Adeguamento residui

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FISCO E CONTABILITA’
Adeguamento dei residui fra preventivo e rendiconto, arrivano le istruzioni Arconet
L'adeguamento dell'importo dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione può essere
approvato, prima del rendiconto, dalla giunta o dal responsabile finanziario (quando
l'adeguamento non comporti variazioni di cassa).
La Commissione Arconet ha affrontato il tema sul piano operativo il 22 febbraio scorso,
sottolineando che le variazioni dei residui non si configurano come variazioni di bilancio, in quanto
sono effettuate al solo scopo di adeguare il documento di previsione ai risultati del rendiconto.
I residui nel bilancio di previsione sono iscritti in termini di competenza e di cassa per l'ammontare
presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, al solo fine di fornire una rappresentazione
completa della situazione finanziaria dell'ente. Non rappresentano, quindi, il risultato di nuove
decisioni consiliari, ma l'effetto di scelte politico-strategiche e gestionali degli esercizi precedenti.
Le indicazioni di bilancio riguardanti i residui, pertanto, non sono oggetto di specifica approvazione
dal parte del consiglio.
Il rendiconto
Con il rendiconto, la giunta è tenuta ad adeguare, quando necessario, i residui, le previsioni di
cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze finali dell'esercizio
precedente (comma 6-quater, articolo 227 del Tuel).
Le regole del Tuel e del Dlgs 118/2011, con questa norma, si limitano a disciplinare la necessità di
adeguare i residui a seguito dell'approvazione del rendiconto, e dunque di «sostituire» i residui
presunti con quelli definitivi nell'apposita colonna del bilancio di previsione.
Questa dei residui non è definita «una variazione di bilancio», ed è effettuata nell'ambito delle
operazioni di chiusura (residui, risultato di amministrazione, fondo di cassa, fondo pluriennale
vincolato). Le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento sono trasmesse al tesoriere.
È possibile, tuttavia, che nelle more dell'approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di
variare l'importo dei residui presunti, se «sottostimati» rispetto ai dati di preconsuntivo, per non
determinare ritardi nel pagamento dei debiti (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti).
Quest'ultima fattispecie, non essendo espressamente regolata dalla legge, può essere oggetto di
specifica disciplina regolamentare da parte degli enti.
In assenza di disciplina nei regolamenti di contabilità, la Commissione Arconet ritiene che
l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla giunta, che è anche l'organo competente a
effettuare le variazioni di cassa. Nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti
di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale del
responsabile. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti
dall'allegato 8 al Dlgs 118/2011.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/03/2017
Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini