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Direzione Centrale Normativa
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Ufficio Redditi fondiari e di lavoro
Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma
OGGETTO: Interpello n. 954-875/2016
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO
Codice Fiscale 97795620588
Istanza presentata il 22/07/2016
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor Claudio Miotto in qualità di rappresentante legale dell'ente "Fondo
Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA)"- dotato di personalità giuridica e
costituito dall'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato (EBNA) e dalle OO.SS.
nazionali, ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero) - ha proposto il
seguente interpello per conto dell'ente medesimo, che si occupa di interventi a
sostegno del reddito per i lavoratori operanti nel settore dell'artigianato.
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel. 0650545460
- Fax 0650545407 -da
e-mail:
[email protected]
Firma sostituita
indicazione
a mezzo stampa
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173662.20-10-2016-U
Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato
digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
FONDO DI SOLIDARIETA'
BILATERALE PER
L'ARTIGIANATO
V DI SANTA CROCE IN
GERUSALEMME 63
00185 ROMA (RM)
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L'istante ha fatto presente che l'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, innovando rispetto alle precedenti disposizioni, prevede in maniera espressa che
le imprese ed i lavoratori versino ad EBNA/FSBA un contributo finalizzato a fornire
le prestazioni di sostegno al reddito a favore degli stessi lavoratori nei casi di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro aziendale. L'istante rappresenta inoltre
che, sulla base dell'autonomia riconosciuta ai Fondi dalla citata normativa, le somme
possono essere erogate da FSBA:
1) direttamente ai lavoratori;
2) ai lavoratori per il tramite degli enti bilaterali regionali, sulla base di un mandato
con rappresentanza;
3) per il tramite dell'Azienda che, di conseguenza, provvederebbe ad inserire le somme
direttamente nella busta paga del lavoratore beneficiario.
Il Fondo, inoltre, ai sensi dell'art 34 dello stesso decreto legislativo n. 148 del 2015,
rimborsa all'azienda la contribuzione previdenziale correlata che l'azienda medesima è
tenuta a corrispondere all'INPS.
Pertanto possono delinearsi diverse situazioni relative alle modalità di erogazione delle
somme in questione e ai correlativi obblighi di sostituto d'imposta, che possono
riassumersi nel modo seguente:
a) erogazione delle somme, da parte di FSBA ovvero per il tramite degli enti bilaterali
regionali, direttamente al lavoratore; in tal caso, l'erogazione diretta al lavoratore
porterebbe ad individuare il sostituto d'imposta nel Fondo stesso, tenuto conto che
sono "equiparati" ai redditi di lavoro dipendente anche i redditi qualificati come
proventi, indennità e somme sostitutive di redditi di lavoro dipendente sui quali, deve
essere effettuata la ritenuta da parte del sostituto d'imposta;
b) erogazione delle somme da parte di FSBA, ovvero per il tramite degli enti bilaterali
regionali, alle aziende, che provvederanno ad erogarle ai lavoratori; in tal caso, la
veste di sostituto d'imposta sarebbe da rinvenire direttamente in capo all'Azienda
stessa ("trattandosi di un mero trasferimento di fondi"). Peraltro viene rilevato che lo
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Statuto, conformemente a quanto previsto nel decreto interministeriale n. 95581 del 29
aprile 2016, destina le risorse FSBA "interamente all'erogazione delle prestazioni
mentre le spese di gestione sono a carico dell'Ente costituente (EBNA)".
In relazione alle diverse situazioni prospettate, l'istante chiede chiarimenti in merito al
soggetto che deve effettuare la ritenuta d'acconto, in qualità di sostituto d'imposta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante rileva che secondo la circolare 23 dicembre 1997, n. 326: "(...) il datore di
lavoro - sostituto di imposta - deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con
riferimento a tutte le somme ed i valori che il lavoratore dipendente percepisce in
relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui anche se taluni di questi sono
corrisposti da soggetti terzi". Conseguentemente, anche in caso di erogazione diretta
da parte di FSBA, in seguito agli accordi sindacali sottoscritti dall'impresa,
continuerebbero a sussistere, in capo ai datori di lavoro, tutti gli adempimenti connessi
alla figura del sostituto d'imposta.
Solo nel caso in cui il lavoratore non sia più a carico dell'azienda, allora sarà lo stesso
FSBA ad assumere la veste di sostituto d'imposta.
Conclusivamente, ad avviso dell'istante, sia che l'integrazione venga corrisposta
dall'Ente in questione sia che la stessa venga accreditata alla struttura territoriale e poi
da quest'ultima corrisposta al lavoratore, la ritenuta dovrà essere operata sempre dal
datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 148 (in seguito Decreto), in attuazione
della legge di delega 10 dicembre 2014, n. 183, ha riordinato in un testo unico la
normativa di tutela di sostegno del reddito, prevedendo nel titolo secondo la disciplina
dei fondi di solidarietà.
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Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato - istituito in attuazione dell'art. 27 del
Decreto e degli accordi intervenuti tra le parti sindacali - ha la finalità di assicurare
una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa, ai dipendenti delle imprese artigiane iscritte a
EBNA/FSBA.
