Spiegazioni per la votazione cantonale del 12

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Transcript Spiegazioni per la votazione cantonale del 12

Opuscolo informativo
Votazione cantonale
del 12 febbraio
2017
1
Protezione giuridica
degli animali
2
Riduzione dei giudici
dei provvedimenti
coercitivi
3
Finanziamento
delle prestazioni
di assistenza
e cura a domicilio
4
Soglie per alcune
prestazioni sociali
Pagine 2-8
Pagine 9-15
Pagine 16-22
Pagine 23-29
1
Protezione giuridica
degli animali
Oggetto
della votazione
Sulla scheda figura la domanda seguente:
Volete accettare la modifica del 10 ottobre 2016
della Costituzione cantonale (articolo 14 capoverso 1 lett. n)?
Il Gran Consiglio ha approvato lo scorso 10 ottobre 2016
una modifica della Costituzione cantonale volta ad iscrivere
la protezione giuridica degli animali tra gli obiettivi sociali
(introduzione nuova lett. n all’articolo 14 capoverso 1).
Il Gran Consiglio raccomanda di accogliere la modifica
del 10 ottobre 2016 dell’articolo 14 capoverso 1 lett. n della
Costituzione cantonale.
Questa modifica scaturisce dall’adozione di un’iniziativa
parlamentare che si prefiggeva di recepire sul piano giuridico
un’accresciuta sensibilità della nostra società verso il mondo
animale.
Il 10 ottobre 2016 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della
Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 sulla protezione
giuridica degli animali con 46 voti contro 22 e 11 astensioni.
Trattandosi di una norma costituzionale, deve essere sottoposta
al voto popolare (referendum obbligatorio).
2
Nel nostro ordinamento giuridico un ruolo centrale in materia
di protezione degli animali è rivestito dalla Confederazione, in
particolare attraverso una norma costituzionale (articolo 80), la
legge federale sulla protezione degli animali e numerose norme di
applicazione. Inoltre dal 2003 è stato modificato anche lo statuto
giuridico degli animali, che non sono più considerati come delle
cose (articolo 641a Codice civile). La presente modifica ha
l’obiettivo di adattare anche l’ordinamento giuridico ticinese,
riprendendo nella Costituzione cantonale il principio di protezione
specifica degli animali già in vigore sul piano federale.
3
1
Le argomentazioni
contrarie alla modifica
Una modifica
non necessaria
e estrema
Oltre ai trattati internazionali a cui la Svizzera ha aderito, a
livello federale – dalla Costituzione alla legislazione da essa
discendente – la protezione degli animali è già disciplinata in
maniera esauriente mediante una rigorosa (tra le più severe al
mondo) tutela della dignità e del benessere degli animali. Chi viola
queste norme può essere condannato ad una pena detentiva
fino a 3 anni e/o subire sanzioni amministrative, quali il divieto di
detenere o allevare animali. Dal 2003 il Codice civile stabilisce
che gli animali non sono più cose.
Non vi sono dati per poter affermare che in Ticino gli animali
siano più maltrattati che altrove, pertanto non occorre inasprire
le norme. Il rispetto per gli animali è indiscutibile, ma l’iniziativa è
estrema e vuole andare oltre.
Un primo passo
verso nuove autorità
e nuovi vincoli
Il testo della norma è generico e si presta a troppe interpretazioni.
Per il Governo si tratta solo di una norma di principio, ma
dai lavori parlamentari emerge chiaramente la volontà degli
iniziativisti di istituire la figura dell’avvocato degli animali (già
bocciata dal popolo svizzero in votazione), di un magistrato
addetto agli animali e di un servizio di polizia apposito. Essi
ritengono inconcepibile che si abbatta un animale sano, ciò che
contrasta con molte attività umane radicate nella società, quali
l’agricoltura, l’allevamento, la macellazione, la caccia, la pesca,
ecc. Questo è ciò che essi intendono con “protezione giuridica
garantita”. Essi vogliono creare una base legale che consenta di
prevedere nuovi divieti e nuovi controlli amministrativi e penali.
4
Protezione giuridica degli animali
Maggiori oneri finanziari
e più burocrazia
È ovvio che perseguire gli scopi dell’iniziativa impone di
potenziare l’organico amministrativo e giudiziario. Ulteriori
obblighi che verranno previsti nelle leggi di applicazione
causeranno maggiori controlli e quindi maggiore burocrazia.
