02/01/2017 Il Sole 24 Ore

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Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Lunedì 2 Gennaio 2017 - N. 1
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Legge di bilancio. Ampliata la platea delle imprese che possono raccogliere fondi attraverso portali web
Crowdfunding per tutte le Pmi
Esteso il modello «equity based» in cui l’investitore acquisisce quote o azioni
Pierpaolo Ceroli
Agnese Menghi
pUn’alternativa
al canale
bancario per il finanziamento
delle imprese, che oggi – grazie
alla legge di bilancio 2017 – allarga il campo di utilizzo. Parliamo del crowdfunding, la raccolta fondi attraverso siti internet, che – nella versione
dell’equity crowdfunding – è
stato reso applicabile a tutte le
Pmi da parte della legge
232/2016 (articolo 1, comma
70). In precedenza, invece,
questa disciplina, introdotta
dal Dl 192/2012, il cosiddetto
decreto Crescita 2.0 era relegata alle sole start up e Pmi innovative (aggiunte, queste ultime, dal Dl 3/2015).
L’imprenditore, così, reperisce le risorse necessarie frazionando l’investimento in
tante piccole quote, le quali
possono essere acquistate anche da “piccoli” investitori
non professionali.
Alla luce delle diverse esigenze dell’imprenditore e
dell’investitore, esistono diverse forme di crowdfunding,
tutte teoricamente applicabili nel nostro ordinamento,
poiché non necessitano di una
normativa specifica, anche se
si tratterà poi di trovare l’inquadramento civilistico e fiscale corretto.
I progetti con finalità sociali
richiedono solitamente il modello donation, il quale prevede
che l’investitore non abbia un
ritorno economico, a fronte
della somma versata, neanche
in termini di beni/servizi (si
tratta, pertanto, di una donazione). Ai fini delle imposte dirette, le somme ricevute potrebbero concorrere alla formazione del reddito del percipiente, trattandosi, ad
esempio, di un ente commer-
ciale; il finanziatore, invece, a
determinate condizioni potrebbe usufruire di alcune agevolazioni (ad esempio la detrazione ex articolo 15 del Tuir).
Sul fronte Iva, l’operazione non
è rilevante ai fini dell’imposta.
Si parla, poi, di reward based
crowdfunding, quando il finanziatore riceve un premio
che solitamente si concretizza
nel preacquisto di un nuovo
prodotto a un prezzo ridotto.
In questo modo, l’imprenditore acquisisce le risorse necessarie e, allo stesso tempo, si assicura una clientela iniziale.
La fiscalità diretta dell’operazione dipende principalmen-
LE DIVERSE FORMULE
Dietro lo stesso termine
si celano modelli di liberalità
o vere e proprie forme
di partecipazione
al capitale sociale
te dalla natura dell’erogatore,
distinguendo tra soggetti che
rivestono o meno la qualifica
di imprenditore. La rilevanza
ai fini Iva, invece, dipende anche dalle caratteristiche del
bene e, più precisamente, dalla possibilità di individuare
chiaramente i beni/servizi già
al momento dell’erogazione.
Se ciò è possibile, il finanziamento si configura come un
pagamento anticipato e quindi rilevante ai fini Iva, in caso
contrario l’operazione non rileva ai fini dell’imposta.
Il crowdfunding nella forma
lending o peer to peer, invece,
può essere assimilato all’istituto del microcredito, rientrando così nell’accezione
classica di finanziamento.Gli
investitori, infatti, a fronte
delle somme erogate verranno
remunerati grazie agli interessi; l’imprenditore finanzia,
pertanto, il proprio progetto
tramite capitale di debito. La
raccolta fondi dipende, quindi, dai tassi di interesse a cui i
percipienti sono disposti a ripagare il capitale e dai tassi a
cui gli erogatori sono disposti
a investire, tenendo conto del
rischio dell’operazione. Anche fiscalmente, l’operazione
si configura come un finanziamento e, di conseguenza, seguirà le relative regole.
L’altro tipo di crowdfunding,
l’unico poi ad essere espressamente disciplinato in Italia, è
l’equity based. In questo caso, si
ricorre al capitale di rischio: infatti, a fronte della somma erogata, l’investitore acquisisce
una partecipazione al capitale
sociale dell’impresa del percipiente, divenendo un socio in
grado di esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali relativi. Fiscalmente non si rilevano particolari complessità,
in quanto la normativa di riferimento è quella prevista generalmente per le quote/azioni.
Tramite il crowdfunding
l’imprenditore può, in primis,
reperire le risorse necessarie
che altrimenti non avrebbe ottenuto tramite i canali tradizionali e, poi, scegliere il finanziamento che meglio si adatta alle
sue esigenze. Nonostante la rilevanza dello strumento, ad oggi non è prevista una disciplina
ben delineata, neanche a livello
fiscale; sarebbe pertanto opportuno che si sopperisse a tale
vuoto normativo. La previsione della legge di bilancio 2017,
comunque, costituisce un’importante passo in avanti, visto
anche il ruolo delle Pmi nel
contesto italiano.
