09 SETTEMBRE 2014 - Consiglio Regionale del Piemonte

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InfolegCrpNews
Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini
A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente
Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli
Realizzazione grafica:
Francesca Mezzapesa
09 SETTEMBRE 2014
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SOMMARIO
AMBIENTE ...................................................................................................................... 3
Inquinamento .............................................................................................................................................. 3
DIRITTO AMMINISTRATIVO........................................................................................... 3
Retroattività del provvedimento amministrativo..................................................................................... 3
DIRITTO COMUNITARIO ................................................................................................ 4
L’Unione Europea ........................................................................................................................................ 4
ENTI LOCALI................................................................................................................... 5
La riforma delle autonomie locali .............................................................................................................. 5
INFORMATIZZAZIONE – DIGITALIZZAZIONE ................................................................ 5
Riforma PA: nuove norme sull’amministrazione digitale e sulla semplificazione ............................... 5
Processo amministrativo digitale: cosa cambia con la L. 114/2014 .................................................... 6
LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – SICUREZZA................................................................ 7
L’istituto del comando nel comparto delle Autonomie Locali ............................................................... 7
Esposizione al rumore per gli operatori dei call center ......................................................................... 7
PARLAMENTO ................................................................................................................. 8
I regolamenti parlamentari ........................................................................................................................ 8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...................................................................................... 8
Norme anticorruzione e danno erariale ................................................................................................... 8
Il danno all’immagine in sanità ................................................................................................................. 9
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AMBIENTE
Inquinamento
“D.Lgs. n. 46/2014: i nuovi controlli alla
prova del nove”, è il titolo del commento di
Andrea Quaranta, Environmental Risk and
crisis manager, pubblicato sulla rivista
“Ambiente & Sviluppo” n. 8/9 del 2014, a
pag. 608, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, nel quale si evidenzia che la
redazione della Rivista ha deciso di ampliare
l’argomento relativo al decreto “emissioni
industriali” (D. Lgs. n. 46/2014), fornendo
dapprima una panoramica sulla (nuova) AIA
per poi passare al nuovo sistema
sanzionatorio introdotto dal suddetto decreto
ed infine, soffermarsi a descriverne i rapporti
fra la VIA e l’AIA e la disciplina delle emissioni
in atmosfera. Nel testo particolare interesse
viene rivolto al nuovo sistema dei controlli,
che viene analizzato sotto un duplice punto di
vista: prima quelli programmatici-procedurali
ai quali si fa riferimento nella disciplina
relativa
alla
fase
procedurale
di
autorizzazione, seguita da quelli operativi veri
e propri, che devono essere effettuati a valle
dell’autorizzazione.
I punti principali cui il testo fa riferimento
sono i seguenti: l’importanza del decreto
sopracitato; la fase procedurale: la logica
integrata alla base della nuova AIA e il
riesame ed il controllo del rispetto delle
condizioni dell’AIA.
A parere dell’autore tale decreto ha ampliato
il sistema dei controlli del rispetto delle
condizioni contenute nell’AIA, nell’esercizio
dell’attività di installazione ed ha, nel
contempo, voluto garantire che, al momento
della cessazione definitiva delle attività, le
condizioni ambientali del sito vengano
ripristinate se del caso. Nel caso contrario, i
costi per la conservazione e il ripristino delle
matrici ambientali rimarrebbero a carico della
collettività, procurando indirettamente un
vantaggio competitivo rispetto a quegli
operatori economici che sono più attenti al
rispetto dell’ambiente e alle normative
ambientali.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Retroattività del provvedimento amministrativo
Nel commento intitolato “Retroattività del
provvedimento amministrativo e principi
generali dell’ordinamento”, a cura di Massimo
Monteduro, ricercatore confermato di diritto
amministrativo presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università del Salento,
si evidenzia che nell’ordinamento italiano
manca una norma di legge che disciplini il
sopracitato argomento. La stessa L. 241 del
1990 pur occupandosi sotto vari profili
dell’efficacia del provvedimento, non affronta
la
questione
dell’ammissibilità
della
retroattività degli effetti delle decisioni
amministrative
monolaterali.
L’unico
intervento in tale direzione è stato compiuto
dalla giurisprudenza che ha predisposto una
tesi concernente il divieto generale di
retroattività di tali provvedimenti. Nel
contempo la medesima ha anche formulato
un numerus clausus di eccezioni che
derogherebbero alla regola distinguendone
ben
quattro
classi
di
provvedimenti
amministrativi: quelli retroattivi per legge;
quelli retrodatabili per doverosa esecuzione di
pronunce giurisdizionali o giustiziali; quelli
retroattivi per natura e quelli retroattivi
unicamente in bonam partem.
