La Corte Sportiva di Appello

Download Report

Transcript La Corte Sportiva di Appello

Comitato Regionale Campania
Ufficio Tecnico Regionale
80125 NAPOLI Piazza G. D’Annunzio 31
Tel. + 39 0812395123 - Fax + 39 0812394544
http://www.campania.fip.it - e-mail: [email protected]
COMUNICATO UFFICIALE N° 476 DEL 13/01/2017
Corte Sportiva di Appello n. 7
Seduta del 13/01/2017
Presidente: avv. Pasquale RAGANATI
Componenti: avv. Salvatore CIMMINO, avv. Antonella BATA’;
La Corte Sportiva di Appello
-
presa visione del reclamo presentato dalla società Virtus Monte di Procida avverso la squalifica di 2
giornate comminata all’atleta Gaeta Adriano Maria dal Giudice di Prime Cure nella gara n. C035 di
Coppa Campania di cui al C.U. 443 del 06/01/2017;
-
sentito il sig. Vitale Coppola, dirigente della Virtus Monte di Procida, il quale si riporta al reclamo,
riconoscendo che i tesserati Gaeta e Porfido si sono apostrofati con parole offensive, ma escludendo
qualsiasi atto violento, in quanto i predetti si sono trovati agganciati sotto canestro a seguito del fallo del
Gaeta e si sono poi divincolati, ma senza alcuna spinta minacciosa né aggressiva;
-
sentito il primo arbitro, il quale conferma che tra i giocatori sono volate offese anche pesanti e precisa
che dopo aver fischiato il fallo al Gaeta, i due giocatori si sono spintonati con veemenza nel tentativo di
divincolarsi, finendo a terra, senza però porre in essere specifici atti di violenza;
-
rilevato che il comportamento tenuto dal tesserato Gaeta non può essere configurato come atto di
violenza così come previsto dall’art. 33,3/2, ma piuttosto come l’epilogo di un dura contrasto fisico in
fase di gioco, peraltro tra due atleti di notevole stazza;
-
rilevato quindi che correttamente il giudice di prime cure ha sanzionato il giocatore Gaeta ai sensi
dell’art. 33,3/1b) per le offese profferite, mentre non sussistono i presupposti per la sanzione irrogata ai
sensi dell’art. 33,3/2b);
PQM
la Corte Sportiva di Appello:
-
accoglie il reclamo, riducendo la sanzione irrogata al tesserato Gaeta Adriano Maria ad una giornata, ai
sensi dell’art. 33,3/1b);
-
dispone la restituzione dell’intera tassa reclamo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napoli, 13 gennaio 2017
Presidente
Avv. Pasquale RAGANATI