Tutto ciò significa notevoli costi in un periodo in cui si chiedono
sempre più sacrifici ai cittadini
L‘Unione contadini ticinesi (UCT), la Federazione ticinese per
l’acquicoltura e la pesca (FTAP) e la Federazione cacciatori
ticinesi (FCTI) invitano a votare NO alla modifica della
Costituzione cantonale.
5
1
Le argomentazioni
del Parlamento
Un’accresciuta
sensibilità verso
il mondo animale
La modifica costituzionale s’inserisce in un contesto di
accresciuta sensibilità verso il mondo animale e tiene conto
del grande valore etico che gli animali (soprattutto di affezione)
rappresentano per la nostra società. La modifica introduce nella
Costituzione cantonale il principio di tutela giuridica degli animali.
Gli animali nella
legislazione federale
La protezione degli animali è un valore saldamente ancorato
nell’ordinamento giuridico nazionale. L’articolo 80 della
Costituzione federale vi è specificatamente consacrato ed
è stato concretizzato in particolare nella legge federale sulla
protezione degli animali e nelle relative ordinanze, che tutelano
la dignità e il benessere degli animali in tutti i contesti, tra cui
detenzione, allevamento, commercio, trasporto interventi,
esperimenti, macellazione. Il rispetto degli animali si è pure
concretizzato in un nuovo articolo del Codice civile, secondo
cui non sono equiparabili ad oggetti. Sul piano giudiziario,
le procedure previste dalla vigente legislazione permettono
di sanzionare adeguatamente le persone che infrangono le
disposizioni sulla protezione degli animali. La Svizzera in questo
ambito è quindi all’avanguardia. Ai Cantoni spetta di principio un
compito sostanzialmente esecutivo.
Il parere
del Gran Consiglio
Il Gran Consiglio ha condiviso il principio secondo cui una
crescente e migliore considerazione dei diritti degli animali, che
essi siano di compagnia, da reddito o selvatici, debba figurare tra
gli obiettivi sociali della Costituzione cantonale.
6
Protezione giuridica degli animali
La modifica
costituzionale
La Costituzione ticinese include già tra gli obiettivi sociali del
Cantone ad esempio la protezione dell’ambiente naturale
(articolo 14 capoverso 1 lett. i). La modifica costituzionale
introduce una garanzia specifica analoga anche per la protezione
degli animali (nuova lett. n). Si tratta di annoverare anche
formalmente la tutela giuridica degli animali tra i valori fondanti
della nostra società, in quanto essere viventi dotati di sensibilità.
Nessun impatto
finanziario
A mente del Gran Consiglio questi adattamenti non dovranno
causare nuovi oneri o giustificare un aumento di risorse a
carico del Cantone. Approvato il principio, occorrerà valutare la
necessità di eventuali ulteriori applicazioni concrete.
Per queste ragioni, il Parlamento raccomanda di votare SÌ alla
modifica dell’articolo 14 della Costituzione cantonale.
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Votazione cantonale
del 12 febbraio
2017
2
Testo sottoposto
alla votazione
Riduzione dei giudici
dei provvedimenti coercitivi
Sulla scheda figura la domanda seguente:
COSTITUZIONE
della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica
Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano
di accogliere la modifica del 20 settembre 2016 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria.
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
-
-
Volete accettare la modifica del 20 settembre 2016 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria?
vista l’iniziativa parlamentare 25 gennaio 2016 presentata
nella forma elaborata da Sabrina Aldi e cofirmatari;
visto il rapporto 1° settembre 2016 della Commissione speciale
Costituzione e diritti politici,
decreta:
Il 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha approvato la modifica
della Legge con 53 voti contro 21 e 3 astensioni.
Contro di essa è stato promosso un referendum che ha raccolto
8727 firme.
I.
La Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino è
modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1 lett. n (nuova)
1
Il Cantone provvede affinché:
n) la protezione giuridica degli animali in quanto esseri viventi
dotati di sensibilità sia garantita.
II.
La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, se accolta in
votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
Bellinzona, 10 ottobre 2016
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: F. Badasci
8
Il Segretario generale: G. Buzzini
9
Votazione cantonale
del 12 febbraio
2017
2
Testo sottoposto
alla votazione
LEGGE
sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,
decreta:
I.
La legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata
come segue:
Art. 70 cpv. 1
Vi sono tre giudici dei provvedimenti coercitivi, compreso
il presidente, con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone,
i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.
1
II.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente
modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.
