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Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Pr
Presidente
Delibera n
n. 179 del 1 marzo 20117
concernen
nte la sussisttenza di situ
uazioni di inconferibiilità/incompatibilità, aai sensi del d.lgs. n.
39/2013, iin merito alle
a designaazioni dei membri deel comitato
o di gestionne dell’Auttorità di
sistema po
ortuale del Mar
M Tirreno
o Centro Seettentrionaale. Fascicollo UVIF/9665/2017
orità Nazio
onale Anticoorruzione
Il Consigliio dell’Auto
nell’adunaanza del 1 marzo
m
2017;
visto l’artiicolo 1, co
omma 3, della legge 6 novembrre 2012, n. 190, seconndo cui l’A
Autorità
esercita po
oteri ispetttivi median
nte richiestta di notizie, informaazioni, attii e documeenti alle
pubbliche amministrrazioni e ordina l’adoozione di atti
a o provvedimenti richiesti daal piano
d piani di preven
nzione dellla corruzioone delle singole
nazionale anticorruzzione e dai
d
regole sulla traspparenza deell’attività amministra
a
ativa previsste dalla
amministrrazioni e dalle
normativaa vigente, ovvvero la rim
mozione dii comportamenti o attti contrastaanti con i piani
p
e le
regole sullaa trasparenzza;
visto l’art.. 16 del d.lgs. 8 aprilee 2013 n. 399, secondo cui l’Auto
orità nazionnale anticorrruzione
vigila sul rrispetto, da parte dellee amministrrazioni pub
bbliche, deg
gli enti pubbblici e deglli enti di
diritto priivato in controllo pub
bblico, dellle disposiziioni di cui al citato ddecreto, in tema di
inconferib
bilità e di in
ncompatibillità degli in
ncarichi, ancche con l’essercizio di ppoteri ispetttivi e di
accertamen
nto di singo
ole fattispeccie di conferrimento degli incarich
hi;
vista la dellibera dell’A
ANAC n. 833 del 3 aagosto 2016 concernen
nte: «Linee gguida in materia
m
di
accertamen
nto delle inconferibillità e delle incompatiibilità degli incarichi amministrrativi da
parte del responsabille della preevenzione della corru
uzione. Atttività di viggilanza e poteri
p
di
accertamen
nto dell’AN
NAC in caso di incaricchi inconferribili e inco
ompatibili;
vista la relaazione dell’’ Ufficio viggilanza sulll’imparzialità dei funziionari pubbblici (UVIF).
Fatto
Con le note prot. n. 193179 del 30 dicembbre 2016, n. 5152 del 16
1 gennaio 22017, prot. n. 9081
del 20 genn
naio 2107 e prot. n. 97747 del 23 ggennaio 20117, il Presid
dente dell’A
Autorità del Sistema
portuale d
del Mar Tirrreno Centro Settentrrionale ha chiesto
c
all’A
Autorità unn parere in
n merito
alla nomin
na del sig. Enrico
E
Luciaani e dell’in
ng. Antonio
o Cozzolino
o in qualitàà di compon
nenti del
Comitato di gestion
ne della meedesima ddell’Autoritàà di sistem
ma portualee del Mar Tirreno
1
Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Pr
Presidente
Centro Setttentrionalee, con riferiimento allee disposizion
ni del decreeto legislativvo 8 aprile 2013, n.
39.
In particollare, nella richiesta di parere
p
si poone l’attenzzione sul fattto che l’Ingg. Cozzolin
no, autodesignatosi rappresen
ntante del Comune ddi Civitavecchia nel Comitato
C
ddi gestione, riveste
anche la caarica di sindaco di Civ
vitavecchia , mentre il signor Lucciani è statoo componente dell’
ex Autorittà portuale di Civitavecchia.
