resta ferma䇿 sanzione dichiarazione infedele (nella nuova misura ridotta al 90% … salvo aumento o riduzione
ex nuovo c.4-bis e 4-ter) 䇾con riferimento all䇻imposta che non avrebbe potuto essere detratta
N.B. Applicazione anche se il fornitore non fattura e il cessionario/committente non presenta autofattura denuncia
N.B. Estensione ambito applicativo comma 9-bis anche al reverse operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL
331) ed agricoltura (art. 34 co.6)
98
Le sanzioni del futuro prossimo (salvo favore rei)
2
Introduzione art. 6 co.9-bis 1 (in deroga comma 9-bis primo periodo)
IRREGOLARE RIVALSA DA PARTE DEL FORNITORE
IN OPERAZIONI DA REVERE CHARGE
VIOLAZIONE
Addebito irregolare dell䇻imposta in
fattura con versamento Ok (*)
Fino al 31/12/2015
Dal 01/01/2016
Sanzione 3% imposta
(minimo € 258)
Sanzione da € 250 a 10.000
al cessionario/committente con
solidarietà del fornitore
Solidarietà sanzione
Detrazione Iva salva
Addebito irregolare dell䇻imposta in
fattura senza versamento da parte
del fornitore
Sanzione dal 100 al 200%
dell䇻imposta non pagata (minimo €
258)
Detrazione cliente salva, ma
solidarietà per Iva e sanzione
Detrazione Iva salva
No obbligo reverse cliente
Sanzione dal 90 al 180% imposta se
intenti fraudolenti di cui sia
comprovata mala fede
cessionario/committente
(*) Entro un anno rimane praticabile la variazione art. 26 co.3 (in tal senso anche R.M. 11/E/2007 § 5.1)
99
N.B. Estensione ambito applicativo 9-bis 1 anche al r.c. operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL 331) ed agricoltura (art. 34 co.6)
Le sanzioni del futuro prossimo (salvo favore rei)
3
Introduzione art. 6 co.9-bis 2 (in deroga al comma 1)
IRREGOLARE ASSOLVIMENTO REVERSE IN OPERAZIONI DA RIVALSA
VIOLAZIONE
Mancato addebito da parte del
fornitore, ma applicazione
reverse da parte del
cessionario/committente
Mancato addebito da parte del
fornitore, senza applicazione
reverse da parte del
cessionario/committente
Fino al 31/12/2015
Dal 01/01/2016
Sanzione 3% imposta
(minimo € 258) (**)
Sanzione da € 250 a 10.000
al fornitore con solidarietà del
cessionario/committente
Solidarietà sanzione
Detrazione Iva salva
Detrazione Iva salva
No assolvimento fornitore
Sanzione dal 100 al 200%
dell䇻imposta non pagata (minimo €
258)
Sanzione dal 90 al 180% imposta se
intenti fraudolenti di cui sia
comprovata mala fede fornitore
Detrazione cliente salva, ma
solidarietà per Iva e sanzione
N.B. Estensione ambito applicativo 9-bis 2 anche al r.c. operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL 331) ed agricoltura (art. 34 co.6)
(**) Alcuni uffici non si accontenta(va)no dell䇻applicazione 䇾mite䇿(question time 5-08583 del 5/12/2012)
100
REVERSE – SANZIONI DAL 2016
NORMA
RIVISTA
FATTISPECIE
1.
C.9-BIS
2.
1.
C.9-BIS1
SANZIONE
IL FORNITORE NON EMETTE FATTURA IN
REVERSE CHARGE (4mesi) E IL CEDENTE
NON REGOLARIZZA (30 gg.)
IL COMMITTENTE NON INTEGRA LA
FATTURA E NON EFFETTUA DOPPIA
ANNOTAZIONE
IL FORNITORE EMETTE FATTURA IN IVA,
ANZICHE’ IN REVERSE CHARGE MA
VERSA L’IVA
1.
2. Da 500 A 20.000 EURO
1.
2.
1.
C.9-BIS2
1.
IL FORNITORE EMETTE FATTURA IN
REVERSE CHARGE, ANZICHE’ IN IVA
2.
1.