Bellinzona, 20 settembre 2016
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: F. Badasci
10
Oggetto
della votazione
Il 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha approvato la modifica
della Legge sull’organizzazione giudiziaria che prevede
la diminuzione da quattro a tre del numero di giudici dei
provvedimenti coercitivi.
Con l’entrata in vigore il 1. gennaio 2011 del Codice di diritto
processuale penale svizzero, il Gran Consiglio aveva deciso
di unire le competenze in materia di provvedimenti coercitivi
con quelle in materia di applicazione della pena, accorpando
gli allora tre giudici dei provvedimenti coercitivi con quello
dell’applicazione della pena.
Dopo cinque anni di attività, e visto in particolare il bilancio positivo
dell’attività svolta dai giudici appartenenti all’Ufficio, il Consiglio di
Stato ha proposto al Gran Consiglio la diminuzione di un giudice
dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi per un risparmio
annuale pari a 256’000 franchi. Una misura che si inserisce nella
manovra di risanamento delle finanze cantonali, volta a migliorare
lo stato di salute dei conti pubblici e a perseguire il pareggio di
bilancio entro il 2019.
Il Parlamento ha approvato la proposta del Governo, indicando
che questa diminuzione dovrà essere compensata mediante
l’attribuzione di un giurista interno all’Amministrazione cantonale,
senza quindi un aumento complessivo del personale impiegato.
Il Segretario generale: G. Buzzini
11
2
Le argomentazioni
del Comitato referendario
Proteggiamo la qualità
del sistema giudiziario
Invitiamo a votare NO alla riduzione dei giudici dei provvedimenti
coercitivi per proteggere la qualità del sistema giudiziario ticinese
e per non intaccare la salvaguardia dei diritti fondamentali dei
cittadini e la loro sicurezza.
I giudici dei provvedimenti coercitivi sono incaricati di prendere
decisioni in ambiti particolarmente delicati, come ad esempio
la carcerazione/scarcerazione degli imputati, le intercettazioni
telefoniche, il sequestro/dissequestro di documenti/beni,
l’esecuzione della pena e il reinserimento dei condannati.
Peggioramento
della qualità
delle decisioni
anche dal profilo finanziario, in quanto ha un effetto molto
contenuto (120’000 franchi all’anno).
Infine, contrariamente a quanto indicato dalla maggioranza
della Commissione parlamentare della gestione e delle finanze,
la riduzione del numero dei giudici non può essere compensata
mediante il trasferimento di un giurista, in quanto questa figura
professionale non svolge il lavoro di un giudice, ma ha lo scopo
di smaltire gli arretrati concernenti l’esame delle richieste di
carcerazione di persone che non pagano piccole multe e pene
pecuniarie.
Invitiamo quindi a votare NO a una misura che, a fronte di un
modesto risparmio, comporterà una pericolosa diminuzione
della qualità della giustizia ticinese a detrimento della sicurezza
dei cittadini e della salvaguardia dei diritti fondamentali.
Ridurre il numero dei giudici comporterà uno scadimento della
qualità delle decisioni, che sono chiamati a prendere in modo
celere, 7 giorni su 7. S’intaccheranno dunque sia le garanzie
costituzionali delle persone coinvolte, sia la sicurezza di tutti i
cittadini (per esempio quando si tratta di valutare i requisiti di una
liberazione anticipata di un condannato o di un internato).
Questa modifica di Legge, proposta dal Governo senza
coinvolgere la Magistratura, è contestata dal Consiglio della
Magistratura, autorità alla quale la Costituzione cantonale riserva
la vigilanza in merito al corretto funzionamento della giustizia. La
riduzione non trova infatti alcuna giustificazione nei dati relativi
al carico di lavoro dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti
coercitivi.
Riduzione infondata
La riduzione del numero dei giudici è inoltre in netto contrasto
con la decisione del Gran Consiglio del 2010, che ha delegato
all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi anche le
decisioni in materia di applicazione della pena, con risultati da
tutti ritenuti positivi.
A fronte delle conseguenze negative sulla qualità e tempestività
delle decisioni della Magistratura, la riduzione è ingiustificata
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Riduzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi
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2
Le argomentazioni
di Governo e Parlamento
Tre giudici già
da maggio 2016
La modifica di Legge, che il Governo e il Parlamento chiedono
ai cittadini di approvare votando SÌ, prevede la diminuzione da
quattro a tre del numero di giudici dei provvedimenti coercitivi. La
riduzione permetterà di ottenere un risparmio annuale di 256’000
franchi, senza intaccare la funzionalità dell’Ufficio, in particolare
per quanto riguarda la qualità delle decisioni emesse e la loro
tempestività, come sta avvenendo dalla metà dello scorso mese
di maggio a partire dal pensionamento di un giudice.