Le tipologie
Le regole. A tutela dei soggetti non professionali
Revoca possibile
in caso di errori
o modifiche in corsa
Paola Bonsignore
pCon il Dl 179/2012 (decreto
DONATION BASED
Il finanziamento si realizza tramite donazioni, in quanto
l’investitore, a fronte dell’erogazione, non riceve nessuna
controprestazione, neanche in termini di beni/servizi.
La fiscalità diretta, per il finanziatore e il proponente, varia a seconda
della qualifica rivestita dal percipiente (ad esempio Onlus)
e in alcuni casi sono previste delle agevolazioni per gli erogatori;
mentre ai fini Iva l’operazione non assume rilevanza.
Solitamente utilizzato per sostenere progetti sociali o culturali
REWARD BASED
È un modello che non prevede un ritorno finanziario per l’investitore,
il quale, però, riceve una “ricompensa” per le somme erogate che di
solito consiste in un bene prodotto dal percipiente. Le imposte
dirette dipendono principalmente dalla qualifica assunta
dall’investitore (se imprenditore o no), mentre ai fini Iva
l’operazione potrebbe configurarsi come un pagamento anticipato e,
quindi, imponibile. Con questo modello, il percipiente trova clientela
e reperisce le risorse necessarie nello stesso momento
PEER TO PEER BASED
Modello simile al microcredito e che prevede un ritorno finanziario per
l’investitore. L’imprenditore finanzia il progetto grazie al capitale di
debito, rimanendo indipendente dagli investitori, i quali saranno
remunerati grazie agli interessi calcolati sulla somma erogata. Anche
fiscalmente, l’operazione si configura come un finanziamento e, di
conseguenza, seguirà le relative regole. A differenza dei classici prestiti,
sia il percipiente che l’erogatore possono stabilire il tasso d’interesse a
cui sono disposti, rispettivamente, a prendere o impiegare il denaro
EQUITY BASED
Gli investitori finanziano il progetto acquisendo una partecipazione
al capitale dell’impresa e i relativi diritti amministrativi e
patrimoniali. Questo modello riguarda il capitale di rischio di
un’attività e prevede un maggior coinvolgimento dei finanziatori.
Ai fini delle imposte dirette e indirette si applica la disciplina
prevista per le quote/azioni, anche se sono previste alcune
agevolazioni per chi investe in start-up innovative
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Crescita 2.0) viene regolato in
Italia l’equity crowdfunding,
particolare operazione di raccolta di capitale di rischio per
le start up innovative e, in base
alle novità contenute nella legge di Bilancio 2017, estesa a tutte le Pmi. Tale attività permetterà a queste imprese di raccogliere fondi offrendo quote/
azioni attraverso piattaforme
online autorizzate dalla Consob mettendo a disposizione
degli investitori, futuri soci,
tutte le informazioni circa
l’idea imprenditoriale.
In altri termini, un’impresa
che vuole raccogliere mezzi
propri attraverso l’equity
crowdfunding dovrà, in primo
luogo, contattare i gestori dei
portali online – che potranno
essere “di diritto”, come banche o imprese di investimento
iscritti nella sezione speciale
del registro tenuto dalla Consob, o “autorizzati” cioè iscritti
nella sezione ordinaria del registro – e poi promuovere la propria attività redigendo un business plan e implementando
azioni di marketing.
Gli investitori, dopo aver
preso visione delle informazioni, nonché delle caratteristiche e dei rischi legati all’operazione, potranno sottoscrivere l’investimento e versare le
somme richieste in un conto
corrente indisponibile fino al
raggiungimento dell’intero
ammontare della raccolta, ottenendo in cambio quote/
azioni della società.
Allo stesso tempo, il regolamento Consob sulla raccolta di
capitali di rischio tramite portali online (modificato con la delibera 19520/2016) agli articoli 13 e
25 prevede, per i soli investitori
cosiddetti “non professionali”,
una serie di tutele come la possibilità di recesso entro sette giorni dall’adesione e di revoca dell’investimento se nel periodo di
validità dell’offerta intervengono dei cambiamenti o si riscontrano degli errori.
