L`impugnazione tardiva è inammissibile - Home Page

Download Report

Transcript L`impugnazione tardiva è inammissibile - Home Page

L’impugnazione
inammissibile
tardiva
è
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il
termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della
decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione
temporis), giacché i termini per la impugnazione delle
decisioni sono perentori e non possono pertanto essere
prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali
espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia),
sentenza del 2 maggio 2016, n. 104
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense
(pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile
2016, n. 82, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f.
Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 69,
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De
Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio
Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin),
sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5, Consiglio Nazionale
Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28
dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f.
Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 11 novembre 2015, n.
159, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio),
sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale
Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 16
luglio 2015, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f.
De Giorgi, rel. Pasqualin), sentenza del 16 aprile 2014, n.
48.
Pubblicato in Giurisprudenza CNF | Contrassegnato 104/2016,
RDL n. 1578/1933 art. 50