Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Transcript Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Malattie professionali: Polveri,
fumi e nebbie - Gas e vapori –
Rumore e vibrazione

D. Lgs. n. 233/2003
D. Lgs. n. 277/1991
D. Lgs. n. 187/2005

D.P.R. n. 164/1956

D. Lgs. n. 626/1994
D. Lgs. n. 242/1996

D. Lgs. n. 494/1996

D.P.R. n. 303/1956

D. Lgs. n. 528/1999

D.P.R. n. 547/1955

D.P.R. n. 1124/65
Decreto M. 27.04.2004
D. Lgs. n. 235/2003

Realizzato da:

Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO
Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta


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PREVENZIONE:
una cultura da trasmettere

sicurezza nei cantieri
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Infortunio

Malattia professionale

Patologia

Qualunque infermità prodotta da infortunio
sul lavoro o da malattia professionale.
Infortunio sul lavoro: evento (danno) che si produce alla persona
(lavoratore) e che avviene per causa violenta (= azione intensa e
concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di
lavoro), in occasione di lavoro.

Malattia professionale (tecnopatia): malattia contratta nell’esercizio di
un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente
nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa.
Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo
(= esposizione) di parecchi anni (causalità diluita).
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Malattie professionali
La prima lista contenente n. 6 M.P si è avuta nel 1929, con essa si confermò un
rischio professionale privilegiato che lasciava intendere non solo indennizzabile
ma soprattutto preventivo (concetto: il rischio non monetizzato ma eliminato).

quindi si cominciò a parlare di accertamento del rischio, della diagnosi
di malattia e di nesso tra la noxa patogena e l’insorgenza della malattia.

Seguirono il T.U. approvato dal D.P.R. n.1124/1965 e il D.M. 18.04.1973 :
Elenco delle Malattie Professionali articolato in sette gruppi di malattie, da
agenti chimici, fisici, infettive parassitarie, dovute a carenze, etc…
Art. 3 - L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella
allegato n. 4 (industria), le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni …
Art. 139 - E’ obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle
malattie professionali …
Art. 211 - L'assicurazione comprende altresì, le malattie professionali indicate nella tabella
allegato n. 5 (agricoltura). …
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… Malattie professionali
La prima grossa svolta nel percorso della trattazione delle malattie professionali
si è determinata a seguito della Sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale,
per effetto della quale il sistema tabellare è stato "aperto" introducendo il cosiddetto
“sistema misto” :

"…la tutela opera non solo per le malattie contratte in lavorazioni
elencate in Tabella, ma anche per quelle patologie contratte in
lavorazioni non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine
professionale… ".

Da questa forte innovazione ne è derivata una profonda considerazione del rischio
lavorativo e conseguentemente della necessità di una equa tutela dei suoi effetti
lesivi ai fini dell'indennizzo assicurativo.
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… Malattie professionali
Decreto 13 aprile 1994, n. 336 - Regolamento recante le nuove tabelle delle
malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
Le malattie professionali assicurate, 58 nell’industria e 27 in agricoltura, sono
elencate in apposita lista e si definiscono come “tabellate”, oltre ad esse sono
indennizzabili la silicosi e l’asbestosi.

Nel D.L.vo 38/2000 art. 10
comma 4 infatti si afferma :

“….l'elenco delle malattie di cui all'art.139 del T.U. conterrà anche liste
di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto
osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali …”.

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… Malattie professionali

D.L.vo 38/2000

Da qui la conseguenza che si possono avere malattie :

la cui origine lavorativa è di elevata probabilità che costituiranno la base per
la revisione delle tabelle ex. art. 3 e 211 del T.U. – D.P.R. n. 1124.65

la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per le quali non sussistono
ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel
primo gruppo.
la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile
il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze
scientifiche.

Si passa quindi dal concetto di malattia tabellata alla formulazione diagnostica
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Decreto 27.04.2004 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

ha previsto l’elaborazione di tre liste con sette gruppi
di malattie per cui è obbligatoria le denuncia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malattie da agenti chimici;
Malattie da agenti fisici;
Malattie da agenti biologici;
Malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci;
Malattie della pelle;
Tumori professionali;
Malattie psichiche o psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro.

Le tre liste sono state redatte secondo i criteri consistenti nei parametri della
consistenza, forza, specificità, temporalità e coerenza:
1. Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (gr.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6)
2. Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per la quale non
sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite (gr.1 -2 – 6 – 7)
3. Malattie la cui origine lavorativa è possibile, ma per le quali non è definibile
il grado di probabilità per le scarse evidenze scientifiche (gr.1 – 2 – 6)
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Denuncia/segnalazione
ai sensi art. 139 del T.U. e art. 10 del D.Lgs. 38/2000 e D.M. 27.04.2004
Il medico che si trovi di fronte ad una patologia presente nel Decreto 27.04.2004,
valutata, almeno anamnesticamente, la possibilità che vi sia un rapporto con
l’attività lavorativa svolta, è tenuto a compilare la relativa denuncia e ad inviarla
alla Direzione Provinciale del Lavoro, all’INAIL (sede competenti per territorio)
ed all’U.O. PSAL dell’ASL territorialmente competente.
Si tratta di denuncia utilizzabile solo a fini statistico-epidemiologici.
Il referto (art.365 c.p.) è l’atto col quale il medico riferisce all’Autorità Giudiziaria
di aver prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i
caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (l’infortunio sul lavoro e la malattia
professionale che abbiano determinato la morte o una lesione grave o gravissima,
potenzialmente conseguenti a“ violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro ”.
In base a questa segnalazione può originarsi la procedura per il riconoscimento di
eventuali responsabilità nell’insorgenza della patologia.
La finalità è pertanto la giustizia penale.
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… denuncia/segnalazione
Denuncia ai sensi dell’art. 52 del Testo Unico 1124/65

E’ l’obbligo che il lavoratore ha di denunciare al datore di lavoro la malattia
professionale entro il termine di 15 giorni dalla sua manifestazione.
Tale denuncia viene fatta solitamente attraverso un “primo certificato medico di
malattia professionale” che, ai sensi dell’art. 53 del T.U. “deve contenere, oltre
l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova
“ eventualmente “ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia
accusata all’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.
I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le
notizie che esso reputi necessarie.”.
(Lo stesso obbligo incombe sull’assicurato per qualsiasi infortunio che gli accada,
anche di lieve entità, con la differenza che la notizia deve essere immediata).

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… denuncia/segnalazione
Denuncia ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico 1124/65

E’ l’obbligo che il datore di lavoro ha di denunciare all’Istituto Assicuratore la
Malattia professionale.
La denuncia di Malattia Professionale deve essere trasmessa all’INAIL corredata
da certificato medico entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il prestatore
d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia .
Le finalità degli att. 52 e 53 del T.U. sono assicurative.
Gli obblighi che ne discendono per il medico sono certificativi, ai sensi del codice
deontologico

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Malattie professionali
Silicosi

Asbestosi

Silicosi: malattia respiratoria dovuta al deposito e all’azione di polvere
contenente silice nei polmoni.
Può colpire lavoratori che operano nel traforo di gallerie, nelle cave, nella
frantumazione di pietre o che utilizzano la silice.
Silicotici - Coloro che sono affetti da silicosi.
Asbestosi :malattia dei polmoni provocata dalla respirazione di polveri contenti
amianto. Può colpire chi lavora con materiali che contengono amianto.
L’uso di amianto è stato vietato da recenti leggi.
Possono essere ancora esposti i lavoratori che devono fare manutenzioni
su impianti o che devono togliere materiale che contengono amianto.
.
Asbestotici - Coloro che sono affetti da asbestosi
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M.P. - nel campo assicurativo
Nella valutazione di una M.P. diventa sempre più importante la "qualità"
della denuncia e del certificato medico allegato.

Diventa sempre più importante la accuratezza nella definizione e valutazione
del rischio lavorativo specifico, che deve essere sempre più dettagliato in ogni
suo aspetto.