C.9-BIS3
IL FORNITORE EMETTE FATTURA IN
REVERSE CHARGE, ANZICHE’ IN
ESENZIONE, NON IMPON., FC IVA
Dal 5% AL10% dell䇻imposta
con un minimo 1.000 euro
Da 250 A 10.000 EURO – SOLIDALE, MA
DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL
CESSIONARIO GARANTITA
Dal 90% AL180% INTENTI FRAUDOLENTI
Da 250 A 10.000 EURO – SOLIDALE, MA
DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL
CESSIONARIO GARANTITA E NESSUN
OBBLIGO DI REGOLARIZZARE
Dal 90% AL180% INTENTI FRAUDOLENTI
VANNO ELIMINATI IL DEBITO/CREDITO DALLA
CONTABILITA’ – NOTA VARIAZIONE O RICHIESTA
RIMBORSO
Le sanzioni del futuro prossimo (salvo favore rei)
4
Introduzione art. 6 co.9-bis 3
IRREGOLARE ASSOLVIMENTO
ASSOLVIMENTO REVERSE
REVERSE
IRREGOLARE
IN O
PERAZIONI E
SENTI, N
ON IIMPONIBILI
MPONIBILI O N
ON S
OGGETTE
IN
OPERAZIONI
ESENTI,
NON
NON
SOGGETTE
Fino al 31/12/2015
/
Dal 01/01/2016
i) In caso di accertamento dalla
liquidazione vanno espunte poste a
debito e a credito (possibilità
recupero Iva ex art. 26 co.3 o
rimborso anomalo);
(ii) In caso di operazioni inesistenti
sanzione dal 5 al 10% con minimo €
1.000
102
LO SPLIT PAYMENT
SPLIT PAYMENT – art.17-ter DPR 633/72
OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAL
1rGENNAIO 2015
PARTICOLARE MECCANISMO
-cessione di beni
-e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti della P.A.
che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi
(se debitori d䇻imposta) secondo modalità e termini
fissati con DM MEF.
ASPETTI CONTABILI
¾ FORNITORE EMETTERÀ FATTURA CON LA RIVALSA DELL䇻IVA - indicando che
tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell䇻art. 17 – ter del D.P.R.
633/1972 (split payment)- “scissione dei pagamenti” (DM 23.01.2015);
¾ L䇻IMPOSTA INDICATA IN FATTURA VERRÀ REGOLARMENTE REGISTRATA IN
CONTABILITÀ DAL CEDENTE, e andrà stornata o contestualmente alla
registrazione della fattura o con un䇻apposita scrittura dal totale del credito
accesso verso l䇻ente pubblico.
ESEMPIO
Ipotizziamo che la società XY S.r.l. abbia emesso, nei confronti del Comune di
Milano, in data 5 gennaio 2015, la seguente fattura
XY S.r.l.
Spett.le Comune di Milano
Fattura n. 2 del 5 gennaio 2015
Si rimette fattura per servizi prestati.
Imponibile:
Euro 10.000
Iva (22%):
Euro 2.200
Totale Fattura: Euro 12.200
䇾Scissione dei pagamenti䇿
Nella fattura è comunque indicata l䇻Iva, sebbene la società XY S.r.l. non la incasserà: sarà
infatti il Comune di Milano a riversarla direttamente all䇻Erario. Per tale motivo, l䇻Iva sarà
indicata anche nei registri Iva, anche se non concorrerà alla liquidazione Iva periodica.
REVERSE CHARGE & SPLIT PAYMENT
¾
Corrette modalità di fatturazione
•
•
Reverse charge: “inversione contabile” ex art. 17, co. 6,
lett. a-ter), D.P.R. 633/1972
Split payment: “scissione dei pagamenti” (Decreto
firmato 23.01.2015)
COMPENSI PROFESSIONISTI
Art.74 co.7 DPR 633/72
NON SI APPLICA AI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI
SEVRIZI ASSOGGETTATI A RITENUTE ALLA FONTE, A
TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO
CHIARIMENTO FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI
+ TELEFISCO 2015 -> LAV. AUTONOMI
SPLIT PAYMENT vs. REVERSE CHARGE
Il meccanismo dello split payment, sebbene produca, sostanzialmente, gli stessi effetti del
reverse charge, rimane comunque una fattispecie diversa rispetto a quest䇻ultima.
•REVERSE CHARGE -> emettiamo fattura senza indicazione dell䇻Iva, per poi riportare l䇻imposta
sia nel registro Iva acquisti che nel registro Iva vendite
•SPLIT PAYMENT -> l䇻Iva deve essere indicata in fattura e non andrà annotata anche nel registro
Iva acquisti.
