Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C

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Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 241 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposta la Wortmann
KG Internationale Schuhproduktionen (in prosieguo: la «Wortmann») allo Hauptzollamt Bielefeld
(ufficio doganale principale di Bielefeld, Germania) in merito al pagamento di interessi in occasione
del rimborso di dazi antidumping pagati dalla Wortmann in applicazione del regolamento (CE) n.
1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e
dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di
calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006,
L 275, pag. 1), parzialmente annullato dalla sentenza del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear
(HK) e a./Consiglio (C-249/10 P, EU:C:2012:53).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Codice doganale
3 L’articolo 4 del codice doganale prevede quanto segue:
«Ai fini del presente codice, s’intende per: (...)
10) dazi all’importazione:
– i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’importazione delle merci; (...)».
4 L’articolo 232 del codice doganale recita quanto segue:
«1. Quando l’importo di dazi non è stato pagato nel termine stabilito: (...)
b) oltre all’importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell’interesse di mora può
essere superiore al tasso dell’interesse di credito. Esso non può essere inferiore a quest’ultimo tasso.
(...)».
5 L’articolo 236 del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati
che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato
contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2. (...)
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione viene concesso, su
richiesta presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al
debitore dei dazi stessi.
Questo termine viene prorogato quando l’interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile
presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.
L’autorità doganale procede d’ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando
constati, durante detto termine, l’esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e
secondo comma».
6 L’articolo 241 del codice doganale così dispone:
«Il rimborso, da parte dell’autorità doganale, di importi di dazi all’importazione o all’esportazione
come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro
pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato
un interesse:
– quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi
dall’adozione di tale decisione;
– quando le disposizioni nazionali lo prevedono.
L’importo degli interessi deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe
richiesto allo stesso fine sul mercato monetario e finanziario nazionale».
Regolamento n. 1472/2006
7 L’articolo 1 del regolamento n. 1472/2006 stabilisce quanto segue:
«1. Viene introdotto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature
con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature
contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con
puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, classificate ai
seguenti codici [della nomenclatura combinata]: (...)
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali».
Diritto tedesco
8 L’articolo 1 dell’Abgabenordung (codice tributario), nella versione applicabile a fatti del
procedimento principale, (in prosieguo: il «codice tributario»), dispone quanto segue:
«(1) La presente legge si applica a tutte le imposte, compresi i rimborsi fiscali disciplinati dal diritto
federale o dal diritto dell’Unione europea, laddove siano di competenza dell’amministrazione
finanziaria federale o dei Länder. Essa è applicabile solo fatto salvo il diritto dell’Unione europea.
(...)
(3) Le disposizioni della presente legge sono applicabili per analogia agli oneri fiscali accessori
fatto salvo il diritto dell’Unione europea. (...)».
9 L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del codice tributario così recita:
«(3) I dazi all’importazione e all’esportazione ai sensi dell’articolo 4, punti 10 e 11, del codice
doganale costituiscono imposte ai sensi della presente legge. (...)
(4) Sono oneri fiscali accessori (…) gli interessi (articoli da 233 a 237) (…) nonché gli interessi ai
sensi del codice doganale (…)».
10 L’articolo 37 del codice tributario dispone quanto segue:
«(1) Rientrano tra i diritti derivanti dal rapporto di obbligazione fiscale: (...) il diritto al rimborso ai
sensi del paragrafo 2 (...)
(2) Se un’imposta (...) è stata versata o rimborsata senza titolo giuridico, colui a carico del quale è
stato posto il pagamento ha nei confronti del beneficiario il diritto al rimborso dell’importo pagato o
restituito. (...)».
11 L’articolo 233 del codice tributario è formulato nel seguente modo:
«I diritti derivanti dal rapporto di obbligazione fiscale (articolo 37) producono interessi unicamente
se previsto dalla legge. (...)».
12 Da ultimo, l’articolo 236, paragrafo 1, del codice tributario recita:
«Qualora, per mezzo o a seguito di una decisione giudiziaria definitiva, un’imposta liquidata venga
ridotta o ne venga concesso il rimborso, l’importo da rimborsare o accreditare è soggetto a interessi,
fatto salvo il paragrafo 3, a decorrere dalla data della litispendenza fino alla data del pagamento.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Negli anni tra il 2006 e il 2012 la Wortmann immetteva in libera pratica nel territorio
dell’Unione europea, a nome proprio, calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica
popolare cinese e del Vietnam, prodotte dalla Brosmann Footwear (HK) Ltd. (in prosieguo: la
«Brosmann»), e dalla Seasonable Footwear (Zhong Shan) Ltd. (in prosieguo: la «Seasonable»).
