Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Ing. Paolo Tattoli • Entrato in vigore il 15 maggio 2008 • Sostituisce completamente il.

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Transcript Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Ing. Paolo Tattoli • Entrato in vigore il 15 maggio 2008 • Sostituisce completamente il.

Decreto Legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008
Ing. Paolo Tattoli
• Entrato in vigore il 15 maggio 2008
• Sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94, il
D.Lgs. 494/96 e altri provvedimenti degli ultimi
50 anni in materia di tutela della sicurezza e
salute durante il lavoro
• Tra le molte novità contenute nel nuovo Testo
Unico, verranno analizzate in particolare le
norme relative ai contratti d’appalto, contenute
nell’articolo 26
Ing. P. Tattoli
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Scadenze
• L’obbligo per i datori di lavoro di predisporre il
Documento di valutazione dei rischi è stato
differito dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009
• L’adempimento previsto dal Testo Unico della
sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) era stato già
rinviato una prima volta al 1° gennaio 2009
• Inoltre, è stata prorogata al 16 maggio 2009 la
norma che impone la comunicazione degli infortuni
di durata superiore a un giorno
• La data del 16 maggio coincide con la scadenza
entro cui il Governo potrà approvare i decreti
correttivi e integrativi del Dlgs 81/2008
Ing. P. Tattoli
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Titoli
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titolo I Disposizioni generali
titolo II Luoghi di lavoro
titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
titolo IV Cantieri temporanei o mobili
titolo V Segnaletica di sicurezza
titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
titolo VII Videoterminali
titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici,cancerogeni…)
titolo X Agenti biologici
titolo XI Atmosfere esplosive
titolo XII Disposizioni penali
titolo XIII Disposizioni finali
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Campo di applicazione
• Estesi, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli
obblighi e i campi di applicazione
– tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio
– tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e
imprese familiari
– per i contratti di somministrazione (Dlgs 276/03) tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli
utilizzatori
– lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel
luogo del committente
– lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI
conformi
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Principali figure coinvolte nella
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro
• datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari
• responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi (RSPP) –interno o esterno alla azienda– ad esclusione
di alcuni settori in cui è obbligatorio interno; nelle imprese fino
a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro
• rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per
le aziende con meno di 15 dipendenti la possibilità che venga
eletto il Rappresentante Territoriale (RLST) (riconfermato)
• medico Competente
• addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e
pronto soccorso)
Ing. P. Tattoli
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Art. 15 - Misure generali di tutela
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza
dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
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Art. 15 - Misure generali di tutela
• e) la riduzione dei rischi alla fonte;
• f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo
è, o è meno pericoloso;
• g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
• h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui
luoghi di lavoro;
Ing. P. Tattoli
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Art. 15 - Misure generali di tutela
• i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
• l)
il controllo sanitario dei lavoratori;
• m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al
rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
• o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i
preposti;
Ing. P. Tattoli
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Art. 15 - Misure generali di tutela
• p) l'informazione e formazione adeguate per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
• r)
la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
• s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
Ing. P. Tattoli
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Art. 15 - Misure generali di tutela
• t) la programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone
prassi;
• u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
e di pericolo grave e immediato;
• v)
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Ing. P. Tattoli
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Obblighi del datore di lavoro
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valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
nominare il medico competente
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi,
copia del DVR e del DUVRI
elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni
sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3
giorni
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro
aggiornare le misura di prevenzione
comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
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Art. 17 -Obblighi del datore di
lavoro non delegabili
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28
b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
Ing. P. Tattoli
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Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di
somministrazione
• Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi:
• a) verifica l'idoneità tecnico professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare
• b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività
Ing. P. Tattoli
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Art. 26 - Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
• I datori di lavoro e i subappaltatori:
• a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
• b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva
Ing. P. Tattoli
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Art. 26 - Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
• Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento
elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze
• Le disposizioni di cui sopra non si applicano
ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi
Ing. P. Tattoli
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Art. 26 - Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
• Nei singoli contratti di subappalto, di appalto
e di somministrazione devono essere
specificamente indicati i costi relativi alla
sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto
• Il personale occupato deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro
Ing. P. Tattoli
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Art. 28 - Oggetto della
valutazione dei rischi
• Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi
alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri Paesi
Ing. P. Tattoli
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Art. 28 - Oggetto della
valutazione dei rischi
• Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve
avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione dei rischi
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
…
Ing. P. Tattoli
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Art. 28 - Oggetto della
valutazione dei rischi
…
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle
misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri
e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di
quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento
Ing. P. Tattoli
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• Art. 28 comma 2, lettera a):
• a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante
l'attività lavorativa, nella quale siano
specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa
• Cosa si intende per criteri adottati?
