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PIERI ASSOCIATI
Studio Tributario & Societario
VOLUNTARY
DISCLOSURE 2017
ULTIMA POSSIBILITÀ PER REGOLARIZZARE I CAPITALI ESTERI
SOMMARIO
1
PREMESSA
2
ESEMPI DI ACCORDI STIPULATI DALL’ITALIA
PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
3
PRESUPPOSTI E AMBITO TEMPORALE DELLA
NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE
4
LA PROCEDURA IN SINTESI E PRINCIPALI
EFFETTI PER CHI SI METTE IN REGOLA
CONTATTI
PIE
Studi
PREMESSA
Gli strumenti di cooperazione internazionale a disposizione degli
Uffici demandati ai controlli fiscali renderanno sempre più difficile il
mantenimento all’estero di attività non dichiarate all’erario.
Saranno infatti presto operativi gli accordi bilaterali per lo scambio di
informazioni fiscali su richiesta stipulati tra lo Stato italiano ed alcuni
dei principali Paesi considerati in passato non collaborativi, come ad
esempio Svizzera, Monaco, Singapore, Liechtenstein, Stato di Jersey,
Isola di Man, Gibilterra, Guernsey, Isole Cook, Isole Cayman, Hong Kong,
Andorra, Bermuda e Panama. Segnaliamo peraltro che tutti questi Paesi
hanno aderito al Common Reporting Standard, nuovo standard unico
globale elaborato dall’OCSE con il quale sarà implementato tra gli Stati
aderenti lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
n particolare gli Stati per i quali sarà operativo lo scambio
automatico di informazioni (al più tardi a partire dal 2018 su dati
relativi al 2017) sono più di cento. Bahamas, Dubai, Antigua e Barbuta
e Isole Vergini Britanniche sono solo alcuni dei Paesi che saranno
presto tenuti a fornire informazioni relativamente ai titolari dei capitali
ivi detenuti. Inutile negare quindi che la pervasività e l’attenzione nei
controlli dell’Autorità fiscale e giudiziaria italiana renderà sempre più
difficoltoso il mantenimento all’estero di attività non dichiarate nella
denuncia dei redditi.
In tale scenario internazionale l'alternativa alla fuga, mediante trasferimento dei capitali in altri Stati non collaborativi (in cui il rischio paese gioca un ulteriore fattore di
incertezza), è senza dubbio rappresentata dall’adesione alla nuova - ed ultima - procedura di Voluntary disclosure, in scadenza il prossimo 31 luglio 2017.
La seconda edizione della Voluntary disclosure introdotta con il D.L. 193/2016 offre nuovamente la possibilità a coloro che hanno commesso violazioni tributarie
nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con rilevanti sconti per quanto riguarda le sanzioni amministrative da corrispondere all’erario.
È confermata inoltre, anche nella nuova versione, l’esclusione dalla punibilità per alcuni rilievi penali tassativamente individuati dal Legislatore.
Le principali novità riguardano invece la possibilità per il contribuente di procedere al pagamento del dovuto in autoliquidazione, con maggiori benefici in termini di
sanzioni applicabili e l’estensione della regolarizzazione agli anni 2014 e 2015.
In questo documento saranno brevemente analizzate:
• l’ambito di operatività e la decorrenza degli accordi per lo scambio di informazioni su richiesta stipulati dall’Italia con Svizzera, Monaco, Panama,
Liechtenstein, in attesa della piena operatività dello scambio automatico di dati finanziari che interesserà anche i suddetti Paesi, a partire dal 2017 per quanto
riguarda il Liechtenstein e dal 2018 per gli altri;
• i presupposti per accedere alla procedura di Voluntary disclosure ed i periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione;
• gli step per il suo perfezionamento;
• gli effetti premiali in ordine alla riduzione del carico sanzionatorio ed alla non punibilità dei reati connessi all’emersione delle attività non dichiarate.