Nel testo, viene predisposta una visione
diversa del sopracitato argomento, in quanto
non sembra più accettabile l’impostazione
secondo cui la retroattività dei provvedimenti
amministrativi presenterebbe uno schema a
geometria fissa, ossia suddiviso “per classi”,
risultando di conseguenza sempre vietata o
sempre consentita in base alla sussunzione
del provvedimento in categorie astratte e
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quomodo della retroazione tollerabile in base
ai principi generali; un primo test relativo al
principio di legalità; un secondo relativo al
principio di proporzionalità; un terzo correlato
al bilanciamento finale tra i principi di buon
andamento ed efficacia ed i principi di
certezza del diritto e di tutela del legittimo
affidamento.
Il testo del commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.i
t/?p=22630
fissate a priori. Secondo l’autore potrebbero
sussistere la necessità di predisporre la
retroattività secondo uno schema a
geometria variabile, ossia, suddiviso per
principi: infatti essa potrebbe considerarsi
vietata o consentita solo a seguito dell’esito
di una verifica di compatibilità con i principi
generali dell’ordinamento, da svolgersi in
forma concreta e che per essere controllabile
dovrebbe articolarsi in una rigorosa sequenza
di fasi. Ogni ipotesi di provvedimento
retroattivo dovrebbe essere sottoposto ad un
triplice test: per vagliare l’an, il quantum e il
DIRITTO COMUNITARIO
L’Unione Europea
Nel commento intitolato “L’Europa dei pochi e
l’Europa dei molti: quale possibile Unione?”, a
cura di Luciano Monti, esperto in politiche
sociali, si evidenziano alcune criticità che
affliggono l’UE, dovute in parte all’attuale
fase recessiva che la medesima sta
attraversando che si manifestano a livello
territoriale o regionale e sul piano
generazionale. Solo assumendo la piena
coscienza di tali problematiche sarà possibile
proporre un nuovo modello di Europa volta
concretamente al loro superamento.
L’autore affronta nel primo
capitolo
l’argomento del divario territoriale e
regionale, nel secondo, invece, la genesi e
l’intensità dei divari intergenerazionali per
trarne degli spunti volti ad una possibile
rifondazione del progetto europeo.
Il progetto dell’UE ha sempre dimostrato una
certa consapevolezza dell’esistente divario tra
aree a diverso sviluppo economico e sociale,
questo fatto ha costituito la base sulla quale
si è incentrata dapprima la politica di
armonizzazione ed in seguito la vera e
propria politica di coesione economica e
sociale della Comunità. Quindi, si delinea la
necessità di creare un nuovo progetto dell’UE
aperto al futuro, sensibile non solo alla
sostenibilità ambientale volto a perseguire la
lotta alla cultura della rendita, che
rappresenti la chiave per una nuova Unione,
concretamente asseribile e inclusiva.
Il testo del commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.i
t/wpcontent/uploads/2014/08/Monti_Europa-deipochi1.pdf
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ENTI LOCALI
La riforma delle autonomie locali
Nell’articolo intitolato “La riforma delle
autonomie locali territoriali: l’Unione di
Comuni come leva del cambiamento
organizzativo”, a cura di Luigi Sergio, Sindaco
del Comune di Martignano (Le); Presidente
dell'Unione di Comuni della Grecìa Salentina;
già Direttore Generale della Provincia di
Lecce, si individua, considerato il periodo
negativo dal punto di vista strutturale che sta
attraversando il nostro Paese, si avverte la
necessità di conferire maggiore efficienza ed
efficacia all’azione di governo del sistema
delle autonomie comunali. In particolare, nel
testo vengono affrontati i seguenti punti: una
nuova stagione di riforme per i Comuni
incentrata sull’ organizzazione e sulle
politiche di cambiamento; l’Unione di comuni
come soggetto di diritto: dalla legge n.
142/1990 alla Legge n. 265/1999; l’Unione di
Comuni: dalla legge Napolitano-Vigneri alla
legge Delrio; i punti di forza e di debolezza
della gestione associata.
Tale azione di riforma dei Comuni è
incentrata sulla volontà di Governo e
Parlamento di agire nel senso della riduzione
del numero dei cc.dd. Comuni polvere, ossia
dei piccoli Comuni che attualmente non
sembrano più in grado di mantenere lo status
quo, cioè la loro esistenza basata sulla azione
di governo del proprio territorio di riferimento
e sull’erogazione dei servizi senza la
produzione di economie di scala e per questo
motivo economicamente molto costosi.
