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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLA COSTITUZIONE
Prof.ssa Margherita Ramajoli
L’AMMINISTRAZIONE
NELLA COSTITUZIONE
Dagli ARTT. 5, 95, 97 e 98
emergono DIVERSI MODELLI di
AMMINISTRAZIONE
nessuno dei quali può assurgere al
rango di MODELLO PRINCIPALE
AMMINISTRAZIONE
come apparato servente del Governo
(art. 95)
autonomistica e comunitaria
(art. 5 e Titolo V)
come apparato a sé,
regolato direttamente dalla legge
(artt. 97 e 98)
MODELLO DELL’AMMINISTRAZIONE
ESPRESSO NELL’ART. 95 COST.
L’amministrazione servente del governo
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile, mantiene l’unità
di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e
coordinando l’attività dei Ministri
I Ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro
dicasteri
MODELLO ESPRESSO DALL’ART. 5 COST.
E SVILUPPATO NEL
TITOLO V DELLA PARTE SECONDA
Le AUTONOMIE LOCALI sono capaci di esprimere un
proprio indirizzo politico-amministrativo
La REPUBBLICA riconosce e promuove le autonomie
locali ed attua il più ampio decentramento dei servizi
statali
PLURICENTRISMO
(ART. 5, COSTITUZIONE)
DECENTRAMENTO
AUTONOMIA
Modifica delle
imputazioni all’interno
di una struttura
amministrativa che
rimane unitaria
Riconoscimento
dell’esistenza di una
pluralità di centri di vita
e di forza sociale
MODELLO ESPRESSO
DAGLI ARTT. 97 E 98 COST.
L’amministrazione ha un rapporto diretto con gli
interessi pubblici
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità della pubblica amministrazione
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione
PRIVATIZZAZIONI,
LIBERALIZZAZIONI,
DEREGOLAMENTAZIONI
hanno comportato una MODIFICA di componenti
importanti dell’assetto della COSTITUZIONE?
DUE TESI
Si assiste ad una
effettiva mutazione
(Guarino)
Vi è una semplice
modifica
nell’applicazione della
Costituzione,
resa compatibile dalla
nota elasticità delle
norme costituzionali
(Amato)
INNOVAZIONI
NON COSÌ RIVOLUZIONARIE
la PA continua a fornire
prestazioni essenziali alla
collettività
Nei servizi economici e,
a maggior ragione, nei
servizi sociali (sia per
ragioni di appetibilità
pratica, sia per
imperativi costituzionali)