SPLIT PAYMENT
z
REVERSE CHARGE
FATTURE (escluse ricevute)
SI APPLICA
Fattura di SERVIZI DI
PULIZIA,DEMOLIZIONE,INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI,COMPLETAMENTO in cui
l’ente è debitore d’imposta
REVERSE CHARGE
Fattura di SERVIZI
in cui l’ente non è debitore d’imposta
- Operazioni non soggette all’inversione
contabile -
SPLIT PAYMENT
CASO
PRESTAZIONE DI PULIZIA,
DEMOLIZIONE,
INSTALLAZIONE,
COMPLETAMENTO SU EDIFICI
IN R.C. (art. 17 co.6 lett. a-ter)
COMMITTENTE
MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL䇻IMPOSTA
ƒ SU CONTRATTO DI APPALTO : APPLICA REVERSE DA
LETTERA A-ter), CO. 6 ART. 17 DPR 633/72
ƒ ENTE PUBBLICO
DEBITORE
D䇻IMPOSTA
ƒ SU UN CONTRATTO DI SUBAPPALTO : APPLICA
REVERSE DA LETTERA A-ter), CO. 6 ART. 17 DPR 633/72
ƒ NON SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT
ƒ SU CONTRATTO DI APPALTO : SI APPLICA L䇻IVA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
ƒ ENTE PUBBLICO
NON DEBITORE
D䇻IMPOSTA
ƒ SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO : SI APPLICA L䇻IVA
ƒ APPLICA LO SPLIT PAYMENT
PRESTAZIONE DI ERVIZI ASSOGGETTATE A RITENUTE
ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA (LEGGASI ANCHE
D䇻ACCONTO) SUL REDDITO.
ES. COMPENSI PROFESSIONALI DA LAV. AUT.
NON SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT
Tenuto conto della finalità della disposizione = non
penalizzare ulteriormente i percettori di redditi già gravate da
ritenute – e considerare che i casi di ritenuta a titolo
d䇻imposta riguardino i lavoratori autonomi non residenti,
nei confronti dei quali lo split payment non si applica, occorre
concludere che restano anche i compensi assoggettati a
ritenuta a titolo d䇻acconto.
CONSEGUENZE DI APPLICAZIONE
DIRITTO AL RIMBORSO (art.30)
RIMBORSO IVA
POSSIBILE RIMBORSO PRIORITARIO
RECUPERO GAP
RECUPERARE GETTITO IVA PERSO NEI VARI PASSAGGI
PER EFFETTO DELL’EVASIONE DA RISCOSSIONE
OMESSO VERSAMENTO
ƒ L䇻ENTE CHE NON VERSA SUBISCE LE SANZIONI DA D.LGS. 471/1997
ƒ ATTO DI RECUPERO PER LE SOMME DOVUTE NON RISCOSSE
IMPOSIZIONE DIRETTA
nei trasferimenti immobiliari
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
DEI BENI AI SOCI
(art. 1 commi da 115-120, L. 208/2015)
CONDIZIONI
SOCIETA’ DI PERSONE E CAPITALI
(SOCI AL 30.09.2015)
BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI
NO BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER
DESTINAZIONE
ASSEGNAZIONE
AGEVOLATA AI
SOCI
DAL 01.01.2016
OPZIONE
+ VERSAMENTO
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
IRES/IRPEF E
IRAP
+ REGISTRO < ½
+ IPO-CATASTALI
FISSE
ASSE TEMPORALE
30.09.2015
DATA DI VERIFICA
DELLA COMPAGINE
30.09.2016
DATA OPZIONE
(REDAZIONE DELL’ATTO),
MA EFFETTO DAL 01.01.2016
30.11.2016
DATA DI VERSAMENTO 60%
SOSTITUTIVA
(entro il 16.06.2017 il residuo 40%)
SOCIETA’ DI COMODO?
30.09.2015
DATA DI VERIFICA
DELLA COMPAGINE
30.11.2016
30.09.2016
DATA OPZIONE
(REDAZIONE DELL’ATTO),
MA EFFETTO DAL 01.01.2016
SOSTITUTIVA AL 10,5%
SENZA DISAPPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA!
MAX EFFETTO PER IL 2016 (UNICO
UNICO 2017)
SOCIETA’ DI COMODO?
ESEMPIO
• S.R.L. da 3 anni - abitativo sfitto - Costo fiscale =1.000
• Ricavi presunti 6% = 60
• Reddito minimo 4,5% = 45
Hp. Assegnazione a inizio 2016 -> valore medio triennale 2016
= (1000+1000+85)/3 = 695) -> Ricavi presunti = 42
Nel calcolo del reddito minimo 2016 , l’immobile peserà:
(1.000/366*31) = 4
Hp. Assegnazione a fine 2016 -> valore medio triennale 2016 =
(1000+1000+748)/3 = 748) -> Ricavi presunti = 55
Nel calcolo del reddito minimo 2016 , l’immobile peserà:
(1.000/366*274) = 36
IMPOSTA SOSTITUTIVA
QUALI IMMOBILI?