In particolare in base alla disposizione in questione, il Fondo deve assicurare almeno
una delle seguenti prestazioni: l'assegno ordinario o l'assegno di solidarietà previsti
rispettivamente dagli articoli 30 e 31 del Decreto.
Si tratta di prestazioni erogate al lavoratore in sostituzione della retribuzione che
devono essere assoggettate ad imposizione secondo le regole stabilite in materia di
redditi di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR) .
La questione rappresentata dal Fondo istante riguarda l'individuazione del soggetto
tenuto ad operare gli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta nel caso di
erogazione delle prestazioni nei seguenti casi:
a) erogazione delle somme, da parte di FSBA, ovvero per il tramite degli enti bilaterali
regionali, direttamente al lavoratore;
b) erogazione delle somme da parte di FSBA, ovvero per il tramite degli enti bilaterali
regionali, alle aziende che provvederanno ad erogarle ai lavoratori.
Al riguardo si osserva che l'articolo 23, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, prevede che: "Gli enti e le società ... , le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ... , i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa".
Con la circolare n. 326 del 1997 (par. 3, punto 3.2), è stato precisato che l'obbligo di
effettuare la ritenuta da parte dei sostituti d'imposta sussiste ogniqualvolta
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corrispondano redditi cui si rende applicabile la disciplina in materia di redditi di
lavoro dipendente "anche se le somme e i valori in questione sono erogati a favore di
soggetti che non sono propri dipendenti, ma pensionati o dipendenti in cassa
integrazione, mobilità ... Inoltre, poiché costituiscono redditi di lavoro dipendente, ...
anche le somme e i valori che in relazione al rapporto di lavoro sono erogate da
soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro, ne discende che il datore di lavorosostituto d'imposta deve effettuare le ritenute a titolo d'acconto con riferimento a tutte
le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di
lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi
per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo (ad esempio, un
accordo o convenzione stipulata dal sostituto d'imposta con il soggetto terzo)".
Ciò significa che tra il sostituto d'imposta ed il terzo erogatore o il dipendente sarà
obbligatorio un sistema di comunicazioni che consenta di assoggettare correttamente a
tassazione il totale reddito di lavoro dipendente corrisposto.
La circolare, al riguardo, fa il caso della convenzione tra il datore di lavoro e un
istituto di credito per la concessione di prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti. In
sostanza, ai fini dell'applicazione della ritenuta, qualora vi sia un "collegamento" tra
terzo erogatore e datore di lavoro, il soggetto tenuto ad operare la ritenuta è il datore di
lavoro anche se, di fatto, le somme o i valori sono materialmente erogati dal terzo.
Analogamente avviene nel caso del distacco di personale, quando le somme e i valori
siano erogati in parte dal distaccante e in parte dal datore di lavoro presso il quale è
distaccato il dipendente.
Inoltre è stato chiarito, sempre in via di prassi (cfr. ris. n. 76 del 24 marzo 2009) che,
qualora sussista un collegamento tra il datore di lavoro dei dipendenti ai quali sono
destinati i premi e l'organizzazione di un'operazione a premi, il soggetto tenuto ad
operare la ritenuta è il datore di lavoro anche se, di fatto, le somme o i valori sono
materialmente erogati dal terzo.
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Dalle disposizioni e dai documenti di prassi sopra riportati emerge la regola generale
dettata dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 secondo cui il soggetto erogante è tenuto ad
operare la ritenuta a titolo d'acconto ogniqualvolta corrisponde redditi ai quali si
applica la disciplina in materia di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 51 (ex art.
48) del TUIR, a prescindere dalla qualità di dipendente rivestita dal percipiente;
inoltre, nell'ottica di semplificare la gestione del rapporto di sostituzione, è stato
ammesso che in presenza di un "collegamento" tra terzo erogatore e datore di lavoro,
la ritenuta sia operata dal datore di lavoro nonostante le somme o i valori siano
materialmente erogati dal terzo.
Nell'attuale contesto normativo nel quale, in attuazione della disciplina sul riordino
degli ammortizzatori sociali recata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, FSBA
risulta essere il soggetto tenuto ad assicurare ai lavoratori le misure di sostegno del
reddito di cui al Decreto citato, sia in caso di sospensione, che di riduzione dell'attività
lavorativa, si ritiene che il sostituto d'imposta, in relazione a tali somme, debba essere
individuato in base alla regola generale - innanzi richiamata - dettata dall'art. 23 del
D.P.R. n. 600/1973.
Pertanto è corretto che le ritenute sulle prestazioni di sostegno al reddito siano operate
dal soggetto che le eroga, vale a dire dal Fondo, qualora le somme siano da questi
erogate al dipendente, anche se per il tramite degli enti bilaterali che agiscono in nome
e per conto del Fondo stesso, ovvero dal datore di lavoro, se le somme sono da questi
corrisposte.
Resta ferma la possibilità, per FSBA, di affidare gli adempimenti di carattere
strumentale, sulla base di un mandato con rappresentanza, agli enti bilaterali regionali
che erogano la prestazione. E' di tutta evidenza che, in tale ultima ipotesi, i versamenti
delle ritenute effettuate, come pure il rilascio delle certificazioni uniche ed il
conseguente adempimento dichiarativo, restano giuridicamente imputabili ad FSBA.
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La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto
al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016.
IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO
Giovanni Spalletta
(firmato digitalmente)
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