La valutazione del rischio lavorativo specifico, pregresso, lontano,
un vago ricordo memoria dell'interessato dopo 20/30 anni, per una
patologia neoplastica manifestatasi oggi diventa estremamente
complesso e non certo obbiettivamente facile da ricercare.
Gli operatori del settore devono confrontarsi con il nuovo significato di rischio
lavorativo (ispettori) e di malattia a genesi multifattoriale (medici) per essere in
grado di applicare ai casi una maggiore sensibilità diagnostica, di valutazione
eziopatogenetica.
Il tutto in funzione della crescita scientifica, del riconoscimento assicurativo e
della valutazione del danno alla persona (prevenzione e ristorazione-indennizzo).
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D.P.R. n° 547 del 27/04/1955
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sostituisce il R.D 18 giugno 1899, n.230.

D.P.R. n° 303 del 19/03/1956
Norme generali per l'igiene del lavoro
Sostituisce il R.D. 14 aprile 1927, n. 530.

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D.P.R. n° 547 del 27/04/1955

Requisiti strutturali e ambientali dei luoghi di lavoro

Illuminazione dei luoghi di lavoro

Norme per l’utilizzo e la manutenzione delle apparecchiature

Norme per l’utilizzo in sicurezza dell’elettricità

Utilizzo dei Dispositivi Protezione Individuali
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D.P.R. n° 303 del 19/03/1956
Requisiti degli ambienti di lavoro:
Strutturali: altezza, cubatura e superficie; pavimenti,
muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e
marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico.
I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi
al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle
che eseguono le lavorazioni indicate nell’art. 33 sono i seguenti:
a)
altezza netta non inferiore a m. 3;
b)
cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.
• I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili,
macchine e impianti fissi.
• L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
• Quando necessità e tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può
consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di
ventilazione dell’ambiente.

Limite di utilizzo degli ambienti sotterranei.
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D.P.R. n° 303 del 19/03/1956
Requisiti degli ambienti di lavoro:

• Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
• Illuminazione naturale e artificiale
dei luoghi di lavoro
• Temperatura dei locali
• Umidità dei locali

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• Norme per la realizzazione e l’utilizzo
di locali per il riposo dei lavoratori,
della mensa, dei bagni e le docce,
spogliatoi, armadi, ecc.
• Norme per la pulizia dei locali
• Norme per la sistemazione dei terreni
scoperti attinenti all’attività produttiva
• Norme per il deposito di immondizie,
di rifiuti e di materiali insalubri nei
pressi dei luoghi di lavoro

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D.P.R.n° 303 del 19/03/1956
Difesa dagli agenti nocivi:
Aggiornamento delle norma per la difesa da agenti nocivi
(R.D. 9-1-1927, n. 147).
Separazione delle attività normali da quelle che comportano
l’utilizzo e la produzione di sostanze nocive.
Impedire, per quanto è possibile, la diffusione nell’aria delle
sostanze tossiche aerodispersibili.
Norme per la riduzione delle polveri in ambiente di lavoro
e della loro inalazione.
Norme per la protezione dei lavoratori da radiazioni
termiche, luminose e ionizzanti.
Norme per la riduzione dei rumori e delle vibrazioni.
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Agenti nocivi normati:
•Antimonio, leghe e composti
•Arsenico, leghe e composti
•Bario e composti
•Berillio, leghe e composti
•Cadmio, leghe e composti
•Cromo, leghe e composti
•Fosforo e composti
•Manganese, leghe e composti
•Mercurio, amalgame e composti
•Nichel, leghe e composti
•Piombo, leghe e composti
•Selenio, leghe e composti
•Vanadio, leghe e composti
•Bromo e composti
•Cloro e composti
•Fluoro e composti
•Iodio e composti
•Acido cianidrico e composti
•Acido nitrico e gas nitrosi
•Cloropicrina (nitrocloroformio)

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D.P.R. n° 303 del 19/03/1956
•Anidride solforosa
•Acido solforico
•Idrogeno solforato
•Cloruro di zolfo
•Ossido di carbonio
•Cloruro di carbonile(fosgene)
e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato)
•Tetracloruro di carbonio
•Solfuro di carbonio
•Aldeide formica e acido formico
•Etere di petrolio e benzina
•Piombo tetraetile
•Glicoli, nitro-glicerina e loro derivati
•Idrocarburi benzeici (benzolo, toluolo, xilolo
ed omologhi)
•Fenoli, tiofenoli e cresoli
•Derivati aminici degli idrocarburi benzeici
e dei fenoli
•Derivati alogegenati, nitrici, solfonici e fosforati
degli idrocarburi benzeici e dei fenoli
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Agenti nocivi normati:

D.P.R. n° 303 del 19/03/1956

•Naftalina ed omologhi, naftoli e naftilamine,
derivati alogenati, solforati e nitrati della
naftalina e omologhi
•Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici
(tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano,
cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene
cloruro di etile, cloruro dimetile, bromuro di
metile, ioduro di metile)
•Acetone e derivati alogenati, acido acetico,
anidride acetica, cloruro di acetilene e
acetilacetone
•Alcool amilico, alcool butilico, alcool propilico,
alcool isopropilico e alcool metilico
•Esteri (acetato di amile, acetato di butile,
acetato di etile, acetato di propile, acetato
di metile)
•Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere
etilico)
•Acridina
•Piridina

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•Radio, raggi X e sostanze radioattive
•Radiazioni ultraviolette e infrarosse
•Sostanze cancerogene non comprese in altre
voci (catrame, bitume, fuliggine, olii minerali,
pece, paraffina, loro composti, derivati
e residui)
•Vibrazioni e scuotimenti - Lavoratori che
impiegano utensili ad aria compressa o ad
asse flessibile
•Rumori
•Ferro (ossido) Lavoratori addetti ai laminatoi
di ferro e di acciaio, in quanto esposti alla
inalazione di polvere di ossido di ferro
•Polveri di zolfo
•Polveri di talco
•Polveri di cotone, lino, canapa e juta
•Anchilostomiasi
•Carbonchio e morva
•Leptospirosi
•Tubercolosi

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Esempi di agenti nocivi
e periodicità della visita
di controllo

D.P.R. n° 303 del 19/03/1956

Cadmio, leghe e composti Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cadmio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla cadmiatura;
d) alla fabbricazione degli accumulatori;

Semestrale

Cromo, leghe e composti Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cromo;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla cromatura;
d) alla concia delle pelli.

Trimestrale

Fosforo e composti Lavoratori addetti:
Trimestrale
a) alla produzione del fosforo;
b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;
c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici
del fosforo.
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Esempi di agenti nocivi
e periodicità della visita
di controllo

D.P.R. n° 303 del 19/03/1956

Cloruro di carbonile(fosgene) e difosgene (cloroformio
dimetiletriclorurato) per i lavoratori addetti alla produzione
e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformio di
metile triclorurato

Piombo tetraetile dei lavoratori addetti alla produzione
del piombo tetraetile

Mensile

Settimanale

Ogni 15 giorni ed ogni volta che l'operaio riprenda
il lavoro dopo una assenza superiore a 5 giorni
Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili
Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici
(in quanto implichi l'uso di canne promisque).
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D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648

ha interessato :

Norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455,
sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi

Istituzione di una nuova tabella delle attività da tutelare per il
rischio silice e amianto

Riorganizzazione delle visita preventiva e periodica (un anno)
per i lavoratori a rischio silicosi ed asbestosi

Revisione della modalità di erogazione della rendita da riconoscere
ai lavoratori affetti dalle patologie silicosi ed asbestosi
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Igiene del lavoro:
• Difesa

dagli agenti biologici

• Difesa

dagli agenti nocivi

• Amianto

• Rumore

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e vibrazioni

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D.L.gs. n° 626 del 19/9/1994
sicurezza sui luoghi di lavoro

