Maggioranza relativa, semplice, assoluta e qualificata

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Maggioranza relativa, semplice, assoluta e qualificata
di Corrado Sforza Fogliani*
Non di rado si utilizzano, specie nel parlar comune, diverse definizioni di maggioranza – “relativa”,
“semplice”, “assoluta” e “qualificata” – in relazione all’approvazione delle delibere condominiali.
In via generale si può affermare che una scelta consegue la maggioranza “relativa” se ottiene un
numero di voti superiore a quelli ottenuti da ciascun’altra ipotesi nella stessa votazione. Consegue, invece, la maggioranza “semplice” se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero
totale dei votanti. Consegue la maggioranza “assoluta” se ottiene un numero di voti superiore alla
metà del numero totale degli aventi diritto. Consegue, infine, la maggioranza “qualificata” se ottiene
un numero di voti non inferiore ad una determinata frazione (es.: 2/3 o 4/5) fissata da una norma di
legge o di regolamento, a sua volta superiore, comunque, alla metà del numero totale dei votanti o
degli aventi diritto.
Si tratta di definizioni, tutte queste, che difficilmente, però, possono trovare applicazione in ambito
condominiale.
Al di là della necessaria esistenza di uno specificoquorum per la regolare costituzione
dell’assemblea, le delibere condominiali, infatti, devono essere assunte con una doppia maggioranza, per teste e per millesimi.
Per approvare le innovazioni, ad esempio, è richiesto, in prima e seconda convocazione, un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio. Una
maggioranza quindi “assoluta” con riguardo alle teste, e “qualificata” in relazione ai millesimi.
L’unico caso in cui può essere utilizzata, senza equivoci, una delle definizioni sopra indicate è la nomina del presidente (e del segretario) di assemblea. Trattandosi di atto meramente procedurale, infatti, deve considerarsi eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti, indipendentemente
dal peso millesimale dei condòmini votanti.
Per l’approvazione in questione, pertanto, può ritenersi senz’altro sufficiente la maggioranza “relativa”.
*presidente Confedilizia
inserito in data 14.7.2014
www.confedilizia.it