scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Download Report

Transcript scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

N. R.G. 48368/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA
-SEZIONE AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Fernando Ciampi
dott. Claudio Marangoni
dott.ssa Alima Zana
Presidente
Giudice a Latere
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48368/2010 promossa
da:
ROTASTYLE SRL, con il patrocinio dell’avv. MAZZOTTI LUCIO e dell’avv.
SONZOGNI RAFFAELLA (SNZRFL57M47I079D) VIA ZAMBIANCHI, 8 24121
BERGAMO; , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 7
20122 MILANO presso il difensore avv. MAZZOTTI LUCIO
ATTORE
contro
CO.X. SRL
con sede in Milano, via Palmanova n.91, in persona del
suo legale rappresentante
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza
di precisazione delle conclusioni rese in data 19.3.2014 da
intendersi qui integralmente richiamate
OGGETTO
Concorrenza sleale per imitazione servile, inibitoria, risarcimento
del danno.
pagina
http://bit.ly/1rkdN1I
1 di 7
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 7953/2014 pubbl. il 16/06/2014
RG n. 48368/2010
Repert. n. 6722/2014 del 16/06/2014
1. Le vicende processuali
Con ricorso in via d’urgenza depositato in data 25.09.2009 Rotastyle
S.r.l. -società specializzata nella produzione di cofani, bare, urne
cinerarie
e
materiale
d’arredo
funebre-
invocava
l’adozione
di
provvedimenti urgenti contro la concorrente CO.X. S.r.l, per condotte
di concorrenza sleale per imitazione servile, di cui all’art. 2598 n.
1 c.c.. E ciò con particolare riguardo alla pubblicazione sul sito
della resistente -www.coxsrl.it-
di un catalogo dei prodotti di
modelli di bare e di urne che imitavano servilmente quelle realizzate
e commercializzate dalla ricorrente.
Cox non si costituiva: con ordinanza resa in data 08.01.2010, il
Tribunale
accoglieva
parzialmente
il
ricorso
riconoscendo
l’imitazione servile in relazione ad alcuni soltanto dei prodotti
commercializzati
dalla
resistente
ed
inibendone
la
commercializzazione.
Con atto di citazione notificato in data 25.6.2010, la Rotastyle
S.r.l.
introduceva
il
relativo
giudizio
di
merito,
al
fine
di
ottenere la conferma dei provvedimenti resi in sede urgente ed il
risarcimento del danno: parte convenuta, seppure ritualmente citata,
rimaneva contumace.
Assunte le prove orali richieste da parte attrice ed ammesse dal
giudice istruttore, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate
in data 18.3.2014 la causa è stata rimessa in decisione, previa
assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti
difensivi finali.
2. Quanto all’an
2.1. I modelli servilmente imitati
In relazione all’an degli illeciti contestati in questa sede da parte
attrice risulta dalla documentazione agli atti ed in particolare dal
fascicolo della cautela acquisito in sede di decisione che parte
convenuta ha posto in essere atti di concorrenza sleale riconducibili
alla
disciplina
di
cui
all’art.
2598
n.
1
c.c..
Il
Collegio
condivide integralmente la valutazione espressa dal giudice della
pagina
http://bit.ly/1rkdN1I
2 di 7
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 7953/2014 pubbl. il 16/06/2014
RG n. 48368/2010
Repert. n. 6722/2014 del 16/06/2014
ravvisando l’imitazione
S.r.l., di alcuni dei prodotti realizzati e commercializzati da
Rotastyle
S.r.l.
In
particolare,
tale
indebita
imitazione
è
accertata in riferimento ai seguenti prodotti di parte convenuta:
quanto ai cofani: BG125, BG127, BG128, BG130, BG131, BG132, BG133,
BG134, BG142, BG143, BG145, BG146, BG147, BG148, BG149, BG150, BG151,
BG152, BG154, BG155, BG238, BG240 (cfr. doc. 1 di parte attrice in
sede cautelare);
quanto alle urne: B008, B011, B012, B023, B027, B029, B030, B031,
B036, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047, B049, B050, B051,
B052, B053, B054, B055 (doc. 2 di parte attrice in sede cautelare).
I prodotti sopra indicati presentano profili di originalità nelle
soluzioni
formali
e
nei
motivi
ornamentali
ripresi
in
modo
pantografico dai modelli dell’attrice e non riconducibili a scelte
necessitate da motivi funzionali. Si fa riferimento ad incisioni e
fregi sui lati esterni dei cofani e delle urne che attribuiscono loro
capacità
dalla
individualizzante
convenuta,
tanto
e
che
da
sono
pedissequamente
determinare
riprodotti
un’assoluta
identità
nell’impressione visiva e da impedirne una differenziazione.