Inoltre il ssignor Luciiani ricopree dal 2003 a tutt’oggi la carica di Presidentte della Com
mpagnia
portuale, ccooperativaa privata asssegnataria, nel porto di Civitav
vecchia, delll’autorizzazzione di
cui all’art. 17 della leegge n. 84/994, che preevede la som
mministraziione di mannodopera portuale.
p
Con riferiimento a taale circostaanza, il Preesidente delll’Autorità di sistema portuale chiede
c
se
l’eventualee conflitto di interesssi derivantte dalla po
osizione di Presidentee della com
mpagnia
portuale, p
possa risolvversi attraveerso l’istitutto dell’asten
nsione.
•
Sig
g. Enrico Lu
uciani.
a)
Insu
ussistenza di
d una situazzione di incoonferibilità,, ai sensi delll’art. 4 del dd.lgs. n. 39/
/2013, in
relazione aalla sua quaalità di ex componentte del comittato portualle di Civitaavecchia, noonché di
Presidente della Comppagnia portu
uale di Civittavecchia.
L’Autoritàà di sistemaa portuale del
d Mar Tirrreno Centrro Settentriionale è un ente pubblico non
economico
o di rilevan
nza nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 5 del
d decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169 conceernente: “R
Riorganizzaazione, razzionalizzaziione e sem
mplificazion
ne della
disciplina concernen
nte le Auto
orità portuuali di cui alla legge 28 gennaiio 1994, n. 84, in
attuazionee dell’articolo 8, comm
ma 1, letteraa f), della leggge 7 agosto
o 2015, n. 1 24”.
Il sig. Enrrico Lucian
ni, già comp
ponente deell’Autoritàà portuale di
d Civitaveecchia fino alla sua
trasformazzione in Au
utorità di sistema
s
porrtuale, è staato designatto dalla Reegione Laziio, quale
componen
nte del Com
mitato di gesstione dellaa medesima Autorità di sistema poortuale.
Tale soggeetto è, altrresì, presideente della compagniaa portuale di Civitaveecchia, coo
operativa
privata asssegnataria nel
n porto dii Civitaveccchia dell’au
utorizzazion
ne di cui alll’art. 17 deella legge
n. 84/94, per la som
mministrazzione di m
manodoperaa portuale su cui l’A
Autorità di sistema
portuale d
del Mar Tiirreno Cen
ntro Settenttrionale svo
olge attivittà di vigilaanza, regolaazione e
controllo.
L’art. 4 deel d.lgs. n. 39/2013
3
stab
bilisce che: «A coloro che, nei du
ue anni preecedenti……
…abbiano
ricoperto cariche in enti di diritto privatoo regolati o finanziatii dall'ammiinistrazionee o ente
pubblico che confeerisce l'inccarico, non
n possono essere co
onferiti: b)) gli incarrichi di
amministrratore di entte pubblico
o, di livello nazionale, regionale e locale».
2
Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Pr
Presidente
Tale fattisp
pecie non può
p ritenerssi verificataa, con riferimento ad entrambe
e
lee cariche esaaminate,
perché, neel primo caaso la norm
ma richiede che si pro
ovenga da un
u ente reggolato e fin
nanziato,
mentre com
me si è dettto l’Autorittà di sistemaa portuale è un ente pu
ubblico nonn economicco.
Quanto all secondo caso,
c
l’art. 4 del d.lgss. n. 39/2013 richiedee, invece, inn destinaziione che
l’incarico da conferirre sia quelllo di “amm
ministratoree di ente pubblico”,
p
m
mentre nel caso di
specie si trratta di unaa designazio
one di un coomponente del comitaato di gestioone dell’Au
utorità di
sistema po
ortuale, senzza deleghe gestionali.
g
b)
Susssistenza di una situazzione di con
nflitto di interesse
i
tra
a la carica di Presiden
nte della
compagniaa portuale Civitavecchi
C
ia società coooperativa per
p azioni e la carica di compon
nente del
Comitato ddi gestione dell’Autorità
d
à di sistema portuale di Civitavecch
hia.
