Rassegna stampa del 17.02.2014

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Transcript Rassegna stampa del 17.02.2014

RASSEGNA STAMPA
Lunedì,17.02.2014
Il Sole 24 Ore
1 Il Cud 2014 fa spazio ad agevolazioni e bonus produttività
2 La compensazione con i crediti Pa fa un passo avanti
3 Indennità senza doppioni alle posizioni organizzative
Il Secolo XIX
1 San Martino, troppi malati: ora la dialisi è pericolosa
Corriere Mercantile - Ed. Levante
1 Mio figlio in carrozzina viene recluso in casa
2 Cucco: “Imprigionati nella burocrazia”
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Dichiarazioni. Le novità nelle istruzioni di compilazione
Il Cud 2014 fa spazio ad agevolazioni e bonus produttività
Consegna ai dipendenti entro il 28 febbraio
A CURA DI
Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta
Mancano ormai pochi giorni per la consegna dei modelli Cud 2014: entro il 28 febbraio,
il datore di lavoro, l'ente pensionistico e i sostituti d'imposta in genere devono attestare:
- i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti nel 2013;
- le ritenute d'acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps
e al l'ex Inpdap nonché l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Il modello 2014 – approvato dalle Entrate lo scorso 15 gennaio – ha una nuova veste
grafica e istruzioni più semplici. Continuano a trovare spazio alcune agevolazioni, come
l'abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai
lavoratori che rientrano in Italia dopo aver effettuato esperienze culturali e professionali
maturate all'estero e l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle somme erogate per
l'incremento della produttività.
Le principali novità, di cui i sostituti dovranno tener conto nella compilazione, riguardano:
- la sospensione dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei Comuni della
Sardegna colpiti dall'alluvione;
- la maggiore detraibilità, con l'introduzione dell'aliquota al 24%, per le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- l'introduzione di un nuovo sconto d'imposta del 19% riferito alle somme versate al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Ma vediamo con ordine gli aspetti da tenere presenti.
Carichi di famiglia
Approda nel Cud/2014 una nuova annotazione (codice AC) con la quale il sostituto comunica al dipendente, con rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, di aver applicato
le detrazioni per carichi di famiglia solo per il periodo nel quale si è svolto il rapporto di
lavoro.
Previdenza complementare
È stata ampliata la sezione dedicata, per evitare errori nella compilazione del 730 o
dell'Unico: in caso di contributi per la previdenza complementare certificati in più Cud
non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalla
normativa. A tal fine, il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (codice CC), per
permettere al contribuente di effettuare questo controllo in sede di dichiarazione dei
redditi.
Incremento produttività
Nel Cud 2014 trova conferma l'agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori (del settore privato) per l'incremento della produttività. Nei punti da 251 a 255 vanno indicati
gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti con questa
finalità, che fruiscono del regime agevolato (prorogato per lo scorso periodo d'imposta
dal Dpcm del 22 gennaio 2013).
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Il beneficio consiste nell'applicazione a queste somme – nel limite di 2.500 euro lordi –
dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al 10%, a condizione che tali
importi siano erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e che i lavoratori dipendenti abbiano percepito, nel 2012, un reddito
da lavoro dipendente non superiore al limite di 40mila euro.
Come per lo scorso anno, nelle annotazioni (codice BX) si certifica che l'importo inserito
nel punto 251 è relativo alle somme erogate nel 2013, nel rispetto delle condizioni descritte: questa indicazione assolve l'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione,
introdotto dalla circolare delle Entrate 47/E/2010.
Deduzioni
In applicazione della legge di stabilità 2014, nel modello Cud deve essere indicato, al
punto 130, il totale degli oneri sostenuti in base all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis),
del Tuir, che non è stato dedotto dai redditi indicati ai punti 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi. In alternativa,
il sostituito può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.
Il sostituto deve anche compilare l'annotazione (codice CG) precisando che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi oppure riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.
Acconti d'imposta
Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito,
nei punti da 21 a 27, vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto
Irpef, addizionali e cedolare secca trattenuti dal sostituto al lavoratore che si è avvalso
dell'assistenza fiscale nel 2013. Inoltre, il datore di lavoro che ha rideterminato l'importo del secondo o unico acconto – come stabilito dal Dl 76/2013 – deve indicare
l'ammontare della rata ricalcolata nelle annotazioni (codice BA).
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Le novità in arrivo. L'emendamento al Dl 145/2013
La compensazione con i crediti Pa fa un passo avanti
Alessandro Sacrestano
.
Le imprese e i professionisti titolari di crediti verso la Pa potranno compensare tali poste
direttamente nel 2014 con i debiti iscritti a ruolo dal concessionario delle riscossione,
senza alcun vincolo temporale di notifica del ruolo stesso. È quanto si evince dall'emendamento approvato nell'esame alla Camera del decreto Destinazione Italia (Dl
145/2013) che dovrà ottenere ora il via libera anche da parte del Senato sempre che le
fibrillazioni politiche degli ultimi giorni non stoppino la corsa del provvedimento (il termine di conversione scade venerdì 21 febbraio)
.
Le
condizioni
.