Diritti-doveri per le imprese ed i lavoratori
Recepimento di 8 direttive comunitarie in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori.
Le direttive recepite sono :
n° 391/89 : misure per promuovere il miglioramento della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ;
n° 659/89 : prescrizioni minime per i luoghi di lavoro ;
n° 655/89 : requisiti minimi delle attrezzature di lavoro ;
n° 656/89 : requisiti minimi dei mezzi di protezione individuali ;
n° 269/90 : movimentazione manuale dei carichi pesanti ;
n° 270/90 : prescrizioni minime per le attività ai videoterminali ;
n° 394/90 : protezione da agenti cancerogeni ;
n° 679/90 : protezione da esposizione ad agenti biologici ;
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D.L.gs. n° 626 del 19/9/1994
sicurezza sui luoghi di lavoro
nel suo complesso, non comporta che modifiche limitate alla precedente normativa,
in quanto è soprattutto mirato a una diversa impostazione del modo di affrontare le
problematiche della sicurezza sul lavoro.
Infatti gli aspetti organizzativi e comunicativi acquisiscono ora un rilievo particolare
che prima non era sostanzialmente riconosciuto.
Le innovazioni tendono, in particolare, a istituire nell’azienda un sistema di gestione
permanente e organico diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante:
la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi
e misure predeterminate;
l’informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro
Rappresentanti;
l’organizzazione di un servizio di prevenzione, i cui compiti sono espletati
da una o più persone designate dal datore di lavoro, tra cui il Responsabile
del servizio.
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D. L.vo n. 494 del 14/08/1996
Attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili

Norma rivolta ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali
vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della

sicurezza nei cantieri.

Di tipo fisico:

Di tipo chimico:

Di tipo biologico:

Rumore

Polveri

Batteri e Virus

Vibrazioni

Fumi

Insetti

Sostanze cancerogene
Sostanze nocive per contatto
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rischio chimico

Valutazione dei rischi
sicurezza nei cantieri.

ed adozione delle misure di sicurezza
Le sostanze o i preparati utilizzati nei cicli produttivi possono essere intrinsecamente
pericolosi (per esempio le sostanze tossiche o nocive) o esserlo in relazione alle
condizioni di impiego (per esempio l’azoto è un gas presente nell’aria che respiriamo
e quindi non è ne tossico ne nocivo; se però respiriamo aria con una elevata
concentrazione di azoto, allora l’esposizione a tale gas in quelle condizioni rappresenta
un rischio in quanto questo può portare a morte non per intossicazione ma per
asfissia).

Il rischio chimico è potenzialmente connesso
con l’impiego di sostanze o preparati chimici.
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… valutazione dei rischi

rischio chimico

sicurezza nei cantieri.

A seconda della loro natura
le sostanze e/o preparati chimici
possono dar luogo a:

rischi per la sicurezza o rischi infortunistici: incendio,
esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.;

rischi per la salute o rischi igienico-ambientali:
esposizione a sostanze/preparati tossici o nocivi, irritanti;

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rischio chimico

I rischi di natura igienico ambientali
sicurezza nei cantieri.

si hanno ogniqualvolta si creano le condizioni in cui si possono verificare
interazione tra le sostanze/preparati chimici impiegati nel ciclo lavorativo
e il personale addetto alla lavorazione.
Questo può verificarsi sia a causa di accadimento accidentale (perdita, anomalie
impiantistiche, incendi, sversamenti, reazioni anomale, ecc) sia a causa della
peculiarità dell’attività lavorativa.
Secondo le caratteristiche delle sostanze/preparati il rischio è determinato dal
livello e dalla durata dell’esposizione, dalla dose assorbita e dalle caratteristiche
dei soggetti esposti (sesso, età, presenza di patologie, ecc).

Le sostanze/preparati presenti
come inquinanti ambientali in
ambienti di lavoro si possono
presentano sotto forma di:
<<<

aerosol: particelle solide e/o liquide disperse
in un mezzo gassoso (polveri, fumi, nebbie).
aeriformi: sono costituiti da gas e vapori
(es: CO monossido di carbonio, O3 ozono, ossidi
di azoto e zolfo, vapori di benzina, alcol etilico, ecc)
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rischio chimico

L’assorbimento delle sostanze tossiche

sicurezza nei cantieri.
può avvenire per:
Inalazione:
l’inalazione, cioè l’introduzione nei polmoni durante la respirazione dell’agente
chimico, rappresenta la via di ingresso principale nel corpo di sostanze/preparati
pericolosi durante il lavoro.
Il rischio di esposizione per inalazione a sostanze/preparati chimici pericolosi
si presenta quando i processi o le modalità operative provocano l’emissione di
detti agenti con la conseguente diffusione nell’ambiente sotto forma di
inquinanti chimici aerodispersi.
Tra le norme igieniche ricordiamo il divieto di fumare nei luoghi di lavoro
ed in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze pericolose, in quanto
il fumo può ulteriormente veicolare all’interno dell’organismo il tossico, oltre
a presentare rischi specifici aggiuntivi quali la cancerogenicità dei prodotti di
combustione o rischi quali incendio, esplosioni, ecc.

ingestione
contatto cutaneo
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rischio chimico

L’assorbimento delle sostanze tossiche

sicurezza nei cantieri.
può avvenire per:
Inalazione
Ingestione:
l’ingestione accidentale di sostanze pericolose, specialmente in grandi quantità,
è piuttosto infrequente anche se non impossibile.
Tra le norme igieniche da rispettare ricordiamo il divieto di assumere cibi e
bevande nei luoghi di lavoro e in particolare dove è possibile l’esposizione a
sostanze pericolose, l’accurata pulizia delle mani prima di mangiare, il divieto
di conservare cibi e bevande in frigoriferi dove sono stoccate sostanze
pericolose, (es nei laboratori), contenitori etichettati a norma, non usare
contenitori per alimenti, ecc.

Contatto cutaneo:
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L’assorbimento delle sostanze tossiche

rischio chimico

sicurezza nei cantieri.
può avvenire per:
Inalazione
Ingestione
Contatto cutaneo:

<<<

in genere le sostanze chimiche sono assorbite dalla pelle più lentamente che
dall’intestino o dai polmoni.
Comunque le sostanze/preparati chimici (in particolare i solventi organici)
possono entrare nel corpo sia direttamente che attraverso indumenti impregnati.
Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può presentare durante le fasi di
manipolazione delle sostanze/preparati pericolosi.
Tra le norme igieniche da osservare ricordiamo per esempio l’eliminazione della
pratica di lavarsi le mani sporche di grasso con solventi perché questo oltre ad
esporre il lavoratore al contatto cutaneo diretto con la sostanza utilizzata per il
lavaggio comporta anche una modifica dello strato lipidico del derma che
rappresenta una barriera naturale protettiva.
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rischio chimico

D. L.vo n. 494 del 14/08/1996
sicurezza nei cantieri.
aerosol

Polveri

Nei cantieri edili si trovano prevalentemente polveri miste di varia
composizione che comprendono polveri di silicati contenute nella
sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo e polvere di gesso o di calce.
Si tratta di polveri a basso o nullo contenuto di silice libera cristallina.
Si producono per azioni meccaniche quali lavori di demolizione,
manipolazione di materiali polverulenti o friabili.

Fumi

Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in genere nei
lavori di carpenteria in ferro e di idraulica.

Nebbie

Ovvero particelle liquide che si formano durante lavori che comportano,
ad esempio, la spruzzatura di un prodotto.

Polveri, fumi e nebbie determinano patologie acute e croniche di tipo irritativo a
carico delle vie respiratorie e dei polmoni.
Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione alla presenza nei fumi e
nelle polveri di particolari agenti chimici.
La presenza di silice cristallina può essere causa di quadri di fibrosi polmonare
(forme iniziali di silicosi).
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rischio chimico

Polveri
sicurezza nei cantieri.
aerosol

Fonti

Le lavorazioni che maggiormente
espongono ad inalazione di polveri
sono:

Danni alla salute

Difesa

<<<

lavori di demolizione, caricamento
delle betoniere da sacchi o da silos,
demolizione di calcestruzzo con
martelli pneumatici.

