Impiantistica Sportiva (Rieti 10.11.2014)

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Impiantistica sportiva
Geom. Gabriele D’Acuti

Rieti 10 Novembre 2014


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Indice argomenti








1. Gestione degli impianti sportivi;
2. Abilitazione dell'impianto sportivo;
3. Rapporti con enti locali;
4. Normativa di sicurezza degli impianti sportivi;
5. Responsabilità della gestione dell'impianto;
6. Aspetti assicurativi;
7. Eventuali ulteriori problematiche.


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1.
GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI


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1. Gestione degli impianti sportivi

Cosa si intende per
“GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI”?
Con il termine gestione si indica, generalmente, l'insieme di
attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e
l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge.


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LE FUNZIONI DI GESTIONE
L'organizzazione tecnica dell'attività sportiva vera
e propria, l'organizzazione e la conduzione dei
corsi, degli allenamenti, delle gare, etc.; la
conduzione edilizia dell'immobile e la relativa
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;
l'assistenza sanitaria, la conduzione
amministrativa e fiscale; la gestione manageriale
del servizio e, quindi, l'aspetto promozionale, di
immagine, di rapporto esterno con l'utenza
attuale e con quella potenziale.


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1. - GESTIONE PUBBICA
1.A – Gestione Pubblica Diretta
1.B – Gestione Pubblica con appalti scorporati
1.C – Gestione con Consorzio Pubblico
1.D – Gestione attraverso Azienda Municipalizzata
1.E – Gestione attraverso società giuridica a partecipazione
pubblica

2. GESTIONE PRIVATA
3. GESTIONE CONVENZIONATA
3.A – Gestione Convenzionata
3.B – Gestione Convenzionata scorporata


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I.A LA GESTIONE PUBBLICA DIRETTA
L'intero programma di gestione è realizzato con risorse finanziarie e con
personale pubblico e il servizio è erogato ai diversi soggetti che lo
richiedono senza che, però, questi siano coinvolti nella gestione.
Il soggetto pubblico provvede, quindi, a tutte le operazioni di conduzione,
come ad esempio, guardiania, pulizia, funzionamento degli impianti
tecnici, manutenzione ordinaria e straordinaria; provvede, inoltre, alla
promozione dell'offerta del servizio e al rapporto con la domanda. Tale
forma di gestione permette di non dover mediare con soggetti esterni le
modalità d'utilizzo della struttura, provvedendo direttamente il proprietario
pubblico a decidere le forme d'uso, l'utenza servita, i costi, etc..


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I.B LA GESTIONE PUBBLICA CON APPALTI SCORPORATI

Il soggetto pubblico, proprietario e gestore dell'impianto, si avvale in
questo caso di appalti esterni scorporati, per funzioni che non riesce ad
assolvere con personale proprio. In questo caso l'ente locale continua ad
essere gestore in prima persona e con piena responsabilità, e ricorre a
personale o ditte esterne (outsourcing) per attività quali la conduzione
degli impianti tecnici, la guardiania, le pulizie, etc..
L'affidamento ad esterni di parte del servizio potrebbe riguardare anche
l'organizzazione tecnica delle attività sportive vere e proprie, attraverso il
ricorso alla collaborazione con personale specializzato, società sportive,
insegnanti ISEF, etc..


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I.C LA GESTIONE MEDIANTE CONSORZIO PUBBLICO
In questa particolare tipologia di gestione, vi sono più soggetti pubblici,
per la precisione più enti locali, che provvedono direttamente alla
gestione attraverso un consorzio costituito all'uopo. Nell'esperienza
sportiva non è questo un caso frequente, in quanto i singoli comuni
preferiscono, nella maggior parte dei casi, provvedere singolarmente agli
impianti.
Potrebbero, comunque, verificarsi due possibilità: il consorzio gestisce
impianti di sua proprietà, oppure il consorzio gestisce per conto dei
comuni consorziati un impianto che appartiene per proprietà a un singolo
comune. Tale gestione potrebbe risultare utile in casi di strutture
complesse posizionate in un bacino di utenza costituito da più comuni di
modesta dimensione demografica; in questa situazione nessuno dei
comuni da solo riuscirebbe a gestire l'impianto, mentre il consorzio
potrebbe farvi fronte in quanto rappresentante di più forze consociate.