PROFILI IVA
PROFILI IVA
PROFILI IVA
IPO-CATASTALI fisse a
prescindere dalla misura del
registro!!!
REGISTRO FISSO
IPO-CATASTALI fisse a
prescindere dalla misura del
registro!!!
PROFILI IVA
PROFILI IVA E REVERSE CHARGE
PROFILI IVA E REVERSE CHARGE
TRASFORMAZIONE IN S.S.
• IMPOSTE DI REGISTRO
• IPO-CATASTALI
SEMPRE FISSE
Videoriunione xxgennaio 2016
TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI
(disapplicazione del solo c.1, 2° p. art.47 Tuir e co.5-8)
ESEMPIO: 100 C fiscale bene e 500 VAL.NORMALE
400 ammontare tassato in capo alla società, con imp. sostitutiva sulle plusvalenze.
Tale importo verrà tassato in capo ai soci in base al tipo di partecipazione.
CASO DI TRASFORMAZIONE IN S.S.
LE RISERVE DI UTILI
VANNO TASSATE IN CAPO AI SOCI
( PER LA QUOTA CHE ECCEDE L’IMPONIBILE SU CUI LA SOCIETA’
HA VERSATO LA SOSTITUTIVA)
ESTROMISSIONE AGEVOLATA
(art. 1 comma 121, L. stabilità 2016)
CONDIZIONI PRELIMINARI
POSSESSO FABBRICATO
STRUMENTALE
PER DESTINAZIONE E PER NATURA
UTILIZZO DELLO STESSO, ALLA DATA
DEL 31.10.2015
(STRUMENTALE X DESTINAZIONE: solo se iscritto registri
contabili se acquistato dopo il ’92 o se c’è l’utilizzo, se
acquistato prima del ’92
STRUMENTALE X NATURA : solo se annotato nei registri
se acquistato prima del ’92 o dopo)
BENEFICIA
DEL
TRATTAMENTO
FISCALE
PRIVILEGIATO
PER LA
FUORIUSCITA
DEL BENE
MANIFESTAZIONE DELL䇻OPZIONE
ENTRO IL 31.05.2016 – effetto dal
01.01.2016
N.B. ESCLUSA LA D.I. CHE AFFITTA L’UNICA AZIENDA!!!
ASSE TEMPORALE
31.05.2016
OPZIONE, MA EFFETTO
GIA’ DAL 01.01.2016
30.11.2016
PAGAMENTO DI UNA IMPOSTA
SOSTITUTIVA DI IRPEF E IRAP, CON
ALIQUOTA DELL'8 %, SULLA
DIFFERENZA TRA:
• IL VALORE NORMALE DI TALI
BENI
• ED IL VALORE FISCALMENTE
RICONOSCIUTO.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
1^ RATA
60%
30 NOVEMBRE 2016
2^ RATA
40%
16 GUGNO 2017
PROFILI IVA
- cessione “per assimilazione” se detratta l’IVA a monte
- se non detratta (ad es. acquistati prima del ’73, da privati,
per effetto dell’indetr. da pro-rata )-> OP. FC IVA
N.B. CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI FC IVA AVREBBERO IL
9% DI REGISTRO CON MIN.1000 EURO E IPO-CATASTALI 50+50 ->
QUI NON DOVUTE PERCHE’ STESSO SOGGETTO!!!
PROFILI IVA
N.B. CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI IMPONIBILI IVA
(ESENTI O IVA) AVREBBERO IL REGISTRO FISSO A 200 EURO E
IPO-CATASTALI 4%-> QUI NON DOVUTE PERCHE’ STESSO
SOGGETTO!!!
PROFILI IVA
TRATTAMENTO FISCALE DEL BENE
ESTROMESSO
PERIODO DI
POSSESSO
PRODUCE REDDITO FONDIARIO
E VA INDICATO NEL QUADRO RB
IN CASO DI
CESSIONE
IL QUINQUIENNIO VA VERIFICATO
DALL䇻ORIGINARIO ACQUISTO
IMMOBILI ALL’ESTERO
Monitoraggio fiscale
Il nuovo quadro RW – revisione contenuti
anche titolari di redd. impresa o lav. autonomo, a prescindere tipo
contabilità
PF, ENC, SS e sogg. equiparati
residenti fiscalmente in ITALIA
1. Ambito
soggettivo
PERSONE FISICHE:
(art.2, co.2 Tuir) – per 183/184 gg.