L'esposizione alle polveri determina irritazione delle prime vie
respiratorie; col tempo può insorgere bronchite cronica.

Bagnare i materiali, usare utensili a bassa velocità
e dotati di sistemi aspiranti, utilizzare dispositivi
di protezione personale: maschere respiratorie o
facciali filtranti marcati CE, con filtro almeno di
tipo P1 (bassa efficienza).
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Rischio : Polveri senza silice
sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: non previste

Visite mediche
All’assunzione
Per destinazione di mansione

Periodicità: annuale

A richiesta del lavoratore

Accertamenti
<<<

Prima visita
e
successive

Cadenza
biennale
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Spirometria
se necessita
Rx torace
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Rischio : Polveri contenenti silice
sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. n. 1124.65 T.U. I.N.A.I.L.

Visite mediche
All’assunzione

Periodicità: annuale

Per destinazione di mansione
A richiesta del lavoratore

Accertamenti

<<<

Prima visita
e
successive

Cadenza
annuale

Spirometria
Rx torace

eventuale a
giudizio del
Medico

TAC
RMN

La periodicità annuale è prevista dalla normativa del 1965.
Nelle attuali realtà lavorative sarebbe sufficiente un controllo quinquennale.
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Rischio : Saldatura
sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico
“ Fumi di saldatura + Radiazioni ultraviolette e infrarosse “
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 303/56 (voci 19 F, 25 D e 46 B)

Visite mediche
All’assunzione

Periodicità: trimestrale

Per destinazione di mansione
A richiesta del lavoratore

Accertamenti

<<<

Prima visita
e
successive

Cadenza
biennale

Spirometria
se necessita
RX torace

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Cadenza
triennale

Visita
oculistica

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Slide 39

Fibre di vetro
sicurezza nei cantieri.
Largamente usate in edilizia per:
isolamento termico ("cappotto", all'interno dei tamponamenti perimetrali;
feltri stesi nei sottotetti; isolamento di impianti termici, ecc.);

isolamento e assorbimento acustico;
controsoffittature sospese in pannelli.
Legno lamellare

Fibre di vetro

Vi è possibilità di esposizione a particelle volatili durante
il taglio, la rifilatura e la sagomatura dei pannelli e nella
movimentazione durante la posa e la rimozione.

• Meno cedimento

• Più resistenza al fuoco

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… fibre di vetro
sicurezza nei cantieri.

Danni alla salute
Irritazione delle congiuntive, della pelle e prime vie aeree.
Secondo alcune fonti internazionali la lana di vetro è classificabile come
possibile cancerogeno.

Rimedi
• usare pannelli protetti sulle due facce;
• effettuare il taglio dei pannelli all'aperto e con strumenti a bassa velocità;
• usare maschere filtranti, marcate CE, con filtro P2, tuta lavabile ben chiusa
al collo e ai polsi, guanti e occhiali.
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rischio chimico

D. L.vo n. 494 del 14/08/1996
sicurezza nei cantieri.

Gas e vapori

aeriformi

I gas si diffondono rapidamente anche a grande distanza dalla loro sorgente
che può essere il risultato della manipolazione/lavorazione di prodotti chimici.
I vapori sono la forma gassosa di materiali che normalmente “ a temperatura
ambiente “ si trovano allo stato liquido (a volte anche solido) e che per effetto
dell’aumento di temperatura cambiano di stato facendo evaporare il liquido
(nello stesso modo in cui il vapore acqueo evapora dall'acqua).
Si generano, ad esempio, durante la posa di impermeabilizzanti a caldo.
I gas ed i vapori hanno un comportamento similare all’aria e con essa si
mescolano facilmente.
In concentrazioni sufficientemente elevate possono causare la morte, specie se
si sostituiscono all'ossigeno (provocano soffocamento).
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D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164

… gas

CAPO III - Scavi e fondazioni

Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Articolo 15 - Presenza di gas negli scavi

[1] Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere,
devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di
gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar
luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Rimedi
[2] Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la
irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente
aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi
respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle
collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale
addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli
operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore
colpito dai gas.
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D. L.vo 12 giugno 2003, n. 233
"Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive"
“Titolo VIII-bis – Protezione da atmosfere esplosive” modifiche D.Lvo 626.94

2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili
che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse
verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori, nebbie o polveri
infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per
il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater,
si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o
dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori
di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con
materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare
l'accensione di atmosfere esplosive.
Segnale di avvertimento per indicare le aree
in cui possono formarsi atmosfere esplosive

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Agenti cancerogeni
sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico
Il lavoro in edilizia comporta l’utilizzo di svariate sostanze chimiche.
Tra queste, i possibili agenti cancerogeni sono rappresentati dal catrame,
dal bitume e da alcuni tipi di oli minerali utilizzati come disarmanti.

Il catrame è una sostanza di colore bruno, densa e viscosa, che si ottiene raffreddando
i vapori che si liberano durante la distillazione secca del litantrace (il più importante
carbone fossile).
E' un sistema colloidale formato da una grande quantità di sostanze organiche e da
acqua in percentuale variabile dal 2 al 5%.
Il bitume è una miscela di idrocarburi naturali o residuati dalla distillazione del
petrolio grezzo più semplicemente chiamato greggio.
I bitumi naturali in miscela con sostanze minerali costituiscono gli asfalti naturali.

Gli oli minerali (lubrificanti) derivano dalla raffinazione del petrolio.
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Slide 45

Agenti cancerogeni
sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico
Il bitume e catrame sono presenti nei materiali usati per la pavimentazione delle
strade, e per l’impermeabilizzazione di coperture e fondamenta.
L’azione cancerogena è dovuta all’inalazione di fumi idrocarburi policiclici aromatici
che si liberano durante l’utilizzo a caldo.
La cancerogenicità del bitume da solo è in realtà molto dubbia (nessun studio
epidemiologico condotto su lavoratori esposti a solo bitume ha dimostrato effetti
cancerogeni).
Gli oli disarmanti hanno la funzione di facilitare la separazione fra il cassero ed il
calcestruzzo. Sono miscele di olii che possono contenere residui di zinco e manganese,
idrocarburi policiclici aromatici e a volte policlorobifenili.
Possono avere azione cancerogena sia per inalazione (quando vengono applicati
a spruzzo), sia per contatto (quando vengono applicati con pennelli).

Le misure di prevenzione consistono nella sostituzione, ove possibile, con prodotti
non nocivi, il divieto di applicazione a spruzzo, l’uso di dispositivi di prevenzione
individuale (respiratori, guanti ed indumenti a perdere).
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Agenti cancerogeni
sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico
La composizione dei prodotti chimici utilizzati in edilizia è molto complessa e varia:
in un solo preparato possono essere presenti numerosi composti, dei quali non
sempre sono note le caratteristiche tossicologiche.
Di seguito una classificazione dei prodotti chimici secondo un criterio funzionale:

Ausiliari

Additivi

oli disarmanti

fluidificanti

vernici

aeranti

cartoni bitumati

ritardanti

acceleranti

antigelo

idrofughi

adesivi
prodotti per trattamenti superficiali
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Agenti cancerogeni

Olio disarmante

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

Ausiliari

Ha la funzione di facilitare la separazione fra il cassero ed il calcestruzzo.
E’ liquido e viene diluito con acqua.
Viene applicato di solito con spazzoloni o a spruzzo, con una pompa a mano.
In genere si tratta di miscele di oli contenenti: solventi organici, metalli come zinco
e manganese, a volte oli esausti (contenenti anche quantità variabili di
policlorobifenili – PCB -, emulsionanti, prodotti bituminosi
(contenenti idrocarburi policiclici aromatici – IPA -).
L'esposizione è maggiore nelle industrie dei cementi precompressi, minore nel cantiere
tradizionale.