Poiché tali calzature sono classificate in uno dei codici della nomenclatura combinata di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1472/2006, l’ufficio doganale principale di Bielefeld
imponeva alla Wortmann dazi antidumping in applicazione di tale regolamento.
14 Il 22 luglio 2010 la Wortmann chiedeva all’ufficio doganale principale di Bielefeld il rimborso
dei dazi antidumping liquidati per il periodo dal giugno 2007 al giugno 2010. Il 14 febbraio 2011
essa presentava una nuova richiesta di rimborso dei dazi antidumping versati fino al 31 dicembre
2010. Infine, il 7 maggio 2012 essa chiedeva il rimborso dei dazi antidumping, questa volta liquidati
dal 2006. A sostegno di tutte queste domande essa deduceva, in particolare, la causa pendente,
dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e poi dinanzi alla Corte, la quale ha dato luogo alla
sentenza del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C-249/10 P,
EU:C:2012:53).
15 Con tale sentenza la Corte ha annullato parzialmente il regolamento n. 1472/2006, segnatamente
nella parte in cui riguardava la Brosmann e la Seasonable. Il motivo di tale annullamento risiedeva
nella circostanza che la Commissione europea aveva ingiustamente omesso di esaminare le
domande di applicazione dello status di impresa operante in economia di mercato o, in mancanza, di
trattamento individuale delle ricorrenti.
16 Il 17 aprile 2013 l’ufficio doganale principale di Bielefeld rimborsava quindi alla Wortmann dazi
antidumping per un importo pari a EUR 61 895,49 per l’anno 2007 e a EUR 92 870,62 per l’anno
2008.
17 Con lettera del 29 novembre 2013 la Wortmann chiedeva all’ufficio doganale principale di
Bielefeld il riconoscimento di interessi sugli importi rimborsati a decorrere dalla data di prelievo dei
dazi, con un’aliquota maggiorata dell’8% rispetto al tasso base. Con decisione del 15 gennaio 2014,
l’ufficio doganale principale di Bielefeld respingeva tale domanda. Anche l’opposizione proposta
dalla Wortmann avverso quest’ultima decisione era respinta dal medesimo ufficio il 17 settembre
2014.
18 La Wortmann adiva il giudice del rinvio al fine di ottenere la condanna dell’ufficio doganale
principale di Bielefeld al versamento degli interessi sugli importi rimborsati.
19 Il giudice del rinvio ritiene che la decisione della controversia dipenda dall’interpretazione
dell’articolo 241 del codice doganale. A suo avviso, l’articolo 241, primo periodo, del codice
doganale, escluderebbe il versamento degli interessi sugli importi rimborsati alla Wortmann.
20 Infatti, poiché nel procedimento principale non ricorrono i requisiti di cui all’articolo 241,
secondo periodo, primo trattino, del codice doganale, possono valere come fondamento del diritto
per la richiesta della ricorrente ai sensi dell’articolo 241 secondo periodo, secondo trattino, di tale
codice unicamente le disposizioni nazionali. Esso indica, a tale proposito, che dal combinato
disposto dell’articolo 37, paragrafo 2, primo periodo, e dell’articolo 233, primo periodo, del codice
tributario, emerge che i diritti derivanti dal rapporto di obbligazione fiscale producono interessi
unicamente quando previsto dalla legge. Di conseguenza, nell’ordinamento tedesco l’unico
fondamento normativo ai fini del diritto al riconoscimento di interessi sarebbe costituito
dall’articolo 236 del codice tributario. Tuttavia, in mancanza di avvio, da parte della ricorrente nel
procedimento principale, di un procedimento giurisdizionale tendente al rimborso dei dazi
antidumping versati anteriormente all’ufficio doganale principale di Bielefeld, tale disposizione non
troverebbe applicazione nel procedimento principale.