In base alla formulazione attuale la compensazione dei crediti coi ruoli esattoriali è già
consentita in forza delle disposizioni vigenti. Tuttavia, tale prerogativa è limitata alle sole cartelle notificate da Equitalia entro lo scorso 31 dicembre 2012. Con il provvedimento in discussione, invece, tale limite temporale dovrebbe decadere. Come potranno beneficiare
delle
nuove
disposizioni
imprese
e
professionisti?
Innanzitutto, le modalità di compensazione saranno rese note con un decreto interministeriale dell'Economia e dello Sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore delle legge di conversione del decreto. Però, come spiega l'emendamento, dovrà
verificarsi
il
preventivo
rispetto
degli
equilibri
di
finanza
pubblica.
Ciò che è certo, comunque, è che la norma in discussione limita il beneficio ai soli creditori per i quali «la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato». A una
prima lettura, chi deve all'erario più di quanto vanti a credito sembrerebbe escluso dalla
nuova
procedura
.
Quest'ultimo, probabilmente, sarà il primo aspetto su cui si concentrerà il provvedimento esplicativo della disposizione, allo scopo di fornire ulteriori ragguagli sui suoi limiti
applicativi
.
Le somme per le quali è aperta la porta della compensazione sono le posizioni creditorie
nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
I crediti sono esclusivamente quelli derivanti da somministrazioni, prestazioni professionali, forniture e appalti alla Pa
.
L'avvio della procedura
.
L'accesso alla compensazione vale per i soli titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili. La procedura, quindi, per i creditori, passa inevitabilmente per la preventiva
richiesta della certificazione del credito
.
Imprese e professionisti potranno richiedere l'attestazione del credito vantato accreditandosi sulla piattaforma elettronica predisposta dal ministero dell'Economia, collegandosi all'indirizzo: www.certificazionecrediti.mef.gov.it
.
Dovrebbe, in ogni caso, essere possibile utilizzare anche le certificazioni rilasciate dalle
amministrazioni ancora non "agganciate" alla piattaforma elettronica. In tal caso, però, i
possessori del documento cartaceo dovranno convertirlo in formato telematico, attraverso la funzione disponibile sullo stesso sito
.
Il credito certificato non deve essere già stato pagato dalla Pa, né impiegato per le altre
finalità consentite dalla legge. La certificazione, infine, deve riportare la data di pagamento del credito certificato.
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Parere Aran. In mancanza di una disciplina contrattuale
Indennità senza doppioni alle posizioni organizzative
Arturo
Bianco
.
Le amministrazioni locali possono disciplinare con una norma regolamentare il trattamento economico accessorio da corrispondere al responsabile di posizione organizzativa
assente. La disciplina deve essere ispirata al principio per cui l'ente non deve corrispondere più di una indennità di posizione. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che sono state dettate dall'Aran con il parere n. 654/2014. In tal modo viene indicata la soluzione a una materia su cui manca una specifica disciplina contrattuale.
L'assegnazione alla regolamentazione della competenza a dettare la «disciplina di dettaglio delle posizioni organizzative» deriva dalla stretta attinenza di questa materia con la
definizione del modello di organizzazione, e si deve ritenere ulteriormente rafforzata
dalla limitazione contenuta nel Dlgs 150/2009 degli spazi riservati alla contrattazione
collettiva. L'assenza di questa disciplina determina una conseguenze certa: «In mancanza di una diversa regolamentazione, il dipendente incaricato di una posizione organizzativa ne conserva la titolarità anche nei casi di assenza (pure di lunga durata) e, in relazione all'incarico e alla sua durata, il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di
posizione e di risultato». Ma il parere dell'Aran non si ferma qui: pone dei dubbi sulla
«stessa possibilità di conferire legittimamente l'incarico di una posizione organizzativa
ad altro soggetto in caso di assenza o impedimento di quello che ne è l'effettivo titolare:
una medesima posizione organizzativa, secondo i principi di correttezza e buona fede,
non potrebbe essere formalmente e contemporaneamente oggetto di due incarichi conferiti a soggetti diversi»
.
Per l'indennità di risultato viene ricordato che questa dipende dalla valutazione annuale
del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati: «È ragionevole presumere che i
periodi di assenza incidano negativamente, determinando la conseguente riduzione del
compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti .. non siano
apprezzabili)»
.
Il parere pone dei limiti all'autonomia delle amministrazioni nella determinazione con
regolamento del trattamento economico da corrispondere al dipendente che sostituisce
il titolare di posizione organizzativa assente nel caso in cui egli non sia già titolare di un
tale incarico. Si deve pervenire a questa conclusione sulla base della scelta legislativa
che riserva alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina di tutte le scelte sul trattamento economico. In questo quadro gli enti possono comunque erogare la indennità
di posizione al sostituto nel caso in cui ne abbiano sospesa la erogazione al responsabile
assente. E possono remunerare, in analogia a quanto previsto per i dirigenti, il conferimento a interim dell'incarico a un altro responsabile attraverso la maggiorazione della
indennità di risultato, che in ogni caso deve restare entro il tetto massimo complessivo
ed invalicabile del 25% della retribuzione di posizione.
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