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Agenti cancerogeni

Vernici

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

Ausiliari

1- Antievaporanti:
Vengono spruzzate sulle gettate fresche di cemento per evitarne l'asciugatura rapida.
Contengono resine sintetiche, plastificanti e solventi organici.

2- Intumescenti:
Usate a scopo "antincendio".
Con il calore si rigonfiano creando uno strato protettivo della struttura da proteggere.
Possono essere a base acquosa (resine idrofile + polialcoli + espandenti e cariche
minerali) o a base organica (resine poliesteri + solventi organici).

3- Impermeabilizzanti o ricoprenti.
Vengono applicate sulle pareti per protezione dall'umidità.
Si tratta di emulsioni di bitume + resine acriliche + solventi organici (toluolo, xilolo,
acetone ecc.)

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Cartoni bitumati – Adesivi sintetici
Prodotti per trattamenti superficiali

Agenti cancerogeni
sicurezza nei cantieri.

Ausiliari

Di tipo chimico

Cartoni bitumati
Usati come impermeabilizzanti di coperture.
Sono formati da un supporto costituito da carta, fibre di vetro o naturali che viene
impregnato di sostanze impermeabilizzanti liquide (bitume o catrame) e da un
eventuale materiale di copertura che serve ad aumentare la resistenza e la sua
coibenza termica.
Sono applicati a caldo con grave rischio di inalazione di fumi di idrocarburi.
Essi vengono usate anche per imballaggi a livello industriale: per sacchi di cemento,
per cereali ecc.

Adesivi sintetici
Si tratta di collanti a base vinilica. Usati per la preparazione degli intonaci e
nell'incollaggio di materiali plastici e di legno.

Prodotti per trattamenti superficiali
Di varia composizione e utilizzo, usati per proteggere il calcestruzzo dagli agenti
atmosferici durante la sua maturazione.
Contengono cere, resine siliconiche, acriliche ecc.
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• Vernici
• Olio disarmante
• Cartoni bitumati
• Adesivi sintetici
• Prodotti per trattamenti superficiali

Agenti cancerogeni

sicurezza nei cantieri.

Ausiliari

Danni alla salute
I PCB (Policlorobifenili) contenuti negli oli esausti sono tossici per il fegato e il
sistema immunitario.
Gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) contenuti nei fumi che si sviluppano

durante l’applicazione a caldo dei cartoni bitumati sono cancerogeni.
Il contatto degli oli minerali con la cute e gli occhi provoca rispettivamente dermatite
follicolare e congiuntivite; gli oli minerali inoltre sono considerati cancerogeni.
I solventi organici sono tossici sistemici per il sistema nervoso, il sangue, il fegato e
l’apparato respiratorio.
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Agenti cancerogeni

Additivi

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

Vengono aggiunti agli impasti cementizi, direttamente dai produttori.
Da un punto di vista del rischio conseguente all'inalazione e manipolazione hanno
minor importanza degli ausiliari, sia per la loro natura chimica che per il fatto
che vengono usati in piccole quantità.
Per lo più possono dare irritazione cutanea per la presenza di alcali.

Fluidificanti

Acceleranti

Additivi
Aeranti

Antigelo

Ritardanti
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Idrofughi

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Agenti cancerogeni

… additivi

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

Fluidificanti:

migliorano la resistenza meccanica del calcestruzzo, riducendo la
quantità di acqua di aggiunta.
Contengono acidi carbossilici , lignisolfonati ecc.
Sono usati presso stabilimenti di produzione dei prefabbricati, in
genere aggiunti mediante dosatori automatici.

Aeranti:

producono minuscole bollicine entro l'impasto, per migliorare
la resistenza al gelo.
Sono costituiti da soluzioni alcaline di sali di acidi organici.

Antigelo

abbassano la temperatura di congelamento degli impasti.

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Agenti cancerogeni

… additivi

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

Ritardanti:

ritardano il tempo di presa (utili se la temperatura
ambientale è elevata).
Hanno composizione simile ai fluidificanti.

Acceleranti:

aumentano la velocità di reazione fra il legante
e l'acqua.
Usati d'inverno.
Sono soluzioni acquose di alcali (soda, potassa),
carbonati, silicati.

Idrofughi:

usati in soluzioni o in polvere da aggiungere
all'impasto.
Contengono cloruri, stearati, silicati alcalini.

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Agenti cancerogeni

Additivi: rimedi

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico
Per quanto riguarda gli oli minerali le soluzioni consistono nell’utilizzo, ove possibile,
di prodotti non nocivi a base vegetale; per prevenire lo spargimento di prodotto deve
essere evitata l’applicazione a spruzzo con pompe, preferendo quella con spazzoloni;
l’operazione deve essere eseguita in assenza di vento.
Durante l’utilizzo degli oli disarmanti è obbligatorio indossare una maschera
respiratoria con filtro per vapori organici, marcata CE, guanti, calzature resistenti
agli oli e tute apposite.
Nei lavori di applicazione a caldo dei cartoni bitumati a scopo impermeabilizzante,
devono essere sempre indossate maschere respiratorie marcate CE, con filtro
combinato per polveri e vapori organici.

In generale, nell'utilizzo di sostanze
chimiche vanno osservate alcune regole:
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segue

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Agenti cancerogeni

additivi: rimedi
… segue

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

In generale, nell'utilizzo di sostanze chimiche vanno osservate alcune regole:
richiedere al commerciante del prodotto, o direttamente al produttore, la scheda
tecnica e di sicurezza.
Mettere in atto le precauzioni d'uso che vi sono riportate.
utilizzare prodotti regolarmente etichettati ed osservare con cura la simbologia
e le frasi di rischio riportate in etichetta.
non travasare i prodotti in contenitori diversi.
indossare, se richiesto nella scheda, i dispositivi di protezione individuale
(maschere, occhiali, guanti, tute, ecc.).
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Agenti cancerogeni

Prodotti bituminosi

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

bitume tecnico (o artificiale): miscela di idrocarburi e composti organici complessi
ad alto peso molecolare, residuo della distillazione del petrolio greggio.

bitume naturale: è sinonimo di "asfalto". Si trova nelle rocce asfaltiche in molte
parti del mondo (Mar Morto, Lago della Pece...).

asfalto artificiale: è un conglomerato di bitume tecnico e pietrisco.
asfalto naturale: rocce silicee o calcaree + bitume naturale.
catrame: liquido nero oleoso contenente migliaia di composti aromatici che deriva
dal raffreddamento del gas di cokeria (catrame di carbon fossile).

pece: residuo della distillazione del carbon fossile.

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La quasi totalità delle pavimentazioni stradali è costituita da conglomerati
di bitume artificiale e pietrisco, mentre in passato era più usato il catrame.
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Agenti cancerogeni

Prodotti bituminosi: danni alla salute
Di tipo chimico

sicurezza nei cantieri.

acne o follicolite da idrocarburi policiclici: contenuti in tutti i prodotti nominati.
Si ha l'occlusione dell'ostio follicolare cui consegue ritenzione di secrezione
ghiandolare, la formazione del comedone e l'infezione.

tumore cutaneo: da idrocarburi aromatici policiclici (IAP), contenuti sia nel bitume
che nel catrame.

tumore polmonare: da IAP. Causato da fumi di bitume caldo nei lavori di
pavimentazione stradale e nelle impermeabilizzazioni di coperture.

ustioni: da bitume caldo.

Rimedi: È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuali:
maschere respiratorie marcate CE , con filtro per polveri di tipo P2,
guanti, indumenti protettivi.
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Agenti cancerogeni

Sostanze nocive per contatto

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

La seconda malattia professionale più frequente tra i lavoratori edili, dopo l'ipoacusia
da rumore, è rappresentata dalle dermatiti da contatto.
La malattia colpisce più spesso i muratori, i piastrellisti e i carpentieri.
Il meccanismo con cui d’azione può essere di tipo irritativo oppure allergico (in questo
caso oltre al potere sensibilizzante della sostanza risulta determinante anche la
predisposizione individuale del lavoratore).

Dermatite irritativa

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Dermatite allergica

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Dermatite irritativa: cause

Agenti cancerogeni
sicurezza nei cantieri.

Di tipo chimico

agenti chimici ( o fisici o biologici) che danneggiano la cute
con meccanismo diretto e nella sede di contatto (mani).

disidratanti: alcali e acidi , ossido e cloruro di calcio, acido fosforico ecc...

precipitanti: si legano alle proteine della pelle formando dei sali.
Formaldeide, sali di metalli pesanti.

cheratogenetici: inducono la formazione di comedoni e ipercheratosi
follicolare.
Causata da idrocarburi aromatici (prodotti bituminosi e derivati del petrolio).

da fibre di vetro: arrossamenti puntiformi nelle zone esposte (mani, volto,

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collo, torace), fortemente pruriginose.
Se le fibre di vetro sono trattate con collanti vi è possibilità di insorgenza di
dermatite allergica.
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Agenti cancerogeni

DAC - Dermatite allergica da contatto: cause
Di tipo chimico

sicurezza nei cantieri.

eczema da contatto
All'inizio è localizzata nella sede del contatto (mani), successivamente anche in
regioni cutanee diverse.
Si manifesta con arrossamento, edema, vescicole, croste, ragadi.
All'inizio è presente forte prurito; nelle forme cronicizzate vi è dolore provocato

dall'apertura delle ragadi.
Spesso la malattia recidiva.
Cause favorenti: contatto con sostanze abrasive e prodotti alcalinizzanti, pulizia
delle mani con solventi (acqua ragia..), traumi ripetuti.

DAC da metalli e/o plastica
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segue
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Agenti cancerogeni

… DAC: cause

sicurezza nei cantieri.
Di tipo chimico

DAC da metalli (cromo, cobalto, nichel).
È la forma più comune di dermatite professionale nei lavoratori edili.
Nel cemento sono frequentemente presenti sostanze fortemente allergizzanti, come i
sali dei metalli citati.
I metalli agiscono dapprima sensibilizzando la cute e successivamente scatenando la
reazione allergica ad ogni contatto successivo con quantità anche ridottissime di
sostanza allergizzante.
La malattia tende ad automantenersi anche perchè i metalli citati sono contenuti come
impurità in molti oggetti di uso quotidiano (oggetti in cuoio, fibbie metalliche, ecc.).

DAC da materie plastiche.
Molti prodotti usati in edilizia possono contenere resine epossidiche, fortemente
allergizzanti: collanti, vernici per legno, stucchi per muro ecc.
Inoltre resine formaldeidi che addizionate alla lana di vetro, collanti, ecc.

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Prevenzione: sostanze nocive per contatto
Di tipo chimico

Agenti cancerogeni

sicurezza nei cantieri.

La prevenzione per queste patologie cutanee si basa principalmente sull’uso costante
di guanti adatti o di creme barriera per evitare il contatto con gli agenti in causa.
E’ importante evitare di tenere a lungo a contatto con la pelle stracci o indumenti

sporchi e lavarsi accuratamente le mani utilizzando acqua e sapone oppure le
apposite paste lavamani (mai solventi).

In caso di insorgenza di alterazioni cutanee ci si deve
rivolgere immediatamente al medico competente.

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Etichettatura
Ci sono prodotti considerati pericolosi in tutta
l’Unione Europea e come tali sono regolamentati

Su tali prodotti vi è l’obbligo di apporre in modo visibile ed
indelebile l’etichetta che ne attesta il grado di pericolosità

Per questi prodotti vi è la raccomandazione di seguire scrupolosamente le istruzioni
stampate sulle etichette in merito al loro utilizzo, al loro immagazzinamento ed alle
modalità di smaltimento.

Tra i prodotti con queste caratteristiche sono compresi le sostanze
chimiche, i detersivi, i prodotti per la casa, i solventi e le vernici.

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… etichettatura - simboli
La normativa di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e dei
preparati pericolosi approntata dalla UE e recepita dall’Italia con i D.Lgs 52/97
e con il D.Lgs 285/98 e tutta una serie di vari decreti attuativi, getta le basi per
assicurare la protezione dell’uomo e dell’ambiente (consente di sapere che cosa
si intende per prodotto pericoloso, come si riconosce un prodotto pericoloso, quali
sono le precauzioni da adottare, come reagire in caso di infortunio) nonché consente
un corretto funzionamento del mercato interno (in quanto tutte le sostanze e
preparati pericolosi vengono così ad essere classificati, etichettati ed imballati in
maniera univoca e standardizzata in tutta l’UE).

I simboli di rischio chimico sono simboli che vengono stampati sulle etichette dei
prodotti chimici e che servono ad informare immediatamente riguardo ai tipi di
pericoli connessi all'uso, alla manipolazione, al trasporto ed alla conservazione
degli stessi.
I simboli sono di colore nero in un quadrato arancione incorniciato di nero.
Le dimensioni minime di questo quadrato sono di 10 mm × 10 mm, oppure almeno
il 10% della superficie totale dell'etichetta.
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I simboli di rischio

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Slide 66

… i simboli di rischio

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Slide 67

… i simboli di rischio

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Frasi convenzionali dei rischi
Le frasi R
Sono chiamate frasi R alcune frasi convenzionali che descrivono i rischi per la salute
umana, animale ed ambientale connessi alla manipolazione di sostanze chimiche.
Sono frasi codificate dall'Unione Europea nella direttiva 88/379/CEE, sostituita
dalla direttiva 1999/45/CEE (a sua volta modificata dalla direttiva 2001/60/CEE).
Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla lettera R seguita da
un numero.

Esempi:
R 5 : Rischio d'esplosione in presenza di calore.
R 6 : Rischio d'esplosione a contatto o meno con l'aria.
R 7 : Può provocare incendio.
R 8 : Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili.
R 9 : Può esplodere componendosi con sostanze combustibili.
R 10 : Infiammabile
R 13 : Gas liquefatto estremamente infiammabile.
R 14 : Reagisce violentemente a contatto con l'acqua.
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… frasi convenzionali dei rischi

Le frasi S
Sono chiamate frasi S alcune frasi convenzionali che descrivono i consigli di
prudenza cui attenersi in caso di manipolazione di sostanze chimiche.
Sono frasi codificate dall'Unione Europea nella direttiva 88/379/CEE.
Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla lettera S seguita da un
numero.

Esempi:
S 15 : Conservare lontano da fonti di calore.
S 17 : Tenere lontano da sostanze combustibili.
S 18 : Manipolare e aprire il recipiente con precauzione.
S 20 : Non mangiare e bere durante l'utilizzazione.
S 22 : Non respirarne le polveri.
S 23 : Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosol
S 24 : Evitare il contatto con la pelle.
S 25 : Evitare il contatto con gli occhi.
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… i simboli di rischio: note
Estremamente Infiammabili (F+) - sostanze e preparati liquidi con punti di
infiammabilità estremamente bassi e punto di ebollizione basso che a temperatura
e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria
Infiammabili (F) - Sostanze e preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità

Sensibilizzanti - sostanze e preparati che per inalazione o assorbimento cutaneo
possono dar luogo ad una reazione di iper sensibilizzazione per cui ad una
successiva esposizione si producono caratteristiche reazioni avverse

Cancerogeni - sostanze che , per inalazione ,ingestione o assorbimento cutaneo
possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza

Mutageni - sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

Teratogeni - Sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella
prole o danni a carico della funzioni o della capacità riproduttiva
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… i simboli di rischio: note