-iscritte ANAGR. POPOL. RESID.
-o in ITALIA domicilio o residenza ai sensi c.c. – ex tunc
(art.2, co.2-bis, Tuir)
-cittadini emigrati in PAESI BL, s.p.c.
ENC, SS e SOGG. EQUIPARATI:
(art.5, co.3 Tuir – art.73 c.3, Tuir) – per 183/184 gg.
-Sede legale o amministrativa
-o l’oggetto principale dei propri affari in ITALIA
-TRUST istituiti in PAESI NON WL (1 disp. e 1 benef. residenti IT o se 1 sogg. effettui
un̓attribuzione di proprietà immobiliari o dir reali sugli stessi)
Obbligati entrambi se residenti:
is.
nudo proprietario e usufrutt. (Ris.
142/E/2010) e tutti i cointestatari,
nonché chi ne ha la disponibilità
e la possibilità di movimentazione
– delega al prelievo, no delega a
operare
POSSESSORE DIRETTO
(proprietà o dir. reale, acquisito
anche per donazione o successione)
SE SONO TITOLARI EFFETTIVI
(normativa antiriciclaggio)
INVESTIMENTI ESTERI E ATTIVITA̓ FINANZIARIE
ESTERE
IMMOBILI ALL’ESTERO
PF, ENC, SS e sogg. equiparati
residenti fiscalmente in ITALIA
1. Ambito
soggettivo
PERSONE FISICHE:
(art.2, co.2 Tuir) – per 183/184 gg.
-iscritte ANAGR. POPOL. RESID.
-o in ITALIA domicilio o residenza ai sensi c.c. – ex tunc (art.2,
co.2-bis, Tuir)
-cittadini emigrati in PAESI BL, s.p.c.
POSSESSORE DIRETTO
SE SONO TITOLARI EFFETTIVI
(normativa antiriciclaggio)
INVESTIMENTI ESTERI E ATTIVITA̓ FINANZIARIE ESTERE
CHIARIMENTO - La delega ad operare sul conto estero della società, specifica
l’Agenzia, non obbliga il delegato a compilare il quadro RW, in quanto trattasi di
delega di funzione per uso privato dal contribuente stesso.
IMMOBILI ALL’ESTERO
PF, ENC, SS e sogg. equiparati
residenti
fiscalmente in ITALIA
POSSESSORE DIRETTO
o tramite interposta persona
1. Ambito
soggettivo
TRAMITE INTERPOSTA PERSONA – se
ne sono TITOLARI EFFETTIVI (normativa
antiriciclaggio)
Obbligo dichiarativo -> anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi
tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (es. fondazioni o trust), siano riconducibili a PF, ENC o
a SS ed equiparate, in qualità di 䇾titolari effettivi䇿 delle attività stesse.
società:
-PF che possiede o controlla il
25% partecipazione al CS
-o PF che esercita in altro modo il
controllo sulla direzione
fondazioni/trust:
azioni/trust:
- Futuri beneficiari determinati: PF che
beneficia del 25% o + del patrimonio;
- Futuri beneficiari non determinati: categoria
delle persone nel cui interesse è istituita o
agisce;
- PF che esercita il controllo sul 25% o + del
patrimonio
Esoneri: PF che prestano lavoro all̓estero per STATO IT., ORG. INT.LI, ZONE
FRONTIERA
(art. 38, co. 13, DL 78/2010)
IMMOBILI ALL’ESTERO
INVESTIMENTI ALL䇻ESTERO
ATTIVITA’ ESTERE NATURA FINANZIARIA
2. Ambito
oggettivo
suscettibili di produrre redditi imponibili ITA
NO SOGLIE MINIME,
anche < €10.000, anche € 1
IMMOBILI ALL’ESTERO
“Legge europea 2013”
(L. 97/2013 )
REVISIONE REGIME
SANZIONATORIO RW
vigore 04.09.2013
RIDUZIONE % o ELIMINAZIONE DELLE SANZIONI DOVUTE
- PRIMA dal 10% al 50% importi non dichiarati -> ORA dal 3% al 15% o dal 6% al 30% (paesi black
list)
- PRIMA del 25% per intermediario -> ORA dal 10% al 25%
- NO SANZIONI per omessa o incompleta compilazione sez. I e III
-SANZIONE FISSA di 258 euro per dichiarazione tardiva (90 gg.)
