CW - Orchestra da Camera Fiorentina

Download Report

Transcript CW - Orchestra da Camera Fiorentina

Provincia Autonoma di Trento
Agenzia del Lavoro
Ufficio Orientamento Professionale e Servizi per l’Impiego
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE: INFORMAZIONI E REGOLE
GENERALI
È DISOCCUPATO CHI
•
•
•
•
è privo di occupazione
è immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa
è attivo nella ricerca di lavoro
ha dichiarato tale situazione presso il Centro per l’impiego di domicilio
Queste condizioni devono essere tutte presenti e rispettate.
Ricordiamo che le dichiarazioni presentate al Centro per l’impiego sono sottoposte a controlli e
che, in caso di falsità, il dichiarante perde i benefici acquisiti ed è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
A COSA SERVE?
•
•
•
per poter ottenere l’indennità di mobilità, l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) o la
MiniAspi; la relativa domanda va presentata all’INPS unicamente in via telematica,
direttamente da casa oppure tramite i patronati (il servizio è gratuito)
per accedere alle indennità provinciali e regionali di sostegno al reddito previste per alcune
categorie dii disoccupati
per ottenere i Servizi che il Centro per l’impiego propone per contrastare la disoccupazione
ed aiutare i lavoratori a reinserirsi nel mondo del lavoro
La persona che ha dichiarato al Centro per l’impiego lo stato di disoccupazione può
successivamente autocertificare tale condizione e la sua durata.
In provincia di Trento è possibile ottenere lo stato di disoccupazione e stampare i documenti che
confermano questa condizione tramite un servizio telematico, presente sul sito
www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/did_on-line.
REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI
Per tutti
•
•
•
•
•
•
domicilio in un Comune presente nel territorio del Centro per l’impiego; non è possibile
iscriversi a più Centri per l’Impiego
età lavorativa (obbligo scolastico assolto – dieci anni di frequenza scolastica e 16 anni di
età) ed avere un’età inferiore ai 66 anni e 3 mesi
documento d’identità
codice fiscale
copia del contratto di assunzione relativo all’ultimo rapporto di lavoro
lettera di licenziamento o di dimissioni relativa all’ultimo rapporto di lavoro
Per gli stranieri
•
permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa, in corso di validità
numero verde 800 264 760 (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00)
www.agenzialavoro.tn.it
MANTENIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Il Centro per l’impiego ha la facoltà di
•
•
•
proporre la sottoscrizione di un patto di servizio e di piani di azione individuali (PAI)
convocare i disoccupati per interviste periodiche o per proporre attività di orientamento,
formazione o inserimento lavorativo
offrire opportunità di lavoro
Il disoccupato ha l’obbligo di
partecipare ai colloqui per l’eventuale predisposizione del PAI ed a sottoscriverlo;
svolgere, nei tempi stabiliti, le attività concordate nel PAI; il lavoratore deve presentare la
documentazione relativa ad attività previste dal PAI svolte al di fuori di quelle organizzate
dall’Agenzia del lavoro;
• presentarsi alle convocazioni del CPI;
• aderire alle proposte di orientamento, di formazione, di inserimento lavorativo e di impiego
offerte dal CPI;
• garantire la reperibilità presso il proprio domicilio;
• comunicare, entro 5 giorni, ogni variazione del domicilio o del numero di telefono;
• presentarsi spontaneamente al CPI almeno una volta all’anno, se non viene svolto alcun
lavoro dipendente, per riconfermare (mediante la sottoscrizione di un apposito modulo) la
propria immediata disponibilità al lavoro (conferma Did);
• comunicare, entro 5 giorni dall’inizio, l’avvio un lavoro autonomo o d’impresa oppure
all’estero.
Chi non rispetta gli obblighi perde lo stato di disoccupazione e gli aiuti al reddito nazionali e
provinciali: Aspi, MiniAspi, indennità di mobilità, sostegno al reddito provinciale, reddito minimo di
garanzia e tutti gli altri benefici che sono collegati a questa condizione. In particolare, la perdita
dello stato di disoccupazione per mancata presentazione a un appuntamento decorre dal giorno
seguente la data fissata; successivamente alla modifica dello stato occupazionale del cittadino, il
CPI pubblicizza l’avvenuta perdita dello stato di disoccupazione, mediante un avviso di
pubblicazione atti, affisso presso i propri locali per 15 giorni di calendario. Contro la perdita dello
stato di disoccupazione, l’interessato può fare ricorso alla Commissione provinciale per l’impiego
entro 7 giorni dalla data di pubblicazione atti.
•
•
DISOCCUPATI CON RAPPORTO DI LAVORO BREVE OPPURE A BASSO
REDDITO
Lo stato di disoccupazione è sospeso (1) in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di
durata fino a 6 mesi.
Lo stato di disoccupazione è conservato (2), su richiesta dell’interessato, quando un lavoro
produce un reddito inferiore ad 8.000 euro lordi all’anno (4.800 euro lordi in caso di lavoro
autonomo).
Per approfondire le regole sullo stato di disoccupazione in vigore in provincia di Trento, va
consultato il Regolamento in materia di collocamento e avviamento al lavoro, presente sul sito
internet www.agenzialavoro.tn.it. Nello stesso sito si trovano informazioni sui sostegni al reddito
per i disoccupati (anche in lista di mobilità) e i lavoratori in cassa integrazione guadagni in
provincia di Trento.
1
Lo stato di disoccupazione è sospeso nel caso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; in
questo caso, alla conclusione del rapporto di lavoro il cittadino riacquista automaticamente la condizione di disoccupazione senza
doversi presentare al CPI per dichiarare nuovamente la sua immediata disponibilità al lavoro (Did). E’ possibile sospendere anche
rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato che si sono interrotti prima dei 6 mesi, a seguito di una richiesta presentata entro
15 giorni dalla data di fine lavoro.
2
Può iscriversi e conservare lo stato di disoccupazione chi svolge un’attività lavorativa che non superi il reddito lordo di € 8.000,00 per
lavoro dipendente (anche lavoro a chiamata o intermittente) o a progetto, di € 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale, nel
corso dell’anno solare. La domanda di conservazione va presentata entro 15 giorni dall’inizio della prestazione. Nel caso di stato di
disoccupazione conservato, è obbligatorio comunicare tempestivamente se si supera il limite di reddito annuale stabilito. E’ importante
ricordare che per la conservazione dello stato di disoccupazone, si considerano anche gli altri eventuali redditi da lavoro conseguiti
nell’anno solare di riferimento, in vigenza dello stato di disoccupazione. La dichiarazione cessa la sua efficacia nel caso di una
successiva attività di lavoro.