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I.D LA GESTIONE MEDIANTE AZIENDA MUNICIPALIZZATA
L'azienda municipalizzata è quella particolare forma di gestione a cui
ricorrono sovente i comuni di vaste dimensioni per gestire servizi
complessi che riguardano l'intero territorio metropolitano. È questa una
soluzione piuttosto complessa, con conseguenti oneri operativi che può
giustificarsi solo nel caso di servizi di dimensioni e complessità notevoli.


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I.E LA GESTIONE MEDIANTE SOCIETA’ GIURIDICA A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA
In base alla recente legislazione, che regolamenta le autonomie locali, è
stata introdotta la possibilità di istituire, in particolare da parte dei comuni,
società giuridicamente riconosciute (S.p.A., S.r.l.,…) a partecipazione
pubblica, a cui affidare la gestione di determinati servizi. Nella maggior
parte dei casi l'ente locale partecipa come un azionista di maggioranza
alla conduzione della società, di cui mantiene il controllo e l'indirizzo
generale.
Essendo l'ente pubblico proprietario che costituisce la società e ne
mantiene il controllo, è anche in grado di fissare i termini giuridici, formali
e operativi che regolamentano il rapporto tra sé e la costituenda società.
Anche i rapporti di natura patrimoniale e finanziaria vengono
regolamentati di conseguenza, attraverso apposite convenzioni.
I vantaggi di una tale forma di gestione si avvertono, soprattutto, nella
possibile snellezza operativa e l'impostazione "privatistica" che potrebbe
consentire, se ben attuata, una gestione economicamente conveniente e
di qualità.


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2. LA GESTIONE PRIVATA
Gli Enti morali conducono, nella generalità dei casi, una gestione diretta
delle strutture, aperte ai giovani del territorio, senza particolari formalità
amministrative, tecniche o economiche. Si tratta molto spesso di piccoli
impianti, con bassi costi di costruzione e di gestione.
La conduzione edilizia dell'impianto segue molto spesso le vicende degli
edifici a cui è abbinato (si tratta quasi sempre di edifici religiosi:
parrocchia, chiesa, canonica), e gli stessi utenti sono sovente chiamati a
concorrere alle operazioni di conduzione in prima persona (es.
approntamento dei campi).
L'organizzazione sportiva dell'attività è affidata al concorso di figure
intermedie operanti nell'ambiente e al diretto concorso dei giovani utenti.
Questo a giustificazione del fatto che, comunque, si tratta di un'attività
fortemente informale, spesso priva di programmi agonistici rigidamente
intesi.


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Le Società sportive conducono, solitamente, una gestione dei propri
impianti finalizzata all'attività specifica a vari livelli: formativa, agonistica,
spettacolare, di mantenimento.
La conduzione edilizia e l'organizzazione sportiva dell'attività sono, in
genere, svolte direttamente dalla società che vi provvede cercando di
contenere al massimo i costi. Tali costi sono sostenuti dalla società
stessa, dai suoi iscritti, da eventuali tariffe, da entrate derivanti da
sponsorizzazioni, dai biglietti dell'eventuale pubblico pagante, da
pubblicità, etc.
Altri privati: si tratta di un insieme di impianti in cui le motivazioni del
soggetto proprietario e gestore sono assai diversificate. In alcuni casi
prevale il contenuto "sportivo" e "sociale", in altri invece è prevalente il
connotato di "investimento per reddito". In ogni caso, il proprietario
provvede direttamente alla gestione dell'attività sportiva e alla conduzione
edilizia dell'immobile. I costi sono solitamente ammortizzati da entrate che
derivano dalle rette di iscrizione e dagli altri servizi complementari (punti di
ristoro, punti commerciali, etc..).


