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Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
DELIBER
RA N. 26 DEL
D
18 gen
nnaio 2017
TO: Istanzaa congiuntta di pareere di preccontenzioso
o ex art. 211, comma 1, dell
OGGETT
d.lgs.50/20016 presenttata da Lup
ppu S.r.l. e dal Comu
une di Padrru (SS)– Prrocedura ap
perta per laa
progettazio
one definittiva ed eseccutiva dei llavori di reealizzazione delle opeere di argin
natura e dii
difesa spon
ndale e il rifacimento
o di alcunii attraversamenti strad
dali del Rioo Rizzolu nel centro
o
abitato di P
Padru – Im
mporto a baase di gara: eeuro 520.9220,56 - S.A. Comune ddi Padru (SSS)
PREC 1166/16/L
Errore nellla formulaazione dell’offerta – iimpossibiliità della prestazione – inammisssibilità
E’ inammiissibile un’o
offerta la cu
ui formulazzione rendee la prestazione imposssibile. Non è possibilee
acquisire d
dichiarazion
ni integrativ
ve dell’offerrente al finee di rettificaare l’offertaa errata.
Art. 95 d.llgs. 18 apriile 2016, n.. 50
IIl Consiglio
VISTA l’isstanza prott. n. 1748133 del 24 novvembre 20116 presentata congiunttamente daalla secondaa
classificataa Luppu S.rr.l. e dal Co
omune di P
Padru (SS), con
c la quale gli istantti rappreseentano chee
la concorrrente Ledd
da Costruzzioni S.n.c ., poi risulltata aggiudicataria ddella gara in oggetto,,
formulavaa un’offertta Tempo recante un
na riduzione dei tem
mpi di eseccuzione dei lavori dii
100 giorn
ni rispetto ai 120 preevisti da crronoprograamma, e che la dittaa seconda classificata
c
a
Luppu S.rr.l. contesttava l’amm
missibilità ddi tale offeerta, in quaanto tecniccamente im
mpossibilee
eseguire i lavori in
n soli 20 giorni;
g
la SS.A., pur dichiarand
do che l’oofferta non
n risultavaa
anomala, richiedevva comunq
que giustifficazioni all’aggiudiicataria laa quale attestava dii
duta in errrore nellaa formulazzione delll’offerta sttessa, in qquanto la riduzionee
essere cad
offerta peer l’elemen
nto “Temp
po” volevaa essere di 20 giorn
ni e non ddi 100, come invecee
dichiarato
o. Gli istan
nti, nel premettere cche il ricallcolo del punteggio
p
nnon modifficherebbee
la graduattoria, chie dono tuttaavia se l’errrore nellaa formulazione dell’oofferta tecn
nica sia daa
ritenere e rrore mateeriale scusaabile, o se l’offerta s ia da ritenere inamm
missibile;
VISTA la giurisprudeenza (Conss. Stato, Add. Plenaria 13 novemb
bre 2015, nn. 10) per cui, in lineaa
generale, ««nelle proceedure ad ev
videnza pubbblica, finaalizzate allaa stipulazionne di un co
ontratto, laa
commissio
one aggiudiicatrice non può, a causa di dichiarazion
d
ni correttivve dell’offerente o in
n
esecuzionee di un’indaagine volta a delineare la reale volontà dello stesso, mannipolare, modificare
m
o
adattare l’offerta in assenza di disposizion
ni in tal senso direttte, contenuute nella lex specialis::
1
Via M. Mingghetti, 10 – 0018
87 Roma
Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
diversamen
nte, verreb
bbe leso il principio di par con
ndicio fra i concorrennti, nonchéé quello dii
affidamentto da essi riposto
r
nelle regole ddi gara e neella predisp
posizione ddelle rispetttive offertee
economich
he. Queste ragioni han
nno condottto la giurissprudenza di
d questo C
Consiglio dii Stato (cfr..
Sez. III, sent. 17 luglio 2012 n. 4176;
4
id. 26 marzo 2012 n. 1699) ad
a affermarre il princip
pio secondo
o
cui non p
può consentirsi alle co
ommissionii aggiudicaatrici la mo
odifica di uuna delle componentii
dell’offertaa sostituend
dosi, anche solo parziialmente, allla volontà dell’offerennte e interp
pretando laa
sua stessa vvolontà fru
utto di sceltee insindacabbili. La retttifica dell’offferta, eseguuita al fine di ricercaree
la effettivaa volontà deell’offerentee, è ammisssibile, in adeesione ai prrincipi di coonservazion
ne degli attii
giuridici e di massim
ma partecipaazione alle gare pubbliche, purch
hé ad essa ssi possa perrvenire con
n
ragionevolle certezza e senza attingere a fon
nti di cono
oscenza estrranee all’offferta medessima, né ad
d
inammissib
bili dichiarrazioni integrative delll’offerente (Cons. di Stato,
S
Sez. IIII, 28 marzzo 2014, n..
1487)»;
RITENUT
TO che, nel
n caso di specie, l ’Offerta Tempo,
T
inserita all’innterno dellaa Busta C
contenentee l’Offerta Economicca, recava uuna riduzio
one dei tem
mpi contraattuali che rendeva laa
prestazion
ne tecnicam
mente imposssibile; che l’offerente dichiarava di essere inncorso in errore
e
nellaa
sua formu
ulazione; ch
he non era possibile rrettificare l’offerta stessa senza aacquisire dichiarazionii
integrativee dell’offereente;
RILEVAT
TO che sullla questionee posta puòò decidersi ai sensi dell’art. 10 deel Regolam
mento per ill
rilascio deii pareri di precontenzi
p
ioso di cui aall’art. 211, comma 1, del d.lgs. 188 aprile 20116, n. 50;
IIl Consiglio
ritiene, neii limiti di cu
ui in motiv
vazione chee:
-
pecie la forrmulazione dell’offertaa Tempo della
d
Leddaa Costruziioni S.n.c.
nell caso di sp
ndeva la prrestazione tecnicamen
nte imposssibile e pertanto l’offferta era da
d riteneree
ren
inaammissibile.
Raffa
faele Cantonne
Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 30 gennaio 2017
2
Il Segretariio, Maria Esposito
E
2
Via M. Mingghetti, 10 – 0018
87 Roma