21 Ciò detto, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione di tale
soluzione. Esso rammenta la giurisprudenza secondo la quale il principio dell’obbligo, posto a
carico degli Stati membri, di restituire con gli interessi i tributi percepiti in violazione del diritto
dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo (v. sentenza del 18 aprile 2013 Irimie,
C-565/11, EU:C:2013:250, punto 22). Esso si chiede, quindi, se il «diritto non scritto» dell’Unione
non imponga, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il versamento di
interessi sui dazi all’importazione che sono stati oggetto di rimborso. A tale proposito, secondo il
giudice del rinvio, occorre considerare in particolare che le disposizioni nazionali in materia
d’interessi, nella specie gli articoli 233 e seguenti del codice tributario, sono applicabili per analogia
solo fatto salvo il diritto dell’Unione, come deriva dagli articoli 1, paragrafo 3, primo periodo, e 3,
paragrafo 4, di detto codice.
22 In tale contesto, il Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf, Germania) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 241 del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che gli ordinamenti
nazionali cui viene ivi fatto riferimento debbano prevedere, in caso di rimborso di dazi
all’importazione, in considerazione del principio del diritto dell’Unione di effettività, la
corresponsione di interessi dal momento della riscossione dei dazi fino alla completa restituzione
delle relative somme, anche nel caso in cui il diritto al rimborso non sia stato fatto valere
giudizialmente dinanzi al giudice nazionale».
Sulla questione pregiudiziale
23 Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 241 del
codice doganale debba essere interpretato nel senso che gli ordinamenti nazionali cui viene ivi fatto
riferimento devono prevedere l’obbligo di pagare interessi, in caso di rimborso di dazi
all’importazione, dal momento della riscossione dei dazi fino alla completa restituzione delle
relative somme.
24 A tale proposito, va osservato che l’articolo 241, primo periodo, del codice doganale enuncia che
il rimborso, da parte dell’autorità doganale, di importi di dazi all’importazione o all’esportazione
come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro
pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità.
25 Tuttavia, tale disposizione non può, in quanto tale, implicare che, in una situazione come quella
di cui al procedimento principale, il diritto nazionale possa validamente prevedere che non si
debbano pagare interessi sugli importi dei dazi all’importazione restituiti dal momento della
riscossione dei dazi fino alla completa restituzione delle relative somme.
26 Infatti, tanto dalla genesi dell’articolo 241 del codice doganale, quanto dal contesto nel quale si
iscrive tale disposizione, emerge che essa non va applicata in circostanze come quelle di cui al
procedimento principale.
27 Dall’analisi della genesi di tale disposizione, effettuata dall’avvocato generale ai paragrafi da 48
a 50 delle sue conclusioni, emerge infatti che l’articolo 241 del codice doganale si riferisce
all’ipotesi in cui, dopo che l’autorità doganale ha autorizzato lo svincolo delle merci di cui trattasi,
si verifica che la liquidazione iniziale dei dazi all’importazione deve essere diminuita e che,
pertanto, la totalità o una parte dei dazi versati da un operatore deve essergli rimborsata.
28 Le spiegazioni sulla genesi della disposizione divenuta l’articolo 241 del codice doganale,
fornite dalla Commissione in udienza, dimostrano che la sua adozione è stata motivata dal fatto che,
nella maggior parte dei casi, le autorità doganali effettuano solo un controllo a posteriori delle
dichiarazioni doganali, con la conseguenza che la possibilità che un controllo del genere darà luogo
a un rimborso dei dazi all’importazione già versati è reale.
29 Inoltre, il codice doganale stabilisce una simmetria certa, per quanto riguarda la questione del
pagamento di interessi, da un lato, tra la situazione degli operatori ai quali devono essere rimborsati
i dazi all’importazione versati in eccesso in ragione di errori dovuti alla rapidità del sistema di
sdoganamento, il quale è effettuato, in un gran numero di casi, senza ispezione delle merci prima
del loro svincolo e, dall’altro, quella degli operatori i quali, per errori dello stesso tipo, devono
invece versare all’amministrazione doganale un complemento di dazi all’importazione.
30 Infatti, come emerge dalla sentenza del 31 marzo 2011, Aurubis Balgaria (C-546/09,
EU:C:2011:199, punti da 26 a 34), qualora, in seguito a un nuovo calcolo dei dazi doganali sulla
base di informazioni complementari, rimanga un determinato importo di tali dazi da versare, gli
interessi di mora relativi a tale importo possono essere percepiti, ai sensi dell’articolo 232,
paragrafo 1, lettera b), del codice doganale, solo per il periodo successivo allo scadere del termine
di pagamento di tale importo.