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3.A LA GESTIONE CONVENZIONATA
In questo caso, il soggetto pubblico continua ad essere il proprietario
dell'impianto, ma, attraverso un specifica convenzione, ne affida la
gestione a un soggetto privato con cui concorda le forme d'uso e di
conduzione. Per “convenzione” si intende un atto contrattuale attraverso
cui proprietario e gestore regolamentano le forme della gestione,
concordando i reciproci livelli di responsabilità. In particolare, la
convenzione deve regolamentare: l'uso dell'impianto, gli oneri e i ricavi, le
responsabilità, i tempi, i controlli, le penali, altri clausole particolari.
Tale forma di gestione convenzionata tra ente locale e società sportiva è
la formula di gestione su cui vanno orientandosi sempre più
frequentemente gli enti locali, impossibilitati come sono a fare fronte ai
problemi di funzionamento dell'impiantistica sportiva. In pratica, si tratta di
un accordo diretto tra il proprietario dell'impianto e gli utilizzatori dello
stesso, con cui questi ultimi si impegnano a garantirne il funzionamento: la
società sportiva in questo modo assume il duplice ruolo di utilizzatrice
dell'impianto e di responsabile della sua stessa gestione.


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3.B LA GESTIONE CONVENZIONATA SCORPORATA
Il soggetto proprietario pubblico si avvale, per la gestione dell'impianto,
di rapporti con due o più soggetti di natura diversa, con cui si convenziona
per aspetti differenti relativi al funzionamento dell'impianto. Può risultare
utile ricorrere a tale forma di gestione quando le strutture sono
particolarmente complesse e vengono richieste professionalità altamente
qualificate e specializzate.


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2.
ABILITAZIONE
IMPIANTO SPORTIVI


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Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI
n. 1379 del 25 giugno 2008

Impianto sportivo (art. 1, Decreto Ministeriale 18.03.1996)
Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo
diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto
allo svolgimento di manifestazioni sportive.
L’impianto sportivo comprende:
a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) la zona spettatori;
c) eventuali spazi e servizi accessori;
d) eventuali spazi e servizi di supporto.


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lo spazio o gli spazi di attività sportiva

la zona spettatori
eventuali spazi e servizi accessori

eventuali spazi e servizi di supporto


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ABILITAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
CALCIO A 11

DIMENSIONI MINIME LUNGHEZZA x LARGHEZZA
Serie D: 105 x 65
Campionato Nazionale Juniores: 100 x 60
Eccellenza/Promozione: 100 x 60
Prima Categoria: 100 x 50
Seconda Categoria/Campionato Reg.le Juniores/Under “18”: 100 x 50
Terza Categoria/U21/Juniores Pr.li/U18: 100 x 50
Terza Categoria/U21/Juniores Pr.li/U18: 100 x 50
Campionato Nazionale Femminile: 100 x 60
Campionato Regionale Femminile: 90 x 45

DIMENSIONI CAMPO PER DESTINAZIONE
Lato lungo: (LATERALI): minimo 1,50
Lato corto: (DIETRO PORTE): minimo 2,50

dalla stagione 2014-2015: min. 2,50
dalla stagione 2014-2015: min. 3,50

E’ PERMESSA UNA TOLLERANZA DEL 4% IN DIFETTO DELLE MISURE
L’omologazione per la categoria superiore, implica la pratica per la categoria inferiore


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RECINZIONE
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete
metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra
le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso
(muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima
di mt. 1,50 (campo per destinazione).

SPOGLIATOI
Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e
separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei
campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio
Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”,
Juniores – “Under 18”, di 3ª categoria – “Under 18”, ed all’Attività Amatori
possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli
spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente
attrezzati ed adeguatamente protetti.


