31/12/2015 - Studio Ducoli

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QUADERN
/ GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
INFOEDITORIALE
PRIMOPIANO
A smaltire le
obbligazioni e i rifiuti
ci pensi lo Stato
Rivalutazione delle
partecipazioni non qualificate
con imposta all’8%
/ Giancarlo ALLIONE
A fine anno è abbastanza naturale provare a fare bilanci e propositi, anche se di solito sono noiosi o peggio maldestramente autocelebrativi.
Tuttavia, qualche parola la vorrei
spendere, alla luce del pensiero
tecnico e sulla base dell’esperienza che mi deriva dal nostro lavoro di commercialisti impegnati ad
assistere le imprese nell’impresa
di sopravvivere e continuare ad
assicurare lavoro per le persone e
gettito per l’Erario. Soprattutto in
un momento in cui i mezzi di comunicazione, tanto per fare audience, sono impantanati in un
catastrofismo a buon mercato e in
una superficialità che rasenta la
disonestà intellettuale, facendo
passare l’idea che il mondo sia un
posto a rischio zero, dove tutto
deve andare sempre bene e, se
succede qualcosa, la responsabilità va immediatamente addossata
a qualcun altro. Come dire, se vai
in montagna a sciare, [...]
La legge di stabilità, pubblicata ieri in Gazzetta, oltre a prorogare il
regime, prevede l’applicazione di un’aliquota unica per le sostitutive
/ Salvatore SANNA
La L. 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri (legge di stabilità 2016) ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi
di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il
costo o valore di acquisto delle partecipazioni
non quotate e dei terreni posseduti alla data del
1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze
conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis)
del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni
vengano ceduti a titolo oneroso.
Tuttavia, si osserva che la novella non introduce
una mera proroga del regime, ma prevede l’applicazione di un’aliquota unica per le imposte
sostitutive. In sostanza, esercitando l’opzione di
assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente
dovrà assolvere l’imposta sostitutiva dell’8%: su
tutte le tipologie di partecipazioni non quotate
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ILCASODELGIORNO
(sia qualificate che non qualificate); sui terreni (sia agricoli che edificabili).
Il regime in argomento è stato prorogato molte volte negli ultimi 15 anni, ma, anche considerando il generale raddoppio delle aliquote
avvenuto l’anno scorso, finora il coefficiente
applicato per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate è sempre stato la metà di
quello previsto per le partecipazioni qualificate.
Resta fermo che per optare per questo regime,
occorrerà che entro il 30 giugno 2016:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e
così via) rediga e asseveri la perizia di stima
della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi la sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima
delle tre rate annuali di pari importo.
Per valutare la convenienza del regime, l’imposta sostitutiva sopracitata dovrà essere confrontata con la tassazione al 26% per i capital
gain sulle partecipazioni non [...]
A PAGINA 4
a cura di Simonetta LA GRUTTA e Elena SPAGNOL / A PAGINA 3
FISCO
Per i rimborsi, l’IVA di gruppo segue le regole ordinarie
Istanze di ruling per il
Patent box al rush finale
INEVIDENZA
/ Grazia CARBONE
“Commissioni implicite” di natura indebita in un
contratto derivato IRS
Payback ospedaliero e IVA senza limitazioni temporali
Approvata la dichiarazione sostitutiva unica per il
2016
ALTRENOTIZIE
Ultimo giorno utile per la presentazione delle
istanze di ruling relative al Patent box per i
“solari” che intendono avvalersi del regime
opzionale per l’anno d’imposta 2015.
Entro oggi i contribuenti che vogliono aderire
dovranno, infatti, provvedere all’invio telematico del modello per l’esercizio dell’opzione e
alla presentazione dell’istanza di ruling
avente i requisiti minimi descritti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/2015.
In particolare, la predetta istanza – da redigere in carta libera – dovrà contenere [...]
/ A PAGINA 10
A PAGINA 5
ancora
EDITORIALE
A smaltire le obbligazioni e i rifiuti ci pensi
lo Stato
/ Giancarlo ALLIONE
A fine anno è abbastanza naturale provare a fare bilanci e
propositi, anche se di solito sono noiosi o peggio maldestramente autocelebrativi.
Tuttavia, qualche parola la vorrei spendere, alla luce del pensiero tecnico e sulla base dell’esperienza che mi deriva dal
nostro lavoro di commercialisti impegnati ad assistere le imprese nell’impresa di sopravvivere e continuare ad assicurare lavoro per le persone e gettito per l’Erario. Soprattutto in
un momento in cui i mezzi di comunicazione, tanto per fare
audience, sono impantanati in un catastrofismo a buon mercato e in una superficialità che rasenta la disonestà
intellettuale, facendo passare l’idea che il mondo sia un
posto a rischio zero, dove tutto deve andare sempre bene e,
se succede qualcosa, la responsabilità va immediatamente
addossata a qualcun altro. Come dire, se vai in montagna a
sciare, e tutto fila liscio, allora potrai raccontarlo fiero agli
amici; se qualcosa va storto, la collettività deve farsi carico
dei soccorsi e delle cure.
