federico fontana - marco rossi - ee.ll. 04032015

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La manovra 2015
Le principali novità
per gli enti locali
Il materiale didattico è finalizzato a garantire percorsi
anche individuali di approfondimento, di conseguenza
non sarà necessariamente utilizzato integralmente
nell’ambito dello svolgimento del corso.
Quadro di riferimento
Contenuti principali

il patto di stabilità interno 2015/2018

il quadro delle risorse a disposizione («tagli»)

le novità in materia di armonizzazione contabile

gli interventi di razionalizzazione delle partecipate

lo split payment
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Patto di stabilità interno
province e città m. [co. 467]

nel saldo finanziario espresso in termini di
competenza mista non sono considerate

nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno
2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016

le spese sostenute dalle province e dalle città
metropolitane per interventi di edilizia scolastica
gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione
stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 1º marzo 2015
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1
Patto di stabilità interno
patto orizzontale e verticale
[disapplicazione]

a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali

non si applicano le disposizioni recate dai commi
da 138 a 142 dell'art. 1 della L. 220/2010, e
successive modificazioni, fermi restando gli effetti
sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro
applicazione negli anni 2013 e 2014
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Patto di stabilità interno
regioni ed enti locali

le regioni possono autorizzare gli enti locali del
proprio territorio a peggiorare i loro saldi
obiettivo per consentire un aumento dei
pagamenti in conto capitale

purché sia garantito l'obiettivo complessivo a
livello regionale mediante un contestuale
miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti
enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di
saldo tra entrate finali e spese finali in termini di
cassa della regione stessa
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Patto di stabilità interno
regioni ed enti locali
 ai
fini della rideterminazione degli obiettivi
le regioni definiscono
 criteri
di virtuosità
 modalità
operative
 previo
confronto in sede di Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i
rappresentanti regionali delle autonomie
locali
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2
Patto di stabilità interno
regioni ed enti locali

gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle
regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui
necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale
ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere

entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni
comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo
rideterminati e al Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla
regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei
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saldi di finanza pubblica
Patto di stabilità interno
regioni ed enti locali

le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli
enti locali entro il 15 settembre, possono, previo
accordo con i medesimi enti

procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo
esclusivamente per consentire un aumento dei
pagamenti in conto capitale, rideterminando
contestualmente e in misura corrispondente i saldi
obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero
l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in
termini di cassa della regione stessa, fermo restando
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l'obiettivo complessivo a livello regionale
Patto di stabilità interno
regioni ed enti locali

a tal fine, ogni regione, entro il termine
perentorio del 30 settembre

definisce e comunica ai rispettivi enti locali i
nuovi obiettivi di saldo assegnati e al
Ministero dell'economia e delle finanze

con riferimento a ciascun ente locale e alla
regione stessa, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica
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3
Patto di stabilità interno
regioni ed enti locali

agli enti locali che cedono spazi finanziari è
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale

agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel
biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo
peggiorati per un importo complessivamente pari
agli spazi finanziari acquisiti
la somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve
risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero slide 10 / 63
Patto di stabilità interno
patto verticale incentivato

nel 2015, alle regioni a statuto ordinario [alla Regione
siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia]

è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo
complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari
all'83,33% degli spazi finanziari validi ai fini del patto di
stabilita interno degli enti locali

ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, ai comuni e alle
province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli
importi indicati per ciascuna regione [nella tabella l
allegata alla legge]
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Patto di stabilità interno
patto verticale incentivato

gli importi del contributo possono essere modificati, a
invarianza del contributo complessivo, mediante accordo
da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

gli spazi finanziari sono ceduti

per il 25% alle province e alle città metropolitane

per il 75% ai comuni
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4
Patto di stabilità interno
patto verticale incentivato
 il
contributo non rileva ai fini del pareggio di
bilancio ed è destinato dalle regioni
all'estinzione anticipata del debito
 gli
spazi finanziari ceduti da ciascuna
regione sono utilizzati dagli enti locali
beneficiari esclusivamente per pagare i debiti
commerciali di parte capitale maturati alla
data del 30 giugno 2014
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Patto di stabilità interno
patto verticale incentivato

entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le
regioni comunicano al MEF, con riferimento a
ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica

la regione che autorizza gli enti locali del proprio
territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora,
per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali
e spese finali in termini di cassa della regione
stessa
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Patto di stabilità interno
spesa triennale da assumere
spesa
registrata negli anni
2009-2011 → anno 2014
spesa registrata negli anni
2010-2012 → anni dal 2015
al 2018
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5
Patto di stabilità interno
percentuali da applicare
 province
 2014
→ 19,25 %
 2015
→ 17,20 %
 2016
→ 18,03 %
 2017
→ 18,03 %
 2018
→ 18,03 %
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Patto di stabilità interno
percentuali da applicare
 comuni
 2014
→ 14,07 %
 2015
→ 8,60 %
 2016
→ 9,15 %
 2017
→ 9,15 %
 2018
→ 9,15 %
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Patto di stabilità interno
rimodulazione obiettivi
 con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
 possono
essere ridefiniti, su proposta
dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015
e fermo restando l'obiettivo complessivo
del comparto
 gli
obiettivi di ciascun ente
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6
Patto di stabilità interno
rimodulazione obiettivi

tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate
alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi

agli eventi calamitosi
agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del
territorio

all'esercizio della funzione di ente capofila

nonché degli oneri per sentenze passate in
giudicato a seguito di procedure di esproprio o di
contenziosi connessi a cedimenti strutturali
 decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente
sono quelli individuati applicando le percentuali
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
Patto di stabilità interno
saldo finanziario



nel saldo finanziario rilevano altresì gli stanziamenti di
competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità
sulla base delle informazioni relative al valore degli
accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia
esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico
monitoraggio → le percentuali riferite all'anno 2015
possono essere modificate
a decorrere dall'anno 2016 → le percentuali sono
rideterminate tenendo conto del valore degli
accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia
esigibilità nell'anno precedente
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Patto di stabilità interno
saldo finanziario


punto D della circolare ministeriale n° 6/2014
“Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata
che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono
destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e
quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli
stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al
fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l’obbligo del
rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno
dell’anno di riferimento si deve intendere esteso anche
alle successive variazioni di bilancio nel corso
dell’esercizio”
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7
Patto di stabilità interno
meccanismi attuativi

a decorrere dal 2015 non trova applicazione il meccanismo
di valutazione della «virtuosità» degli enti introdotto dalla L.
111/2011 che avrebbe dovuto tenere conto dei seguenti
parametri:

prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard
rispetto del patto di stabilità interno
incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei
dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso
esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; d) autonomia finanziaria;
equilibrio di parte corrente
tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali
rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto
all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni
effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale
rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate
operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente








slide 22 / 63
Patto di stabilità interno
perimetro
assoggettamento [per gli enti di nuova istituzione] a
partire dal terzo anno successivo → non si
applica alle città metropolitane ed alle province
oggetto di riordino
 i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere
dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto
di stabilità interno dal quinto anno successivo a
quello della loro istituzione, assumendo quale base
di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile

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Risorse a disposizione
comuni [co. 435]
 la
dotazione del Fondo di solidarietà
comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1
della L. 228/2012
è
ridotta di 1.200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015
la quota parte di FSC distribuita in relazione ai
fabbisogni standard elevata al 20% [dal
precedente 10%]
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8
Risorse a disposizione
comuni [co. 435]

per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo
complessivo di contenimento della spesa, la
riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50%
nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile
2009

c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno
2013
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Risorse a disposizione
Comuni [L. 135/2012]

ll fondo sperimentale di riequilibrio [ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna] è ridotto

di 500 milioni di euro per l’anno 2012

di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013

di 2.500 milioni di euro per l'anno 2014

di 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015
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Risorse a disposizione
Comuni [L. 228/2012]

con DPCM previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-città e autonomie locali