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ABILITAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
CALCIO A 5

DIMENSIONI MINIME LUNGHEZZA x LARGHEZZA
Campionato Serie “A”:

lunghezza min 38 – max 42
larghezza min 18 – max 22
Non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta

Campionato Serie “A2”:

lunghezza min 36 – max 42
larghezza min 18 – max 22
Non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta

Campionato Serie “B”:

lunghezza min 32 – max 42
larghezza min 16 – max 22
Non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta

Campionati Provinciali o Regionali:
INDOOR
lunghezza min 25 – max 42
OUTDOOR

larghezza min 15 – max 22
lunghezza min 25 – max 42
larghezza min 15 – max 22

PER LE GARE NAZIONALI E’ PREVISTA UNA TOLLERANZA DEL 3%


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RECINZIONE
Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete
metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

SPOGLIATOI
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e
separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei
campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e
Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno
del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi,
convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

CAMPO PER DESTINAZIONE
Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo,
deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m.
1,00, denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno
l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi,
è consentita la tolleranza di cm. 10.


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RESTANO INVARIATE TUTTE LE ALTRE
DISPOSIZIONI EMANATE DALLA
FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO E DALL’IFAB


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A QUESTO PUNTO:
COSA INTENDIAMO PER
ABILITAZIONE???
Ogni impianto, a seconda delle caratteristiche costruttive o alle
finalità agonistiche o sociali per cui è stato realizzato, per essere
“utilizzato” da parte della cittadinanza deve essere reso “agibile”. A
determinare il grado di agibilità di un complesso o impianto sportivo,
pur se composto da più spazi sportivi e di adeguate tribune, è
l’ottenimento di una serie di documenti che ne devono certificare
l’idoneità.


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I DOCUMENTI NECESSARI ALL’ABILITAZIONE

1- Certificato di Prevenzione Incendi (Attività n. 91 del D.M. 16/2/82)
Viene rilasciato dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, previo
accertamento-sopralluogo quando la struttura è dotata di una caldaia con
potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h anche se l’impianto non è
agibile per il pubblico. Ha validità normalmente di 5 anni e può essere
rinnovato con dichiarazione del Responsabile dell’attività attestante che non ci
sono state variazioni dall’ultimo rilascio del certificato.


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2- Certificato di agibilità per Pubblico Spettacolo.
Può essere rilasciato da soggetti diversi a seconda della capacità ricettiva
dell’impianto:
A) Sino a 200 persone (Spettatori + atleti + accompagnatori);
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200
persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sul
Pubblico Spettacolo.
sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo
degli ingegneri o all'albo degli architetti o all’albo dei periti industriali o all’albo
dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole
tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno
B) Sino a 5000 spettatori
Competenza della Commissione di Vigilanza Comunale.
C) Oltre 5000 spettatori
Competenza della Commissione di Vigilanza Provinciale.


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3) Certificato di Prevenzione Incendi (attività n. 83).
Viene rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, previo
accertamento-sopralluogo a seguito rilascio dell’agibilità per Pubblico
Spettacolo (nel caso di impianti con presenza di “persone” in numero superiore
a 100).
4) Autorizzazione per effettuazione manifestazioni o intrattenimenti (art. 68
TU di PS). Lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere
temporaneo è soggetto ad autorizzazione del comune La domanda deve
essere inoltrata almeno 60 giorni prima dell'evento all’ufficio Pubblici Spettacoli
degli Uffici Comunali. In caso di campionati alla richiesta va allegato il
calendario con tutte le gare programmate.


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3.
RAPPORTI CON
GLI ENTI LOCALI


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COLLABORAZIONI CON EE.LL. A RILEVANZA ECONOMICA

-EROGAZIONE CONTRIBUTI
- APPALTI CONCESSIONE E CONVENZIONI
-CONCESSIONE DI SPAZI E LOCALI


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EROGAZIONE CONTRIBUTI
erogazione effettuata senza che sia prevista una controprestazione da
parte del beneficiario, per iniziative mirate come, per esempio:
A – promozione culturale, con particolare riferimento alla parità tra uomodonna, alla educazione e sviluppo dei valori della democrazia, alla solidarietà
fra i popoli, all’integrazione razziale e alla cooperazione allo sviluppo di Paesi
poveri e/o colpiti da conflitti armati;
D – promozione dell’attività e dell’associazionismo sportivo;
E – promozione dell’immagine turistica e sociale;
F – promozione della salute e dell’autosufficienza psico-fisica e di iniziative di
carattere scientifico-divulgativo nei settori sanitario e sociale;
G – promozione e sostegno del volontariato sociale;