Un po’ come accade per i rifiuti. Io decido di andare a fare
un picnic in un ameno luogo di villeggiatura. Dal momento
che comprarli lì costa caro, mi porto dietro i panini, le
scatolette di tonno e l’anguria. Quando ho finito produco una
bella borsata di rifiuti indifferenziati, magari lamentandomi
perché non trovo un cestino portarifiuti abbastanza vicino al
luogo da me prescelto per la scampagnata. Rifiuti che la
collettività di quel posto dovrà poi preoccuparsi di
raccogliere e smaltire. Finché la pellicola di alluminio
avvolge il mio panino, potrei anche ucciderti se cerchi di
prendermela, ma una volta che ha terminato l’utilità per me,
ecco che devo potermene sbarazzare senza fatica e senza
costi.
La vicenda delle obbligazioni di banca Etruria è analogamente emblematica. Persone che si professano ora del tutto
incompetenti, in cerca di rendimenti elevati, accettano più o
meno inconsapevolmente di sottoscrivere strumenti finanziari rischiosi. I vari enti preposti al controllo, lautamente pagati per questo servizio, per anni non intervengono. Quando si
scopre che il soggetto che ha emesso i titoli è fallito, allora si
mostrano in televisione drappelli di malcapitati che hanno
perso tutto. Poiché c’è di mezzo una banca, peraltro nemmeno posseduta dallo Stato, allora deve intervenire la collettività. Strano sillogismo questo.
Se sono stati truffati, come effettivamente sembra, siano risarciti. Ma, come è stato ben osservato, lo siano dai truffatori e da coloro che dovevano vigilare affinché le truffe non
avessero luogo. Non certo dall’intera collettività, cioè dallo
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
Stato. Anche perché non vi è dubbio che se le cose fossero
andate bene, gli oggi malcapitati avrebbero serenamente intascato il profitto. Alcune emissioni erano quotate e se i
tassi si fossero magari mossi in una determinata maniera, i
possessori avrebbero anche potuto vendere le obbligazioni
facendo una plusvalenza. In quel caso non sarebbero certo
venuti a cercare lo Stato, e quindi pro quota ognuno di noi,
per assegnarci l’intero profitto.
In Italia il fascino della “lotta di classe” è sempre molto
forte. Uno che sfascia una vetrina è uno che sfascia una
vetrina, due che sfasciano una vetrina sono una
manifestazione. Uno che prende a calci un poliziotto è uno
che procura lesioni fisiche ad un pubblico ufficiale, due che
prendono a calci un poliziotto sono una manifestazione no
global oppure una tifoseria scalmanata che, ovviamente,
“nulla ha a che vedere con lo sport”.
Ogni anno sono migliaia le persone “singole” che perdono
tutto, per le ragioni più disparate: truffate da intermediari
finanziari, investite da automobilisti ubriachi non assicurati,
colpite da fallimenti causati da clienti che non pagano
(talvolta enti pubblici), vittime di una grave malattia che ha
colpito l’unico membro della famiglia in grado di produrre
un reddito. Tutto ciò avviene con buona pace di tutti,
giornalisti e politici dell’opposizione di turno compresi. Se
ci fosse meno apprensione verso i fenomeni collettivi idonei
ad essere mostrati in tv e più attenzione verso la collettività,
forse una briciola ci sarebbe anche per loro.
Ecco allora che un buon augurio per il 2016 potrebbe essere
quello di crescere tutti verso una maggiore assunzione di responsabilità. Avere ben presente che pubblico vuol dire “di
tutti” e non “di nessuno”. Cominciare a pensare davvero che
lo Stato non è una vacca da mungere o un distributore di stipendi, emolumenti, pensioni e pagamenti da percepire infischiandosene totalmente della sostenibilità complessiva della spesa e della qualità della prestazione in ragione della quale sono erogati. Fare un passo verso la consapevolezza che il
benessere di tutti passa attraverso lo sforzo di ciascuno,
facendo nostro l’adagio secondo cui, se ognuno tiene puliti i
5 metri di marciapiede davanti a casa sua, tutta la città sarà
pulita... dimenticandoci per un anno che, con la nostra IMU,
il Comune stipendia un congruo numero di netturbini e che
se vuole vedere qualche pezzo di strada pulita davvero deve
ricorrere ad una cooperativa, i cui soci lavoratori, oltre a
garantire che il lavoro sia fatto, potranno essere oggetto di
serena spending review alla bisogna.
Buon anno e ci rivediamo il 4 gennaio 2016.
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
Per i rimborsi, l’IVA di gruppo segue le
regole ordinarie
Resta dubbia la presentazione della dichiarazione integrativa in caso di mancata
apposizione del visto
/ Simonetta LA GRUTTA e Elena SPAGNOL
Con la circolare n. 35/2015, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti sulla disciplina dei rimborsi IVA di
cui all’art. 38-bis del DPR 633/72, post modifiche apportate
dal DLgs. n. 175/2014.
In tema di applicabilità di dette disposizioni alla procedura
di liquidazione e rimborso di gruppo di cui all’art. 73, comma 3 del DPR 633/72 e al DM 13 dicembre 1979, la circolare (§10) ne conferma la piena operatività (sul punto si veda
anche circ. Assonime n. 28/2015, nota 24). L’art. 6 comma 3
del DM 13 dicembre 79, infatti, prevede che le eccedenze di
credito della società controllante o delle controllate, effettivamente compensate con i debiti delle altre società che partecipano alla procedura dell’IVA di gruppo, devono essere
garantite secondo quanto previsto dall’art. 38-bis del DPR
633/72 sulle garanze relative al rimborso IVA.
La ratio della norma risiede nella tutela delle ragioni erariali.
L’applicazione della procedura dell’IVA di gruppo consente
una sorta di rimborso IVA “iperaccelerato”, che avviene
senza che l’Amministrazione finanziaria possa controllare
preventivamente l’effettiva esistenza dei crediti.