Si
pensi
ad
esempio,
solo
per
citare
alcuni
cofani
tra
i
più
significativi:
- ai motivi floreali presenti sul modello “Pensiero” di Rotastyle,
riprodotti nelle medesime posizioni, dimensioni, colori e forme in
quello di cui al codice di prodotto BG125 di Cox;
- alle ninfee riprese nel modello della convenuta di cui al codice
BG127, che copiano fin nei minimi particolari i fiori decorati sul
cofano “Ninfea” dell’attrice;
-ai fiorellini bianchi con piccole foglie verdi che a mò di greca
percorrono la base del cofano “ Lago dell’anima” di Rotastyle,
riprese in modo identico nel modello BG128 COX;
-alla forma del cofano priva di piedini di appoggio del modello
“Natura” di Rotastyle, alla quale si accompagna una fascia intarsiata
con foglie, soluzioni tutte riprese anche per dimensioni, colori e
pagina
http://bit.ly/1rkdN1I
3 di 7
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
cautela
Sentenza n. 7953/2014 pubbl. il 16/06/2014
RG n. 48368/2010
pedissequa,
Repert.dan. 6722/2014
parte della
del 16/06/2014
CO.X.
fascicolo della cautela).
Valutazioni analoghe valgono per i modelli di urna sopra elencati
ove, oltre alle decorazioni, in numerose risulta ripresa anche la
forma
geometrica
del
prodotto
–questa
volta
non
necessitata-
unitamente, ancora una volta, ai motivi ornamentali ed ai colori ad
essa abbinati (doc. del fascicolo della cautela di parte attrice).
L'assoluta identità della combinazione di tali scelte consente di
ritenere azzerato "sotto il profilo matematico-probabilistico" di una
involontaria
e
commercializzati
casuale
dalla
ripresa
degli
convenuta,
stessi
(Tribunale
nei
di
modelli
Milano,ord.
27.7.2005, G.d.Bonaretti).
E'
evidente
menzionate
inoltre
non
che
sono
le
forme
funzionali,
e
le
ossia
caratteristiche
rese
necessarie
sopra
dalle
caratteristiche funzionali e dalla destinazione del prodotto, ma
investono
caratteristiche
del
tutto
inessenziali
alla
relativa
funzione. Si tratta cioè di quelle forme arbitrarie e capricciose che
consentono al prodotto di acquisire autonoma capacità distintiva
rispetto ad altri analoghi presenti sul mercato (Cass. 29522/2008).
Le decorazioni di parte attrice sono
suscettibile
senz'altro
di
varianti
dotate di valenza estetica
(per
colore,
oggetto
della
decorazione,posizione, grandezza) che non avrebbero neppure richiesto
costi anticompetitivi.
2.2. I modelli esclusi dalla tutela
Dalla tutela vanno invece escluse bare e urne che riproducono solo
semplici elementi geometrici, inidonei ad attribuire loro capacità
individualizzante. Si pensi al modello di cofano “Elegance Rovere
Americano” di Rotastyle, ritenuto imitato dal modello BG 136 da parte
di Cox, senza che sia evidenziato alcun elemento capriccioso, idoneo
ad identificarlo presso l’acquirente ed a distinguerlo sotto il
profilo formale da altri presenti sul mercato. Analoga considerazione
vale per il cofano “Panò liscio” ritenuto copiato pedissequamente da
BG 135 della convenuta (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice depositato
pagina
http://bit.ly/1rkdN1I
4 di 7
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
forme nel modello Cox BG 132
Sentenza n. 7953/2014 pubbl. il 16/06/2014
RG n. 48368/2010
(doc .1 della
Repert.din. 6722/2014
parte attrice
del 16/06/2014
nel
caratteristica individualizzante.
L’esame
degli
ulteriori
modelli
già
esclusi
dal
provvedimento
inibitorio della fase ante causam conduce il Collegio alle identiche
conclusioni di quelle del giudice della cautela, mancando la prova
del
loro
carattere
distintivo,
primo
elemento
costitutivo
della
tutela di cui all’art. 2598, n. 1 ,c.c..
In parte de qua dunque la tutela va respinta.
3.Il risarcimento del danno
Parte
attrice
risarcimento
invoca
dei
in
questa
danni
sede
patiti
la
a
condanna
seguito
di
Cox
al
dell’indebita
commercializzazione della convenuta; chiede altresì il ristoro delle
spese sostenute per la progettazione dei modelli imitati e per la
loro promozione avvenuta
anche nelle varie fiere campionarie.
Sotto il profilo risarcitorio va altresì considerato che è stata
provata
nel
corso
dell’istruttoria
la
violazione
dell’inibitoria
disposta con ordinanza nel procedimento n. 69080/09 da parte della
convenuta,si ricorda rimasta contumace nel presente giudizio nonché
nella
fase
provveduto
cautelare
ad
ante
inviare
causam.
alla
Parte
convenuta
attrice
tre
ha
in
effetti
comunicazioni
–
rispettivamente in data 15 febbraio 2010, 25 febbraio 2010 e 17 marzo
2010- sollecitando la stessa ad ottemperare immediatamente a quanto
disposto dal Tribunale di Milano.