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APPALTI, CONCESSIONI E CONVENZIONI
APPALTO
contratto con il quale una parte assume – con l’organizzazione dei mezzi
necessari e con la gestione a proprio rischio – il compimento di un’opera
o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
 CORRISPETTIVO DALLA P.A.
CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO
l’ente locale affida ad un soggetto terzo il compito di erogare prestazioni
di servizi in via immediata e diretta alla comunità locale per realizzare
fini sociali. L’utenza paga una tariffa o un prezzo direttamente al soggetto
concessionario che si assume i costi di erogazione del servizio.
 TARIFFA DALL’UTENTE
CONVENZIONE
contratto tra Ente pubblico e soggetti del III Settore che esulerebbe da
qualsiasi gara ad evidenza pubblica (secondo parte della dottrina) e che
viene disciplinato da Leggi speciali
 RIMBORSO SPESE DELLA P.A. (contributo-corrispettivo)


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APPALTO

SUPERIORE A € 211.000,00
SI APPLICA IL CODICE DEGLI APPALTI
DLgs 163/2006

INFERIORE A € 211.000,00
le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di
contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla Legge 241/1990, e successive modificazioni e
integrazioni.


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CONCESSIONE DI SERVIZI
Art. 3. “La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di
un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformità all'articolo 30”.
Art.30. “Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli
corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero
qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità
del servizio da prestare.
La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e
dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e
con predeterminazione dei criteri selettivi.
DLgs 163/2006


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Corrisponde la tariffa
all’associazione

UTENTE

ENTE LOCALE

ASSOCIAZIONE

Eroga il servizio

-Concede il servizio
- Vincola le tariffe
- Eventualmente concede un
contributo a copertura


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CONVENZIONE
”1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per
lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante
convenzioni devono assicurare i propri aderenti che
prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso terzi”.
Art. 30 L 383/2000


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4.
NORMATIVA DI
SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI


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NORME PER LA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
• DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI 18/03/1996, modificato ed
integrato dal DM 06/06/2005 Testo coordinato delle norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi
• DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 e succ. mod. ed int.
NORME IGIENICHE:
• NORME CONI sulle caratteristiche ambientali degli spazi destinati all’attività
sportiva
• Accordo del 16/01/03 tra il Ministro della salute, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.


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NORME DI PUBBLICA SICUREZZA:
• D.M. 06/06/05 - Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza
negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione
di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio. (GU n. 150 del
30/06/05)
• D.M. 06/06/05 - Decreto per l'emissione, distribuzione, vendita e cessione
di titoli di accesso agli impianti sportivi
• Protocollo d'intesa per l’attuazione di misure di prevenzione integrate per la
“sicurezza delle manifestazioni sportive”
• Direttiva del Ministro dell’interno del 14 agosto 2009 contenente misure
finalizzate alla lotta contro la violenza negli stadi.
NORME PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
• Legge 9 gennaio 1989, n° 13 Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
• Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici.


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SETTORI E DESTINATARI DELLE NORME DI SICUREZZA
All’interno di un impianto sportivo occorre garantire la sicurezza non solo degli
addetti ai lavori, ovvero di tutti coloro che svolgono attività lavorative
all’interno del centro quali manutentori, giardinieri, addetti alla reception,
istruttori, baristi, etc., ma anche dei fruitori degli impianti, ad ampio spettro,
quali ospiti, visitatori, frequentatori, etc.
In tal senso, il soggetto gestore dell’impianto dovrà garantire la più completa
incolumità psico-fisica dei lavoratori nello svolgimento delle proprie rispettive
mansioni e nell’uso di attrezzature e macchinari, ma anche la sicurezza, dal
punto di vista igienico-sanitario delle strutture e degli impianti (sicurezza
ambientale).
Pertanto, quando si parla di sicurezza di un centro dedicato alla pratica
sportiva dovremo considerare due aspetti:
• la gestione della sicurezza degli addetti ai lavori;
• la messa a norma dell’impianto, ovvero la sicurezza e salubrità dell’ambiente
di lavoro.