Appurata, dunque, la possibilità di ricorrere alla procedura
del rilascio del visto di conformità (o della sottoscrizione
alternativa oltre che della connessa attestazione della sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma) in luogo della presentazione delle garanzie, anche in caso di compensazioni dei crediti IVA in costanza di procedura dell’IVA
di gruppo, resta da chiarire se si renda applicabile a tale fattispecie anche quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate in
tema di dichiarazioni integrative IVA presentate per
beneficiare delle semplificazioni.
Con riferimento ai rimborsi, infatti, la circ. n. 35/2015 specifica che nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso un credito IVA senza apporre, per errore o omissione,
il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa da inviarsi entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell’art. 2 comma
8-bis del DPR 322/98, ossia entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Tale possibilità è stata prevista con riferimento alla norma a
regime, mentre per i rimborsi chiesti prima del 13 dicembre
2014, data di entrata in vigore delle modifiche apportate
all’art. 38-bis, e per quelli chiesti con riferimento all’anno
2013, essendo ormai decorso il termine fissato dall’art. 2
comma 8-bis del DPR 322/98 per la rettifica della dichiara/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
zione, la conformità della dichiarazione originaria potrà essere attestata anche mediante presentazione di un’autonoma dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 35 del DLgs.
241/97 a condizione, però, che i rimborsi non siano ancora
stati eseguiti alla data del 13 dicembre 2014.
In altre parole, si può presentare la dichiarazione integrativa
IVA relativa all’anno 2014 entro il 30 settembre 2016,
mentre con riferimento ai rimborsi chiesti prima del 13
dicembre 2014 e per quelli relativi al 2013 e non ancora
eseguiti si può presentare un’autonoma attestazione qualora
si vogliano integrare le precedenti richieste di rimborso.
Tuttavia, si nutrono dubbi sulla possibilità che – in costanza
di procedura dell’IVA di gruppo – la suddetta facoltà di presentazione della dichiarazione annuale integrativa sia applicabile ai crediti utilizzati in compensazione “interna” anteriormente all’entrata in vigore delle semplificazioni.
In effetti, la circ. n. 35/2015 consente la presentazione della
dichiarazione integrativa per i crediti chiesti a rimborso ante
13 dicembre 2014 a condizione che il rimborso non sia stato
eseguito. In caso di liquidazione IVA di gruppo, tale circostanza non può, per fattori endogeni, verificarsi per i crediti
utilizzati nelle liquidazioni di gruppo, posto che il
“rimborso”, come detto “iperaccelerato”, viene eseguito al
momento della compensazione “interna”, nel corso dell’anno
d’imposta.
Più complessa la valutazione della reale possibilità di beneficiare della presentazione di una dichiarazione integrativa “a
regime” per le società del gruppo.
I soggetti passivi che non beneficiano delle disposizioni di
cui all’art. 73 del DPR 633/72 e che, per errore, omettano di
apporre il visto di conformità e di attestare la sussistenza dei
requisiti patrimoniali richiesti, non violano alcuna norma e
hanno facoltà di presentare una dichiarazione integrativa nei
tempi e modi sopra ricordati (o altrimenti di prestare la garanzia quando richiesta dall’Ufficio). Diversamente, nel caso la suddetta circostanza si verifichi per società che sono
parte di un “gruppo IVA”, cosicché queste – conformemente all’intenzione di avvalersi delle nuove disposizioni – non
prestino le garanzie per i crediti compensati (da allegarsi a
cura della capogruppo alla copia della dichiarazione annuale
IVA presentata all’Agente per la riscossione), l’Agenzia potrebbe contestare il comportamento e applicare la sanzione di
cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, pari al 30% dell’imposta
(secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, ex
pluris Cass. n. 8534/2014).
/ 03
ancora
FISCO
Rivalutazione delle partecipazioni non
qualificate con imposta all’8%
La legge di stabilità, pubblicata ieri in Gazzetta, oltre a prorogare il regime, prevede
l’applicazione di un’aliquota unica per le sostitutive
/ Salvatore SANNA
La L. 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sul Supplemento
Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri (legge
di stabilità 2016) ripropone le agevolazioni fiscali introdotte
e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione
in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del
1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67
comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le
partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Tuttavia, si osserva che la novella non introduce una mera
proroga del regime, ma prevede l’applicazione di un’aliquota unica per le imposte sostitutive. In sostanza, esercitando
l’opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere l’imposta
sostitutiva dell’8%: su tutte le tipologie di partecipazioni
non quotate (sia qualificate che non qualificate); sui terreni
(sia agricoli che edificabili).
Il regime in argomento è stato prorogato molte volte negli
ultimi 15 anni, ma, anche considerando il generale raddoppio delle aliquote avvenuto l’anno scorso, finora il coefficiente applicato per la rivalutazione delle partecipazioni non
qualificate è sempre stato la metà di quello previsto per le
partecipazioni qualificate.
Resta fermo che per optare per questo regime, occorrerà che
entro il 30 giugno 2016:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi la sostitutiva per l’intero
suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Per valutare la convenienza del regime, l’imposta sostitutiva
sopracitata dovrà essere confrontata con la tassazione al
26% per i capital gain sulle partecipazioni non qualificate e
l’imposizione IRPEF per il 49,72% per le partecipazioni
qualificate.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione è possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni
degli stessi beni;
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai
sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere
comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima
rideterminazione del valore effettuata.
Nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia
divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento,
non occorre procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a
quello della perizia non determina la decadenza del regime e
la perdita dell’affrancamento.
In merito, l’art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare
eccessivi benefici dall’applicazione della norma, prevede
che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze
compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per cui non si
applica la disposizione che consente di compensare,
nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni
qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze
con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze
eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il
quarto.
Si ricorda anche che i contribuenti possono procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute a titolo di nuda proprietà oppure di usufrutto (cfr. circ.
Agenzia delle Entrate 6 novembre 2002 n. 81 e 13 febbraio
2006 n. 6).
Occorre però tenere presente che il consolidamento dell’usufrutto non retroagisce al momento dell’acquisto della nuda
proprietà. Pertanto, qualora il consolidamento avvenga successivamente alla data di riferimento dell’agevolazione (ossia, il 1° gennaio 2016), la rideterminazione dei valori sarà
riconosciuta solo con riferimento al diritto di nuda proprietà
esistente in tale data.
Inoltre, la rideterminazione del costo della partecipazione risulterà persa anche se verrà posta in essere
dall’usufruttuario: infatti, la circ. n. 6/2006 (§ 8.1) ha
chiarito che, in caso di decesso dell’usufruttuario di una
partecipazione, il “nuovo” pieno proprietario non può
assumere come costo della partecipazione il valore
rideterminato del diritto di usufrutto, in quanto la
partecipazione viene acquisita a titolo di piena proprietà per
effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà
che avviene automaticamente con l’estinzione dell’usufrutto.
/ 04
ancora
FISCO
Istanze di ruling per il Patent box al rush
finale
Presentazione dell’istanza e invio telematico del modello per l’esercizio dell’opzione
entro oggi
/ Grazia CARBONE
Ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze di ruling relative al Patent box per i “solari” che intendono avvalersi del regime opzionale per l’anno d’imposta 2015.
Entro oggi i contribuenti che vogliono aderire dovranno, infatti, provvedere all’invio telematico del modello per l’esercizio dell’opzione e alla presentazione dell’istanza di ruling avente i requisiti minimi descritti dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 36/2015.
In particolare, la predetta istanza – da redigere in carta libera – dovrà contenere le informazioni di carattere anagrafico
relative al contribuente, la descrizione della tipologia di bene dal quale deriva il reddito che può essere esentato nonché
le indicazioni circa le attività di ricerca e sviluppo svolta in
relazione al bene immateriale in questione.
L’atto così redatto, firmato dal legale rappresentante, dev’essere inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento (al riguardo, preme ricordare che l’Agenzia delle Entrate,
con comunicato del 22 dicembre, ha chiarito che fa fede la
data d’invio) o presentata, alternativamente e
indifferentemente, alla sede di Roma o di Milano dell’ufficio
Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione
Centrale Accertamento.
Con il citato comunicato, l’Agenzia – al fine di semplificare
gli adempimenti di fine anno in capo ai contribuenti – ha
specificato, altresì, che in questa prima fase non si rende necessario corredare l’istanza della copia su cd o penna usb e
ha precisato che la copia elettronica potrà essere prodotta
unitamente alla documentazione da inviare entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza cartacea.
Occorre, peraltro, ricordare che la presentazione dell’istanza
di interpello è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei
beni immateriali, mentre tale procedura è opzionale nel caso
di utilizzo indiretto dei beni immateriali; in tale ultima
ipotesi, tuttavia, se essa viene avviata, sarà necessario
procedere con l’accordo di ruling per determinare il reddito
agevolabile derivante dall’uso indiretto del bene immateriale
ovvero la plusvalenza da escludere dal reddito di impresa,
realizzati nell’ambito di operazioni infragruppo.
Quanto al contenuto dell’istanza, vale evidenziare che le precisazioni, contenute nella legge di stabilità 2016, hanno favorito la risoluzione di alcune questioni – nate dalla non corrispondenza tra le previsioni legislative e la lettera del DM
attuativo del 30 luglio scorso – che non hanno mancato di
animare il dibattito degli operatori.
In primo luogo, l’art. 1, comma 148 della legge di stabilità
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
(L. n. 208/2015, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale), modificando l’art. 1, comma 39 della L. n. 190/2014, statuisce
che per opere dell’ingegno devono intendersi unicamente i
software coperti da copyright; il legislatore con la predetta
disposizione ha, quindi, convalidato la definizione di “opere
dell’ingegno” già riportata nell’ambito del citato DM del 30
luglio 2015, a sua volta in linea con quanto previsto dalle
linee guida OCSE.
Inoltre, il legislatore, introducendo – con la più volte citata
legge di stabilità – il comma 42-ter nel dettato del testo originario della Patent box, ha confermato che i beni immateriali complementari, se utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o un processo, si considerano come unico bene immateriale ai fini del regime del Patent box.
Anche tale intervento normativo è destinato ad allineare le
disposizioni di legge alla previsioni contenute nel DM attuativo, il quale aveva già previsto che “nell’ambito delle singole tipologie dei beni immateriali, due o più beni appartenenti
ad un medesimo soggetto, se collegati da un vincolo di complementarietà, tale per cui la finalizzazione di un prodotto o
di un processo sia subordinata all’uso congiunto degli stessi,
costituiscono un solo bene immateriale”.