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Scheda di sicurezza

E’ un documento che fornisce
informazioni tecniche precise

E’ destinata agli utilizzatori
dei preparati pericolosi

Devono essere fornite
gratuitamente

Devono accompagnare
i prodotti pericolosi in commercio
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… le scheda di sicurezza riportano i seguenti dati:
• L'identificazione della sostanza o del composto, della società produttrice,
del distributore nazionale e i numeri telefonici per le emergenze
• Informazioni sulla sostanza o sul composto
• L'identificazione dei pericoli
• Le misure di primo soccorso
• Le misure antincendio
• Le misure in caso di fuoriuscita accidentale
• Le norme per la manipolazione e lo stoccaggio
• Le disposizioni per il controllo dell'esposizione
• Le proprietà chimiche e fisiche
• Notizie sulla stabilità e la reattività
• Informazioni tossicologiche
• Informazioni ecologiche
• Considerazioni sullo smaltimento in base alla normative europee e nazionali
• Informazioni sul trasporto
• Notizie sulla regolamentazione seguita e frasi di rischio
• Altre informazioni utili
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… i simboli di rischio: Prevenzione e Protezione

A

Interventi di Prevenzione

Eliminaz. o Riduz. del Rischio

A1

Prevenzione Primaria ( I°a)

Eliminazione del Rischio

A2

Prevenzione secondaria (II°a)

Controllo del Rischio

B

Interventi di Protezione

Protezione e contenimento
Del Rischio

B1

Protezione collettiva

Areazione, Formazione,
Organizzazione

B2

Protezione personale

Dispositivi di Protezione
Individuali ( DPI )

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D. L.vo n° 277 del 15/08/1991
Art. 3. Definizioni - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:

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a

agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;

b

valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato
o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda
dell'agente;

c

medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario
nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed
igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;

d

organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse
disposizioni previste da norme speciali.
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D. L.vo n° 277 del 15/08/1991

Art. 4. - Misure di tutela:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
<<<

la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;
utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;
controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente.
La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si
effettuano con le modalità e i metodi previsti per ciascun agente.
Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE,
nonché in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico
e tecnologico;
misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause
del superamento ed ovviarvi;
misure tecniche di prevenzione;
misure di protezione collettiva;
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
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D. L.vo n° 277 del 15/08/1991

i.
l.
m.
n.
o.

p)

<<<

… misure di tutela:

misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di
lavoro appropriati;
misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile
evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
misure igieniche;
informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti su:
1.
i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure
tecniche di prevenzione;
2.
i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove
fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di
loro superamento, per ovviarvi;
attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in
seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora trattisi di esposizione ad agenti
con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione
dell'attività comportante l'esposizione;
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D. L.vo n° 277 del 15/08/1991

… misure di tutela

q. tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di
lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta
dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
r. accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati
delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi
degli esami indicativi dell'esposizione;
s. accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari,
in particolare a quelle degli esami biologici indicativi dell'esposizione;
t. accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione
adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
u. un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, delle attività
che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei
dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro
rappresentanti nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla
normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.
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Che cos’è il rumore ?
Viene definito come un
“ suono sgradevole “
Esempio di rumore
trasmesso per via solida

Ha la stessa natura del suono, nel senso
che entrambi sono il risultato di energia
meccanica emessa da una sorgente che
si propaga in un mezzo (solido, liquido o
gassoso) sotto forma di vibrazioni
(immagini).
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Esempio di rumore
trasmesso per via aerea

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Slide 80

Il rumore

prodotto da una qualsiasi sorgente può propagarsi
direttamente per via aerea, può essere trasmesso per
via solida ( pavimenti, muri, ecc.) può essere riflesso
dal locale, quando non siamo all'aperto.

L'esposizione a rumore causa di danni
uditivi in funzione dell'intensità e della durata.
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Slide 81

Le onde sonore
si propagano in qualunque mezzo, in tutte le direzioni e con andamento circolare.
L’intensità del suono diminuisce all’aumentare della distanza dalla sorgente.

Sorgente sonora

Onde sonore
In questa animazione si vede l'onda dall'alto

Per poter sentire un suono continuo, la sorgente
deve vibrare con continuità , non una sola volta.
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Slide 82

Propagazione del suono
Nell’aria libera il suono si propaga uniformemente in tutte le direzioni, e la sua
intensità diminuisce all’aumentare della distanza dalla sorgente.
La stessa potenza sonora passa attraverso A1, A2, A3, A4, A5, A6 ma le aree
aumentano proporzionalmente al quadrato del raggio.

Sorgente sonora

Onde sonore

Questo significa che la potenza del
suono per unità di area (intensità
sonora) diminuisce proporzionalmente
al quadrato del raggio.

La “ legge dell’inverso del quadrato “ stabilisce che l’intensità del suono in campo
libero è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente.
Se la distanza raddoppia, l’intensità si riduce a 1/4; se triplica, l’intensità si riduce
a 1/9; se quadruplica, l’intensità si riduce a 1/16.
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Slide 83

Udito: formazione orecchio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

<<<

Padiglione auricolare
Ossicini (martello incudine, staffa)
Nervo acustico
Coclea
Orecchio medio
Membrana timpanica (timpano)
Canale uditivo

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Slide 84

Sintomi della perdita di udito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Necessità di farsi ripetere le frasi
Difficoltà nelle relazioni interpersonali fino al rifiuto
Errori di comprensione nella conversazione
Esclusione dalle relazioni sociali
Fatica e stress
Difficoltà di capire i bambini
Necessità di alzare il volume della televisione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

<<<

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Padiglione auricolare
Ossicini (martello incudine, staffa)
Nervo acustico
Coclea
Orecchio medio
Membrana timpanica (timpano)
Canale uditivo

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D. Lgs. 277/91 – Capo IV

Rischio rumore

attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/642/CEE

D. Lgs. 195/10 aprile 2006
attuazione della direttiva 2003/10/CE
relativa all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
(rumore e in particolare per l'udito)

Il decreto è entrato in vigore dal 14 giugno 2006, totalmente operativo dal
14 dicembre 2006, abroga il D.Lgs. 277/91 e introduce il nuovo Titolo V-bis
nel D.Lgs. 626/94 . che aveva regolamentato questo rischio fino ad oggi.
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D. Lgs. 195/10 aprile 2006
In sintesi il decreto fissa valori limite di esposizione e valori d'azione.
I valori limite di esposizione non superabili sono 87 dB(A) equivalenti per 8 ore
di esposizione e 140 dB(C) di picco.
Questi valori si intendono non presenti nell'ambiente di lavoro, ma all'interno
dell'orecchio del lavoratore.

Il datore di lavoro deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi di cui
al D.lgs 626/94 con la valutazione di questo rischio, deve effettuare misurazioni
strumentali se si può ritenere che vengano superati i valori inferiori d'azione.
A fronte della valutazione dei rischi vanno individuate le misure di prevenzione
e l'eventuale sorveglianza sanitaria.
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Slide 87

D. Lgs. 195/10 aprile 2006
Art. 49-quater. Valori limite di esposizione e valori di azione ….
2 - Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa
l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata
di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori
limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera
al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo
idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali
attività.

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Slide 88

Esempi di pressione sonora

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Slide 89

Identificazione delle zone rumorose

Misurazione dei livelli sonori
Valutazione dell’esposizione personale
al rumore
Riduzione del rumore

Riferimento ai programmi di
conservazione dell’udito
Sorveglianza medica
se del caso
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Selezione da un protettore
auricolare appropriato
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D. Lgs. 195/10 aprile 2006

Art. 49-quinquies. Valutazione del rischio ….
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi
che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura
i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
……
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e
protezione necessarie ai sensi ….
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed
effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8.
In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
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Slide 91

D. Lgs. 195/10 aprile 2006
Art. 49-sexies. Misure di prevenzione e protezione
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile ….
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro …
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro …
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro …
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di
sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali.
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
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Dispositivi Protezione individuali - Rumore

Cuffie auricolari:

per alti livelli di rumore, predominanza
di alte frequenze, uso non continuativo

Archetto:

per livelli di rumori medi, uso non
continuativo

Inserti auricolari:

per livelli di rumore medio/alti,
predominanze basse frequenze,
anche per uso continuato, anche
in ambienti caldi e umidi.