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La messa a norma, in modo particolare, concerne aspetti quali

IDONEITÀ
DEGLI
IMPIANTI
(ELETTRICI,
IDRICI,
DI
CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO, DI
DEPURAZIONE, ETC.);
• PRESENZA DI USCITE E PORTE DI EMERGENZA;
• PRESENZA DI LUCI DI EMERGENZA;
• ACCESSIBILITÀ E SERVIZI IGIENICI APPROPRIATI PER I DISABILI;
• IDONEE PAVIMENTAZIONI;
• VETRATURE SICURE;
• PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI ADEGUATI;
• PROTEZIONE DELLE LAMPADE NELLE SALE DEDICATE
ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA.


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5.
RESPONSABILITA’
DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO


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LE FIGURE DI RESPONSABILITA’
D.M. 18.03.1961
1) Il Titolare dell’impianto (art. 19)
Il Titolare dell’impianto o complesso sportivo (generalmente nell’associazione
sportiva è il presidente), è il responsabile del mantenimento delle condizioni di
sicurezza previste per la conduzione dell’impianto a lui affidato in gestione;
per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata,
o di un suo sostituto, denominato “Il Responsabile della Sicurezza”, che
deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
2) Il Responsabile della Sicurezza
Deve garantire la corretta gestione della sicurezza all’interno dell’impianto
sportivo. Per svolgere tale compito deve essere in possesso delle necessarie
conoscenze (a seguito di apposito corso) ed essere sempre presente durante
l’esercizio dell’attività.


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GLI OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE E/O GESTORE
IMPIANTO CON PRESENZA SPETTATORI > 100
Dove per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza deve essere
predisposto un apposito PIANO atto a far rispettare i divieti, le limitazioni e le
condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza.
Il Piano della Sicurezza si può definire come l’elenco delle azioni di
prevenzione atte a mantenere in stato di efficienza gli impianti, i dispositivi
ed i mezzi antincendio e l’insieme delle misure di sicurezza adottate, delle
procedure e dei comportamenti, da attuare nel caso di emergenza.

Pertanto il Titolare dell’impianto deve verificare che le attrezzature siano
efficienti e gli addetti pronti a intervenire in ogni situazione di pericolo ma al
tempo stesso programmare ed effettuare una serie di controlli per prevenire
ogni potenziale incendio o situazione di pericolo tramite:
-L’istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, comprese le
esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione
in caso di emergenza;


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- L’informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in
caso di incendio o altra emergenza;
- Il controllo della perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- Il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- Il controllo della manutenzione e la verifica della stabilità delle strutture
fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- La manutenzione e l’efficienza degli impianti luce ed elettrici;
- Il puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici ove
saranno annotati gli interventi manutentori ed i controlli relativi
all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei
presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. In tale
registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione e ai
compiti del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere
disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.


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E NON DIMENTICARE
- una adeguata segnaletica che avvisi sulle procedure da seguire
- una planimetria generale che dovrà essere esposta bene in vista per le
squadre di soccorso e dovrà indicare la posizione:
-delle scale e delle vie di esodo
- dei mezzi e degli impianti di estinzione
- dei dispositivi di arresto (gas ed elettricità)
- dei dispositivi d’arresto sistema ventilazione
- del quadro generale e del sistema allarme
- degli impianti che presentino rischio
- degli spazi calmi
- in ciascun piano dell’edificio e nella zona uscita spettatori una
planimetria di orientamento che indichi schematicamente la posizione in
cui ci si trova in quel momento e le istruzioni da seguire rispetto alle vie
di esodo.