Possono considerarsi complementari anche beni misti
La legge di stabilità, in verità, amplia addirittura il contenuto dell’art. 6, comma 3 del decreto attuativo; difatti, mentre
quest’ultimo faceva riferimento esclusivamente a beni immateriali nell’ambito delle singole tipologie di intangible, il
nuovo dettato normativo estende la facoltà di considerare
complementari anche beni misti composti, ad esempio, da
software protetto e brevetti, appartenenti, quindi, a diverse
tipologie di beni immateriali. Inoltre, per effetto della nuova
formulazione normativa, non è più posta come condizione
che la finalizzazione del prodotto o processo sia subordinata
all’utilizzo congiunto dei beni, essendo sufficiente che essi
siano utilizzati congiuntamente in concreto.
Considerato il carattere procedurale della disposizione, l’intervento normativo operato dal legislatore si rileva utile anche per i contribuenti che aderiranno al regime agevolativo
entro oggi; questi ultimi dovranno valutare l’esistenza di un
eventuale collegamento tra i beni immateriali tale per cui si
possano considerare diversi intangible come unico bene e,
nell’istanza di ruling, descrivere oltre alla tipologia di beni
immateriali dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile
/ 05
ancora
anche il vincolo di complementarietà tra gli stessi.
Rimane, invece, aperta la questione relativa al recepimento
delle raccomandazioni OCSE circa l’esclusione dal regime
agevolato dei marchi e, per le imprese di maggiori dimensioni, del know how, già a partire dal 1° luglio 2016. La legge
di stabilità non ha, infatti, recepito gli emendamenti proposti
per adeguare le previsioni normative di accesso alla Patent
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
box alle indicazioni dell’organismo internazionale, né allo
stato sono immaginabili modalità e contenuti di eventuali
modifiche legislative in tal senso. Ad ogni buon conto, in
aderenza alle stesse indicazioni OCSE, dovrebbe operare una
clausola di salvaguardia tale per cui il beneficio dovrebbe
continuare a produrre i suoi effetti con riferimento alle
opzioni già esercitate.
/ 06
ancora
IMPRESA
“Commissioni implicite” di natura indebita in
un contratto derivato IRS
Per il Tribunale di Roma non sono previste dall’ordinamento e non può valere il rinvio
agli usi
/ Vincenzo PACILEO
Con la sentenza del 25 novembre 2015 n. 23717, il Tribunale civile di Roma avalla nuovamente la tesi della natura indebita delle c.d. “commissioni implicite”, in un contratto derivato IRS del tipo collar, negoziato tra un primario istituto
di credito e un Comune, che aveva in tal modo inteso gestire
al meglio il proprio indebitamento. Il contratto, stipulato nel
2005, era andato a sostituire anticipatamente un precedente
analogo contratto, a seguito della prospettazione da parte
della banca di maggiori vantaggi rispetto a quello in corso.
In realtà, il nuovo contratto si era rivelato produttivo di significative perdite per l’ente locale, che aveva perciò citato
la controparte in giudizio. Essendo stato nel frattempo risolto
il derivato, il Tribunale non ha pronunciato né la risoluzione,
né l’annullamento del contratto, ma ha riconosciuto il
risarcimento del danno.
Il giudice ha respinto la domanda di annullamento, osservando che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 1429 c.c. non va
confuso con la stima della convenienza finanziaria del contratto. D’altra parte, la dichiarazione di competenza ed
esperienza richiesta dall’art. 31 del Regolamento Consob n.
11522/1998 (ora abrogato), che concede(va) all’intermediario di non erogare al cliente “qualificato” determinate informazioni, non era affetta da carenza di potere, posto che il
funzionario dell’Amministrazione, che l’aveva resa, vi era
abilitato. Ciò nondimeno il Tribunale ha riconosciuta viziata la predetta dichiarazione per difetto sostanziale dei requisiti dichiarati, i quali devono essere effettivi, e non potevano
appartenere a un Comune medio-piccolo, quale era il ricorrente, tanto più che la banca, prestando consulenza e assistenza nella fase pre-contrattuale, aveva implicitamente ammesso che il cliente non era in grado di valutare autonomamente ed adeguatamente le possibili conseguenze del contratto. In definitiva, il risarcimento del danno è stato riconosciuto per il grave inadempimento in cui era incorso
l’intermediario.
Il primo indice in tal senso era dato, secondo il giudice, dal
fatto che il nuovo swap era stato sottoscritto su proposta della banca appena un anno dopo la negoziazione del precedente, nonostante questo si stesse manifestando vantaggioso per
l’ente locale. La banca aveva indotto la controparte alla sostituzione, prospettando ulteriori vantaggi, ma non era stata
in grado giudizialmente di dimostrare quali fossero o
potessero essere.
Ulteriore profilo di censura è stato individuato nel conflitto
di interessi, vietato dall’art. 27 Reg. Consob 11522/1998 in
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
relazione all’art. 26 reg. cit. e all’art. 21 TUF. Infatti, la banca aveva proposto un proprio prodotto finanziario, pur avendo assunto il ruolo di consulente nei confronti del cliente.
Proprio questo intreccio “perverso” è stato fortemente stigmatizzato dal Tribunale, che ha tacciato l’intermediario non
solo di avere agito in contrasto con la specifica normativa di
settore, ma di avere disatteso i più generali obblighi di diligenza e buona fede incardinati negli artt. 1175 e 1375 c.c.
Ne è stata fatta derivare una responsabilità per illecito contrattuale (il Tribunale ha, invece, escluso, la responsabilità
pre-contrattuale), che ha portato alla condanna della banca
convenuta alla restituzione di oltre 89.000 euro, pari alle perdite accumulate dal ricorrente in esecuzione dello swap.