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Slide 93

Dispositivi Protezione Collettiva - Rumore
tendono a ridurre la rumorosità nei locali di lavoro agendo nell’ordine
La riduzione del rumore alla fonte: l’acquisto di attrezzature poco idonee e più
in generale l’inevitabile invecchiamento di tutte le attrezzature di lavoro inducono
vibrazioni delle strutture che si traducono in rumore.
La riduzione alla fonte interviene su queste anomalie strutturali eliminando i moti
vibratori indesiderati ed il rumore emesso.

Il confinamento: molte macchine, impianti o locali ad uso speciale sono rumorosi
di per sé: in questi casi il confinamento è una misura che interviene a separare la
fonte di rumore dall'ambiente di lavoro, spostandola fisicamente o creando delle
barriere fisiche (muri, pannelli o box interi) che impediscano la diffusione del
rumore negli ambienti circostanti.

L'assorbimento: nei casi in cui non è possibile ricorrere alle due misure precedenti
si cerca di ridurre la diffusione del rumore che avviene per riflessione sulle pareti e
superfici rigide; si adottano materiali in grado di assorbire la pressione acustica che
catturano il rumore senza farlo più rimbalzare nell'ambiente
(es. pannelli di Hemholtz).
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Slide 94

D. Lgs. 195/10 aprile 2006
La non ottemperanza al D.lgs 195/06 è sanzionata
penalmente, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
1.549,00 a 4.132,00 euro.
Sono inoltre previste gravi sanzioni nel caso in cui venga
accertata come conseguenza la sordità del lavoratore:
la sordità professionale di un lavoratore viene considerata
dalla magistratura come un reato riconducibile alle lesioni
personali colpose di cui all'articolo 590 del Codice penale
con la reclusione (se gravi) da 3 mesi a un anno o alla
multa da 500,00 a 2000,00 euro e per le lesioni gravissime,
unicamente con la reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni a più persone la
sanzione può essere aumentata del triplo.
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Sotto il termine "Vibrazioni"
si indica generalmente uno scuotimento “ più o meno accentuato “ del
corpo o parti di esso, in seguito a uso di specifiche attrezzature.

Gli effetti delle vibrazioni sull'uomo permettono
di dividere questa categoria di rischio in due parti:

vibrazioni al sistema mano-braccio, generalmente indotte
dall'uso di utensili, strumenti ad impugnatura manuale;
ad esempio l'uso di utensili manuali (martello demolitore,
mole, smerigliatrici, trapani, ecc.)
vibrazioni al corpo intero, causate
soprattutto dall'uso di mezzi di trasporto;
ad esempio per l'uso di autoveicoli, autocarri,
macchine operatrici, ruspe, escavatori, ecc.
Ognuna delle due categorie genera patologie differenti sull'uomo
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Slide 96

D.Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005
(attuazione della direttiva 2002/44/CE)
Alla data del 1° gennaio 2006 decorrono gli obblighi di “ misurazione e
valutazione" del rischio da vibrazioni meccaniche.
La norma prende in considerazione sia le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio, sia quelle trasmesse al corpo intero; oltre a definire i valori
di azione ed i valori limite, indica anche le modalità per effettuare la
valutazione dei rischi.
La norma invita il datore di lavoro a valutare e, (solo) "nel caso non siano disponibili
informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle
Regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori", a misurare i livelli
di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

La scelta del legislatore è quella di rendere disponibili dei dati attendibili cui fare
riferimento nella valutazione del rischio vibrazioni.
Ciò comporta la possibilità di evitare, nella maggioranza dei casi, rilevazioni che
risultano, da una parte, spesso complesse (a causa di una serie di fattori ambientali
e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni),
dall’altra, piuttosto onerose per le aziende.
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Vibrazione: livelli di rischio
Le vibrazioni meccaniche possono essere anche definite come un movimento
oscillatorio di un corpo solido intorno ad un punto o posizione di riferimento.
Le loro caratteristiche fisiche sono definite
1. dalla frequenza f, che è il numero di oscillazioni compiute in un secondo
(espressa in cicli/s, o in hertz, Hz),
2. dal periodo T, che è l’inverso della frequenza (espresso in secondi, s),

3. dalla lunghezza d’onda m, che è la distanza tra due creste d’onda successive
(espressa in metri, m), dall’ampiezza A, che è il valore massimo che la grandezza
misurata può presentare (espresso in m, m/s, m/s2).
La grandezza fisica usata per descrivere il rischio da vibrazioni è l'accelerazione
equivalente ponderata in frequenza, espressa in m/s 2 , sulle 8 ore di lavoro,
in simboli A(8).
È da evidenziare che il potenziale lesivo degli strumenti vibranti
è correlato quasi esclusivamente alla frequenza ed all’accelerazione.
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Slide 98

Attività lavorative e le vibrazioni
Le caratteristiche vibratorie più salienti che si riscontrano nel vasto e
diversificato mondo delle macchine agricole è necessario stabilirne una
tipologia di massima:

UOMO appiedato che opera tenendo sollevata la
macchina da terra tramite due impugnature
(motoseghe, decespugliatori, smerigliatrici angolari ecc.);

UOMO appiedato che segue e indirizza la macchina appoggiata
sul terreno ed opera guidandola tramite manubri (motocoltivatori,
motofalciatrici, troncatrici, martelli demolitori ecc.);

UOMO portato dalla macchina che opera seduto
guidandola tramite volante (trattrici agricole e
stradali, macchine movimento terra, carrelli industriali ecc.).
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Slide 99

Vibrazione: valori limite di esposizione
I valori di accelerazione cui fare riferimento nel caso di esposizione sono suddivisi in
tre fasce:

1. fascia di sicurezza: per essa non è prevista l’insorgenza di patologie relativamente
al tipo di esposizione per un individuo in condizioni normali di salute;
2. fascia di attenzione: essa fa scattare l’azione e si devono intraprendere tutte quelle
procedure che sono volte a ridurre l’esposizione;
3. fascia di pericolo: prevede l’interruzione dell’attività lavorativa perché viene
superato il valore limite.
I valori di accelerazione che individuano le fasce di esposizione sono:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
• valore giornaliero riferito ad 8 ore di esposizione che fa scattare l’azione
prevenzionistica: 2,5 m/s2;
• valore limite giornaliero riferito ad 8 ore di esposizione: 5 m/s2;

Vibrazioni trasmesse al corpo intero:
• valore limite giornaliero riferito ad 8 ore di esposizione: 1,15 m/s2;
• valore giornaliero riferito ad 8 ore di esposizione che fa scattare l’azione
prevenzionistica: 0,5 m/s2.
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Slide 100

Vibrazioni: misure preventive
Per ridurre al minimo l’esposizione alle vibrazioni meccaniche e i rischi che
ne conseguono viene attuato
• sostituzione delle attrezzature più vecchie con modelli ad emissione di livelli
inferiori di vibrazioni: trattrici con assale ammortizzato, cingoli in gomma,
scelta della tipologia di pneumatici con caratteristiche di attenuazione delle
vibrazioni;
• programmazione periodica della manutenzione dei mezzi (es. verifica dei livelli
della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, funzionalità del sedile, equilibratura
delle parti rotanti ecc.);
• organizzazione del lavoro in modo da ridurre i tempi di esposizione nelle
operazioni a maggior rischio con opportune pause dal lavoro;
• utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anti-vibrazioni quali
guanti antivibranti (certificati EN ISO 10819:1996);
• fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da
vibrazioni come ad esempio sedili e pneumatici che attenuino efficacemente le
vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione
trasmessa al sistema mano-braccio;
• adeguata formazione ed informazione dei lavoratori per insegnare agli stessi ad
utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro.
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