Anna Masutti (LS Lexjus) Francesco Liverani (Allianz Global)

Download Report

Transcript Anna Masutti (LS Lexjus) Francesco Liverani (Allianz Global)

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
La responsabilità degli
operatori di ground
handling aeroportuali
attraverso i casi
giurisprudenziali
Avv. Anna Masutti / Dr.
Francesco Liverani
Milano, 29 Aprile 2014
Aprile 2014
1
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Sommario degli argomenti
La responsabilità dei gestori/operatori aeroportuali per i
casi di:
• bird strike,
• lesioni ai passeggeri,
• danni all’aeromobile.
Aprile 2014
2
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Danni da impatto con volatili ed altra fauna selvatica
(wildlife strike) negli aeroporti
La normativa (internazionale, comunitaria e nazionale) pone a carico del
gestore: la definizione e l’attuazione di misure di prevenzione del rischio di
wildlife strike (vedi Annesso 14 ICAO, Circolare ENAC APT-01B e il reg. per
la costruzione/esercizio degli aeroporti, Reg. UE n. 1108/2009, art. 8bis: (I
gestori degli aeroporti vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possono comportare
rischi inaccettabili per la sicurezza aerea nei dintorni dell’aeroporto e adottano, nei limiti
delle loro competenze, adeguate misure di mitigazione).
Il gestore aeroportuale deve porre in essere le procedure per eliminare e/o
mitigare le fonti attrattive per uccelli e altra fauna selvatica sul sedime
aeroportuale e nelle zone limitrofe (discariche nelle vicinanze etc).
Aprile 2014
3
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Natura della responsabilità per danni da wildlife/bird strike:
- Contrattuale: il rapporto tra gestore – utente viene qualificato di natura
contrattuale: a fronte della prestazione di servizi di natura commerciale viene
corrisposto il pagamento di tariffe aeroportuali (ground handling agreement). Vi è
la possibilità per il gestore di limitare la propria responsabilità?
- Extracontrattuale: art. 2043, 2050 cod. civ. per esercizio di attività pericolosa;
(il ns ordinamento ammette il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).
- Onere della prova liberatoria: a carico del gestore aeroportuale (art. 705 e ss.
cod. nav.) e basata sulla dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno (non è sufficiente la prova della impossibilità della prestazione
per causa a lui non imputabile richiesta dall’art. 1218 cc.).
- Danno risarcibile: danno diretto (all’aeromobile/terzi sulla superficie), danno
indiretto, danni non patrimoniali (perdita profitto per mancato uso dell’aeromobile,
ri-protezione passeggeri, perdita di avviamento e danni all’immagine, ecc.).
Aprile 2014
4
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Relative coperture assicurative
• Le polizze di assicurazione del gestore aeroportuale
prevedono la copertura per i danni causati da fauna e volatili
(wildlife/bird strike).
• Solitamente le polizze coprono, oltre ad danni diretti, anche i
danni indiretti se connessi ai primi, nei limiti previsti, tuttavia,
dall’art.8.5 dello IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA).
Aprile 2014
5
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Lesione ai passeggeri o danni agli aeromobili
causati dagli operatori di ground handling
-La responsabilità contrattuale dell’operatore/gestore aeroportuale e
limitazioni: articolo 8 dello IATA Standard Ground Handling
Agreement (SGHA).
-E’ possibile prevedere anche per gli operatori aeroportuali il
concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Trib.
Verona e Trib. Bari 2011)?
- La disposizione interpretativa contenuta nella circolare ENAC APT02b (art. 8.2 ‘Assicurazione’) e la giurisprudenza in tema di colpa
grave.
Aprile 2014
6
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Relative coperture assicurative
•Le polizze di assicurazione dei gestori e operatori
aeroportuali prevedono la copertura per i danni per l’attività di
ground handling.
•La copertura viene stipulata nei limiti stabiliti dallo SGHA.
• Solitamente le polizze coprono, oltre ad danni diretti, anche
i danni indiretti se connessi ai primi, nei limiti previsti, tuttavia,
dall’art.8.5 dello IATA Standard Ground Handling Agreement
(SGHA).
• Si riscontra oggi una frequente richiesta di assicurazione
delle responsabilità degli handler su basi diverse dello
SGHA.
Aprile 2014
7
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
ALCUNI CASI DI
RESPONSABILITA’ DEI
GESTORI/OPERATORI
AEROPORTUALI
Aprile 2014
8
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Caso I: Bird Strike
L’aeromobile, in fase di atterraggio, a circa 1.500
metri dal recinto perimetrale dell’aeroporto
impatta con uno stormo di uccelli levatisi in volo
da un campo di proprietà del comune.
Le questioni che possono sorgere riguardano:
1.
Quali sono I soggetti potenzialmente coinvolti
nell’evento?
2. Si può totalmente escludere la responsabilità
del gestore aeroportuale?
3. Quali voci di danno possono essere prese in
considerazione nel risarcimento per i danni
subiti dal vettore e quali coperture assicurative
sono operanti?
Aprile 2014
9
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Caso II: Responsabilità del vettore o responsabilità
dell’operatore aeroportuale?
Airport passengers fingers: un passeggero cade
mentre attraversa il finger per raggiungere
l’aeromobile.
Le questioni che possono sorgere riguardano:
1.
Contro chi può agire il passeggero?
2. Nei confronti del gestore aeroportuale o
della compagnia aerea o ancora può agire
direttamente contro l’assicuratore di
quest’ultima?
Aprile 2014
10
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Caso III: Groundhandler liability
Durante la movimentazione al traino dell’aeromobile “A”, a causa di
un’errata manovra del trattorista, l’ala di questo viene in contatto con uno
stabilizzatore orizzontale dell’aeromobile “B”, in sosta.
“A” e “B” riportano danni materiali e diretti.
La necessità di provvedere alla riparazione comporta inoltre la
cancellazione di alcuni voli che avrebbero dovuto essere effettuati con in
medesimi apparecchi.
“A” e “B” appartengono alla medesima compagnia aerea che ha stipulato
con un operatore di handling un contratto conforme al modello SGHA.
Aprile 2014
11
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS Lexjus Sinacta Studio Legale
Caso III: Groundhandler liability (segue)
Quali sono I soggetti potenzialmente coinvolti nella
vicenda?
Per la movimentazione di un velivolo effettuata al
traino è sempre necessario che il comandante sia
presente in cabina?
Quali voci di danno possono essere prese in
considerazione nel risarcimento per i danni subiti da B?
Nonostante sia stato sottoscritto uno SGHA tra
operatore e vettore, è possibile per quest’ultimo
sostenere la non applicabilità dello stesso?
Nell’ipotesi in cui il contratto di handling sia
applicabile, è questo valido anche per quanto concerne
B?
Aprile 2014
12
Allianz Global Corporate & Specialty SE
LS
Lexjus
Sinacta
Studio Legale
Allianz
Global
Corporate
& Specialty SE
Grazie
Aprile 2014
13