L’aspetto, forse, più significativo della pronuncia – anche se
ormai non si tratta più di una novità, alla luce delle numerose sentenze (di merito) emanate nel solco del principio accolto anche dal Tribunale di Roma – riguarda le “commissioni implicite”.
Queste vanno intese come quel guadagno che l’intermediario ricava dall’operazione, ma che non viene esplicitato alla
controparte, rimanendo occultato nelle pieghe insondabili
del derivato. La giurisprudenza e la dottrina le hanno volta a
volta censurate sotto il profilo della indeterminatezza
dell’oggetto del contratto ovvero come produttive di
mancanza di causa in concreto. Il Tribunale sceglie
un’opzione decisoria più semplice e più trachante,
osservando che le dette commissioni non sono previste
dall’ordinamento né lo erano dalle clausole contrattuali.
Inoltre, non poteva valere il rinvio agli usi, poiché l’art. 23,
comma 2, TUF espressamente li esclude, stabilendo: “È
nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione
del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a
suo carico. In tali casi nulla è dovuto.”
A seguito della disposta CTU – che la banca aveva bensì criticato perché disattendeva la propria linea difensiva, ma senza addurre valide ragioni tecniche – il danno afferente alle
commissioni occulte veniva stimato nella notevole somma di
oltre 191.000 euro. La stessa entità di questo specifico danno, massimamente se raffrontata al decisamente minor
danno derivante dalla esecuzione del contratto, rende
plasticamente evidente come sia – o sia stata – spesso la
negoziazione stessa in derivati a generare cospicui danni a
quei clienti che intendevano soltanto coprirsi da un rischio
(perlopiù di tasso di interesse), e non certo speculare nel
mercato.
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ancora
FISCO
Payback ospedaliero e IVA senza limitazioni
temporali
Le Entrate riconoscono la possibilità di emettere la nota di variazione al superamento
della soglia di spesa farmaceutica
/ Vincenzo CRISTIANO
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 95427/2015 del 2 aprile 2015 ha affermato che lo sforamento
della soglia della spesa farmaceutica ospedaliera, a partire
dal quale consegue poi l’obbligo per le aziende di pagamento del payback, determina il verificarsi di una condizione
risolutiva (sforamento della soglia di spesa prefissata per
legge) che comporta una revisione del prezzo di vendita e,
per l’effetto, il presupposto per l’emissione di note di
variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR
633/72.
Nel merito, giova ripercorrere i fatti in argomento.
L’Associazione che ha presentato l’istanza di interpello evidenziava che, a seguito delle novità introdotte dal DL n.
95/2012, convertito con L. 135/2012, tutte le aziende farmaceutiche sono state coinvolte, dal 2013, nel “sistema di
ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera nell’ipotesi di
sforamento del tetto di spesa fissato dalla legge, dovendo
farsi carico di una quota pari al 50% del relativo disavanzo”.
In particolare, nell’ipotesi di sforamento, viene stabilito che
il riparto deve essere effettuato tramite versamenti a favore
delle Regioni e delle Provincie autonome di “una somma
(payback) calcolata al lordo dell’imposta sul valore
aggiunto”.
Per cui, l’Associazione chiedeva di conoscere il corretto trattamento IVA da applicare alle somme (payback) restituite a
titolo di ripiano della spesa sanitaria (nello specifico, nel caso di sforamento del tetto stabilito dalla legge), ritenendo
che, venendosi a verificare una sostanziale riduzione del
prezzo originariamente pattuito, sia ammissibile l’emissione
della nota di variazione in diminuzione. In conseguenza di
ciò, le aziende farmaceutiche potrebbero “recuperare”
l’imposta applicata sulle forniture dei prodotti farmaceutici
effettuate nei confronti delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Centrali d’acquisto regionali.
L’Associazione istante aggiungeva che:
- le aziende interessate sarebbero in grado di collegare in
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
modo univoco le singole note di variazione alle originarie
operazioni di vendita dei farmaci per il tramite dei dati ufficiali provenienti dal sistema di tracciabilità del farmaco;
- la nota di variazione emessa nei confronti di ciascun acquirente sarebbe unica, con riferimento all’originario fatturato,
“ed il calcolo della quota di payback imputabile a ciascuno
sarebbe determinata in misura proporzionale alle spese
effettivamente sostenute dai medesimi soggetti per i farmaci,
soggetti al controllo, in misura coerente con l’incidenza delle
medesima spesa allo sforamento del budget”.
L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione
dell’Associazione, non potendo ricondursi la fattispecie in
esame alla nozione di sconto e, in particolare, alla categoria
di bonus quantitativo (al riguardo viene richiamata la ris. 17
settembre 2004 n. 120).
Infatti, secondo l’Agenzia, nel caso rappresentato non si è in
presenza di incentivi corrisposti in prospettiva di un incremento del numero delle vendite, bensì di una riduzione
“coatta” del prezzo disposta dalla legge. Motivo per cui il
payback ospedaliero non può essere assimilato alla fattispecie dello sconto o abbuono.
Pur tuttavia, l’Agenzia chiarisce che l’art. 26 comma 2 del
DPR 633/72 non contiene una elencazione tassativa di
ipotesi che possono determinare una variazione
dell’imponibile rilevante ai fini IVA.