Ing. P. Tattoli
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Art. 6 - Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul Lavoro
• Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
composta da:
• un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che
la presiede;
• un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del
Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero
dell'interno, un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del
Ministero dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero della
solidarietà sociale, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dieci rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano…, dieci esperti
designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori…, dieci esperti
designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro…
• COMPLESSIVAMENTE 40 MEMBRI
Ing. P. Tattoli
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Art. 6 - Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul Lavoro
• La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
• …
• f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite
con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
Ing. P. Tattoli
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Art. 28 - Oggetto della
valutazione dei rischi
• Il contenuto del documento di valutazione
dei rischi deve altresì rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme
sulla valutazione dei rischi contenute nel
decreto
Ing. P. Tattoli
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Art. 29 - Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
• Il datore di lavoro effettua la valutazione
dei rischi ed elabora il documento relativo,
in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, nei casi di cui
all'articolo 41
• Le attività di cui al precedente punto sono
realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Ing. P. Tattoli
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Art. 29 - Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
• La valutazione dei rischi e il relativo documento debbono
essere rielaborati (in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
nei casi di cui all'articolo 41 e previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), in occasione di
modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono essere aggiornate
• Il documento di valutazione dei rischi e il DUVRI, devono
essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si
riferisce la valutazione dei rischi
Ing. P. Tattoli
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Art. 29 - Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
•
•
•
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei
rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione
dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo
6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
Le disposizioni di cui al precedente punto non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a)
aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b)
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c)
aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del decreto
Ing. P. Tattoli
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Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI
Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
Definizioni
• Cantiere temporaneo o mobile
• qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco e'
riportato nell’Allegato X
• Committente
• soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione
Ing. P. Tattoli
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Elenco dei lavori edili o di
ingegneria civile
• I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le
linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e, solo
per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro
• Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati
per la realizzazione Anacam
di lavori edili o di ingegneria civile
Ing. P. Tattoli
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Definizioni
• Responsabile dei lavori
• soggetto incaricato, dal committente, della
progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto
coincide con il
1 progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il
2 direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell'opera
Ing. P. Tattoli
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Definizioni
• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la progettazione dell'opera (Coordinatore per la
progettazione)
• Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di redazione del PSC e
fascicolo di cui all’All. XV
• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell'opera (Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori)
• Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che
NON può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o
un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato
Ing. P. Tattoli
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Definizioni
• Impresa affidataria
• Impresa titolare del contratto di appalto
con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi
Ing. P. Tattoli
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Definizioni
• Piano operativo di sicurezza
• Documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell’allegato XV
Ing. P. Tattoli
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Struttura del Titolo IV
• Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
• Art. 91.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
• Art. 92.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
• Art. 93.
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei
lavori
• Art. 94.
Obblighi dei lavoratori autonomi
• Art. 95.
Misure generali di tutela
• Art. 96.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
• Art. 97.
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Ing. P. Tattoli
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Struttura del Titolo IV
• Art. 98.
Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
• Art. 99.
Notifica preliminare
• Art. 100.
Piano di sicurezza e di coordinamento
• Art. 101.
Obblighi di trasmissione
• Art. 102.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
• Art. 103.
Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
• Art. 104.