da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento per gli anni 2015

sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo
di solidarietà comunale
in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i
quindici giorni successivi
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9
Risorse a disposizione
Comuni, province e città m. [co. 451]
 sono
prolungati al 2018 i «tagli» disposti
dall’art. 47 della L. 89/2014 di conversione del
D.L. 66/2014
 province
e città metropolitane → 585,7
mln.
 comuni
→ 563,4 mln.
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Indebitamento
attività di rinegoziazione
 limitatamente
agli enti locali di cui all'art. 2 del
Tuel, la durata delle operazioni di
rinegoziazione
 relative a passività esistenti già oggetto di
rinegoziazione
 non può essere superiore a trenta anni
dalla data del loro perfezionamento
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Indebitamento
limiti art. 204 Tuel
i
limiti di indebitamento di cui all’art. 204
Tuel sono rideterminati come segue:
 8%
per gli anni dal 2012 al 2014
 10%
a decorrere dall'anno 2015
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10
Indebitamento
contributo c/interessi
nello stato di previsione del Ministero dell'interno è
istituito un fondo, con una dotazione
 di 125 milioni di euro per l'anno 2016
 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2020 d.m. entro 28 febbraio 2015 per modalità
 finalizzato alla concessione di un contributo in
conto interessi ai comuni, alle province e alle
città metropolitane su operazioni di indebitamento
attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre
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dal 1º gennaio 2016

Armonizzazione contabile
fondo crediti di dubbia esigibilità
 nel
2015 è stanziata in bilancio una quota
dell'importo dell'accantonamento pari almeno
 al 36 %, se l'ente non ha aderito alla
sperimentazione
 al 55 %, se l'ente ha aderito alla predetta
sperimentazione
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Armonizzazione contabile
fondo crediti di dubbia esigibilità
lo stanziamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari almeno
 nel 2016 al 55 %
 nel 2017 al 70 %
 nel 2018 all'85 %
 dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per
l'intero importo

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11
Armonizzazione contabile
bilancio consolidato
 termine
di approvazione del bilancio
consolidato da parte degli enti locali
 dal 31 luglio di ciascun anno
 al 30 settembre di ciascun anno
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Armonizzazione contabile
copertura disavanzo da
riaccertamento straordinario
 da

realizzare entro il 2042
da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che
hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui
nel 2012
 fino al 2043

da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che
hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui
al 1º gennaio 2014
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Armonizzazione contabile
copertura disavanzo da
riaccertamento straordinario
sulla base dei rendiconti delle regioni e dei
consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e
delle delibere di riaccertamento straordinario dei
residui
 sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore
disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione,
incluso l'importo dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità
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
12
Armonizzazione contabile
copertura disavanzo da
riaccertamento straordinario

con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni
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Armonizzazione contabile
copertura disavanzo da
riaccertamento straordinario
in base alle predette informazioni sono definiti i
tempi di copertura del maggiore disavanzo,
secondo modalità differenziate in considerazione
dell'entità del fenomeno e della dimensione
demografica e di bilancio dei singoli enti
 gli enti che non trasmettono le predette
informazioni secondo le modalità e i tempi previsti
dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i
disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto
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
Armonizzazione contabile
copertura disavanzo da
riaccertamento straordinario
in ogni caso la copertura non può avvenire per un
periodo superiore a 30 anni in quote costanti
 in precedenza era individuata una quota minima
annuale in misura pari al 10%