Esclusa, qu
uindi, la su
ussistenza di
d una situaz
azione di in
nconferibilittà, ai sensi ddell’art. 4 del
d d.lgs.
n. 39/20133, va valutaato se l’even
ntuale conttemporaneaa permanen
nza dell’inccarico di Prresidente
della com
mpagnia po
ortuale Civ
vitavecchia società cooperativa per azionni e la caarica di
componen
nte del Com
mitato di geestione dell’’Autorità di
d sistema portuale di C
Civitavecch
hia possa
dar luogo aad una situaazione di co
onflitto di iinteressi, almeno poten
nziale.
La vicendaa all'esame dell’Autori
d
ità si inquaddra in un co
ontesto norrmativo gennerale che denota
d
la
sempre creescente atteenzione prestata dal leggislatore alll'indeclinab
bile valore ddella imparzzialità in
sede di eespletamen
nto dell'atttività amm
ministrativaa, esigenzaa questa ccompendiatta dalla
formulazio
one del novvello art.6 bis
b della L. n
n. 241 del 1990,
1
così co
ome introddotto dalla L.
L n. 190
del 2012, cche giunge a configuraare un geneerale doverre di astensiione del puubblico funzzionario
in caso di conflitto dii interessi anche
a
solo ppotenziale. Tale interv
vento norm
mativo si collloca nel
d imparziaalità e traspparenza delll'azione
solco dellaa progressivva valorizzazione del principio di
amministrrativa, com
me evincibiile dall'artt. 97 dellaa Costituzione, ad oopera della stessa
giurisprud
denza mediaante l'appllicazione in
n sede analogica, sia pure con le dovute cautele,
dell'art. 511 c.p.c..
Trattasi qu
uindi di un percorso virtuoso,
v
ch
he ha condo
otto ad una rinnovata consapevollezza del
ruolo stesso del fun
nzionario amministrattivo, nel quadro
q
di un
u ideale rravvicinameento tra
funzione p
pubblica e funzione giurisdizioonale, sicco
ome entram
mbe inform
mate a sov
vrapposti
principi d
di obiettività ed imparzialità. Questo percorso
p
haa portato poi il leggislatore
all’approvaazione del Codice
C
di comportam
c
mento il cui articolo 7 stabilisce
s
chhe: «Il dipen
ndente si
astiene dall parteciparre all'adozio
one di decissioni o ad attività
a
che possano cooinvolgere interessi
propri, ovvvero di su
uoi parenti, affini entrro il secon
ndo grado, del coniugge o di con
nviventi,
oppure di persone co
on le quali abbia rappporti di freq
quentazionee abituale, ovvero, di soggetti
od organizzzazioni con cui egli o il coniugee abbia caussa pendentee o grave innimicizia o rapporti
di credito o debito significativ
vi, ovvero di soggettti od organ
nizzazioni di cui siaa tutore,
3
Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Pr
Presidente
curatore, p
procuratoree o agente, ovvero di eenti, associazioni anch
he non ricoonosciute, comitati,
c
società o sttabilimenti di cui sia amministrat
a
tore o geren
nte o dirigente. Il dipeendente si asstiene in
ogni altro
o caso in cui esistan
no gravi rragioni di convenienza. Sull'asttensione decide
d
il
responsabiile dell'ufficcio di apparrtenenza».
La giurisprrudenza am
mministrativ
va (cfr. T.A
A.R. Lombaardia-Milano
o, sez. IV, ssentenza 133 maggio
2013, n. 1137; T.A.R
R. L'Aquilaa-Abruzzo, sez. I, 19 marzo 2014, n. 261; T.A.R. CaampaniaSalerno, seez. II, 17 marzo
m
20144, n. 577 e da ultimo
o T.A.R. Campania
C
SSalerno, sezz. II, 12
maggio 20015, n. 968)) ritiene ch
he il doveree di astensione - qualee conseguennza obbligaatoria di
fronte ad iipotesi di conflitti
c
di interessi - ppostuli "un
na correlazione immeddiata e direttta fra il
contenuto della deliberazione e specifici
s
intteressi" del pubblico am
mministrat ore.