Ne consegue che lo sforamento della soglia di spesa prefissata per legge determina il verificarsi di una condizione risolutiva che comporta una revisione del prezzo di vendita e,
per l’effetto, il presupposto per l’emissione di note di
variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 menzionata.
Va da se che, essendo la nota di variazione generata da una
clausola prevista per legge e non da sopravvenuto accordo
tra le parti, potrà essere emessa senza limiti temporali, ma
comunque, al più tardi, con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il
presupposto per operare la variazione in diminuzione.
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ancora
LAVORO & PREVIDENZA
Approvata la dichiarazione sostitutiva unica
per il 2016
Pubblicato il decreto col nuovo modello ai fini ISEE e le relative istruzioni
/ Luca MAMONE
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri sul proprio sito il
decreto direttoriale n. 363 del 29 dicembre 2015, di concerto
con il MEF, che approva il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la
compilazione, da utilizzare dal 1° gennaio 2016.
I soggetti interessati a richiedere una prestazione sociale agevolata, previo calcolo dell’ISEE, potranno farlo con una
DSU utilizzabile in diverse versioni, a cominciare dal modello MINI, ossia una dichiarazione semplificata relativa
alla maggior parte delle situazioni ordinarie. Tale versione
non può essere presentata in caso di: presenza nel nucleo di
persone con disabilità e/o non autosufficienti; richiesta di
prestazioni per il diritto allo studio universitario; presenza
nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati, né
conviventi; esonero dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari. In tali
ipotesi, per ottenere l’ISEE va compilata la dichiarazione
nella sua versione estesa.
La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è
rigida e identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più
Moduli e, all’interno di essi, su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire per ottenere
ISEE specifici: Università, Sociosanitario, Sociosanitario
Residenze, Minorenni con genitori non coniugati tra loro e
non conviventi. A ciò si aggiunge l’ISEE corrente, previsto
per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito del 25%, che consiste in una soluzione particolare che
consente di aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento
dell’anno, senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione fiscale.
Nelle istruzioni si ricorda che l’ISEE sarà calcolato sulla
base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (quali redditi,
trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli
archivi di Agenzia delle Entrate e INPS.
Con riferimento alla struttura del modello, la DSU MINI –
che rappresenta la dichiarazione necessaria per calcolare
l’ISEE standard od ordinario – si compone di un primo
Modulo del Modello base MB.1, che contiene le principali
informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso,
tutte da autodichiarare obbligatoriamente, nonché di un primo Modulo del Foglio componente, FC.1, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali riferite al
singolo componente.
In particolare, il Modulo FC.1 va compilato per ogni singolo
componente del nucleo, tranne che nel caso di minorenni
che non hanno reddito nel secondo anno solare precedente la
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
presentazione della DSU, nonché patrimonio nell’anno
precedente la presentazione della DSU.
Di particolare rilievo risulta il quadro FC2, dedicato al patrimonio mobiliare e composto da voci specifiche, quali i
depositi e i conti correnti bancari o postali, titoli di Stato,
partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate in
mercati regolamentati, il valore del patrimonio netto per le
imprese individuali in contabilità ordinaria, e così via.
Altro componente importante è il quadro FC3, relativo ai dati del patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all’estero. In particolare, va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue che
non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente, mentre dovranno comunque essere considerati i
beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione. Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), mentre è invece esclusa la “nuda proprietà”.
Sempre con riferimento agli aspetti più interessanti della
DSU, si evidenzia che le principali informazioni reddituali
sono fornite al “sistema informativo dell’ISEE” direttamente dall’Agenzia delle Entrate e pertanto non devono essere
autodichiarate. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, le
predette informazioni dovranno essere fornite compilando
l’apposito quadro FC8. Si tratta, a titolo esemplificativo, dei
redditi assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo
d’imposta (regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità), redditi esenti da imposta
(borse e assegni di studio), proventi agrari da dichiarazione
IRAP, redditi fondiari di beni non locati soggetti alla
disciplina dell’IMU, reddito da lavoro dipendente prestato e
tassato esclusivamente all’estero e così via.
Infine, si segnala il quadro FC6, dove vanno indicati gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc. e superiore,
nonché imbarcazioni da diporto intestati, alla data di
presentazione della DSU, al componente del nucleo.
Operativamente, la DSU compilata potrà essere presentata
anche in via telematica direttamente all’INPS, accedendo al
portale ISEE nella sezione del sito “Servizi on-line” –
“Servizi per il Cittadino” utilizzando il PIN dispositivo.
L’Istituto di previdenza, sempre ieri, ha pubblicato anche il
messaggio n. 7665, in cui riepiloga le principali modifiche e
integrazioni apportate a modulistica e istruzioni ISEE.
/ 09
ancora
LAVORO & PREVIDENZA
Più scadenze per i conguagli di fine anno col
flusso UniEmens
I datori di lavoro potranno effettuarli con le denunce di competenza di “dicembre
2015” e di “gennaio 2016”, entro il 16 gennaio e il 16 febbraio
/ REDAZIONE
L’INPS ha pubblicato ieri la consueta circolare (n.
209/2015) con le indicazioni sulle operazioni di conguaglio
di fine anno per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens, fornite per consentire una corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche in
relazione alla misura degli elementi variabili della
retribuzione.
Innanzitutto, restano invariate le scadenze: i datori potranno infatti effettuare i conguagli, oltre che con la denuncia di
competenza del mese di “dicembre 2015”, i cui versamenti
vanno effettuati entro il 16 gennaio 2016, anche con la denuncia di competenza del mese di “gennaio 2016”, il cui termine di versamento scade il 16 febbraio. Inoltre, le operazioni relative ai conguagli riguardanti il TFR al Fondo di Tesoreria potranno essere inserite anche nella denuncia di competenza “febbraio 2016”, effettuando i relativi versamenti, senza aggravio di oneri accessori, entro il prossimo 16 marzo.
L’INPS si sofferma poi sugli elementi variabili della retribuzione, come i compensi per lavoro straordinario, le indennità di trasferta, le indennità di maternità o malattia anticipate dal datore di lavoro, ecc. Tali elementi, che hanno determinato aumento o diminuzione delle retribuzioni imponibili,
di competenza di dicembre 2015, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2016, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili
retributive e contributive in aumento e in diminuzione e
anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero
delle contribuzioni non dovute.
Un altro fattore da tenere in considerazione è l’eventuale superamento del massimale ex art. 2, comma 18 della L.
335/1995, che, per il 2015, è pari a 100.324 euro. Sul punto,
la circ. n. 209 precisa che se, nel corso dell’anno, si è
verificata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che
abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla
parte eccedente il massimale, con necessità di procedere al
recupero in sede di conguaglio o, viceversa, un mancato
versamento, con esigenza di provvedere alla relativa
sistemazione in sede di conguaglio, si dovranno utilizzare le
specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.
Un’altra operazione di conguaglio può avvenire anche per
recuperare i contributi sul compenso ferie non godute nel
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
caso in cui il lavoratore le abbia invece effettivamente fruite
dopo il periodo di assoggettamento contributivo. In questo
caso il datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione
delle ferie da parte del lavoratore, può, attraverso una
specifica variabile retributiva con la causale FERIE,
modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese in
cui il compenso per ferie non godute è stato assoggettato a
contribuzione e, allo stesso tempo, recuperare una quota o
tutta la contribuzione già versata.
Anche ai “fringe benefits” erogati ai dipendenti è necessario prestare attenzione, soprattutto quando si verifica il superamento della soglia di 258,23 euro, fissata dall’art. 51, comma 3 del TUIR, oltre la quale il loro valore concorre interamente a formare reddito imponibile. L’INPS chiarisce che
nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore del fringe benefit risulti superiore a tale soglia, si dovrà assoggettare a
contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Ai soli fini previdenziali, poi – a differenza di quanto avviene sul piano fiscale, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul
fringe benefit erogato dal precedente datore – in caso di superamento del tetto di 258,23 euro il datore di lavoro che
opera il conguaglio dovrà versare i contributi solo sul valore
dei fringe benefits da lui erogati.
Infine, oltre al conguaglio di contributi aggiuntivi IVS e alla
rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva, la circolare di ieri fornisce chiarimenti sulle operazioni di conguaglio nelle ipotesi di operazioni societarie che
comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112
c.c. e nei casi di cessione del contratto di lavoro. È il datore
di lavoro subentrante a dover effettuare le operazioni di
conguaglio dei contributi previdenziali. Effettuando tale
adempimento, si deve prestare particolare attenzione all’utilizzo, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola
all’altra, degli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di
provenienza.
L’Istituto ricorda poi che il datore di lavoro subentrante può
gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il
nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il
codice dell’azienda di provenienza.
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ancora
FISCO
Aggiornate le banche dati catastali delle
variazioni colturali dei terreni
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri l’elenco dei Comuni; chi riscontra incoerenze
può presentare richiesta di rettifica in autotutela
/ REDAZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri è stato pubblicato
l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle particelle di terreno che, nel corso
del 2015, hanno subito variazioni colturali. Tale comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è prevista dall’art.
2 comma 33 del DL 262/2006.
Scattano dunque a partire dal 30 dicembre 2015 i 60 giorni
per la consultazione presso gli Uffici Procinciali - Territorio
dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni interessati.
Le operazioni di aggiornamento sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nel 2015, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini
dell’erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Nell’elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale i Comuni
interessati sono riportati in ordine alfabetico, per Provincia.
Si ricorda, infatti, che chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a quanto presente nelle
banche dati del Catasto, ha l’obbligo di dichiarare
all’Agenzia delle Entrate tale variazione. Questo
adempimento non è necessario se la coltura viene dichiarata
correttamente a un organismo pagatore riconosciuto dalla
normativa comunitaria.
Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono infatti fornite anche le
informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. In questo caso l’aggiornamento è
effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base
degli elenchi che l’AGEA predispone a partire dalle
dichiarazioni dei contribuenti.
L’elenco delle particelle catastali variate può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Cosa devi fare – Aggiornare dati catastali e ipotecari
– Variazioni colturali”.
Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in
Gazzetta, gli elenchi potranno essere consultati anche presso
gli Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate e
presso i Comuni interessati.
Chi riscontra incoerenze nell’attribuzione delle qualità di
coltura può presentare una richiesta di rettifica in autotutela.
Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale – Territorio
dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito dell’Agenzia nella sezione “Strumenti – Modelli
– Modelli servizi catastali e ipotecari – Catasto terreni”.
Dal 1° gennaio 2016 il ricorso può contenere una
proposta di mediazione
Resta salva la possibilità di proporre ricorso, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del comunicato, innanzi alla
Commissione tributaria provinciale territorialmente
competente. Si ricorda infine che dal 1° gennaio 2016 il
ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può
contenere una proposta di mediazione.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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