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13
Fermo restando L. 244/2007 e
Partecipate
comma 569 L. 147/2013
→ Razionalizzazione
gli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2015
avviano un processo di razionalizzazione delle
società partecipate direttamente e indirettamente
in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il 31 dicembre 2015
anche tenendo conto di alcuni criteri
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Partecipazioni
→ Razionalizzazione
criteri
eliminazione delle società e delle partecipazioni
societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali
[liquidazione/cessione]
eliminazione delle partecipazioni detenute in
società svolgenti attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre partecipate o da enti
pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione
delle funzioni
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Partecipazioni
→ Razionalizzazione
criteri
aggregazione di società di SPL di
rilevanza economica
contenimento dei costi di
funzionamento, anche mediante
riorganizzazione deli organi
amministrativi e di controllo e delle
strutture aziendali, nonché attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni
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14
Partecipazioni
→ Razionalizzazione
entro il 31 marzo 2015 i sindaci ed i
presidenti delle province [insieme agli organi
di vertice delle amministrazioni]
definiscono ed approvano un piano
operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente detenute, le
modalità ed i tempi di attuazione nonché il
dettaglio dei risparmi da conseguire
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Partecipazioni
→ Razionalizzazione
tale piano, corredato da un’apposita
relazione tecnica
è comunicato alla competente
sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti
e pubblicato sul sito istituzionale
dell’amministrazione interessata
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Partecipazioni
→ Razionalizzazione
entro il 31 marzo 2016
gli organi di vertice trasmettono una
relazione contenente i risultati conseguiti
alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e
procedono alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione interessata
la pubblicazione del piano e della relazione
costituisce obbligo di pubblicità [ex D.Lgs.
33/2013]
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15
Partecipazioni
→ Razionalizzazione
le spese in conto capitale, ad eccezione
delle spese per l’acquisto di partecipazioni
effettuate dagli enti territoriali con i
proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale – anche a seguito di quotazione – di
partecipazioni in società di gestione dei SPL
sono escluse dai vincoli del patto di stabilità
interno
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Pagamenti
→ «Split payment»
per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti degli enti
pubblici territoriali e dei consorzi tra essi
non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi
costituiti assoggettati
a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito
per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle
attività istituzionale e
disposizioni in materia di IVA
commerciale?
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalità e termini fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanzeslide 47 / 63
Pagamenti
→ «Split payment»
nei confronti degli enti pubblici cessionari o
committenti che omettono o ritardano il
versamento dell’IVA
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del
D.Lgs. 471/1997, e successive modificazioni
le somme dovute sono riscosse mediante l'atto
di recupero di cui all'articolo 1, co. 421, della L.
311/2004
per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
D.Lgs. 241/1997 e s.m.i., l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalità previste dall'art. 60 DPR 600/1973. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle
somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva
con le modalità previste dal DPR 602/1973
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16
Pagamenti
→ «Split payment»
l'efficacia delle disposizioni è subordinata al
rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, di una misura di deroga
le disposizioni nelle more del rilascio, ai sensi
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE,
della misura di deroga da parte del Consiglio
dell'Unione europea
trovano comunque applicazione per le
operazioni per le quali l'imposta è esigibile a
partire dal 1º gennaio 2015
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Pagamenti
→ «Split payment» - problematiche
operazioni interessate [commerciali/istituzionali]
decorrenza
trattamento fatture precedenti al 31.12.2014
modalità operative [mandati, impegni]
termini e modalità di versamento
Comunicato MEF 9/1/2015
D.M. 23/1/2015
Circ. Agenzia delle entrate n. 1 9/2/2015
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Pagamenti
→ «Split payment» - com. 9/1/2015
il meccanismo della scissione dei pagamenti si
applica alle operazioni fatturate a partire dal 1°
gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta
si verifichi successivamente alla stessa data
in merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede
altresì che, per le operazioni soggette al
meccanismo della scissione dei pagamenti,
l’imposta divenga esigibile
al momento del pagamento della fattura ovvero
su opzione dell’amministrazione acquirente, al
momento della ricezione della fattura
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17
Pagamenti
→ «Split payment» - com. 9/1/2015
il versamento dell’imposta può essere effettuato,
a scelta della pubblica amministrazione
acquirente, con le seguenti modalità
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta
per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto
versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le
fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in
tale giorno
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un
versamento cumulativo dell’IVA dovuta
considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è
divenuta esigibile nel mese precedente
