I soggetti legittimati ad impugnare le decisioni disciplinari del CDD

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Transcript I soggetti legittimati ad impugnare le decisioni disciplinari del CDD

I soggetti legittimati ad
impugnare
le
decisioni
disciplinari del CDD
La legittimazione ad impugnare le decisioni del Consiglio
Distrettuale di Disciplina spetta, nel caso di affermazione di
responsabilità, all’incolpato e, per ogni decisione (*) , al
Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato stesso è
iscritto, nonché al Procuratore della Repubblica ed al
Procuratore Generale del Distretto della Corte di Appello ove
ha sede il CDD che ha emesso la decisione. Ne consegue che,
anche nel nuovo quadro normativo, l’eventuale denunciante, cui
non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al
ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice
civile o penale per far valere i propri interessi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin,
Paggio), sentenza del 2 maggio 2016, n. 103
rel.
Del
(*) NOTA:
Con riferimento all’inciso di cui in massima, cfr. Consiglio
Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni),
sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5, secondo cui “Anche nel
nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014),
il provvedimento di archiviazione dell’esposto non è soggetto
ad autonoma impugnazione avanti al CNF, la quale è infatti
riservata alle decisioni finali pronunciate all’esito del
procedimento disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012), tra le
quali non rientrano le delibere assunte nella fase preprocedimentale e prive del carattere di decisorietà e
definitività“.
Pubblicato in Giurisprudenza CNF | Contrassegnato 103/2016