IL NOSTRO RUOLO
Lo Studio effettuerà una prima ricognizione riguardo alle violazioni oggetto di regolarizzazione allo scopo di formulare una prima stima dei costi della procedura, ivi incluso
un controllo circa la presenza di eventuali cause ostative. In caso di prosecuzione del mandato professionale, sulla scorta della documentazione e delle informazioni
raccolte, lo Studio provvederà alla presentazione dell’istanza telematica di Voluntary disclosure ed alla predisposizione della relativa informativa di corredo e delle
deleghe di pagamento. Il contribuente verrà inoltre assistito nella fase di contraddittorio con l’Agenzia delle entrate ai fini della definizione degli accertamenti e del
perfezionamento della procedura.
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PIE
GLI ACCORDI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI STIPULATI DALL’ITALIA
Svizzera
Stud
Principato di Monaco
Lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera è già operativo. L’Agenzia
delle entrate italiana potrà richiedere all’Autorità svizzera dati di un singolo
contribuente o più soggetti quali correntisti investitori/risparmiatori con posizioni
aperte presso istituti di credito svizzeri. Le indagini, riguardanti qualunque
imposta prevista nel nostro Ordinamento, non potranno avere per oggetto
informazioni, fatti o circostanze anteriori alla data del 23.02.2015 (data di
firma del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni
siglata tra i due Stati) e non potranno altresì avere ad oggetto una ricerca
generalizzata e indiscriminata di informazioni (cd. fishing expedition). Sono
ammesse invece richieste di gruppo in base a criteri puntuali, come ad esempio
quelle riguardanti i nominativi dei titolari di conti chiusi o sostanzialmente
“svuotati” successivamente il 23.02.2015.
L’accordo tra Italia e il Principato di Monaco è basato sul modello Ocse di
Tax information exchange agreement (Tiea) e prevede richieste individuali o
di gruppo in relazione alle principali imposte dei due Stati (IRES, IRAP, IRPEF,
sostitutive, imposta sulle successioni e donazioni per quanto riguarda il lato
Italia) con particolare riferimento a “comportamenti elusivi”. Le richieste
di gruppo potranno avere ad oggetto in particolare i “conti chiusi”, i “conti
sostanzialmente svuotati” e i “conti inattivi” (categoria residuale). L’efficacia
dell’accordo, come nel caso della Svizzera, è retroattiva e consente di risalire
alle informazioni rilevanti effettuate a partire dal 02.03.2015. L’accordo sarà
presto operativo; in particolare le richieste di informazioni potranno essere
inoltrate a partire dal giorno successivo alla reciproca notifica dei due Paesi
dell’avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica.
(*) Scambio automatico di informazioni con la Svizzera a partire dal 2018.
(**)In caso di attività detenute in Svizzera sarà possibile massimizzare i
benefici derivanti dall’adesione alla procedura di VD con dimezzamento
delle annualità accertabili e delle sanzioni previste per le violazioni da
quadro RW.
(*) Scambio automatico di informazioni con Monaco a partire dal 2018.
(**) In caso di attività detenute nel Principato di Monaco sarà possibile
massimizzare i benefici derivanti dall’adesione alla procedura di VD con
dimezzamento delle annualità accertabili e delle sanzioni previste per le
violazioni da quadro RW.
Liechtenstein
La legge 210/2016 ha dato efficacia all’accordo siglato lo scorso anno sullo
scambio di informazioni tra l’Italia e Liechtenstein. L’accordo è fondato sul
modello Ocse di Tax information exchange agreement (Tiea) e consentirà la
trasmissione di informazioni su richiesta dei due Paesi relativamente a tutte
le imposte.
Le richieste potranno essere individuali o di gruppo. Quest’ultime potranno
avere ad oggetto i “conti chiusi”, “conti sostanzialmente svuotati” e “conti
inattivi” a far data dalla firma dell’accordo (26.02.2015).
Le richieste di scambio di informazioni potranno essere inoltrate solo a partire
dal giorno successivo alla data di notifica da parte di ciascuno Stato del
completamento delle procedure di ratifica interne.
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 208/2016 chiude l’iter di
ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni del 30.12.2010 tra
l’Italia e la Repubblica di Panama. Saranno escluse, anche in questo caso,
richieste di informazioni generalizzate su uno o più contribuenti; viceversa
potranno essere scambiate informazioni rilevanti ai fini fiscali, anche riferite a
gruppi di contribuenti, sulla base di criteri puntuali (caso Panama Papers), con
possibilità di estendere lo scambio di dati anche ad annualità antecedenti - fino
a tre - la data di entratata in vigore della Convenzione.