Il numero dei magistrati di questo Ufficio era già stato oggetto
di particolare attenzione nelle discussioni concernenti
l’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del
Codice di diritto processuale penale svizzero, entrato in vigore
il 1. gennaio 2011. All’epoca, il Gran Consiglio decise di unire
le competenze in materia di provvedimenti coercitivi con quelle
in materia di applicazione della pena, accorpando gli allora tre
giudici dei provvedimenti coercitivi con quello dell’applicazione
della pena. Dopo diverse riflessioni e valutazioni in merito
all’onere di lavoro con il quale sarebbe stato confrontato il nuovo
Ufficio, si decise di mantenere comunque il numero totale di
quattro giudici e nel contempo di monitorare e verificare l’onere
lavorativo dell’Ufficio. La proposta del Governo, essendo
pienamente in linea con la decisione del Gran Consiglio del
2010, è stata approvata dal Parlamento, dopo aver consultato
il Consiglio della Magistratura. Il Parlamento ha quindi infine
riconosciuto come il ruolo del giudice debba distinguersi per
competenze da quello di un giurista, occupandosi sempre meno
di questioni amministrative.
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Riduzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi
La qualità
e la tempestività
delle decisioni
sono garantite
Alla luce del bilancio positivo registrato dopo cinque anni di
attività dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, e
considerato come l’aumento costante delle pendenze in materia
di applicazione della pena, dovuto anche alle molte questioni
secondarie oggi evase pressoché interamente da un giurista,
col supporto di praticanti giuristi, il Governo ha proposto al
Parlamento la diminuzione di un giudice dell’Ufficio. Con il
pensionamento di un giudice, assente dalla metà dello scorso
mese di maggio, l’Ufficio gestisce quindi da mesi la propria attività
con tre giudici e un giurista. In questi ultimi 8 mesi, l’Ufficio dei
giudici dei provvedimenti coercitivi ha sempre assicurato delle
decisioni di qualità e tempestive, nel pieno rispetto delle garanzie
costituzionali. I diritti degli imputati sono quindi sempre stati
garantiti. La sicurezza dei cittadini tutti pure.
Per quanto riguarda le attività dei tre giudici, dal punto di vista
dei picchetti nei giorni festivi, benché riconoscendo la maggior
frequenza dei medesimi, non sono stati rilevati particolari problemi.
L’unico contributo
della Magistratura
al risanamento
finanziario
Il Parlamento ha approvato la proposta del Governo,
indicando che questa diminuzione dovrà essere compensata
mediante l’attribuzione di un giurista già attivo all’interno
all’Amministrazione cantonale che verrà trasferito all’Ufficio del
giudice dei provvedimenti coercitivi senza essere sostituito. Il
risparmio netto sarà di 256’000 franchi all’anno, pari al costo di
un giudice. In un momento in cui si chiede a tutti un sacrificio,
nell’ottica di migliorare lo stato di salute delle finanze cantonali –
obiettivo che andrà a beneficio delle nuove generazioni – anche
la Magistratura deve partecipare portando il suo contributo.
Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano di
votare SÌ alla modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria.
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3
Finanziamento
delle prestazioni
di assistenza
e cura a domicilio
Oggetto
della votazione
Sulla scheda figura la domanda seguente:
La revisione di Legge in votazione si prefigge di contenere l’onere
finanziario per Cantone (20%) e Comuni (80%) nel settore dei
Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) per un importo
pari a 2,5 milioni di franchi. Tale riduzione, che si reputa possa
venir attuata dagli stessi operatori del settore, deve essere
concretizzata entro il 2019 attraverso misure di razionalizzazione
della spesa. Qualora la razionalizzazione della spesa non fosse
integralmente realizzata da parte dei SACD, verrebbe introdotta,
come in altri Cantoni, una contenuta partecipazione da parte
dell’utente di questi servizi, oggi erogati gratuitamente.
Volete accettare la modifica del 20 settembre 2016 della Legge
sull’assistenza e cura a domicilio?
Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano
di accogliere la modifica del 20 settembre 2016 della Legge
sull’assistenza e cura a domicilio.
Il 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della
Legge con 49 voti contro 29 e nessuna astensione.
Contro di essa è stato promosso un referendum che ha raccolto
9661firme.
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Il settore dell’assistenza e cura a domicilio ha conosciuto negli
anni uno sviluppo significativo sul territorio in termini di volume
delle prestazioni fornite (+21% dal 2011 al 2015), che si è
tradotto in un’importante crescita del finanziamento residuo
a carico dell’ente pubblico (+11%). Per questo motivo il Gran
Consiglio – con l’accordo del Governo – ha proposto, nell’ambito
del Pacchetto per il riequilibrio delle finanze cantonali da oltre 180
milioni di franchi, una misura di contenimento dei costi anche in
questo settore.
17
3
Le argomentazioni
del Comitato referendario
Questi tagli incidono in modo marcato sulla qualità della sanità,
delle istituzioni sociali e della scuola, e questo malgrado gli sforzi
degli enti in questione e del personale.
A pagarne le conseguenze sono le persone bisognose di cure,
gli anziani, gli invalidi, i ragazzi e le loro famiglie. Non sono questi
gli ambiti nei quali lo Stato deve fare marcia indietro e tagliare le
risorse a disposizione.
Per tutti questi motivi, vi invitiamo a votare NO alla modifica della
Legge sull’assistenza e cura a domicilio.
No al peggioramento
delle cure a domicilio
Invitiamo a votare NO al peggioramento dei Servizi di assistenza
e cura a domicilio per non intaccare la qualità dei servizi a
domicilio per gli anziani, gli invalidi e le famiglie. Ci opponiamo
pure all’eventuale introduzione nel 2019 di una tassa giornaliera,
che penalizzerebbe finanziariamente molti di loro.
Riduzione delle spese e
tassa a carico degli utenti
Questi sono i motivi fondamentali alla base del referendum,
promosso dal Comitato SOS sanità socialità scuola, contro
la modifica dell’articolo 30 capoversi 1 e 3 della Legge
sull’assistenza e cura a domicilio, che riduce le spese dei
servizi di ben 2,5 milioni di franchi annui e che, in alternativa,
chiama alla cassa le persone che usufruiscono di tali servizi
a partire dal 2019. Una tassa a carico degli utenti potrebbe
risultare finanziariamente controproducente, qualora le persone
con difficoltà economiche dovessero rinunciare ai Servizi
di assistenza e cura a domicilio, optando per un ricovero in
ospedale o in casa anziani.
Non vi è dubbio inoltre che la riduzione delle spese dei Servizi di
assistenza e cura a domicilio, che permettono a molte persone
bisognose di restare a casa propria invece che in casa per anziani
o in istituto, inevitabilmente si ripercuoterà sugli utenti e sul
personale di cura. La qualità delle cure e le condizioni di lavoro
saranno pertanto ancora maggiormente oggetto di pressioni al
ribasso.
Impedire ulteriori tagli
Con il referendum vogliamo infine ostacolare le numerose
riduzioni dei finanziamenti cantonali e comunali in ambito
sanitario, sociale e scolastico. Tra il 2006 e il 2016 il Governo e il
Parlamento hanno deciso di effettuare ben 61 tagli finanziari sui
servizi sanitari, sociali e scolastici, con un impatto totale di oltre
120 milioni di franchi annui.
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Finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio
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3
Le argomentazioni
di Governo e Parlamento
Razionalizzazione
dei costi dei SACD
Tutti gli ambiti d’intervento pubblico, siano essi gestiti
direttamente dallo Stato o delegati ad enti terzi, sono chiamati
ad uno uso parsimonioso delle risorse e ad un’equa copertura
dei costi di gestione. In quest’ottica s’inserisce anche
l’obiettivo di razionalizzazione dei costi relativi alle prestazioni
fornite dai Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) per
un importo pari a 2,5 milioni di franchi, da attuare al più tardi
con i conti preventivi del Cantone 2019. I medesimi operatori
del settore si sono detti disponibili a procedere con misure
di carattere organizzativo in virtù della significativa crescita
di attività e di costi registrata in questi anni. Essi hanno
riconosciuto l’esigenza di ottimizzare i processi operativi e di
riflesso la conseguente struttura dei costi, che sono a carico
di Cantone (20%) e Comuni (80%). Nella pratica si conferisce
mandato ai SACD di proporre e mettere in pratica entro due
anni le necessarie misure di razionalizzazione. In questo modo
verrebbe evitata l’alternativa di introdurre una partecipazione
dell’utente ai costi delle prestazioni fornite dai SACD.