PRINCIPIO FAVOR REI: al contribuente vanno applicate le sanzioni più favorevoli previste
dalla nuova norma, a prescindere da quando sia stata concretamente commessa la violazione
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
0,20
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
NON ESISTE PIU’ LA DETRAZIONE DI 50
EURO!!!
IMMOBILI ALL’ESTERO
NUOVA CASELLA 20 - va barrata nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi
al monitoraggio fiscale, ma non è tenuto alla liquidazione dell’IVIE o dell’IVAFE;
IMMOBILI ALL’ESTERO
NUOVA COLONNA 24 - la nuova casella va barrata nel caso in
cui i cointestatari siano più di due.
IMMOBILI ALL’ESTERO
L’IVIE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ƒ D.L. 201/2011 (Salva Italia) art. 19 c.13-17
ƒ D.L. 16/2012 (Semplificazione fiscali - L. 44/2012 del 26.04.2012)
art. 8 comma 16 lett. e), f), g)
ƒ Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012)
IMMOBILI ALL’ESTERO
ART. 19 C. 13-17 D.L. 201/2011
ƒ Comma 13 A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili
situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato.
ƒ comma 14 Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario
dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è
dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno 15 gg. è computato per intero.
ƒ Comma15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per
cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come
determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,
secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per
gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo
Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l 䇻 immobile è situato ai fini dell 䇻 assolvimento di imposte di natura
patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.
IMMOBILI ALL’ESTERO
ART. 19 C. 13-17 D.L. 201/2011
NUOVO comma 15 bis
ƒ Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di
cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile
adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
ƒ L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività'
lavorativa è svolta all'estero.
IMMOBILI ALL’ESTERO
ART. 19 C. 13-17 D.L. 201/2011
ƒ
ƒ
ƒ
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo
massimo di 400 euro.
Comma 15-ter. Tali immobili e quelli non locati che pagano IVIE, non pagano
Irpef e addizionali - DISAPPLICAZIONE DELL 䇻 ART. 70 C.2 TUIR - TALI
IMMOBILI ALL䇻ESTERO NON PAGANO IRPEF IN ITALIA
IMMOBILI ALL’ESTERO
ART. 19 C. 13-17 D.L. 201/2011
ƒ
ƒ
Comma 16 Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del
suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle
eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo
stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Comma 17 Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui
al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
IMMOBILI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO
ƒ
Al fine di evitare disparità di trattamento in presenza di acquisizioni di immobili in epoche
diverse, l䇻Agenzia precisa che se la legislazione estera prevede un valore espressivo del
reddito medio ordinario mentre non sussistono meccanismi di moltiplicazione e
rivalutazione analoghi a quelli vigenti in Italia, la base imponibile IVIE può (facoltà) essere
individuata considerando il valore risultante dall䇻applicazione, al reddito medio ordinario
(valore locativo medio presunto), dei coefficienti stabiliti ai fini IMU, ossia:
IMMOBILI ALL’ESTERO
ƒ Il reddito medio ordinario va assunto tenendo conto di
eventuali rettifiche previste dalla legislazione estera. Al fine di
individuare la base imponibile IVIE per gli immobili in esame, la
Circolare n. 28/2012 propone una specifica tabella che va così
utilizzata:
Quindi, la possibilità di utilizzare, se più conveniente, il valore ottenuto
dall䇻applicazione al reddito medio ordinario dei coefficienti IMU, è
limitata agli immobili ubicati in Belgio, Francia, Irlanda e Malta.
IMMOBILI ALL’ESTERO
Nuove disposizioni, introdotte dal DL semplificazioni fiscali
(L.44/2012 DEL 26.04.2012):
viene introdotta una franchigia per cui al di sotto dei 26.500 euro non è
dovuta l䇻imposta;
nel dettaglio, qualora il prelievo non sia almeno pari a 201 euro per effetto
dell 䇻 applicazione dell 䇻 aliquota dello 0,76%, non deve essere versata
l䇻imposta;
viene introdotto, inoltre, un nuovo comma 15-bis nell'art. 19 del dl 201/11 in
base al quale l'immobile all'estero adibito ad ab. principale e pertinenza
relativa vengono trattati di fatto come la prima casa in Italia
IMMOBILI ALL’ESTERO
CREDITO D䇻䇻IMPOSTA
Per evitare che sullo stesso immobile vengano pagate le imposte due
volte, al contribuente italiano verrà riconosciuto un credito d䇻imposta
pari a eventuali prelievi patrimoniali applicati nello stato in cui è sito
l䇻immobile.
IMMOBILI ALL’ESTERO
Per:
F
il versamento;
F
la liquidazione;
F
l䇻accertamento;
F
la riscossione;
F
le sanzioni:
F
e i rimborsi;
F
nonché per il contenzioso;
relativamente all䇻imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste
per l䇻䇻imposta sul reddito delle persone fisiche.
IMMOBILI ALL’ESTERO
VOLUNTARY DISCLOSURE
COLLABORAZIONE VOLONTARIA
2 tipologie
p
– PROCEDURA CHIUSA
VD ESTERA
SANARE VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE
VERSAMENTO IMPOSTE DERIVANTI
DALL’IMPIEGO DEGLI ATTIVI OCCULTATI
VD INTERNA
OMESSA INDICAZIONE NEL QUADRO RW
• SANZIONE 3%-15% paesi WL
• SANZIONE 6% - 30% paesi BL
(CM 38/E/2013)
IVIE+IVAFE + IRPEF E ADDIZ.
DICH. FRAUDOLENTA O OMESSA
+ OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE
COMMESSE FINO AL 30.09.2014
LOCAZIONE IMMOBILI ESTERI
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
Residenti
Non residenti
Tassati sui
redditi
ovunque
prodotti
Tassati
esclusivamente
sui redditi
prodotti in
Italia
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
L’esercizio della potestà impositiva italiana su tali redditi dovrà essere
determinata in base alle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni che, come noto, essendo accordi tra più stati, prevalgono sulla
norma interna.
Le disposizioni convenzionali non prevedono una disciplina di maggior
favore in quanto non escludono la tassazione nel Paese di residenza del
soggetto che detiene l’immobile in un altro Stato.
185
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
I redditi da fabbricati nel modello Ocse
I redditi derivanti dai beni immobili sono disciplinati dall’art. 6 del Modello Ocse. Il
paragrafo 3 precisa che la norma trova applicazione non solo in relazione ai redditi
da locazione ma altresì ai redditi che derivano dalla utilizzazione diretta (ad
esempio il reddito determinato sulla base della rendita catastale in ipotesi di
immobili sfitti).
Il primo paragrafo accorda il diritto a tassare al paese della fonte, ossia al paese in
cui l’immobile è situato. Il mancato utilizzo dell’avverbio “soltanto” non esclude la
tassabilità nel paese di residenza del soggetto che detiene l’immobile. La
convenzione, in sostanza, non contempla un regime di tassazione più favorevole
rispetto alla disciplina interna.
186
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
Articolo 6 – Modello OCSE
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
I redditi che un residente di uno stato contraente consegue da beni immobili
(compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
L’espressione beni immobili ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,
sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un’impresa.
187
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
Esempio n. 1
ƒ Tizio è una persona fisica residente in Italia che detiene un immobile sfitto
nello Stato estero Alfa. La convenzione, se conforme al modello Ocse,
prevede che l’immobile possa essere assoggettato a tassazione sia nello
Stato Alfa che in Italia.
ƒ La convenzione serve a ripartire la potestà impositiva tra i due paesi ma non
stabilisce il criterio di tassazione. Si supponga che lo Stato Alfa determini
una base imponibile pari a 100. L’Italia considera la medesima base
imponibile e accorda un credito per le imposte assolte all’estero.
188
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
Esempio n. 2
ƒ Si riprenda l’esempio n. 1 e si ipotizzi che lo Stato estero stabilisca che gli
immobili non locati non sono suscettibili di produrre reddito imponibile. Ai
sensi dell’art. 70 anche l’Italia escluderà da imposizione il predetto immobile.
Esempio n. 3
ƒ Si riprenda l’esempio n. 1 e si ipotizzi che l’immobile sia locato ma che lo
Stato estero stabilisca che i canoni di locazione non sono suscettibili di
produrre reddito imponibile. Ai sensi dell’art. 70 anche l’Italia tasserà l’85%
del canone di locazione.
189
LA TASSAZIONE IN ITALIA
Immobili esteri
(Imposizione diretta)
Immobili esteri non locati
Immobili esteri locati
Immobile estero non locato
Se tassato nello Stato estero
In Italia si utilizza la medesima base imponibile
Se non tassato nello Stato estero
Non viene tassato in Italia
190
LA TASSAZIONE IN ITALIA – EFFETTO SOSTITUTIVO
IVIE - IRPEF
Le istruzioni al quadro RL, rigo RL 12, colonna 2 (dove tali redditi vanno inseriti), precisano
che “per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel
territorio dello stato, in forza delle regole ordinarie, ed anche per gli immobili non locati per
i quali è dovuta l’IVIE, non viene applicato il secondo comma dell’articolo 70 del TUIR
(comma 15-ter, dell’articolo 19 del D.L. n. 209 del 2011)”.
Dunque, per gli immobili esteri non locati sussiste un effetto sostitutivo tra IVIE e IRPEF.
Pagata l’IVIE, non sussisto ulteriori obblighi impositivi, ma continueranno a sussistere
obblighi dichiarativi, da assolvere sia nel quadro RL che nel quadro RW.
I redditi dell’immobile estero infatti, pur NON concorrendo alla formazione del reddito
complessivo, dovranno essere indicati nel quadro RL, rigo R12, colonna 1.
191
REDDITI DA IMMOBILI ESTERI
Immobile estero non locato che sconta
l’IVIE e non è tassato ai fini delle
imposte dirette nel paese estero:
in tale caso l’immobile estero sarà
esente anche in Italia. Se nello Stato
estero l’immobile non è assoggettabile
ad imposizione, quest’ultimo non deve
essere dichiarato a condizione che il
contribuente non abbia percepito
alcun reddito;
Immobile estero non locato ovvero il
fabbricato all'estero è adibito ad
abitazione principale del soggetto
residente in Italia che sconta l’IVIE ed è
tassato ai fini delle imposte dirette nel
paese estero:
in tale caso entra in gioco il principio di
alternatività Ivie - Irpef. Pertanto, il
relativo reddito va indicato a colonna 1
del rigo RL12 e poi riportato tra gli altri
redditi fondiari non imponibili al rigo
RN50 sia a colonna 2 che a colonna 3;
Immobile estero non locato ovvero il
fabbricato all'estero è adibito ad
abitazione principale del soggetto
residente in Italia che non sconta l’IVIE
ed è tassato ai fini delle imposte
dirette nel paese estero:
in tale caso va compilata la colonna 2
del rigo RL12, riportando il medesimo
imponibile estero, al netto delle spese
specifiche eventualmente riconosciute;
192
Immobile estere locato
Tassato nel paese estero
bisognerà utilizzare la stessa
base imponibile dello Stato
estero
Non tassati nel paese estero
si utilizzerà il canone di
locazione ridotto del 15%.
Per l’immobile estero locato, si dovrà dunque compilare il quadro RL, rigo RL 12, colonna 2
(da riportare anche nel quadro RN, rigo RN50, colonna 3).
In questo caso, tuttavia, il contribuente potrà fruire del credito d’imposta per le imposte
pagate all’estero. Al fine di determinare detto credito d’imposta è necessario compilare le
Sezioni I-A e I-B del quadro CR.
193
Immobile estero locato che sconta l’IVIE. I
canoni non sono tassati nel paese estero:
anche in tale caso va compilata la colonna
2 del rigo RL12, indicando l'ammontare del
canone di locazione percepito ridotto del
15% a titolo di deduzione forfetaria delle
spese
Immobile estero locato che sconta l’IVIE. I
canoni sono tassati nel paese estero:
anche in tale caso va compilata la colonna 2
del rigo RL12, indicando l 'ammontare netto
dichiarato nel paese estero.
IL CASO
…V Sono proprietario di un immobile in Australia. In Australia l'anno fiscale va dal 1/7
al 30/6/2014.
In Australia i redditi degli immobili sono stati tassati nel periodo fiscale 01.07.2013 –
30.06.2014, mentre risultano esenti da tassazione nel periodo d’imposta successivo. I
redditi da locazione degli immobili in questione, vanno o non vanno tassati in Italia?
… In tale situazione si dovrà far riferimento al periodo di imposizione estero che scade
nel corso di quello italiano e dunque nel nostro caso al periodo 01.07.2013 – 30.06.2014
(periodo nel quale l’immobile era soggetto a tassazione nel paese estero).
Infatti, le istruzioni al Modello UNICO PF 2015 precisano che “nel rigo RL12, indicare in
colonna 2 i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, riportando l’ammontare
netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2014 o, in caso di
difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di
quello italiano”.
In caso di immobile estero locato, in base alle disposizioni dell’art. 70, co. 2, del TUIR, e lo
Stato estero tassa i canoni, l’Italia utilizzerà la stessa base imponibile dello Stato estero,