Le disposizioni dell’accordo saranno operative dal primo giorno del quarto mese
successivo alla data in cui si sarà perfezionata la reciproca notificazione delle
procedure di ratifica interne dei due Paesi.
(*) Scambio automatico di informazioni con il Liechtenstein a partire dal
2017.
(**) Ai fini della Voluntary disclosure in caso di attività detenute in
Liechtenstein non si applicano, come nel caso di Monaco e Svizzera, le
disposizioni di sfavore connesse al raddoppio di sanzioni e dei termini di
accertamento.
(*) Scambio automatico di informazioni con Panama a partire dal 2018.
(**) Nel caso di attività detenute a Panama, stante la formulazione
letterale del nuovo art. 5-octies del D.L. 167/1990, continuerebbe
ad applicarsi il raddoppio dei termini di accertamento, oltre ad essere
esclusa l’equiparazione di Panama ai Paesi non black list ai fini della
determinazione delle sanzioni da quadro RW.
Repubblica di Panama
VOLUNTARY DISCLOSURE 2017
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PRESUPPOSTI E AMBITO TEMPORALE DELLA NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE
Studio Tributario & Societario
La procedura è rivolta in particolare:
• a coloro che detengono investimenti ed attività finanziarie non dichiarate all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La Voluntary
disclosure è attivabile quindi da persone fisiche, società semplici/equiparate ed enti non commerciali che hanno omesso o errato a compilare l’apposito
prospetto in dichiarazione dei redditi dedicato alla segnalazione degli investimenti e delle attività estere;
• alle società residenti al fine di rettificare eventuali violazioni fiscali inerenti ad infedeltà dichiarative ai fini delle imposte sui redditi, IRAP, IVA e degli
adempimenti di sostituto di imposta;
• a coloro che detengono contante o valori al portatore, anche custoditi in cassette di sicurezza oggetto di evasione fiscale in periodi d’imposta ancora aperti.
La procedura dovrà necessariamente interessare anche l’eventuale “titolare effettivo” delle attività estere ovvero, in ogni caso, coloro che abbiano avuto disponibilità
delle attività finanziarie.
CAUSE IMPEDITIVE
Impediscono l’accesso alla procedura la formale conoscenza di verifiche fiscali o di procedimenti penali inerenti le attività oggetto di disclosure e la presentazione di
altra istanza di Voluntary disclosure. Resta tuttavia possibile accedere alla procedura di Voluntary disclosure nazionale ove sia stata inoltrata istanza nel 2015 per quella
internazionale e viceversa.
PERIODI D’IMPOSTA RILEVANTI
L’istanza di Voluntary disclosure deve riguardare tutti i periodi d’imposta ancora accertabili per il contribuente, come di seguito indicati:
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI OMESSA /
INFEDELE
OMESSA
PAESE OVE È LOCALIZZATA
L'ATTIVITÀ
PERIODI D'IMPOSTA ACCERTABILI
AI FINI DEL
MONITORAGGIO FISCALE
AI FINI DELLE IMPOSTE
DA REGOLARIZZARE
Black list senza accordo per lo
scambio di informazioni con
l'Italia
NO
dal 2004 al 2015
dal 2004 al 2015
SI
dal 2004 al 2015
dal 2004 al 2015
Black list con accordo entrato
in vigore entro il 24.10.2016 o
siglato entro il 2.3.2015
NO
dal 2004 al 2015
dal 2004 al 2015
SI
dal 2009 al 2015
dal 2009 al 2015
Non black list
Indifferente
dal 2009 al 2015
dal 2009 al 2015
NO
dal 2004 al 2015
dal 2006 al 2015
SI
dal 2004 al 2015
dal 2006 al 2015
Black list con accordo entrato
in vigore entro il 24.10.2016 o
siglato entro il 2.3.2015
NO
dal 2004 al 2015
dal 2006 al 2015
SI
dal 2009 al 2015
dal 2010 al 2015
Non black list
Indifferente
dal 2009 al 2015
dal 2010 al 2015
Black list senza accordo
INFEDELE
WAIVER (*) O RIMPATRIO
DELL'ATTIVITÀ (ANCHE
GIURIDICO)
(*) Il Waiver è il documento con cui il contribuente autorizza l'intermediario finanziario estero a trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana le informazioni
relative alle attività detunute presso l'istituto.