Modalità attuative di particolari obblighi
Ing. P. Tattoli
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• Art. 90 e richiami vari
• Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Ing. P. Tattoli
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Fasi di espletamento degli obblighi
• Contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione
• Progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto
e nell'organizzazione delle operazioni
di cantiere
• Prima dell'affidamento dei lavori
• Prima dell'inizio dei lavori
In qualsiasi momento
Ing. P. Tattoli
Anacam
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Contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione
• Designa il coordinatore per la
progettazione, nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese,
anche non contemporanea, anche nei
casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice
•
Nota: Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti necessari (art. 98), ha facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore
per la progettazione
Ing. P. Tattoli
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Il coordinatore per la progettazione …
• … non va nominato nel caso di lavori privati ed in
presenza di lavori non soggetti a permesso di
costruire
• “Si applica in ogni caso quanto disposto di seguito”
• Nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più
imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti a lui assegnati dall’art. 92 comma 1, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo i cui
contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori
Ing. P. Tattoli
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Progettazione dell'opera …
… ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere
• Si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela
Ing. P. Tattoli
Anacam
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Progettazione dell'opera …
… ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere
• Prevede nel progetto la durata dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra
loro, al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza
Ing. P. Tattoli
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Progettazione dell'opera
• Valuta il piano della sicurezza (All. XV)
Ing. P. Tattoli
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Progettazione dell'opera
• Valuta il fascicolo di cui all’All.XVI, composto da 3
capitoli con
– descrizione sintetica dell’opera
– individuazione dei rischi e misure preventive e
protettive
– documentazione di supporto esistente
•
Nota: Il fascicolo (All.XVI) non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del T.U. dell’edilizia DPR 380/2001, il
quale stabilisce che sono «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti»
Ing. P. Tattoli
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Prima dell'affidamento dei lavori
• Designa il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori (nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese, anche non
contemporanea, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice)
•
Nota: Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti necessari (art. 98), ha facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori
Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei
lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata
a una o più imprese
Ing. P. Tattoli
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Prima dell'affidamento dei lavori
• Comunica alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
• Tali nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere
Ing. P. Tattoli
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Prima dell'inizio dei lavori
• Verifica l'idoneità tecnico-professionale
dell'impresa affidataria, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, con le modalità di cui all'allegato
XVII
• Nota: In caso di lavori privati il requisito di cui sopra si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII
Ing. P. Tattoli
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ALLEGATO XVII
Idoneità tecnico professionale
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei
lavori almeno:
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico
competente quando necessario
nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto
legislativo
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli
stessi criteri di cui al precedente punto 1.
Ing. P. Tattoli
Anacam
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Prima dell'inizio dei lavori
• Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa
•
Nota: In caso di lavori privati il requisito di cui sopra si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità
contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
Ing. P. Tattoli
Anacam
Firenze,aprile 2009
Prima dell'inizio dei lavori
• Trasmette all'amministrazione competente il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle
precedenti slide, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa
• Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori
eseguiti in economia mediante affidamento delle
singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di
lavori realizzati direttamente con proprio personale
dipendente senza ricorso all'appalto
Ing. P. Tattoli
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In qualsiasi momento
• Ha facoltà di sostituire, anche
personalmente, se in possesso dei
requisiti necessari (art. 98), il coordinatore