Tuttavia controparte ha continuato
a pubblicizzare, sui suoi cataloghi e a mezzo internet, i prodotti
litigiosi oggetto del provvedimento interdittivo di questo Tribunale.
E’stata
altresì
provata
sempre
a
mezzo
di
prove
orali
la
partecipazione di Co.X. alla Fiera di settore tenutasi a Bologna nel
mese
di
maggio
2010,
al
fine
di
pubblicizzare,
tramite
la
distribuzione di volantini, i cofani e le urne cinerarie oggetto di
inibitoria.
Ai fini della cristallizzazione del danno, quantificato dall’attrice
in sede di precisazione delle conclusioni in € 100.000,00, vanno
altresì valutati l’alto numero di prodotti servilmente imitati dalla
pagina
http://bit.ly/1rkdN1I
5 di 7
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
nella fase della cautela), ove
Sentenza n. 7953/2014 pubbl. il 16/06/2014
RG n. 48368/2010
non si Repert.
rinviene
n. 6722/2014
alcuna peculiare
del 16/06/2014
convenuta e le modalità
dalla convenuta attraverso il proprio sito internet (doc. 4 fascicolo
della cautela),
e-mail inviate alla clientela (doc .6 del fascicolo
della cautela) e pubblicità anche cartacea (doc. 3 di parte attrice).
Osserva peraltro il Tribunale che Rotastyle non ha documentato le
spese a suo dire sostenute per ideare e pubblicizzare i propri
prodotti: manca infatti un riscontro
probatorio delle stesse e del
loro ammontare. Inoltre non è documentato un eventuale calo di
fatturato in base al quale cristallizzare in questa sede la posta del
lucro cessante.
Alla luce del complessivo quadro sopra delineato e delle carenze
probatorie
sopra
evidenziate,
ritiene
dunque
il
Tribunale
di
quantificare in via necessariamente equitativa a favore dell’attrice
l’importo di € 30.000,00 a titolo di risarcimento e da porre a carico
della convenuta.
Su tale somma decorrono
infine gli interessi legali dalla pronuncia
al saldo.
4.Il comando giudiziale
Occorre dunque confermare l’inibitoria già disposta in sede cautelare
e condannare parte convenuta al risarcimento del danno, liquidato
nell’importo sopra indicato.
Cox
va
condannata
altresì
al
pagamento
delle
spese
di
lite,
liquidate d’ufficio come da dispositivo, non essendo stata rinvenuta
la nota spese. E ciò tenuto conto degli importi effettivamente
liquidati
ed
alla
luce
delle
nuove
tabelle
previste
per
la
liquidazione degli onorari di avvocato. Trovano qui applicazione le
nuove
tabelle
allegate
al
D.M.
55/2014,
entrato
in
vigore
il
3.4.2014, dunque antecedentemente all’ultimo atto difensivo compiuto
dalle parti, con il deposito della memoria di replica entrate in
vigore
prima
del
deposito
dell’ultimo
atto
difensivo
di
parte
attrice.
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente
pagina
http://bit.ly/1rkdN1I
6 di 7
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 7953/2014 pubbl. il 16/06/2014
RG n. 48368/2010
penetranti della
Repert.
pubblicizzazione
n. 6722/2014 del
operata
16/06/2014
S.r.l. con atto di citazione notificato in data 25.9.2010, disattesa
e rigettata ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione delle
parti, così provvede:
1) inibisce
alla
convenuta
Co.X
S.r.l.
la
commercializzazione,
l’offerta in vendita e pubblicizzazione, anche a mezzo internet
dei seguenti prodotti:
-cofani BG125, BG127, BG128, BG130, BG131, BG132, BG133, BG134, BG142, BG143,
BG145, BG146, BG147, BG148, BG149, BG150, BG151, BG152, BG154, BG155, BG238,
BG240;
-urne B008, B011, B012, B023, B027, B029, B030, B031, B036, B041, B042, B043,
B044, B045, B046, B047, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055;
2) condanna la convenuta CO.X. S.r.l al pagamento del risarcimento
del danno, liquidato nella somma pari a € 30.000,00ù, oltre
interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3) condanna
la
convenuta
alla
rifusione
delle
spese
di
lite
sostenute da parte attrice, liquidate in € 6.000,00 a titolo di
compensi ed € 1.000 titolo di spese, oltre 15% di spese generali
ed ulteriori accessori di legge.
Così’ deciso in Milano, 29 maggio 2014
Il Presidente
Dott. Fernando Ciampi
Il giudice estensore
Dott.ssa Alima Zana
pagina
http://bit.ly/1rkdN1I
7 di 7
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
pronunciando sulle domande
Sentenza n. 7953/2014 pubbl. il 16/06/2014
RG n. 48368/2010
formulate da Rotastyle
Repert. n.S.r.l.
6722/2014
contro
del 16/06/2014
CO.X.