Nel caso prospettato
o, il sig. Enrico
E
Lucciani - già presidentee della Coompagnia portuale,
p
cooperativva privata asssegnataria nel porto ddi Civitaveccchia dell’au
utorizzazioone di cui alll’art. 17
della leggee n. 84/94, per la som
mministrazioone di man
nodopera po
ortuale - anndrebbe a ricoprire
r
anche la caarica di com
mponente del comitatto di gestio
one di quelll’Autorità ddi sistema portuale
p
del Mar T
Tirreno Cen
ntro Settenttrionale, ch
he svolge neei confronti di tale coompagnia atttività di
vigilanza, rregolazionee e controllo.
Infatti, ai ssensi dell’arrt. 11, comm
ma 5 del d.llgs. n. 169//2016, il com
mitato di geestione di un
u AdSP
“delibera, su propostta del Presidente, in oordine alle autorizzazi
a
oni ed allee concession
ni di cui
agli artico
oli 6, comm
ma 11, 16
1 e 18 dii durata su
uperiore a quattro annni, determ
minando
l'ammontaare dei relaativi canonii, nel rispeetto delle disposizion
ni contenuute nei deccreti del
Ministro d
delle infrastrutture e deei trasportii, di cui, rispettivame
r
ente, all'artticolo 16, co
omma 4,
ed all'articcolo 18, com
mmi 1 e 3”..
L’art. 17 ((Disciplina della forniitura del laavoro portu
uale tempo
oraneo) dellla legge 84//94 così
come mod
dificato dall d.lgs. n. 169/2016
1
ddispone chee: « 1. Il presente
p
art
rticolo disciiplina la
fornitura d
di lavoro teemporaneo, anche in dderoga all'aarticolo 1 della
d
legge 223 ottobre 1960, n.
1369, alle imprese di cui agli arrticoli 16 e 18 per l'essecuzione delle
d
operazzioni portu
uali e dei
nsi dell'articcolo 16, com
mma 3. 2. Le
L autorità portuali o, laddove
servizi porrtuali autorizzati ai sen
non istituiite, le autorrità marittim
me, autorizzzano l'eroggazione delle prestaziooni di cui all comma
1 da partee di una im
mpresa, la cu
ui attività ddeve esseree esclusivam
mente rivolt
lta alla forn
nitura di
lavoro tem
mporaneo per
p l'esecuzzione dellee operazion
ni e dei serrvizi portuuali, da ind
dividuare
secondo un
na procedu
ura accessibile ad imprrese italianee e comunittarie. Dettaa impresa, che
c deve
essere dottata di adeeguato personale e rrisorse proprie con specifica
s
caaratterizzazzione di
profession
nalità nell'essecuzione delle
d
operaz
azioni portu
uali, non deve
d
esercita
tare direttam
mente o
indirettam
mente le attività di cui agli articooli 16 e 188 e le attività svolte ddalle societtà di cui
all'articolo
o 21, comm
ma 1, letteraa a), ne' devve essere deetenuta direettamente o indirettam
mente da
una o più imprese di cui agli artticoli 16, 188 e 21, com
mma 1, letterra a), e nepppure deve detenere
d
partecipazioni anche di minoran
nza in una o più impreese di cui ag
gli articoli 116, 18 e 21,, comma
1, lettera aa), impegnan
ndosi, in caaso contrariio, a dismetttere dette attività
a
e paartecipazion
ni prima
4
Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Pr
Presidente
del rilasciio dell'auto
orizzazionee. 3. L'auttorizzazionee di cui al
a comma 2 viene rilasciata
r
dall’autoriità portualee o, laddovee non istituuita, dall’au
utorità mariittima entroo centoventi giorni
dall'individ
duazione dell'impressa stessa e, comu
unque, sub
bordinatam
mente all'aavvenuta
dismission
ne di ogni eventuale
e
atttività e parrtecipazion
ne di cui al medesimo comma. L'impresa
subentrantte è tenutaa a corrispo
ondere il vvalore di mercato
m
di dette
d
attivittà e parteccipazioni
all'impresaa che le dism
mette. 4. L’’autorità poortuale o, laaddove non
n istituita, l’’autorità marittima
m
individua lle procedurre per garan
ntire la conttinuità del rapporto di lavoro a fa
favore dei soci e dei
dipendentii dell'impreesa di cui all'articolo
a
221, commaa 1, lettera b), nei connfronti dell'impresa
autorizzataa».