per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
Ing. P. Tattoli
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• Art. 93
Responsabilità dei committenti e dei
responsabili dei lavori
Ing. P. Tattoli
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• Il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori
• In ogni caso il conferimento dell'incarico al
responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilità connesse alla
verifica degli adempimenti degli obblighi di cui
agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99
• …
Ing. P. Tattoli
Anacam
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• Art. 99
Notifica preliminare
Ing. P. Tattoli
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• Il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda USL e
alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato XII, nonché
gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
• a) cantieri in cui e' prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea;
• b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di
cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
• c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno
Ing. P. Tattoli
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• Copia della notifica deve essere affissa in
maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente
• Gli organismi paritetici istituiti nel settore
delle costruzioni in attuazione dell'articolo
51 possono chiedere copia dei dati relativi
alle notifiche preliminari presso gli organi
di vigilanza
Ing. P. Tattoli
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• Art. 101
Obblighi di trasmissione
Ing. P. Tattoli
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• Il committente o il responsabile dei lavori
trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione
dei lavori
• …
Ing. P. Tattoli
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Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
• L’allegato XV contiene le prescrizioni già
previste nel D.P.R. 222 del 2003
Ing. P. Tattoli
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Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
• Il POS è redatto a cura di ciascun datore
di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto 81/2008, in
riferimento al singolo cantiere interessato
• Esso contiene almeno gli elementi di
seguito riepilogati
Ing. P. Tattoli
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Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
• I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici
della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto
della stessa impresa;
Ing. P. Tattoli
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Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
• b) le specifiche mansioni, inerenti la
sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;
• c) la descrizione dell'attività di cantiere,
delle modalità organizzative e dei turni di
lavoro;
Ing. P. Tattoli
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Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
• l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a
torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;
• l'elenco delle sostanze e preparati
pericolosi utilizzati nel cantiere con le
relative schede di sicurezza;
Ing. P. Tattoli
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Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
• l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
• l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
• le procedure complementari e di dettaglio, richieste
dal PSC quando previsto;
• l'elenco dei dispositivi di protezione individuale
forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
Ing. P. Tattoli
Anacam
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Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
• la documentazione in merito
all'informazione ad alla formazione fornite
ai lavoratori occupati in cantiere
Ing. P. Tattoli
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Alcuni esempi
Esempio 1
• Installazione di un ascensore nuovo in
un nuovo edificio
• In presenza di varie ditte nel cantiere
• Dal momento che la costruzione è
soggetta a permesso di costruire, il
Committente, deve nominare sia il
Coordinatore per la progettazione che il
Coordinatore per l’esecuzione
Ing. P. Tattoli
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Esempio 2
• Installazione di un ascensore nuovo in un
edificio preesistente
• Lavoro privato, in presenza di una sola ditta
• Dal momento che la tipologia di lavoro non
necessita di un permesso di costruzione, non vi è
obbligo da parte del Committente di nominare i
Coordinatori e quindi di redigere il piano di
sicurezza e coordinamento
• L’installatore dovrà comunque redigere il piano
operativo di sicurezza, rientrando i lavori nell’ambito
del campo di applicazione della normativa sui
Cantieri temporanei o mobili
Ing. P. Tattoli
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Esempio 3
• Installazione di un ascensore nuovo in
un edificio preesistente
• Lavoro privato, con più ditte collaboranti
• Il Committente non deve nominare il
Coordinatore per la progettazione ma
deve nominare il Coordinatore per
l’esecuzione che deve redigere il piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) e il
fascicolo di cui all'allegato XVI
Ing. P. Tattoli
Anacam
Firenze,aprile 2009
Esempio 4
• Svecchiamento degli impianti, con demolizione
ed installazione di un “quasi nuovo” ascensore