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Pagamenti
→ «Split payment» - com. 9/1/2015
tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento
dei sistemi informativi relativi alla gestione
amministrativo-contabile delle pubbliche
amministrazioni interessate
e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015
le stesse amministrazioni accantonino le somme
occorrenti per il successivo versamento
dell’imposta
che deve comunque essere effettuato entro il 16
aprile 2015
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Pagamenti
→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
l’IVA è versata dalle pubbliche amministrazioni
cessionarie di beni o committenti di servizi con
effetto dalla data in cui l’imposta diventa
esigibile
i fornitori
emettono la fattura con l’apposizione
dell’annotazione «scissione dei pagamenti»
non essendo tenuti al pagamento dell’imposta
operano la registrazione delle fatture emesse
senza computare l’imposta
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18
Pagamenti
→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
l’imposta è esigibile al momento del
pagamento dei corrispettivi
le pubbliche amministrazioni possono
comunque optare per l’esigibilità
dell’imposta anticipata al momento della
ricezione della fattura
non si applica più la disposizione che
consentiva l’esigibilità differita
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Pagamenti
→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
il versamento [da parte dell’ente locale] avviene
entro il 16 del mese successivo a quello in cui
l’imposta diventa esigibile
senza possibilità di compensazione
mediante un apposito codice tributo, attraverso
F24 EP per gli enti titolari di conti presso la Banca
d’Italia (cod.trib. 620E)
F24 per gli enti [diversi] autorizzati a detenere un conto
corrente presso una banca convenzionata con
l’Agenzia delle Entrate o Poste (cod.trib. 6040)
versamento all’entrata del bilancio dello Stato da
parte delle altre fattispecie
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Pagamenti
→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
sono comunque possibili, entro la stessa
scadenza, distinti versamenti per l’Iva
dovuta
in ciascun giorno del mese,
relativamente al complesso delle fatture
per le quali l’imposta è divenuta
esigibile in tale giorno
relativamente a ciascuna fattura la cui
imposta è divenuta esigibile
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→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
le pubbliche amministrazioni che effettuano
acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività
commerciali
annotano le relative fatture nel registro
appositamente previsto entro il 15 del mese
successivo a quello in cui l’imposta è divenuta
esigibile [con riferimento al mese precedente]
l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione
periodica del mese o del trimestre in cui si
verifica l’esigibilità
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→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
per il monitoraggio dei versamenti Iva l’Agenzia
delle Entrate acquisisce ed elabora le informazioni
dei predetti versamenti e le informazioni contenute
nelle fatture elettroniche
in caso di verifiche, controlli e ispezioni le
pubbliche amministrazioni mettono a disposizione
dell’amministrazione finanziaria – eventualmente
in formato elettronico – la documentazione utile
per verificare la corrispondenza tra l’importo
dell’Iva dovuta e quello dell’Iva versata in
ciascun mese di riferimento
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→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in
materia di IVA per le operazioni, effettuate nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, per le quali queste ultime
sono debitrici dell’imposta (reverse charge)
a titolo esemplificativo:
PA che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un
soggetto non stabilito nel territorio dello Stato (inversione contabile
ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972)
PA che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro
(inversione contabile ex art. 74, c. 7, DPR 633/1972)
PA non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che
effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di € 10.000
annui (fatturazione ex art. 47, c. 3, D.L. 331/1993 versamento IVA
ai sensi del successivo art. 49)
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→ «Split payment» - Circ. 1 9/2/2015
la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni
documentate mediante fattura emessa dai fornitori (ex art.
21 DPR 633/1972)
sono quindi escluse le operazioni (ad es. piccole spese
economali) certificate dal fornitore mediante
ricevuta fiscale (ex art. 8 L. 249/1976)
scontrino fiscale (ex L. 18/1983)
scontrino non fiscale, per i soggetti che si avvalgono della
trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 1, c. 429 ss. L.
311/2004)
altre modalità semplificate di certificazione specificatamente
previste
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→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
le disposizioni del decreto si applicano alle
operazioni per le quali è stata emessa fattura a
partire dal 1° gennaio 2015
fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi
informativi relativi alla gestione amministrativocontabile – e comunque non oltre il 31 marzo 2015
– le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
accantonare le somme occorrenti per il
successivo versamento da effettuarsi entro il 16
aprile 2015
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→ «Split payment» - D.M. 23/1/2015
in attuazione a quanto prescritto dall’art. 1, c. 630,
della legge di stabilità, i soggetti passivi che
effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter DPR
633/1972 sono inclusi fra le categorie di
contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono
eseguiti in via prioritaria (ex art. 38-bis, c. 10,
DPR 633/1972)
i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il
limite dell’ammontare complessivo dell’imposta
applicata a tali operazioni effettuate nel periodo in
cui è venuto ad esistenza il credito IVA
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