Contrariamente a quanto
previsto dall’articolo 2468 del
Codice civile, che vieta l’offerta
al pubblico delle partecipazioni nelle società a responsabilità
limitata, l’operazione di
crowdfunding non solo permette anche in tali casi l’accesso a piattaforme in rete per reperire nuove fonti economiche, ma allo stesso tempo garantisce agli investitori una
serie di agevolazioni fiscali che
permettono sia alle persone fisiche che giuridiche di ottenere
una riduzione delle imposte sui
redditi. Nello specifico:
1 le persone fisiche godranno
di una detrazione Irpef pari al
19% della somma investita, che
potrà arrivare fino al 25% se l’investimento riguarda il capitale
di una start up a vocazione sociale o attiva nell’innovazione
ad alto valore tecnologico nel
settore energetico. L’investimento massimo agevolabile
non può eccedere i 500mila euro per ogni anno e dovrà essere
mantenuto per almeno tre anni;
1 le persone giuridiche godranno di una deduzione dal reddito
imponibile, ai fini Ires, pari al
20% della somma investita, che
potrà essere aumentata al 27%
nel caso di start up innovative a
vocazione sociale o tecnologico-energetiche. L’investimento
massimo deducibile non può
superare l’importo di 1.800.000
euro per ogni periodo d’imposta e dovrà avere un orizzonte
temporale minimo di tre anni.
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Inquadramento fiscale. La trasposizione della disciplina generale
Iva e dirette seguono le norme
su prestiti, quote e donazioni
Stefano Cingolani
pNel
nostro ordinamento
non vi sono specifiche disposizioni, in ambito fiscale, che regolino il crowdfunding.
L’imposizione indiretta
Per l’Iva si può fare riferimento alle considerazioni rilasciate dal comitato Iva della
Ue, nel Working paper
836/2015, rilevando una prima distinzione tra la categoria del crowdfunding definibile con «ritorno finanziario»
rispetto a quello con «ritorno
non finanziario».
Nella prima categoria possiamo anzitutto enucleare il
cosiddetto equity based. All’investitore che aderisce alla
raccolta fondi vengono usualmente assegnati titoli azionari, con i connessi diritti che
promanano dalla partecipazione all’impresa. A tal proposito si evidenzia che non sono
rilevanti ai fini Iva né l’emissione di azioni, né la detenzione del titolo e l’incasso di un
eventuale dividendo.
Al contrario, nel caso del
royalty based crowdfunding,
la cessione della possibilità di
utilizzare un’opera dell’ingegno dovrà essere assoggettata ad Iva come prestazione di
servizi.
Per quanto riguarda, invece, il cosiddetto crowdlending – formula con la quale
viene concesso un prestito
beneficiando dei relativi interessi – si è al di fuori del
campo di applicazione dell’Iva per i privati, mentre per
gli investitori professionali
tale attività finanziaria fruisce del regime di esenzione di
cui all’articolo 10 del Dpr
633/1972.
All’interno delle tipologie
prive di ritorno finanziario
può distinguersi anzitutto il
donation based crowdfunding.
In tale fattispecie, come contropartita alla dazione di denaro, non vi è una controprestazione in beni o servizi: manca
quindi il rapporto sinallagmatico tra prezzo e prodotto, con
la conseguenza che la raccolta
di fondi non rappresenta una
cessione o prestazione rilevante ai fini Iva.
Nell’ambito del reward based crowdfunding, posto che
le attività propedeutiche al
lancio di una iniziativa fanno
anch’esse parte del processo
economico, occorrerà valutare se i beni o servizi che saranno successivamente attribuiti sono o meno specificamente individuati. Se lo sono
e qualora sussista una correlazione tra prestazione e controprestazione, si applica
l’Iva sul finanziamento, che
dovrà considerarsi un pagamento anticipato, mentre se i
vantaggi per il finanziatore
sono delineati in modo generico non si configura l’esigibilità immediata dell’Iva. Infine, qualora i servizi ricevuti
in cambio del finanziamento
siano di valore puramente
simbolico e pressoché nullo
non si applicherà l’Iva.
Tale impostazione è peraltro condivisa dalle stesse
piattaforme di raccolta fondi. Ad esempio, una nota
piattaforma dedicata al sostegno di creatori di contenuti espressamente specifica che in Europa dovrà essere
applicata l’Iva sulle offerte
conferite, che consentono la
fruizione di alcuni servizi
multimediali esclusivi.
I profili reddituali
Ai fini delle imposte dirette,
in assenza di disposizioni specifiche, occorrerà valutare se
il rapporto sottostante la raccolta di fondi integra o meno il
presupposto
d’imposta.
Quindi, nel caso dell’equity
based crowdfunding, le Pmi,
nel rispetto della disciplina
sulla raccolta dei capitali, proporranno la sottoscrizione di
quote o azioni, che saranno
assoggettate alla fiscalità tipica di tali asset, sia riguardo a
plus o minusvalenze sia per i
dividendi distribuiti, con le
specificità relative agli incentivi fiscali concessi agli investitori, sia persone fisiche, che
persone giuridiche.
Sia nel royalty based
crowdfunding che nel crowdlending saremo di fronte a dei
costi per chi eroga i diritti o
gli interessi – se in regime
d’impresa. Il percettore, anche se privato, dovrà assoggettare a tassazione le somme percepite.