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IMPIANTO CON PRESENZA SPETTATORI < 100
O PRIVO DI SPETTATORI

Il Titolare dell’impianto sportivo non è tenuto a far redigere il Piano della
sicurezza ma deve comunque adempiere alle seguenti prescrizioni:
- dichiarare sotto la propria responsabilità che nell’impianto è precluso
l’accesso del pubblico o il numero di eventuali spettatori non deve superare le
100 unità: in questo caso richiedere a un tecnico abilitato una relazione
tecnica attestante l’indicazione della massima capienza dell’impianto
(spettatori + atleti + accompagnatori) ( ai sensi art. 4 DPR 311/2001).
- vigilare affinché nell’impianto siano mantenute le condizioni di sicurezza e
igienico sanitarie.
L’impianto deve comunque essere dotato di:
- Certificazione degli impianti (elettrici ecc)
- Mezzi antincendio (estintori ecc.)
- Idonee uscite di sicurezza
- Percorsi separati tra atleti e spettatori e delimitazione
zona spettatori ( se prevista)
- Servizi igienici per gli spettatori separati per sesso;


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E NON DIMENTICARE
- essere garantita la presenza di adeguata segnaletica di sicurezza,
conforme alla normativa vigente, che individui le vie di esodo, i servizi
di supporto, i mezzi e gli impianti antincendio, i posti di pronto soccorso
con appositi cartelli che indicano le prime misure di pronto soccorso.


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6.
ASPETTI
ASSICURATIVI


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Gli impianti sportivi possono essere definiti come spazi destinati allo
svolgimento delle manifestazioni sportive, aventi carattere anche non
agonistico, messe a disposizione degli atleti e degli spettatori.
Egli è tenuto a predisporre un idoneo servizio di assistenza agli utilizzatori
della struttura, al fine di tutelare l’integrità fisica di atleti e spettatori.
Il gestore di impianti e strutture sportive è sovente chiamato a rispondere
per i danni patiti da atleti e spettatori in occasione dell’esercizio di attività
sportive.
Al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, il gestore dell’impianto
sportivo deve adottare misure idonee a prevenire gli incidenti che
potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti che frequentano l’impianto.


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TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONI
PER IMPIANTI SPORTIVI
Le principali coperture assicurative per le varie aree di rischio nel settore
degli sport sono:
copertura per infortunio, malattia, morte (Invalidità e Morte);
copertura dei bonus agli atleti;
copertura per la cancellazione di un evento;
copertura per successo oltre le aspettative di iniziative promo-pubblicitarie
(over-redemption);
copertura per mancato incasso dei premi d’obiettivo (prize indemnity);
copertura per danni cagionati a terzi e danni subiti dalle strutture
organizzative (property & casualty);
copertura rischi climatici.


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Tutti gli sportivi devono o, per lo meno, dovrebbero essere coperti da
polizza assicurativa per eventi particolarmente gravi quali la morte e
l’invalidità permanente, è bene prestare attenzione e non creare
confusione tra la polizza RCT e le coperture previste dalla polizza
infortuni.
Infatti la polizza infortuni prevede, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la copertura con massimali piuttosto modesti per i danni
arrecati ai tesserati da soli e tra tesserati negli scontri di gioco, durante
le partite e gli allenamenti ma non ha nulla a che vedere con le ipotesi
rientranti o riconducibili alla responsabilità della società o,
dell’allenatore.


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7.
EVENTUALI
ULTERIORI
PROBLEMATICHE


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ULTERIORI PROBLEMATICHE NELLA GESTIONE

Possiamo individuare alcune problematiche nella gestione degli impianti,
Soprattutto riguardanti società dilettantistiche con Budget molto esigui:
- Personale;
- Utenze (acqua, gas, luce, telefono, ecc.) e materiali di rapido consumo;
- Assicurazione;
- Manutenzione ordinaria;
- Fiscali, amministrativi e simili.


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EVENTUALI INTROITI
PER COPRIRE I COSTI DI GESTIONE

SPONSORIZZAZIONI
ISCRIZIONI E RETTE
VENDITA PRODOTTI
(alimentari, merchandising, ecc)

FIDELIZZAZIONI E SCONTI

OPERE VOLONTARIE


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Bibliografia
http://www.coni.it
http://www.sportindustry.com
http://impiantisportivi.coni.it

[email protected]
Tel. 3489283751