COMUNICATO UFFICIALE N.21 Il Giudice Sportivo

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COMUNICATO UFFICIALE N.21
Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano,
Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott.
Alessandro Guarnaschelli, Dott. Marco Rossini, Dott.ssa Rosella Santoro, Segretaria Sig.ra
Lorella Di Giacomo, ha omologato
LE GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A1/A2 MASCHILE DEL 13/15-1-2017
e adottato i seguenti provvedimenti:
A)
A CARICO TESSERATI
AMMONITI
ORTENZI MASSIMILIANO (VIDEX GROTTAZZOLINA FM)
C)
ISTANZE – OMOLOGHE
GARA DELL’8/1/2017 CERAM.GLOBO CIVITA C.VT – CONAD REGGIO EMILIA
Il Giudice Sportivo Nazionale, letta l’istanza ex art.23 Regolamento Giurisdizionale,
ritualmente proposta, esaminati gli atti ufficiali di gara, l’integrazione del rapporto arbitrale:
Fatto
La società Ceram.Globo Civita, proponeva istanza avverso l’omologa della gara in epigrafe
per contestare la conclusione di un’azione di gioco nel corso del 2°set, punteggio 13:13,
conclusasi con l’attribuzione di un punto a favore della società Conad Reggio Emilia,
intendendo in tal modo appurare se si fosse verificata l’ipotesi di cui al punto n°4 del
Regolamento Video Check (se cioè si fosse verificato il tocco della palla da parte di un
giocatore avversario a muro (versione della società istante) o meno (versione del direttore
di gara).Iniziata la procedura e verificatesi alcune incomprensioni sull’utilizzo del simbolo di
riferimento, fatto notare dal 2°arbitro perché non corrispondente alla richiesta verbale e
chiarito quindi che il contenuto della stessa non era tra quelli contemplati dal Regolamento
in vigore, veniva respinta ed assegnato un ritardo di gioco,
DIRITTO
L’esame del rapporto arbitrale, adeguatamente integrato dal supplemento, costituisce,
come noto, la fonte primaria di prova e ad esso occorre fare principalmente riferimento ai
fini della decisione. Il suo esame permette di evidenziare che tale incomprensione tra il
2°arbitro e l’allenatore della società istante, sia imputabile a quest’ultimo che non ha
formulato adeguatamente la richiesta verbale mediante l’utilizzo del corrispondente simbolo.
Trattasi di un simbolismo di natura sostanziale finalizzato da un lato a garantire la massima
trasparenza ed obiettività delle decisioni arbitrali nonché la fluidità e speditezza delle gare,
evitandosi in tal modo anche dannose lungaggini dialettiche. La pur apprezzabile difesa
della Società Ceram.Globo Civita, non riesce a superare lo sbarramento costituito dalla
tassatività di tale vincolismo.
Il Regolamento che disciplina l’uso del Video Check, contiene norme rigorose non
sottoponibili alla discrezionalità, alle osservazioni od enunciazioni interpretative anche
estensive, da parte degli arbitri, allenatori ecc. Le norme, così come stabilito dall’art.5, punti
1/4 del Regolamento, devono essere semplicemente applicate, dovendo sussistere solo
una precisa corrispondenza tra la richiesta e la simbologia. Questo Giudice ritiene altresì
doveroso osservare che onde garantire la massima speditezza delle gare, a mente dell’art.3
del Regolamento, il Video Check deve essere richiesto entro sette secondi dal termine
dell’azione. Trattasi di un termine necessariamente perentorio, secondo la ratio ispiratrice,
per garantire la massima scorrevolezza delle gare, dovendosi dare per scontata la chiarezza
e la definitività della richiesta. Ineccepibile appare quindi la decisione del 2°arbitro di
respingere la richiesta della Società Ceram.Globo Civita, per la persistente inosservanza
delle regole. Altro elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza si rinviene nell’art.17 del
Regolamento, il quale stabilisce senza alcun dubbio interpretativo, che sulle decisioni
arbitrali derivanti dalle procedure e dall’utilizzo del Video Check, non sono ammesse istanze
avverso il risultato della gara. A tale proposito appare pacifico che la procedura debba
considerarsi iniziata con la formulazione, attraverso l’uso del simbolo anche se errato, della
richiesta del Video Check, per poi terminare con il provvedimento dell’ufficiale di gara.
Pur meritevole del massimo apprezzamento anche per i richiami giurisprudenziali di cui si
farà tesoro, ma che non sembrano a questo Giudice utili o utilizzabili ai fini del decidere, le
suesposte deduzioni non consentono di accogliere l’istanza. P.Q.M.
DELIBERA
 di respingere l’istanza della società Ceram.Globo Civita ex art.3-5 (1,2,3,4) e 17 del
Regolamento Video Check;
 di omologare la gara Ceram.Globo Civita – Conad Reggio Emilia con il risultato
conseguito sul campo.
Affisso in Roma il 19 gennaio 2017
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
F.to Avv. Massimo Pettinelli