31 Al contrario, se il nuovo calcolo dei dazi doganali dà luogo alla restituzione all’operatore
interessato di una parte o di tutti i dazi doganali versati anteriormente, dall’articolo 241 del codice
doganale consegue che sono dovuti interessi solo a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi
di cui a tale disposizione, fatta salva la possibilità, per il legislatore nazionale, di prevedere il
pagamento di interessi anche in altre circostanze.
32 Orbene, deriva dalla decisione di rinvio che la restituzione di dazi antidumping di cui ha
beneficiato la Wortmann non è originata da un errore nel calcolo di tali dazi che sarebbe stato
scoperto dopo che l’autorità doganale competente ha autorizzato lo svincolo delle merci da parte
della Wortmann. Di conseguenza, la regola di cui all’articolo 241, primo periodo, del codice
doganale non può, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essere
interpretata come se escludesse, in linea di principio, il pagamento di interessi.
33 Occorre rilevare tuttavia che, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua
questione all’interpretazione del solo articolo 241 del codice doganale, ciò non osta a che la Corte
gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essergli utili per
dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che il giudice del rinvio vi abbia o
meno fatto riferimento nel formulare le sue questioni (v., per analogia, sentenza del 29 ottobre
2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata).
34 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta alle autorità
nazionali trarre le conseguenze, nel proprio ordinamento giuridico, di un annullamento o di una
declaratoria d’invalidità di un regolamento che impone dazi antidumping, con la conseguenza che i
dazi antidumping pagati in forza del regolamento in questione non sarebbero legalmente dovuti ai
sensi dell’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale e dovrebbero, in linea di principio, essere
rimborsati dalle autorità doganali, conformemente a tale disposizione, purché ricorrano le
condizioni a cui tale rimborso è assoggettato, tra cui quella prevista all’articolo 236, paragrafo 2, di
detto codice (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C-351/04,
EU:C:2007:547, punto 67, nonché del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e
Commissione, C-419/08 P, EU:C:2010:147, punto 25).
35 Nella presente fattispecie, in seguito all’annullamento del regolamento n. 1472/2006 con la
sentenza del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C-249/10 P,
EU:C:2012:53), nella parte in cui tale regolamento riguardava, in particolare, la Brosmann e la
Seasonable, le cui scarpe sono state immesse in libera pratica nel territorio dell’Unione dalla
Wortmann, l’autorità doganale tedesca competente, ritenendo che i dazi antidumping percepiti non
fossero legalmente dovuti, ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 1, primo comma, del codice
doganale, ha rimborsato alla Wortmann l’importo degli stessi, senza però maggiorarli degli interessi
di mora richiesti da tale impresa.
36 A tale proposito, va rilevato che, sebbene l’articolo 236, paragrafo 1, primo comma, del codice
doganale preveda la restituzione di dazi antidumping in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, non precisa espressamente se tale restituzione debba dar luogo al
pagamento di interessi sugli importi dei dazi così rimborsati.
37 Va sottolineato, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora dazi o imposte
siano stati riscossi da uno Stato membro in applicazione di un regolamento dell’Unione, dichiarato
invalido o annullato da un giudice dell’Unione, gli interessati che hanno versato i dazi o le imposte
in questione hanno il diritto di ottenere, in linea di principio, non solo la restituzione degli importi
versati, ma anche gli interessi su tali importi (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012,
Zuckerfabrik Jülich, C-113/10, C-147/10 e C-234/10, EU:C:2012:591, punti da 65 a 67 e
giurisprudenza ivi citata).
38 In tali circostanze, poiché, da un lato, né l’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, né
l’articolo 241 dello stesso, escludono il versamento di interessi in una situazione come quella di cui
al procedimento principale e, dall’altro lato, il rimborso dei dazi antidumping di cui trattasi è stato
effettuato in seguito all’annullamento da parte della Corte del regolamento sulla base del quale detti
dazi erano stati percepiti e, quindi, in ragione della non conformità al diritto dell’Unione della loro
riscossione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve considerare che l’importo
di tali dazi rimborsati all’impresa interessata dall’autorità nazionale competente deve essere
addizionato dei relativi interessi.
39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando
che, qualora siano rimborsati dazi all’importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto
che sono stati percepiti in violazione del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell’Unione, di
pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla
data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati.
Sulle spese
40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Qualora siano rimborsati dazi all’importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto
che sono stati percepiti in violazione del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice
del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto
dell’Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi,
che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati.