07 OTTOBRE 2014 - Consiglio Regionale del Piemonte

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InfolegCrpNews
Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini
A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente
Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Realizzazione grafica:
Francesca Mezzapesa
Aurelia Jannelli
07 OTTOBRE 2014
1
SOMMARIO
AMBIENTE
3
Le novità ambientali inerenti le risorse idriche
3
DIRITTO AMMINISTRATIVO
4
Le astreintes nel processo amministrativo
4
Politiche di semplificazione
4
DIRITTO COMUNITARIO
5
Strumenti di regolazione
5
DIRITTO COSTITUZIONALE
5
Trattato di Lisbona e democrazia
5
Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di terzi
6
Il Diritto di accesso
6
IMMIGRAZIONE
7
Tutela delle minoranze linguistiche
7
LAVORO
7
Concorsi pubblici
7
PARI OPPORTUNITA’
8
Quote di genere
8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
8
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento
8
Ridefinizione delle funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e soppressione dell’AVCP
9
REGIONI
9
L.R. CAMPANIA 21.7.2014 N. 14 “Promozione del marchio etico regionale”
2
9
Infoleg _________________________________________________________________________________________
AMBIENTE
Le novità ambientali inerenti le risorse idriche
Nell’approfondimento intitolato “SbloccaItalia: le novità ambientali in materia di
gestione delle risorse idriche”, a cura di
Claudio Bovino, avvocato in Milano,
consulente in tema di ambiente e di eprivacy”, pubblicato sulla rivista “Quotidiano
Enti Locali” (02/10/2014), reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, sir rileva che il
D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. sbloccaItalia) è stato predisposto dal Governo al fine
di rilanciare molti settori produttivi del nostro
Paese.
Il
decreto
disciplina
materie
eterogenee:
edilizia,
opere
pubbliche,
digitalizzazione, semplificazione burocratica,
dissesto
idrogeologico.
Tra
le
varie
disposizioni intervenute, un posto di rilievo lo
occupa l’art. 7 che concerne la gestione delle
risorse idriche, il dissesto idrogeologico e
l’adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione. In primis, tale
norma interviene sulla disciplina del Servizio
idrico integrato dettata dalla Parte III
(“Gestione delle risorse idriche”) del Testo
Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)
inserendo una serie di disposizioni che
risultano essere molto incisive per i Comuni.
Il Legislatore, in proposito, ha provveduto ad
uniformare in tutto il testo della Parte terza
del TUA, le denominazioni dei nuovi organi di
governo degli ambiti idrici: si rammenta, che
le Autorità d’ambito ottimale (AATO) sono
state soppresse dal nuovo comma 186-bis
dell’art. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), introdotto dall'art. 1,
comma 1-quinquies, L. 26 marzo 2010, n. 42
(legge di conversione del D.L. 2 del 2010).
Tali soppresse Autorità saranno sostituite con
i nuovi soggetti che le singole Regioni
individueranno per le legge. Per questo
motivo l’art. 7 del decreto “Sblocca Italia”
sostituisce nel TUA l’espressione “autorità
d’ambito” con quella più idonea di “ente di
governo dell’ambito”. Si informa, inoltre, che
il sopracitato decreto attribuisce all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas (AEEGSI) la
competenza a predisporre le convenzioni-tipo
in base alle quali l’ente di governo dell’ambito
disciplinerà i rapporti con il gestore (prima la
competenza era attribuita alle regioni e alle
province autonome). Altra novità consiste
nella possibilità di subaffidamento solo previa
approvazione espressa da parte dell’ente di
governo dell’ambito, ferma restando la durata
massima
trentennale
dell’affidamento.
Ulteriori disposizioni disciplinano altri settori
dell’affidamento del servizio, della sua
cessazione e delle convenzioni–tipo che
devono regolare tali rapporti, nonché della
concessione delle infrastrutture idriche di
proprietà degli enti locali, delle gestioni
esistenti, e della procedura da seguire nella
prima fase di applicazioni di tali norme.
3
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Le astreintes nel processo amministrativo
Nell’articolo intitolato ”Le astreintes nel
processo amministrativo, con particolare
riferimento alla possibilità della loro
comminatoria rispetto a sentenze di
condanna al pagamento di somme di
denaro”, a cura di Alessandro Auletta,
magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Napoli e dottore di ricerca in
diritto amministrativo presso l’università degli
studi di Napoli, Federico II, pubblicato da
GiustAmm (29/09/2014), si evidenzia che le
suddette “astreintes” sono da considerarsi
forme
di
imposizione
indiretta
all’adempimento
derivanti
dai
modelli
giurisprudenziali dall’ordinamento francese e
si inquadrano negli strumenti di coercizione
della volontà del debitore che si concretano
nella minaccia di sanzioni civili o penali, per
costringerlo ad ottemperare ai propri
obblighi. Nel testo, in particolare l’autore si
sofferma nella prima parte, sulle misure
coercitive indirette negli ordinamenti stranieri,
avvalorando la necessità di una tutela
effettiva; sulle astreintes nel processo civile
con
grande
attenzione
all’ambito
di
applicazione e ai presupposti per la relativa
concessione. Nella seconda parte, invece,
analizza
le
astreintes
nel
processo
amministrativo, soprattutto la questione
dell’ammissibilità della misura a corredo di
sentenze di condanna al pagamento di
somme di denaro, illustrandone la tesi
restrittiva e quella estensiva e fornendo
argomenti a favore di quest’ultima. Infatti, a
parere dell’autore, non sono ravvisabili,
esigenze di logica giuridica che impongano di
aderire ad una lettura restrittiva dell’art. 114,
comma 4, lett. e); al contrario esistono
argomenti
di
carattere
letterale,
comparatistico e sistematico, che veicolano
una lettura di tipo estensivo della norma, in
linea con quanto imposto dalla linea
manifesto dell’art. 1 c.p.a. che si richiama alle
esigenze che derivano dal diritto europeo.
Politiche di semplificazione
Nel commento intitolato “Lo stato dell’arte
della semplificazione in Italia”, a cura di
Mariangela Benedetti, pubblicato sulla rivista
“Giornale di diritto amministrativo” n. 10 del
2014, a pag.972, reperibile sulla banca dati
Nuova De Agostini, si evidenzia che la
Commissione parlamentare bicamerale per la
semplificazione
ha
concluso
i
lavori
dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione
legislativa e amministrativa approvando
all’unanimità in data 31 marzo 2014 il
documento conclusivo. Quest’ultimo descrive
in modo sintetico, il lavoro svolto dalla
Commissione nei tre mesi di lavoro dando
riscontro dei risultati ottenuti. Ne deriva che
nonostante i numerosi interventi adottati in
questi ultimi anni, i risultati conseguiti non
siano stati all’altezza delle aspettative e degli
impegni politici assunti: la semplificazione
sembra ancora oggi, soprattutto per quanto
concerne alcuni settori, un miraggio difficile
da raggiungere. Ne sono emerse tre principali
patologie che ostacolano la concretizzazione
della semplificazione in Italia che concernono:
in primo luogo la qualità del legiferare; lo
stato della pubblica amministrazione e, infine
la frantumazione territoriale.
In particolare, l’autrice, nel testo si sofferma
sui seguenti punti: il lavoro svolto dalla
Commissione; i risultati dell’indagine; i rimedi
proposti dalla Commissione; il Parlamento e
la relativa politica di semplificazione.
4
DIRITTO COMUNITARIO
Strumenti di regolazione
Nell’articolo intitolato “Prima l’uovo o la
gallina? La smart regulation nelle decisioni
delle istituzioni europee”, a cura di Siriana
Salvi e Francesco Sarpi , pubblicato sulla
rivista “Giornale di diritto amministrativo” n.
10 del 2014, a pag. 982, reperibile sulla
banca dati nuova de Agostini, si esaminano le
decisioni
assunte
sulla
qualità
della
regolazione negli ultimi anni in Europa. Lo
scopo perseguito è duplice: da un lato se ne
vogliono ricostruire i principali orientamenti,
ponendo in rilievo le tematiche affrontate e
l’evoluzione conseguita nel tempo. Dall’altro
lato, invece, si desidera osservare in quale
modo i medesimi orientamenti si sono
riprodotti nelle interazioni tra le istituzioni che
coordinano gli indirizzi e le politiche espresse
dagli Stati membri (il Consiglio europeo e il
Consiglio dell’Unione europea) e
la
Commissione Europea che rappresenta gli
interessi dell’UE.
L’analisi condotta riguarda il quinquennio
2010-2014; è un periodo di grande interesse
per le politiche di smart regulation. A tal fine
sono stati analizzati i più significativi
documenti sulla qualità della regolazione. Gli
autori si soffermano anche sui seguenti
aspetti: gli obiettivi della ricerca e il metodo
di indagine; i programmi in tema di smart
regulation dei Paesi presidenti di turno
dell’UE;
le
conclusioni
del
COMPET
(documento di conclusioni che esprime un
orientamento politico uniforme dei governi
dell’Unione); le conclusioni del Consiglio
europeo.
DIRITTO COSTITUZIONALE
Trattato di Lisbona e democrazia
Nell’articolo intitolato “Trattato di Lisbona e
democrazia nell’UE”, a cura di Filippo Donati,
ordinario di diritto costituzionale presso
l’università degli studi di Firenze, si rileva che
la crisi economica è stata affrontata
soprattutto
attraverso
il
metodo
intergovernativo, piuttosto che con i mezzi
messi a disposizione dal diritto dell’UE. Il
testo si articola in tre parti: nella prima parte
si richiama il modello di democrazia delineato
dal trattato di Lisbona; successivamente si
tenta di spiegare perché la crisi dell’euro ha
messo in discussione la tenuta di tale
modello; in terzo luogo si tenta di inquadrare
il diverso modello di democrazia cui si ispira il
Tribunale costituzionale Federale tedesco
(“TFC”) ed i problemi che il medesimo pone
per il
futuro sviluppo dell’integrazione
europea.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/trattato-di-lisbona-edemocrazia-nell-ue.html
5
Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di terzi
Nel saggio intitolato “Pubblicità degli atti
parlamentari e diritto all’oblio di terzi: la
difficile ricerca di un loro equilibrato
bilanciamento nella società dell’informazione
e della comunicazione”, a cura di Anna Papa,
associato di Istituzioni di diritto pubblico
presso l’università degli studi “Parthenope” di
Napoli, l’autrice esamina il rapporto che
intercorre
tra
pubblicità
degli
atti
parlamentari (soprattutto quelli inerenti il
sindacato ispettivo) e la tutela di situazioni
giuridiche soggettive di terzi citati, tenendo
nella debita considerazione le caratteristiche
della globalità, immediatezza e a-temporalità,
cioè della rete di informazioni che trovano
spazio nel web. Questa nuova forma di
pubblicità innovativa, proprio perché diversa,
richiede un differente contemperamento con
altri interessi costituzionalmente garantiti. Si
auspica che nel giro di breve tempo si possa
raggiungere il risultato minimo della tutela
del diritto all’oblio di coloro che hanno subito
a seguito del contenuto di un atto ispettivo,
una
lesione
di
un
loro
diritto
costituzionalmente garantito.
In particolare, nel testo, l’autrice pone
l’attenzione sui seguenti punti: i diritti della
rete; l’informazione e i siti istituzionali; la
pubblicità degli atti parlamentari e la tutela di
situazioni giuridiche soggettive; l’esercizio del
sindacato ispettivo; i dubbi del Garante e le
prime sentenze del giudice ordinario in
materia; il recente intervento della Camera
dei deputati in materia di diritto all’oblio e
attività parlamentare.
Il testo del saggio è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/pubblicit-degli-attiparlamentari-e-diritto-all-oblio-di-terzi-ladifficile-ricerca-di-un-loro-equilibratobilanciamento-nella-societ-dell-informazionee-della-comunicazione.html
Il Diritto di accesso
riconoscimento al singolo componente
dell’organo rappresentativo: deroga, quindi,
al principio di uguaglianza che richiede
giustificazione.
Per tali ragioni la proposta di legge non
dovrebbe limitarsi ad una mera modifica della
l. 241/1990 ma dovrebbe essere rivista e
articolata nel contesto degli strumenti di
informazione parlamentare.
Il testo del saggio è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/il-diritto-di-accessoai-documenti-come-libert-e-comeprerogativa-tra-differenze-di-natura-didisciplina-di-fonte-sulla-proposta-di-legge-ac-1761.html
Nella nota intitolata “Il diritto di accesso ai
documenti come libertà e come prerogativa
tra differenze di natura, di disciplina, di fonte.
Sulla proposta di Legge A.C. 1761”, a cura di
Pierdomenico Logroscino, associato di diritto
pubblico comparato presso l’università degli
studi di Bari, si rileva che la sopracitata
proposta di legge si propone di aggiungere
all’art. 24 della L. n. 241/1990 recante
“Esclusione del diritto di accesso”, il comma
7-bis, volto ad attribuire ai parlamentari un
diritto di accesso ai documenti in ragione
della carica. L’autore osserva come nella
proposta di legge non venga presa
sufficientemente in esame la forte differenza
di natura giuridica che separa l’accesso
comune (disciplinato dalla L. 241/1990)
dall’accesso funzionale all’esercizio del
mandato
parlamentare
che
verrebbe
introdotto. L’uno è attribuzione di una libertà
costituzionale,
l’altro,
invece,
di
Il testo della proposta di legge A.C. n. 1761 è
reperibile al seguente indirizzo:
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=do
cumenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislat
ura=17&codice=17PDL0016250#PD
6
IMMIGRAZIONE
Tutela delle minoranze linguistiche
Nell’articolo intitolato “La tutela delle
minoranze linguistiche: un’interpretazione
evolutiva dell’art. 6 Cost.?”, a cura di Chiara
Galbersanini, dottoranda di ricerca in diritto
costituzionale presso l’università degli studi di
Milano, si rileva che, a seguito dell’evoluzione
della società in senso multiculturale e dei
medesimi flussi migratori che hanno
interessato l’Italia in questi ultimi anni, si è
verificato un cambiamento notevole del
patrimonio linguistico e culturale del
territorio. In questo nuovo contesto ne è
cambiato anche il concetto di minoranza:
oggi infatti si constata sul territorio la
presenza di minoranze sconosciute alla
tradizione e diverse da quelle presenti
all’entrata in vigore della Costituzione. Si
tratta di individui provenienti spesso da Paesi
extra-europei che si sono stabiliti nel nostro
Paese e che sono accomunati da lingue e
tradizioni diverse da quelle praticate dalla
maggioranza. L’articolo si compone dei
seguenti paragrafi : la tutela delle nuove
minoranze linguistiche; le interpretazioni
storico-originaliste ed evolutive dell’art. 6
della Costituzione fra giurisprudenza e
dottrina costituzionale; la considerazione
delle nuove minoranze come formazioni
sociali; la diffusività della protezione e la
tutela minima.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-tutela-delle-nuoveminoranze-linguistiche-un-interpretazioneevolutiva-dell-art-6-cost.html
LAVORO
Concorsi pubblici
Nella nota di commento intitolata “L’ente è
obbligato ad assumere il vincitore, pena il
risarcimento”, a cura di Lucia Nacciarone, si
rileva che, secondo i giudici di legittimità
(Cass. civ. sez. Lav. , sentenza n. 20735 del 1
ottobre 2014), che per il candidato che
sostenuto la prova di concorso e l’ha vinta si
profila in capo ad esso un proprio diritto
soggettivo all’assunzione nei confronti della
Pubblica amministrazione. Il caso di specie
riguardava il candidato che pur avendo vinto
una selezione per la nomina a direttore
generale non aveva potuto ricoprire tale
carica a causa della revoca del bando da
parte dell’amministrazione. La cassazione, a
tal proposito, dopo aver premesso che l’ente
può scegliere se nominare il direttore
generale per chiamata diretta o individuarlo
mediante un concorso ha precisato che una
volta aperta la procedura di selezione
pubblica mediante bando, questo non può
essere revocato dopo l’approvazione della
graduatoria incidendo in senso recessivo sui
diritti soggettivi. Il bando di concorso infatti si
configura
come
provvedimento
amministrativo da un lato, dall’altro come
atto negoziale che vincola l’ente nei confronti
dei candidati al concorso. Ne consegue che è
nulla ex articolo 1355 del codice civile la
clausola contenuta nel bando secondo cui la
nomina è effettuata con riserva e l’ente a suo
insindacabile giudizio avrebbe la facoltà di
non nominare il primo classificato: si tratta di
condizione meramente potestativa, come tale
appunto colpita da sanzione. Anche la revoca
del bando decisa dopo l’approvazione della
graduatoria è inefficace: infatti il potere di
revoca, ricorda la Cassazione, è attribuito alla
P.A. solo per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico o nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario.
http://www.diritto.it/docs/5090597-concorsipubblici-l-ente-obbligato-ad-assumere-ilvincitore-pena-ilrisarcimento?source=1&tipo=news
7
PARI OPPORTUNITA’
Quote di genere
Nell’articolo intitolato “Le quote di genere alla
prova dei fatti: l’accesso delle donne al
potere e i giudici amministrativi”, a cura di
Anna Simonati, pubblicato sulla rivista
“Giornale di diritto amministrativo” n. 10 del
2014, a pag. 998, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, ci si prefigge di esaminare
la giurisprudenza amministrativa intervenuta
in questi ultimi anni sulle c.d. quote di
genere, che riservano alle donne una parte di
seggi disponibili in diversi ambiti, dalle
commissioni di concorso nel pubblico
impiego, agli organi politici degli enti
territoriali e anche in organi direttivi delle
società pubbliche. Nel testo, si esaminano
soprattutto i campi in cui è maggiormente
significativo il contributo della giurisprudenza
amministrativa e
sulle decisioni volte
all’ottenimento da parte delle donne di
posizioni di rilievo in ambito pubblicistico.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento
In data 9 settembre 2014 è stato approvato il
sopracitato
Regolamento
da
parte
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che
concerne l’esercizio del potere sanzionatorio
previsto dall’art. 19, comma 5, del D.L. 24
giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della L. 11 agosto 2014,
n. 114. L’ Autorità può applicare una sanzione
non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000 nel
caso in cui il soggetto incaricato ometta
l’adozione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione, del programma triennale per
la trasparenza e l’integrità o dei Codici di
comportamento. Nel regolamento vengono
inoltre dettate disposizioni in merito al
Responsabile del procedimento sanzionatorio
nonchè all’Autorità preposta all’avvio del
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.
Inoltre viene stabilito come deve essere
condotta l’attività istruttoria; le modalità di
conclusione
del
procedimento;
la
quantificazione e il relativo pagamento delle
sanzioni, il modo in cui devono essere
condotte le comunicazioni con l’Autorità.
Il testo del Regolamento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/wpcontent/uploads/Regolamentosanzionatorio.pdf
8
Ridefinizione delle funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e soppressione
dell’AVCP
Nell’approfondimento intitolato “Ridefinizione
delle
funzioni
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
(Anac)
e
soppressione
dell’AVCP”, a cura dell’avv. Mauro Alovisio,
pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti
Locali” (01/10/2014), reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, si rileva che l’art. 19
del D.L. n. 90 del 2014, prevede la
soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(AVCP) e la decadenza dei relativi organi a
decorrere dalla entrata in vigore del decreto e
ne trasferisce i relativi compiti e le funzioni
all’ANAC. Per tale motivo il Presidente
dell’ANAC presenta un piano di riordino
dell’Autorità entro il 31 dicembre 2014, che
deve essere approvato con DPCM ed essere
emanato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari ( novità prevista
dalla legge di conversione) entro sessanta
giorni dalla presentazione del medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri.
Nell’art. 19 si precisa che il personale in
servizio presso l’ANAC appartenente ai ruoli
delle P.A. e il personale della soppressa AVCP
confluiranno in un unico ruolo. Inoltre,
sempre nel medesimo articolo, vengono
ridefinite le attribuzioni di competenza
dell’ANAC. Infatti, oltre a quelle ereditate
dal’AVCP, si conferiscono a tale Autorità
ulteriori nuove funzioni: fra cui quella di
ricevere notizie e segnalazioni di illeciti anche
nelle forme di cui all’art. 54 – bis del D. Lgs.
n. 165 del 2001, n. 165 (commi 5 – 6).
Inoltre, compete alla medesima anche
l’applicazione, nel rispetto delle norme
previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689
una sanzione amministrativa non inferiore nel
minimo a euro 1.000 e non superiore nel
massimo a euro 10.000, nel caso in cui il
soggetto obbligato ometta l'adozione dei
piani triennali di prevenzione della corruzione,
dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di comportamento. In sede di
conversione del decreto viene previsto il
potere di ricevere notizie e segnalazioni ed
anomalie e irregolarità relative a contratti
pubblici anche da parte di ogni avvocato dello
Stato.
REGIONI
L.R. CAMPANIA 21.7.2014 N. 14 “Promozione del marchio etico regionale”
La Regione per favorire la promozione e la
tutela dei diritti umani, economici, sociali e
sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici
riconosce le attività del CEPAA (Council on
Economic Priorities Accreditation Agency) e
incentiva l’applicazione della certificazione
SAI (Social Accountability International) in
conformità della Dichiarazione universale e
della dichiarazione dei diritti del fanciullo.
Inoltre garantisce il rispetto da parte delle
aziende dei principi della responsabilità
sociale; incentiva le attività di aziende e
imprese che realizzano prodotti riconducibili
al territorio campano e favorisce forme di
sviluppo sostenibile in conformità al Dlgs
152/2006 (codice ambiente) adeguandosi
alla normativa ambientale. Promuove altresì il
marchio etico come elemento distintivo della
Regione per sviluppare una sensibilità tra i
cittadini con i problemi connessi al lavoro
minorile, al lavoro nero, sostiene le attività
delle
imprese
di
produzione
e
commercializzazione del prodotto che non si
avvalgono per queste finalità del lavoro
minorile e rende identificabili sul mercato i
prodotti ottenuti. Per lavoro minorile
s’intende l’attività lavorativa svolta a tempo
pieno o parziale da minori di età inferiore ai
15 anni e soggetti obbligo scolastico mentre
per lavoro nero il rapporto d’impiego che
viola le norme internazionali sui diritti dei
lavoratori. Il marchio etico è concesso in uso
9
alle aziende in possesso della certificazione
così come individivuate dalla GR.; è
subordinato al mantenimento dei requisiti e
può essere revocato in qualsiasi momento.
Sulla confezione del prodotto delle aziende
che hanno chiesto e ottenuto il diritto all’uso
del marchio etico, lo stesso è apposto per
consentire l’identificazione del prodotto
ottenuto senza impiego di manodopera
minorile e nel rispetto dell’ambiente.
Competetene a concedere l’uso del marchio è
un’apposita
Commissione
regionale
composta, entro 60 gg dall’entrata in vigore
della legge, dal Presidente della GR, da
rappresentanti delle associazioni sindacali,
associazioni
dei
consumatori,
ambientalistiche, dall’assessore regionale al
lavoro, alle attività produttive, all’istruzione e
alla sanità .
In
particolare
le
competenze
della
commissione sono le seguenti: 1) predisporre
il progetto di protocollo d’uso; 2) approvare
la concessione dell’uso del marchio etico; 3)
eseguire ricerche di natura economica,
sociale ed ambientale; 4) diffondere i risultati
delle attività; 5) intrattenere relazioni con
organismi nazionali ed internazionali; 6)
vigilare sull’uso corretto del marchio; 7)
pubblicizzare adeguatamente il marchio etico
promuovendo iniziative di sensibilizzazione.
Il testo della legge è consultabile presso
l’Ufficio Documentazione
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