La Corte Sportiva di Appello

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COMUNICATO UFFICIALE N° 364 DEL 07/12/2016
Corte Sportiva di Appello n. 4
Seduta del 07/12/2016
Presidente: avv. Pasquale RAGANATI
Componenti: avv. Salvatore CIMMINO, avv. Nino LONGOBARDI;
La Corte Sportiva di Appello
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presa visione del reclamo presentato dalla società Miniandbasket Player avverso i provvedimenti
comminati dal Giudice di Prime Cure per la gara n. 4422 del campionato di U13/M di cui al C.U. 311
del 24/11/2016;
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sentita la sig.ra Giovanna Franzese, la quale si riporta al reclamo ed illustra le motivazioni poste a suo
fondamento, evidenziando, ancora una volta, la propria buona fede in merito all’errore nel disbrigo delle
formalità per il tesseramento;
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rilevato che questa Corte ha già in passato esaminato casi simili alla vicenda oggetto del reclamo;
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rilevato quindi che il mancato rispetto di una norma non può essere giustificato dal comportamento in
buona fede tenuto dalla reclamante, sia nel momento della violazione della norma stessa che nella fase
successiva (perfezionamento del tesseramento e discussione dinanzi alla Corte Territoriale di Giustizia)
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rilevato che il giudice di primo grado ha già applicato le attenuanti generiche di cui all’art. 21,4 RG.,
riducendo la sanzione dal minimo edittale di mesi sei a mesi quattro, sia per la sig.ra Franzese sia per il
presidente della reclamante sig.ra Cristina Calabria
PQM
la Corte Sportiva di Appello:
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rigetta il reclamo, confermando integralmente le sanzione irrogate dal giudice di prime cure;
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dispone incamerarsi l’intera tassa reclamo.
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Presidente
Avv. Pasquale RAGANATI