A parere dell’autore, le Unioni di comuni non
vanno viste soltanto come un obbligo imposto
dal legislatore, ma come un’opportunità
offerta ai Comuni di crescere in modo
virtuoso, di essere quindi più competitivi, di
superare attraverso la forma associativa
comunale i rispettivi punti di debolezza,
trzasformandoli in punti di forza e divenire
per i cittadini e le imprese, interlocutori
privilegiati nelle politiche di sviluppo e di
miglioramento complessivo della qualità della
vita di ciascun cittadino.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&i
dnot=68621#_Toc396488299
INFORMATIZZAZIONE – DIGITALIZZAZIONE
Riforma PA: nuove norme sull’amministrazione digitale e sulla semplificazione
“Riforma PA: novità in materia di
amministrazione digitale e semplificazione” è
il titolo dell’articolo di Fernanda Faini,
funzionario pubblico della Regione Toscana,
nel quale
illustra le principali novità
introdotte dalle norme del D.L. n. 90/2014,
conv. nella L. 114/2014 (cosidetto Decreto
Pubblica Amministrazione) volte a colmare
lacune e risolvere questioni di ordine
applicativo delle attuali disposizioni che
concernono: 1) il divieto per le PP.AA. di
richiedere i dati presenti in Anagrafe
nazionale della popolazione residente (art.17
– bis); 2) l’approvazione dell’agenda della
semplificazione amministrativa e moduli
standard (art. 24) e cioè entro il 31 ottobre
2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione previa intesa con la
Conferenza Unificata approva l’Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017,
riguardante le linee di indirizzo condivise tra
Stato, Regioni, Province Autonome e
autonomie locali e il crono programma per la
loro attuazione; 3) gli obblighi di trasparenza
per le PP.AA. (art. 24 – bis) e cioè si modifica
l’ambito
di
applicazione
del
decreto
trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) rendendolo
più ampio e cogente per le autorità
amministrative di garanzia, vigilanza e
regolazione e per gli enti di diritto pubblico
non territoriali nazionali, regionali o locali; 4)
le regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda
digitale italiana (art. 24 – ter); 5) vengono
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anche stabiliti i servizi in rete e le basi di tali
dati delle PP.AA (art. 24 – quater); 6) le
regole per le comunicazioni tra le PP.AA. (art.
24 – qunquies); 7) il processo di
digitalizzazione della giustizia e telematico
(artt. 38, 42, 43, 49, 52) che riguarda in
particolare, il processo amministrativo, quello
contabile, il processo tributario ed infine
quello civile.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&i
dnot=68723
Processo amministrativo digitale: cosa cambia con la L. 114/2014
“Processo amministrativo digitale: cosa
cambia con la L. 114/2014”, a cura di
Gianmario Palliggiano, magistrato TAR
Campania Napoli, pubblicato sul Quotidiano
Giuridico dell’Ipsoa (01/09/2014), nel quale si
evidenzia che la legge 114/2014 di conv. del
D.L. 90/2014, ha apportato un’importante
novità per quanto concerne il processo
digitale, presentando una svolta epocale per
il processo amministrativo, poiché introduce
l’imperativo categorico della firma digitale per
qualsiasi atto o provvedimento. Tutti gli attori
coinvolti
in
tale
processo
dovranno
obbligatoriamente e rapidamente attrezzarsi
per essere pronti alla data del 1° gennaio
2015, termine da considerarsi perentorio, per
dare attuazione concreta al processo. In
primo luogo, il sistema informatico già
operativo (il programma conosciuto come
“NSIGA”, acronimo per “Nuovo sistema
informativo per la giustizia amministrativa)
dovrà “reggere l’urto” del deposito degli atti
in via telematica, il che richiede non solo una
capacità organizzativa degli uffici depositi
presso i Tribunali amministrativi regionali ed il
Consiglio di Stato nel ricevere per tale via gli
atti, ma anche degli stessi mittenti, ossia, in
prevalenza, degli studi legali.
Secondo l’autore, la questione tuttavia non è
tanto la firma digitale in sé, quanto il fatto
che il provvedimento digitale presuppone
l’esistenza di un fascicolo digitale e che i
passaggi successivi alla sentenza siano
anch’essi digitali: numerazione, firma del
cancelliere, comunicazione in automatico alle
parti. In altri termini è l’intero procedimento,
in ogni suo passaggio e non solo quello finale
riguardante la decisione del giudice, a dovere
essere informatizzato. Sono quindi evidenti gli
effetti in termini operativi. E’ opportuno
rammentare che il processo digitale implica
l’adeguamento di tutte le regole normative
sinora pensate per un processo cartaceo. L’
autore, per le ragioni sopraesposte, ritiene
auspicabile che come già sta avvenendo per il
rito civile, in cui si provvede in termini di
difesa alla riscrittura di regole nuove ed alla
redazione di uno specifico codice del
processo civile telematico, allo stesso modo si
proceda per il processo amministrativo,
affinchè la transizione dal tradizionale sistema
cartaceo a quello digitalizzato sia il meno
traumatico possibile.
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LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – SICUREZZA
L’istituto del comando nel comparto delle Autonomie Locali
Nell’articolo intitolato “L’istituto del comando:
aspetti vecchi e nuovi alla luce degli
orientamenti
giurisprudenziali
e
nell’evoluzione normativa del Comparto delle
Autonomie locali”, a cura di Maurizio Lucca e
Giambattista Zanon, pubblicato da LexItalia
(Cop. n. 9/2014), gli autori affrontano tale
argomento soffermandosi in prima istanza a
descriverne l’inquadramento normativo. Tale
posizione, delinea il fenomeno per cui il
pubblico impiegato, titolare di ruolo presso
una
pubblica
amministrazione
viene
temporaneamente assegnato a prestare
servizio presso altra amministrazione o altro
ente
pubblico
nell’interesse
dell’amministrazione
di
destinazione.
L’assegnazione è a termine e va riconosciuta
in ordine a due distinte condizioni non
cumulabili: la prima per “esigenze di
servizio”, la seconda “quando sia richiesta
una speciale competenza”. Inoltre l’accordo
è stipulato dalle due amministrazioni senza
che il dipendente esprima la propria volontà
negoziale, neppure sotto forma di consenso
adesione.
Nel testo, in particolare, si esaminano le
distinzioni tra comando e distacco; il rispetto
della spesa del personale; il divieto del
comando in caso di “sforamento” del patto
di stabilità e gli orientamenti operativi.
Le caratteristiche del comando sono le
seguenti: temporaneità; sussistenza delle
esigenze di servizio o richiesta di specifica
competenza da parte dell’ente cui il personale
è assegnato; redazione dell’atto per iscritto.
In particolare, il personale comandato opera
sotto il potere gerarchico dell’ente per cui
presta servizio, mantenendo lo stato giuridico
ed economico sotto l’ordinamento dell’ente di
appartenenza e, pertanto, il medesimo non
va considerato come una mobilità e neppure
come una nuova assunzione di personale.
Esposizione al rumore per gli operatori dei call center
Nell’ approfondimento intitolato “Esposizione
al rumore in cuffia negli operatori dei call
center”, a cura di Franco Simonini, psicologo
psicoterapeuta
del
lavoro
e
delle
organizzazioni e Fabrizio Caioli, tecnico della
prevenzione, pubblicato sulla rivista “ISL –
Igiene e Sicurezza del Lavoro” n. 8/9 del
2014, a pag. 419 (Inserto), reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si rileva che
l’attività di conversazione telefonica, è l’unico
rischio da rumore cui sono esposti i lavoratori
del comparto. Infatti, come dimostrato dalle
misurazioni effettuate per questo case-study,
per conversazioni telefoniche non superiori
alle 4 ore, il livello di esposizione dei
lavoratori è sicuramente inferiore alla soglia
di azione 80 dB(A) fissata dalla legge.
Tuttavia, sentendo anche i pareri degli
addetti del settore, si comprende che il
rumore stesso non produce solo danni
auditivi, ma anche aspetti extra auditivi che
con altre forme di disagio possono arrecare
un elevato stress da lavoro correllato. Inoltre,
nel testo viene posta l’attenzione sui seguenti
punti: l’intervento di misura per quanto
concerne le regole, gli strumenti e la
metodologia; le osservazioni e relative misure
di tre postazioni per attività di call center e
sulle conseguenti valutazioni dei risultati.
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PARLAMENTO
I regolamenti parlamentari
Nel
saggio
intitolato
“I
regolamenti
parlamentari al vaglio di costituzionalità: la
consulta indica la strada”, a cura di Roberta
Lugarà, dottoranda di ricerca in Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali presso
l’università degli studi di Pisa, si evidenzia
che, a seguito della sentenza n. 120 del 2014
emessa dalla Corte Costituzionale, si
intendono analizzare i possibili sviluppi della
giurisprudenza costituzionale sull’argomento
sopracitato. In particolare nel testo viene
posta particolare attenzione al conflitto di
attribuzione, soffermandosi soprattutto sugli
elementi soggettivi ed oggettivi che esso
potrebbe assumere nel caso in cui si volesse
portare all’esame della Corte l’esercizio della
prerogativa dell’autodichia; alla sentenza n.