Ancora ai fini delle dirette,
nel donation based crowdfunding, come regola generale,
7 È una via di finanziamento
non vi sarà imponibile fiscale
alternativa al canale bancario.
L’investimento è suddiviso in più per il percipiente, sarà invece
da valutare la specifica tipoloquote di modesta entità, cui
possono accedere anche i piccoli gia di donazione per stabilire
se il benefattore potrà fruire di
finanziatori. L’interazione tra
una qualche incentivazione fifinanziatori e imprenditori
scale. Nel caso, invece, della
avviene tramite piattaforme
online, che per il nuovo comma 5- raccolta reward based, il regime fiscale degli incassi dipennovies dell’articolo 1 del Dlgs
derà dalla specifica tipologia
58/1998 devono avere come
finalità esclusiva la facilitazione del soggetto erogatore del servizio, l’esborso invece, se in sedella raccolta di capitale di
de privata, atterrà alla sfera
rischio da parte delle Pmi come
definite dalla disciplina della Ue personale, mentre se effettuae degli organismi di investimento to da impresa occorrerà valutarne l’eventuale inerenza.
collettivo del risparmio o altre
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società che investono in Pmi.
LA PAROLA
CHIAVE
Crowdfunding
ULTIMO COMMA
Assegnazioni,
restano i buchi
nel modello
dichiarativo
di Giorgio Gavelli
L
e operazioni di assegnazione di beni ai soci
e di trasformazione
agevolata in società semplice, i cui termini sono stati riaperti dalla legge di bilancio
2017, pongono problemi non
banali a chi ha realizzato queste operazioni nel 2016. Gli
ostacoli operativi si devono
alla “laconicità” dei modelli
dichiarativi, predisposti
molti mesi prima rispetto alla
diffusione dei chiarimenti da
parte delle Entrate. Secondo
la circolare 26/E/2016:
1 l’esercizio dell’opzione
per l’assegnazione/cessione
agevolata dei beni o per la trasformazione in società semplice (oppure ancora per
l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore
individuale) si deve ritenere
perfezionato con l’indicazione, nella dichiarazione dei
redditi, dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva;
1 l’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del modello
Unico può essere sanata al
più tardi entro i termini di
cui all’articolo 2, comma 7,
del Dpr 322/1998, (cioè entro
90 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi). Questo principio, in
verità, è riferito dalla circolare solo alle estromissioni
ma non si vede perché non
debba valere anche per le altre operazioni citate.
Ebbene, guardando ai modelli dichiarativi non può non
rilevarsi come queste prescrizioni comportino, in molti casi, una situazione di stallo
(si veda anche Il Sole 24 Ore
del 9 novembre scorso).
Il quadro RQ del modello
Unico SC 2016 prevede la
sola indicazione dell’imponibile assoggettato a imposta sostitutiva, senza che
venga richiesto il valore
(normale, catastale, intermedio) su cui è stata realizzata l’operazione.
Ma cosa succede in tutti i
quei casi – e non sono pochi –
in cui non c’è alcuna base imponibile, perché il valore prescelto per l’assegnazione non
si presenta superiore al costo
fiscalmente riconosciuto? In
queste situazioni, chi ha interrotto il periodo d’imposta
prima del 31 dicembre ed è costretto a utilizzare Unico
2016, non può indicare nulla
in dichiarazione.
La conseguenza è che si rischia di incorrere nel non
perfezionamento dell’operazione, al punto che, nella
prassi operativa, si suggerisce di compilare un prospetto specifico da inviare all’agenzia delle Entrate o da
consegnare in caso di richiesta, mettendo in evidenza i
valori in questione.
Ancora peggio si trova chi
intende (o ha inteso) trasformare in società semplice una
società di persone e poi sciogliere la società entro il 31 dicembre scorso. In questa ipotesi, tutt’altro che scolastica,
occorre fare i conti con il fatto
che il modello Unico SP 2016
non prevede la specifica sezione del quadro RQ dedicato a questo tipo di operazioni
(e Unico 2016, lo ricordiamo,
va usato obbligatoriamente
dopo le modifiche operate all’articolo 1 del Dpr 322/98 da
parte dell’articolo 17, comma
1, del Dlgs 175/2014). Anche in
questo caso, quindi, l’operazione agevolata passa sotto
silenzio dal punto di vista dichiarativo, in aperto contrasto con le istruzioni riguardanti il perfezionamento dell’opzione.
È auspicabile, quindi, che
si sfrutti l’opportunità offerta
dalla riapertura dei termini
per sistemare queste anomalie, anche per evitare che su di
esse alcuni uffici possano imperniare un contenzioso sull’efficacia di un’operazione,
assegnazione o trasformazione che sia, pur sempre radicata in un atto pubblico.
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