Risulta, qu
uindi evidente, il confflitto di intteresse tra controllore
c
e controllaato che sorrgerebbe
qualora il Sig. Luciaani dovesse assumere la qualità di compon
nente di coomitato di gestione
dell’AdSP in esame.
E la sola aastensione non
n bastereebbe a sanaare tale ipottesi di confflitto di intteressi, essendo tale
conflitto generalizzaato e permaanente, in quanto l’in
nteressato, in qualità ddi compon
nente del
di gestione dell’Autoriità portualee, con i suoi provvedim
menti, interrverrebbe, anche
a
in
comitato d
maniera d
decisiva, su
ull’attività privatistica
p
a della com
mpagnia alll’interno ddella quale detiene
specifici in
nteressi.
c)
Con
nsiderazioni dell’ufficio
In base allle considerrazioni soprra espresse,, non si rittengono vio
olate le dissposizioni di
d cui al
d.lgs. n. 39/2013. Tu
uttavia, nell caso in essame, si rittiene integrrata un’ipootesi di con
nflitto di
interessi cche non trova esprressamente il suo riferimento
r
o in una norma di
d legge:
l’incompattibilità in esame non
n è quindi di tipo fo
ormale, maa “materialee” tra la carica
c
di
componen
nte dell’Autorità porttuale e queella di pressidente di una societtà la cui attività è
regolata daalla stessa Autorità.
A
Tale
T situazione di inteerferenza è di natura tale da inflluenzare
l’esercizio indipenden
nte, imparzziale e obietttivo della funzione
f
pu
ubblica riveestita, non sanabile
o dovere di astensione
a
previsto
p
dall legislatoree.
con il solo
Si rimette, infine, allla valutazione dell’am
mministraziione vigilan
nte, la valiidità degli atti e/o
provvedim
menti adottaati sig. Luciiani, nella ssituazione di
d interferen
nza sopra ddescritta, neel tempo
nel quale lo stesso era componente dell Comitato
o portuale e presidennte della suddetta
compagniaa.
d) Preccedenti orien
ntamenti e deecisioni dell’A
Autorità sul punto.
p
Con riferiimento allaa fattispeciee in esame si evidenzzia che l’Au
utorità ha già esamin
nato una
situazione simile a qu
uella segnalata, nella qquale il preesidente di un ente puubblico eco
onomico
ricopriva, al contemp
po, la caricaa di amminiistratore un
nico della so
ocietà strum
mentale, tottalmente
partecipataa dal medessimo ente. Nel pareree sulla norm
mativa in daata 4 novem
mbre 2015 nel caso
5
Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Pr
Presidente
AG 76/15/A, l’Autorità ha riten
nuto, infattti, sussisten
nte una situaazione di coonflitto di interessi
potenziale, in quanto
o “……si im
mmedesimaano nella stessa
s
perso
ona le figurre di contrrollore e
controllato
o, a scap
pito dell’im
mparzialitàà che devee permearee l’agere ddell’amminiistratore
pubblico.””