120 del 2014 emessa dalla Corte
Costituzionale e alle prospettive future che ne
possono conseguire.
Il testo del saggio è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/i-regolamentiparlamentari-al-vaglio-di-costituzionalit-laconsulta-indica-la-strada.html
Il testo della sentenza della Corte Cost. n.
120/2014 e un commento sulla pronuncia
sono reperibili nel Notiziario Giuridico Legale
al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/inf
olegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10750
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Norme anticorruzione e danno erariale
Nell’articolo intitolato “Corte dei Conti e
nuove misure anticorruttive in materia di
pubblici affidamenti”, a cura dell’avv. Luigi
d’Angelo, pubblicato da GiustAmm (Cop. n.
8/2014), si rileva che il D.L. 24 giugno 2014
n. 90, conv. nella L. 114/2014, ha previsto
innovative misure anticorruttive nel settore
dei pubblici affidamenti e ciò, segnatamente
e con portata generale, all’art. 32 rubricato
“Misure di gestione, sostegno e monitoraggio
di imprese nell’ambito della prevenzione della
corruzione”.
Si precisa che ad oggi si registra già una
prima applicazione di queste misure
sanzionatorie
consistenti
nel
“commissariamento coattivo” delle imprese
affidatarie
di
pubbliche
commesse,
aggiudicate con modalità di illiceità. Le norme
prevedono che all’esito di un articolato
procedimento
avviato
dal
Presidente
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
(A.N.A.C.) si possa
giungere “alla
straordinaria
e
temporanea
gestione
dell’impresa appaltatrice limitatamente alla
completa esecuzione del contratto d’appalto
oggetto del procedimento penale” tramite la
nomina da parte del Prefetto competente e in
accoglimento della richiesta del Presidente
dell’A.N.A.C. di amministratori straordinari cui
sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli
organi di amministrazione dell’impresa.
Il testo è diviso nei seguenti paragrafi: le
nuove misure anticorruttive e la tutela
dell’erario concernenti il fondo speciale per
l’accantonamento dell’utile di impresa; i
presupposti
dell’accantonamento
straordinario riguardanti la pendenza di un
procedimento di responsabilità erariale; il
danno erariale alla concorrenza.
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SANITA’
Il danno all’immagine in sanità
Nell’articolo intitolato “Il danno all’immagine
in sanità: la giurisprudenza della Corte dei
Conti e l’attuazione del diritto alla salute”, a
cura
di
Serena
Manzin,
ricercatore
confermato in diritto amministrativo presso
l’università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, si constata che la giurisprudenza
della Corte dei Conti per quanto concerne
tale tema, costituisce un contributo
fondamentale per individuarne i contorni e
soprattutto le potenzialità del dettato
costituzionale sull’argomento del diritto alla
salute. Si rammenta, in particolare, che la
tutela dell’immagine della P.A. è strettamente
connessa
al
rispetto
del
precetto
costituzionale contenuto nell’art. 97 della
Costituzione, il quale ingiunge la costruzione,
sul piano legislativo, di un modello di P.A. che
ispiri stabilmente la sua azione al rispetto dei
criteri generali di efficacia, efficienza ed
imparzialità.
In particolare, nel testo si affrontano la
giurisdizione della Corte dei Conti in tema di
responsabilità e i presupposti costituzionali e
legislativi del danno all’immagine della
pubblica amministrazione; il contributo
giurisprudenziale offerto dalla Corte dei conti
in tema di lesione del danno all’immagine in
Sanità e il suo rapporto con il contenuto del
diritto alla salute.
Dalla lettura dell’articolo si evince che in
questo contesto, e pur a fronte di interventi
del legislatore ordinario che tendono a
limitare il danno all’immagine a fattispecie
penalmente rilevanti, la Corte dei Conti, in
costante dialogo ermeneutico con la Corte
Costituzionale e la Corte di Cassazione, affina
gli strumenti per intervenire, sempre più
incisivamente, a garanzia dell’integrità
dell’immagine della pubblica amministrazione.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cf
m?artid=27186&dpath=document&dfile=050
82014132349.pdf&content=Il+danno+all’im
magine+in+Sanità:+la+giurisprudenza+della
+Corte+dei+Conti+e+l’attuazione+del+diritt
o+alla+salute+-+stato+-+dottrina+-+
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