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La responsabilità legale dell’allevatore
nella gestione dell’azienda zootecnica:
sicurezza alimentare
Dr. Roberta Talone Responsabile ff. U.O.C. Area “C” – Servizi
Veterinari –ASP Cosenza- Dipartimento di Prevenzione di
Castrovillari
Castrovillari 18 marzo 2012
PRINCIPALE NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
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Regolamento (CE) n. 178/2002
Regolamento (CE) n. 852/2004
Regolamento (CE) n. 853/2004
Linee Guida applicative del reg.852/2004
Linee Guida applicative del reg.853/2004
DGR 193/2008
DGR 668/2010
DGR -PNI
Regolamento (CE) n. 178/2002
• Stabilisce i principi generali della legislazione alimentare
• Istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare
• Fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Responsabilità dell’operatore
Reg. CE 178/2002
"operatore del settore alimentare è la persona fisica
o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa
alimentare posta sotto il suo controllo."
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"Spetta agli operatori del settore alimentare e dei
mangimi garantire che nelle imprese da essi
controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le
disposizioni della legislazione alimentare, inerenti alle
loro attività in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione e verificare che
tali disposizioni siano soddisfatte".
( art. 17)
• "Gli operatori del settore alimentare sono in
grado, meglio di chiunque altro, di elaborare
sistemi sicuri per l'approvvigionamento
alimentare e per garantire la sicurezza dei
prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto
essere legalmente responsabili, in via
principale, della sicurezza degli alimenti."
Considerando 30 Reg. 178/2002
Reg. (CE) n. 178/2002
Per garantire la sicurezza degli alimenti
occorre considerare tutti gli aspetti della
catena di produzione alimentare come un
unico processo, a partire dalla produzione primaria
inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla
vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa,
in quanto ciascun elemento di essa presenta un
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.
COSA SI INTENDE PER
PRODUZIONE PRIMARIA
• REG. (CE) 178/2002 art. 3 punto 17
• Tutte le fasi della produzione,dell’allevamento o della
coltivazione dei prodotti primari , compresi il raccolto,
la mungitura e la produzione zootecnica precedente la
macellazione e comprese la caccia e la pesca e la
raccolta di prodotti selvatici.
COSA SI INTENDE PER PRODOTTO
PRIMARIO
Reg. (CE) 178/2002
art. 2, comma 1, lettera a)
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• I prodotti della produzione primaria compresi i
prodotti della terra, dell’allevamento della
caccia e della pesca (a condizione che durante
le attività di magazzinaggio, trasporto e
manipolazione non subiscano alterazioni
sostanziali della loro natura originaria)
Regolamento (CE) 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari
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• Riguarda tutti gli alimenti
• Promuove un approccio integrato “dal campo alla
tavola” in quanto è necessario garantire la sicurezza
degli alimenti lungo tutta la catena alimentare a
cominciare dalla produzione primaria
• Interessa tutti i livelli:
- produzione primaria,
- trasformazione,
- distribuzione,
- scambi/esportazione
• Attribuisce la responsabilità primaria dell’igiene
degli alimenti agli operatori del settore alimentare
Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari
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Il Regolamento si applica alla
produzione primaria comprese le
attività di trasporto, stoccaggio e di
manipolazione svolte in azienda e le
operazioni di trasporto dall’azienda
ad uno stabilimento o a un mercato
Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari
non si applica:
• -alla produzione primaria per uso domestico privato
• -alla preparazione, alla manipolazione o alla
conservazione domestica di alimenti destinati
al consumo domestico privato
• -alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di
prodotti primari dal produttore al consumatore
finale o a dettaglianti locali che forniscono
direttamente il consumatore
(l’operatore deve rispettare le regole base dell’igiene e delle buone
pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro).
Obblighi per i produttori primari
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1.Notifica (DIA o altre forme di notifica
finalizzate alla registrazione dell’azienda)
2.Rispetto dei requisiti generali in materia di
igiene previsti dall’All. I parte A del Reg.(CE)
852/2004
• - garantire requisiti igienici
• - tenere le registrazioni previste
• - adottare misure correttive se informati di problemi riscontrati
durante il controllo ufficiale
Raccomandazioni
per produttori primari
• manuale di buona prassi bovini da
latte.pdf
manuale di buona prassi.pdf
• Adozione di manuali di
corretta
prassi
igienica
(All. I parte B del Reg.(CE)
852/2004
Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari
MANUALI DI CORRETTA
Prassi igienica
• Sono strumenti di aiuto per:
• • Definire i pericoli e i mezzi più adeguati per
• tenerli sotto controllo;
• • Suggerire le misure igieniche più adeguate;
• • Mantenere sotto controllo i pericoli e
• dimostrare la conformità alla
regolamentazione;
• •Individuare la documentazione essenziale
• devono essere validati dal Ministero della
Salute.
Reg. 852/04 All. I
Ambito di applicazione All. I
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L’allegato I del Reg. (CE) 852/2004 si
applica alla produzione primaria e alle
seguenti operazioni associate:
a) il trasporto,il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti
primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non
alteri sostanzialmente la loro natura
b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento
c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca
e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di
prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata
sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno
stabilimento
Reg. 852/04 All. I
Requisiti in materia di igiene
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Gli operatori del settore alimentare devono
• assicurare che i prodotti primari siano protetti da
contaminazioni tenendo conto di tutte le trasformazioni
successive cui saranno soggetti i prodotti primari
• rispettare le disposizioni legislative comunitarie e nazionali
relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e
nelle
operazioni associate comprese:
a) le misure di controllo della contaminazione derivante
dall’aria,
dal suolo,dall’acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali
veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi nonché il
magazzinaggio, la gestione e l’eliminazione dei rifiuti
b)Le misure relative alla salute e al benessere degli animali
nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la
salute umana compresi i programmi per il monitoraggio e il
controllo delle zoonosi e degli agenti zoonosici
Rintracciabilità
Art. 18 Reg (CE) 178/02
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E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità
degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla
produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento
o di un mangime
Rintracciabilità
Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
art. 19 Reg (CE) 178/02
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Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di
ritenere che un alimento da lui importato, prodotto non sia conforme
ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l’alimento non si trova più
sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare
esso deve avviare immediatamente procedure per il ritiro e
informarne le autorità competenti.
• Se il prodotto può essere arrivato al consumatore , l’operatore
informa i consumatori, in maniera efficace e accurata del motivo del
ritiro, e se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori
quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato
di tutela della salute.
• 4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità
competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi
provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
• Il dettagliante che acquista prodotti
• da un produttore escluso dal campo
• di applicazione del Regolamento 852
• ha l’obbligo della rintracciabilità e si
• assume la responsabilità diretta sui
• prodotti che acquista e ha quindi
• l’obbligo di mettere in atto le
• procedure di rintracciabilità in caso
• di allerta
Decreto 193/2007Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari
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Prevede sanzioni per i produttori
primari per:
_ mancata notifica all’autorità competente o
svolgimento attività quando registrazione
sospesa o revocata
_ mancata comunicazione aggiornamento
_ mancata ottemperanza all’allegato I parte A
del Reg. (CE) 852/04.
Responsabilità legale
La responsabilità civile
Responsabilità legale
Responsabilità morale
• Grazie per l’attenzione