Nessun impatto diretto
sulle prestazioni erogate
Evitata la partecipazione
degli utenti
Dal momento che i Servizi di assistenza e cura a domicilio hanno
dichiarato di essere in grado di raggiungere entro due anni la
razionalizzazione dei costi condivisa con la Commissione della
gestione e delle finanze del Gran Consiglio, non sarà introdotta
alcuna partecipazione finanziaria degli utenti. Solo nel caso in
cui la razionalizzazione dei costi non fosse raggiunta, la modifica
normativa dà facoltà al Consiglio di Stato di introdurre una
partecipazione dell’utente alle spese di cura a domicilio, oggi
erogate gratuitamente a tutti, al fine di compensare l’eventuale
differenza rispetto all’obiettivo finanziario concordato con
i SACD interessati.
Un risparmio
per Cantone e Comuni
La razionalizzazione della spesa da attuare entro 2 anni andrà a
vantaggio sia del Cantone (20%) che dei Comuni (80%).
Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano
di votare SÌ alla modifica della Legge sull’assistenza e cura a
domicilio.
Le misure sono di ordine organizzativo e burocratico e non
impatteranno sui contenuti delle prestazioni fornite dai SACD.
Non comprometteranno inoltre:
•
l’attuazione di progetti in corso e in fase di pianificazione;
•
le prestazioni dei Servizi di appoggio (pasti a domicilio,
trasporti, centri diurni, ecc).
Non avranno nemmeno carattere discriminatorio per gli utenti
delle zone periferiche.
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Finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio
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Votazione cantonale
del 12 febbraio
2017
4
Testo sottoposto
alla votazione
Soglie per alcune
prestazioni sociali
LEGGE
sull’assistenza e cura a domicilio (LACD)
del 30 novembre 2010; modifica
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino
visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,
Sulla scheda figura la domanda seguente:
decreta:
I.
La legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010 è
così modificata:
Art. 30 cpv. 1 e 3
1
I SACD possono prelevare dall’utente un contributo per le prestazioni
di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. a) della presente legge. L’introduzione e
l’importo del contributo sono decisi dal Consiglio di Stato.
Il contributo di cui al cpv. 2 è commisurato alle condizioni finanziarie
(reddito e sostanza) dell’utente e delle persone viventi nella stessa
comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dai SACD ed
approvato dal Consiglio di Stato; nel caso di aiuti di minima entità può
essere prelevato un contributo minimo fisso.
3
Art. 48 cpv. 2 (nuovo)
2
La misura di cui all’articolo 30 cpv. 1 entra in vigore il 1. gennaio
2019 in assenza di contenimenti della spesa da parte degli operatori
del settore per un importo pari a 2.5 mio CHF (anno base 2015, escluse
variazioni nel volume di attività). I contenimenti della spesa devono fare
riferimento alle spese di produzione delle prestazioni erogate agli utenti;
non rientrano negli stessi le spese riferite a progetti in corso e in fase di
pianificazione/progettazione e le spese riferite ai servizi di appoggio.
Volete accettare la modifica del 20 settembre 2016 della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali?
Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano
di accogliere la modifica del 20 settembre 2016
della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali.
Il 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della
Legge con 47 voti contro 25 e 3 astensioni.
Contro di essa è stato promosso un referendum che ha raccolto
9459 firme.
II.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente
modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.
Bellinzona, 20 settembre 2016
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: F. Badasci
22
Il Segretario generale: G. Buzzini
23
Votazione cantonale
del 12 febbraio
2017
4
Testo sottoposto
alla votazione
Oggetto
della votazione
LEGGE
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
del 5 giugno 2000; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,
d e c r e t a:
I.
La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:
Art. 10
1
La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.-;
b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 8’591.-;
c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 6’402.-;
d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 4’896.-;
e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità
di riferimento: fr. 4’879.-.
La revisione di Legge in votazione si prefigge di disciplinare più
equamente l’erogazione delle prestazioni sociali cantonali, in
funzione del numero di membri della famiglia. Dal 1. gennaio
2017 le soglie d’accesso alle prestazioni aumenteranno con
una progressione meglio corrispondente all’effettiva evoluzione
del fabbisogno a dipendenza del numero delle persone che
compongono l’economia domestica. Per le persone sole gli
importi comunque non cambiano. Per le famiglie, l’importo per il
primo genitore rimane immutato, quello per il secondo membro è
ridotto di poco, mentre la diminuzione è progressiva a partire dal
terzo componente della famiglia.
