Condizioni complementari (CC) per l`assicurazione veicoli

Download Report

Transcript Condizioni complementari (CC) per l`assicurazione veicoli

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni complementari (CC)
per l’assicurazione veicoli
Edizione 01.2012
Autoveicoli: oldtimer e vetture d’amatore
2.2.3
1. Tutti i rischi
1.1
Chilometraggio massimo annuo
Il chilometraggio annuo del veicolo d’epoca/da collezione assicura to si presume limitato (max. 3.000 km all’anno ovvero max.
5.000 km all’anno). Ai sensi del presente accordo, per "anno" si
intende l’anno civile. Il chilometraggio massimo pattuito è indicato
nella polizza. Qualora sia possibile dimostrare che nel corso di un
anno civile il chilometraggio annuo pattuito è stato superato, non
sussiste alcuna garanzia assicurativa salvo il contraente non co munichi anticipatamente alla società il superamento del suddetto
limite. In tal caso la società ha facoltà di tariffare immediatamente
il mezzo come veicolo normale, abrogando le condizioni speciali
previste per i veicoli d’epoca o da collezione.
1.2
La società assume i costi di riparazione del veicolo fino a concor renza del valore attuale limitatamente al massimale.
2.2.4
2.2.4.1 per i cinque anni civili interi dalla data di ogni perizia
immediata o successiva: il massimale. Qualora il valore
attuale del veicolo al momento del sinistro sia superiore al
massimale, la società versa il valore attuale, in ogni caso
un importo non superiore a 1,2 volte il massimale;
Corse su pista
Assicurazione casco
2.1
Atti vandalici
2.2
2.2.4.2 successivamente: il valore attuale maggiorato del 10%, in
ogni caso fino a concorrenza del massimale indicato in
polizza.
La società assume i costi di riparazione del veicolo fino a concor renza del valore attuale limitatamente al massimale.
2.3
A integrazione delle Condizioni generali in materia di atti vandalici,
si applica quanto segue: sono assicurati come atti vandalici i danni
a veicoli parcheggiati ovvero durante la sosta o la fermata, perpe trati da soggetti e veicoli sconosciuti. Sono inclusi nella garanzia i
graffi, l’imbrattamento, gli spruzzi sulla vernice e sui cristalli. Tutte
le disposizioni previste dalle condizioni generali per i danni al
veicolo parcheggiato si intendono abrogate. Può essere applicata
la franchigia per i sinistri casco parziale, ove pattuita.
2.4
Direttive di indennizzo
2.5
Cristalli
I cristalli dei proiettori, dei fari supplementari, dei fendinebbia, degli
indicatori direzionali, delle luci di retromarcia, luci di retromarcia,
degli specchietti retrovisori e delle luci targa sono assicurati senza
franchigia. Non sono assicurati gli indicatori direzionali meccanici.
Tale elenco si intende conclusivo.
Massimale
2.6
Il massimale viene sancito nella polizza e può essere modificato,
qualora le condizioni di mercato lo richiedano. I documenti che
riportano una data di decorrenza o di emissione successiva alla
determinazione del massimale non costituiscono alcuna conferma
di tale importo.
Pezzi di ricambio in stoccaggio
La garanzia si estende ai danni da incendio, eventi naturali e furto
sui pezzi di ricambio in stoccaggio fino al 20% del massimale
indicato nella polizza.
3.
Deposito della targa
Durante il deposito delle targhe il premio per l’assicurazione casco
parziale rimane invariato, sul premio dell’assicurazione casco tota le viene concesso uno sconto.
Danno totale
Si ha un danno totale quando i costi di riparazione previsti supera no il valore attuale dell’oggetto.
SMAZ095I
Furto delle chiavi
In caso di furto o rapina delle chiavi di apertura e/o di accensione,
la società risarcisce i costi per le nuove serrature e le chiavi del
veicolo senza applicazione di franchigia.
La base per l’indennizzo è costituita dal massimale fissato dalla
società.
2.2.2
Danni di trasporto
Il veicolo è assicurato per i danni meccanici esterni improvvisi,
violenti e involontari provocati durante il trasporto su qualunque
tipo di mezzo, anche in fase di carico e scarico. Può essere
applicata la franchigia per i sinistri casco parziale, ove pattuita.
In luogo delle Condizioni generali per l’assicurazione casco si
applica quanto segue:
2.2.1
Accordo al valore attuale maggiorato
In deroga alla scala dei valori attuali maggiorati di cui alla polizza
ovvero alle Condizioni generali si applica quanto segue: in caso di
danno totale, per l’intero veicolo, inclusa la dotazione e gli acces sori, la società versa
Sono incluse nella garanzia le corse su pista. La garanzia non
comprende tuttavia i casi in cui i concorrenti si sfidino direttamente
in una gara di velocità oppure in cui sia prevista una rilevazione
dei tempi per verificare chi sia in grado di compiere un percorso
nel minor tempo possibile. Parimenti, non sono assicurati i giri di
prova legati a questi tipi di competizione. Sono incluse nella ga ranzia tutte le corse di regolarità.
2.
Accordo al valore attuale
In caso di danno totale, la società corrisponde per l’intero veicolo,
inclusa la dotazione e gli accessori, il valore attuale limitatamente
al massimale.
1