locandina - Università degli Studi di Foggia

Download Report

Transcript locandina - Università degli Studi di Foggia

Data
01/12/2014
Da
Servizio Contabilità Feinar
Web www.feinar.it Tel. +39 0437 2121
Oggetto
Principali novità del decreto semplificazioni
Riferimenti informativi/normativi
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
Sintesi della problematica
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre il D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto
"Decreto Semplificazioni"), emanato in attuazione dell'art. 7 della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo
2014, n. 23.
Il contenuto del decreto, che entrerà in vigore il 13 dicembre, risulta sostanzialmente invariato rispetto alle
principali anticipazioni già rese note e che si analizzano di seguito.
Modello 730 precompilato
Dal 2015 debutterà la dichiarazione precompilata sulla base dei dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria,
quelli trasmessi da soggetti terzi (come enti previdenziali, banche ed assicurazioni) nonché quelli contenuti
nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, entro il 15 aprile di ciascun anno l'Agenzia delle Entrate renderà
disponibili online le dichiarazioni precompilate relative ai redditi prodotti nell'anno precedente.
La dichiarazione sarà resa disponibile direttamente al contribuente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate oppure tramite:
•
•
•
il proprio sostituto d'imposta, munito di delega;
un Caf;
un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei
consulenti del lavoro.
Saranno interessati tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 49 e 50,
comma l, lettere a), c), c-bis), d), g), del Tuir, pertanto sono compresi i percettori di redditi di pensione.
La dichiarazione precompilata - che può essere accettata o modificata dal contribuente – deve essere
presentata entro il 7 luglio (art. 13, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 31 maggio 1999, n. 164):
•
•
•
all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
a un Caf o a un professionista abilitato, presentando anche la relativa documentazione.
Certificazione unica CU
La certificazione unica di cui all'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dovrà essere inviata in
via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è dovuta una sanzione di 100 euro.
In caso di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se l'invio viene effettuato entro i
5 giorni successivi alla scadenza.
Pagina 1 di 3
Reddito dei professionisti – spese di vitto e alloggio
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, per il professionista le prestazioni
alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura (art. 54, comma 5, del Tuir).
Irpef – riqualificazione energetica
Abrogato l'obbligo - introdotto dall'art. 29, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n, 185, convertito con
modifiche dalla Legge 28 gennaio 2009, n, 2- di inviare al Fisco una comunicazione relativa alle spese
sostenute per lavori che proseguono per più periodi d'imposta, ammessi alla detrazione Irpef prevista
per la riqualificazione energetica degli edifici.
Termine di comunicazione delle opzioni
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione per i regimi di
trasparenza fiscale e di consolidato devono essere esercitati con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale la si intende esercitare (artt. 115, comma 4, 119, comma 1, lettera d), e 155,
comma 1, del Tuir).
La stessa regola si applica all'opzione per il regime speciale Irap previsto dall'art. 5-bis del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 per società di persone e ditte individuali
Società in perdita sistematica
In aggiunta all'ipotesi classica, rappresentata dalle società non operative che registrano ricavi inferiori alla
soglia minima derivante dall'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 30 della L. 724 del 1994, si
considerano in perdita sistematica le società che hanno dichiarato cinque perdite fiscali consecutive
oppure quattro perdite e un reddito imponibile inferiore al minimo previsto dal citato art. 30 della L.
724/94 (art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche
dalla L. 14 settembre 2011, n. 148).
Lettere d’intento
Al fine di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità Iva, sarà direttamente l'esportatore abituale
ad effettuare la comunicazione telematica delle lettere d'intento e consegnare il modello trasmesso e la
relativa ricevuta al fornitore. Quest'ultimo potrà emettere le fatture senza addebito dell'Iva, inserendovi la
dicitura "operazione non imponibile" (art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito con modifiche dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17).
Le nuove regole si applicheranno per le dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza applicazione
dell'Iva da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2 015.
Comunicazioni black list
Il termine di presentazione delle comunicazioni in commento è stato fissato con cadenza annuale (art. 1,
comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modifiche dalla L. 22 maggio 2010, n. 73), inoltre si
comunicheranno solo le operazioni che complessivamente (non per singolo soggetto) nell’anno solare
supereranno i 10.000 euro.
Le suesposte novità si applicano alle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, del citato D.L. 40/2010, poste in
essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del "decreto semplificazioni".
Pagina 2 di 3
Responsabilità solidale sugli appalti
Viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto attiene alle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. Inoltre il pagamento del corrispettivo da parte del committente
non è più subordinato all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante l'avvenuto
versamento. Sono stati abrogati i commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modifiche dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
Rimane ancora la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatore (art. 29,
2° comma del D. lgs n. 276/2003).
Considerato che rimane ancora una solidarietà retributiva e contributiva, allo scopo di evitare di rispondere
in solido dei mancati versamenti, risulta opportuno/necessario che i committenti e gli appaltatori continuino a
richiedere agli appaltatori/subappaltatori il rilascio del DURC.
Iscrizione automatica al VIES in fase di apertura della partita Iva
L'opzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera e-bis – apertura partita Iva), del D.P.R. 633/1972, determina
l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie
(VIES). Introdotta poi la presunzione che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intraUe
qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla
data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle Entrate dispone l'esclusione della
partita Iva dalla banca dati, previa comunicazione al soggetto passivo (art. 35, comma 7-bis, del decreto
Iva).
Pagina 3 di 3