Questa revisione costituisce anche una prima importante tappa
verso un riorientamento della politica familiare del Cantone
Ticino. Attraverso la riallocazione di oltre 3 milioni di franchi
derivati dalla modifica di Legge, saranno infatti implementate
misure volte a favorire la conciliazione famiglia-lavoro,
l’autonomia finanziaria delle famiglie e la creazione di condizioni
quadro favorevoli nel mondo lavorativo.
Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al
cpv. 1 vengono adeguate.
2
3
Abrogato.
II.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente
modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in
vigore il 1° gennaio 2017.
Bellinzona, 20 settembre 2016
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: F. Badasci
24
Il Segretario generale: G. Buzzini
25
4
Le argomentazioni
del Comitato referendario
Oltre a tagliare gli aiuti alle famiglie, la modifica decisa dal Gran
Consiglio comporterebbe una ulteriore diminuzione dei sussidi
dei premi di cassa malati, già fortemente ridotti nel 2015. Questo
nonostante il rilevante aumento dei premi stabilito per il 2017.
Tagli sulle spalle delle
famiglie
Coesione sociale in
discussione
Il sostegno a tutte le famiglie, in particolare a quelle con redditi
modesti, è il fiore all’occhiello della nostra politica sociale:
dobbiamo proteggere la nostra coesione sociale, messa in
pericolo dalla decisione della maggioranza del Gran Consiglio e
oggetto di questo referendum.
Con le modifiche adottate dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali molte famiglie sarebbero
escluse dal beneficio degli assegni complementari per i figli
(assegni integrativi per i figli e assegni di prima infanzia), mentre
l’assegno sarebbe sensibilmente ridotto per quelle non escluse
dalla modifica della Legge. Per fare un solo esempio con queste
modifiche l’importo complessivo dell’assegno integrativo e di
quello di prima infanzia versato ad una famiglia con due figli a
carico verrebbe diminuito di ben 517 franchi al mese.
Famiglie in difficoltà
Solo un NO deciso potrà evitare che questi tagli pesino sulle
spalle di famiglie che, pur lavorando, sono confrontate con
importanti difficoltà finanziarie.
Durante gli ultimi anni, mentre la ricchezza complessiva è
aumentata, il potere d’acquisto delle famiglie del ceto medio
è diminuito, di conseguenza è indispensabile preservare delle
prestazioni sociali adeguate ai bisogni.
Il Governo non può contrapporre la riduzione degli assegni
finanziari alle famiglie all’aumento dell’aiuto per l’accesso agli asili
nido. Queste misure sono entrambe necessarie. Il rafforzamento
di una di queste non può avvenire a scapito dell’altra.
Per favorire una vita dignitosa a tutte le famiglie e per proteggere la coesione sociale, diciamo un chiaro NO a questa
modifica di Legge.
Oggi numerose famiglie sono in difficoltà a causa dell’incessante
aumento del costo degli affitti, dei premi di cassa malati come
pure dalla costante erosione dei salari. Ridurre le prestazioni
sociali pregiudicherebbe la possibilità di una vita dignitosa per
genitori e figli.
La politica sociale e famigliare è messa oggi in discussione da
tagli finanziari molti incisivi. Le conquiste del passato in questi
delicati ambiti hanno consentito alle famiglie a basso reddito di
non ricorrere all’assistenza sociale, hanno evitato che la nascita
di un figlio diventasse causa di povertà e hanno garantito ai figli di
tutte le famiglie pari opportunità per il loro futuro.
26
Soglie per alcune prestazioni sociali
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4
Le argomentazioni
di Governo e Parlamento
Riorientare
la politica familiare
La riforma è una prima importante tappa del riorientamento
della politica familiare che tiene conto dei mutati bisogni delle
famiglie. Si prefigge infatti di destinare risorse per favorire
la conciliabilità famiglia-lavoro (in particolare asili nido),
l’autonomia finanziaria delle famiglie e la creazione di condizioni
quadro favorevoli nel mondo del lavoro.
La riforma, articolata in diverse misure coordinate tra loro in
modo calibrato ed equo, consiste in un adeguamento degli
importi che danno diritto all’ottenimento delle prestazioni
sociali anche nell’intento di riallocare parzialmente le risorse
per sostenere e promuovere degli interventi qualificanti di
conciliazione famiglia-lavoro.