Allo stesso
o modo, l’’Autorità si
s è espresssa con la delibera
d
n. 378/2016 del 6 apriile 2016,
pubblicataa sul sito istituzionale dell’AN
NAC, nellla quale, proprio iin riferimeento ad
un’Autorittà portualee, ha stabiliito la sussiistenza di un’ipotesi
u
di
d conflittoo di interesssi tra la
carica di p
presidente di
d un’Auto
orità portuaale e quellaa di socio di
d una socieetà la cui attività
a
è
regolata daalla stessa Autorità.
A
•
Ing
g. Antonio Cozzolino
o.
Con riferiimento all’aautodesignaazione dell’’Ing. Anton
nio Cozzolino, Sindacco di Civitaavecchia
quale com
mponente del
d comitato
o di gestioone dell’Ad
dSP, in esaame si esprrimono le seguenti
considerazzioni.
a) Insu
ussistenza di
d situazioni di inconferribilità di cu
ui all’art. 4 del
d d.lgs. n. 339/2013.
In prima b
battuta, si deve
d
sottoliineare l’insuussistenza di
d una situaazione di innconferibilittà di cui
all’art. 4 ciitato d.lgs. n.
n 39/2013,, per coloroo che sia staati sindaci e successivam
mente sia nominati
n
“amministtratori di un
u ente pu
ubblico di livello nazzionale”, no
on prevedeendo la no
orma, in
provenienzza, la caricaa politica.
b) Com
mprovata esperienza
e
dei
d componeenti del com
mitato di geestione. Incoompatibilitàà TUEL.
Inccompetenza dell’Autoriità. Valutazzione del Ministero
M
vigilante
v
e ddei Presiden
nti delle
Autorità di sisttema portuaale.
mprovata esp
perienza e qualificaziooni del Sin
ndaco di
Quanto allle valutaziioni relative alla com
Civitaveccchia nei setttori dell’eco
onomia deii trasporti e portuale, richiesta da
dalla citata circolare
c
Ministero delle infraastrutture e trasportii in ordinee alle com
mpetenze deei compon
nenti dei
comitati d
di gestioni delle Auto
orità di sisstema portuale, bisog
gna sottolinneare che le stesse
esulano d
dalle comp
petenze di quest’Aut
utorità, resstando di competenzza del Prresidente
dell’Autorrità di sistem
ma portualee o eventuallmente del Ministero vigilante.
v
E proprio
o a tali organi spettaa applicare la nuova normativaa, valutanddo l’intenziione del
legislatore in merito al ruolo dii tipo “tecn
nico” piutto
osto che po
olitico che debbano riivestire i
componen
nti dei comiitati di gestiione di un’A
Autorità di sistema portuale.
Così comee esula dallaa valutazion
ne di quest’’Autorità l’analisi dellee situazionii di incomp
patibilità
previste p
per i Sindacci dal TUE
EL, così c ome già riibadito da quest’Autoorità con l’atto
l
di
segnalazion
ne n. 7 del 4 novembre 2015 con
ncernente: “Criticità della
d
normaativa contenuta nel
6
Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Pr
Presidente
d.lgs. 18 aagosto 2000, n. 267 (“T
Testo unicoo delle legggi sull'ordin
namento deegli enti loccali”), in
tema di esiimenti alle cause di inccompatibiliità e di confflitto di inteeressi”.
Tutto ciò premessso e consid
derato,
DELIBER
RA
- nei casi esaminati, da un lato
o, l’insussisstenza dellee violazion
ni delle dispposizioni di
d cui al
decreto leggislativo 39/2013 e, daall’altro, l’e sistenza di un conflitto di interesssi potenziaale tra la
carica riveestita dal signor Enricco Luciani e l’incarico
o che questt’ultimo anndrebbe a ricoprire
r
quale com
mponente deel comitato di gestionee dell’Auto
orità di sisteema portuaale del Mar Tirreno
Centro Setttentrionalee.
Raffaele
R
Caantone
Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 1 marzo 2017
E
Il Segretariio, Maria Esposito
7