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PIE
LA PROCEDURA IN SINTESI E PRINCIPALI EFFETTI PER CHI SI METTE IN REGOLA
Stud
Non punibilità per specifici reati
IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI VOLUNTARY DISCLOSURE ESCLUDE IL CONTRIBUENTE DALLA RESPONSABILITÀ PENALE
IN RELAZIONE AI SEGUENTI REATI:
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
• Dichiarazione infedele;
• Omessa dichiarazione;
• Omesso versamento di ritenute;
• Omesso versamento di IVA e,
se commessi in relazione ai predetti reati tributari,
• Riciclaggio;
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
RIDUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il procedimento di determinazione delle sanzioni applicabili a seguito della regolarizzazione è articolato e caratterizzato da molteplici variabili come ad esempio la scelta
della modalità di liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni (autoliquidazione / liquidazione dell’Ufficio), l’avvenuto rimpatrio o meno delle attività estere
ovvero la produzione di un waiver sottoscritto dall’intermediario estero. Il tutto si complica se poi nel caso di autoliquidazione siano rilevati dall’Ufficio carenti versamenti.
Per questa eventualità sono previste ulteriori penalità parametrate alla differenza tra quanto autoliquidato e il dovuto.
In questa sede segnaliamo che nello scenario migliore - rimpatrio delle attività o waiver, autoliquidazione e versamento senza errori da parte del contribuente - le sanzioni
potranno essere ridotte, per quanto riguarda le violazioni reddituali, fino al 12,5% del minimo (sanzione finale = sanzione minima * 12,5%) e al 16,7%, sempre del
minimo edittale, per quanto concerne invece le violazioni relative al monitoraggio fiscale (sanzione finale = sanzione minima * 16,7%).
VERIDICITÀ E COMPLETEZZA DELLA DISCLOSURE
Chi aderisce alla procedura di Voluntary disclosure è tenuto ad offrire un quadro veritiero e completo delle violazioni commesse nei periodi accertabili in relazione alle
attività ed ai redditi non dichiarati al fisco, senza alcuna omissione, pena il rischio di inapplicabilità degli effetti premiali illustrati, pensiamo ad esempio all’emersione
di ulteriori attività / investimenti da tassare ovvero l’esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate. Preme segnalare al riguardo anche l’inserimento del nuovo
reato di ricorso fraudolento alla procedura di Voluntary disclosure per chiunque si avvalga della stessa al fine di far emergere investimenti o attività finanziarie connessi
a rilievi penali diversi da quelli coperti dalla procedura.
LA PROCEDURA IN SINTESI
ENTRO IL 31 LUGLIO 2017
• Inoltro del modello di adesione alla VD in via telematica all’Agenzia delle entrate.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017
• Invio della relazione di accompagnamento a mezzo pec.
• Autoliquidazione e versamento delle somme dovute all’erario (unica soluzione o pagamento della prima delle tre rate). Se si opta per la liquidazione da
parte degli uffici delle entrate il pagamento (anche in tre rate) è dovuto a partire dalla scadenza prevista per il singolo atto notificato.
La procedura si perfeziona al seguito del pagamento integrale delle somme dovute, autoliquidate dal contribuente, ovvero liquidate dall’Agenzia delle entrate, nel caso
sia demandata a quest’ultima la quantificazione del dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
VOLUNTARY DISCLOSURE 2017
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I NOSTRI CONTATTI
FEDERICO PIERI
Dottore Commercialista
[email protected]
CECILIA LAMI
Avvocato Penalista
[email protected]
MILANO
PIERI
ASSOCIATI
VIA ROBERTO
LEPETIT, N.°8/10 - 10124
Studio Tributario & Societario
TEL. 02 00696497 - FAX 02 00696301
SAN MINIATO (PI)
PIAZZA GUIDO ROSSA, N.°21 - 56024
TEL. 0571 49687 - FAX 0571 485226