• Lavoro privato, in presenza di una sola ditta
• Non richiedendo il lavoro un permesso di
costruzione, il Committente non deve nominare i
Coordinatori e di conseguenza non deve far
redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
• Rientrando il lavoro nell’ambito dei Cantieri
temporanei o mobili, il datore di lavoro-ascensorista
deve redigere il POS per la particolare lavorazione
Ing. P. Tattoli
Anacam
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Esempio 5
• Svecchiamento degli impianti, con demolizione
ed installazione di un “quasi nuovo” ascensore
• Lavoro privato, in presenza di più ditte collaboranti
• Il Committente non deve nominare il Coordinatore
per la progettazione ma deve nominare il
Coordinatore per l’esecuzione che deve redigere il
piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il
fascicolo di cui all'allegato XVI
Ing. P. Tattoli
Anacam
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Esempio 6
• La situazione cambia nel caso di un
lavoro rientrante nelle opere pubbliche,
perché in presenza di più ditte
collaboranti, il Committente deve nominare
i Coordinatori e deve far redigere il piano
di sicurezza e coordinamento
Ing. P. Tattoli
Anacam
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Esempio 7
• Lavori di modifica di un impianto con la
sostituzione di alcuni elementi, tipo la
sostituzione dell’argano, del quadro di
manovra, delle porte di piano
• I lavori vengono effettuati in
contemporanea ad opere murarie ma in
presenza di una sola ditta
• Il campo di applicazione è quello dei
Cantieri temporanei o mobili, non sussiste
l’obbligo per il committente di nominare i
Coordinatori, dovendo comunque
rispettare tutti gli altri obblighi previsti dal
Titolo IV del TU
Ing. P. Tattoli
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Esempio 8
• Se i lavori NON richiedono opere
murarie, come ad esempio la sola
sostituzione di un argano che viene
appoggiato sulla stessa base esistente,
o la sostituzione di un quadro elettrico,
non ricadono nell’ambito di
applicazione del Titolo IV del TU, ma si
dovranno applicare tutte le norme
generali di sicurezza del lavoro, come
per qualsiasi altra attività lavorativa,
che richiede comunque una
organizzazione aziendale da parte
della ditta ascensoristica così come
indicata al Titolo I del TU
Ing. P. Tattoli
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Documento in corso di
preparazione
• La prima parte contiene riferimenti derivati
anche dall’Allegato ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili - del
D.Lgs.81/2008
• Il POS è redatto a cura di ciascun datore
di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell'articolo 17 del D.Lgs.81/2008 in
riferimento al singolo cantiere interessato
Ing. P. Tattoli
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Documento in corso di
preparazione
• La seconda parte contiene elementi della
valutazione dei rischi, compresa la parte
generale in cui si descrivono i criteri
adottati e la seconda parte in cui si
specifica l’analisi dei rischi relativa alle
singole fasi di lavoro, con conseguente
individuazione delle l'individuazione delle
misure preventive e protettive e l'elenco
dei dispositivi di protezione individuale
forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Ing. P. Tattoli
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Il Piano Operativo della
Sicurezza
Piano Operativo Sicurezza
• è redatto a cura di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici, ai
sensi dell’art. 17 del decreto 81/2008
• in riferimento al singolo cantiere
interessato
• contiene elementi definiti nello stesso
Allegato XV
Ing. P. Tattoli
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Contenuti POS
• L’Allegato XV riporta i contenuti
minimi del POS che possono
essere riepilogati in 3 sezioni:
• Parte anagrafica
• Parte tecnico/descrittiva
• Parte operativa
Ing. P. Tattoli
Anacam
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\
Parte anagrafica
• Dati identificativi dell’impresa esecutrice
• Dati relativi al cantiere
• Dati relativi ad ogni figura coinvolta nella
sicurezza di cantiere nominata
dall’impresa esecutrice e sue mansioni
Ing. P. Tattoli
Anacam
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Parte tecnico/descrittiva e
Parte operativa
• La parte tecnico/descrittiva e la parte
operativa sono strettamente legate
• Alcune indicazioni contenute nella parte
tecnico/descrittiva dipendono dalle
valutazioni svolte nella parte operativa e
viceversa
Ing. P. Tattoli
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• Descrizione delle attività di cantiere,
modalità organizzative e turni di lavoro
• Elenco di ponteggi, ponti su ruote a
torre, e di altre opere provvisionali di
notevole importanza
• Elenco delle macchine e degli impianti
• Elenco delle sostanze e preparati
pericolosi utilizzati con le relative
schede di sicurezza
• Elenco DPI
Ing. P. Tattoli
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Attrezzature
Parte tecnico/descrittiva
• Esito del rapporto di valutazione del rumore (e
vibrazione)
• Individuazione delle misure preventive e
protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai
rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
• Procedure complementari e di dettaglio richieste
dal PSC, quando previsto
• Documentazione in merito alla formazione ed
informazione dei lavoratori
Ing. P. Tattoli
Anacam
Firenze,aprile 2009
Valutazione Rischi
Parte operativa
Fine della presentazione
Grazie per l’attenzione
[email protected]