La riuscita del referendum comprometterebbe in ogni caso il nuovo
orientamento della politica familiare e il suo ulteriore sviluppo.
Implementare nuove
misure a sostegno delle
famiglie
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Correggere le distorsioni
L’attuale sistema di soglie finanziarie per l’ottenimento delle
prestazioni sociali in funzione del numero di componenti del
nucleo familiare pone alcuni problemi di equità. In particolare,
la progressione oggi in vigore non tiene adeguatamente conto
delle economie realizzabili nei nuclei familiari numerosi in funzione
di ciascun membro aggiuntivo. Queste cosiddette scale di
equivalenza devono essere riviste allo scopo, sia di mantenere
una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia di
tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul
costo dei figli.
Garantire prestazioni
finanziarie generose
Con questa modifica le nuove soglie d’intervento rimangono
mediamente ancora superiori del 30% a quella delle prestazioni
assistenziali generalmente erogate negli altri Cantoni. Per le
famiglie con redditi più bassi l’importo previsto come assegno
familiare integrativo rimane invariato. Il nostro Cantone rimane
quindi il più generoso nel sostenere finanziariamente le sue
famiglie bisognose, grazie anche al fondamentale contributo nel
finanziamento degli assegni familiari da parte dell’economia.
Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano di
votare SÌ alla modifica della Legge.
La riforma permette di reinvestire 3,3 milioni di franchi in tre nuove
misure di politica familiare:
•
estensione dell’assegno di prima infanzia fino ai 4 anni di
età dei figli che non possono ancora accedere alla scuola
dell’infanzia (0,3 milioni di franchi);
•
introduzione a titolo sperimentale dell’inserimento socioprofessionale dei beneficiari di assegni integrativi e di prima
infanzia (0,2 milioni di franchi);
•
rafforzamento del sistema di sussidiamento delle attività
di accoglienza complementari alle famiglie (2,8 milioni di
franchi).
Soglie per alcune prestazioni sociali
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Come si vota
Il voto si esprime con la formula SÌ o NO per l’accettazione o
il rifiuto degli oggetti sottoposti a votazione.
Giorni e orari di voto
Voto al seggio
elettorale
Voto
per corrispondenza
La votazione cantonale ha luogo domenica 12 febbraio 2017 e nei
giorni stabiliti dal Municipio.
Modalità di voto
per corrispondenza
L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la
stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale
per inviare il materiale votato.
L’elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta
di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver
votato per corrispondenza.
Attenzione a non cestinare la busta!
•
seguire attentamente le istruzioni riportate sul fronte e sul
retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto;
E’ possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in
cui si riceve il materiale di voto.
•
compilare le schede di proprio pugno;
•
introdurre le schede votate nelle apposite buste con la dicitura
“Busta ufficiale voto per corrispondenza” (Attenzione:
verificare di aver inserito la scheda votata nella busta
corretta!);
L’elettore può inviare la busta di trasmissione
•
tramite il servizio postale;
•
imbucandola nella bucalettere posta dinnanzi
alla Cancelleria comunale (senza affrancatura);
•
compilare la carta di legittimazione di voto e firmarla
di proprio pugno in originale, senza tagliarla;
•
consegnandola a mano alla Cancelleria comunale
(senza affrancatura).
•
inserire nella medesima busta di trasmissione ricevuta
dal Comune le buste con le schede votate e immettere
correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in
originale nel senso indicato dalle frecce.
Per i Comuni di Lugano e Locarno l’affrancatura Posta A
è indicata sulla carta di legittimazione di voto (l’elettore non deve
affrancarla).
Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo di
ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile nella finestra della
busta di trasmissione. La busta per il voto per corrispondenza deve
giungere alla Cancelleria comunale entro le ore 12.00 di domenica
12 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale,
al numero verde 0800 00 15 00 oppure consultare il sito
www.ti.ch/diritti-politici
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Votazione cantonale
del 12 febbraio
2017
Raccomandazioni di voto
Il Gran Consiglio vi raccomanda di votare:
SÌ
alla modifica dell’articolo 14 capoverso 1 lett. n della Costituzione
cantonale sulla protezione giuridica degli animali
Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio vi raccomandano
di votare:
SÌ
alla modifica della Legge sull’organizzazione
giudiziaria
SÌ
alla modifica della Legge sull’assistenza
e cura a domicilio
SÌ
alla modifica della Legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali
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III