Transcript 5118/17 pin/INI/am 1 DGG3A 1. L`articolo 46, paragrafo 2, della
Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2017 (OR. en) 5118/17 MI 17 ENT 9 CONSOM 6 SAN 9 ECO 4 NOTA PUNTO "I/A"
Origine: Segretariato generale del Consiglio Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio n. doc. Comm.: 15374/16 MI 787 ENT 227 CONSOM 311 SAN 428 ECO 80 Oggetto: Direttiva (UE) .../… della Commissione del XXX che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo – Decisione di non opporsi all'adozione 1.
L'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli
prevede una procedura per modificare l'allegato II, appendice C, della direttiva stessa usando la procedura di regolamentazione con controllo. 2.
Pertanto, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE del Consiglio
, il 14 novembre 2016 è stato consultato il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE, il quale ha votato, con 274 voti a favore e 56 voti contrari, a favore del progetto di direttiva
.
1 3 2
GU L 170 del 30.6.2009 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). Tre Stati membri non erano rappresentati. 5118/17 DGG3A pin/INI/am
IT
1
3.
Conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il 7 dicembre 2016 la Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta di direttiva
4.
Nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può opporsi all'adozione, da parte della Commissione, di tale misura adducendo il fatto che il progetto di direttiva presentato dalla Commissione: – – eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o – non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità. 5.
L'8 dicembre 2016 le delegazioni sono state invitate a manifestare la loro eventuale opposizione al progetto di direttiva prima del 9 gennaio 2017. Nessuna delegazione ha sollevato alcuno dei motivi di opposizione sopra elencati. 6.
Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno, che non si oppone al progetto di direttiva in oggetto.
4
doc. 15374/16. 5118/17 DGG3A pin/INI/am 2
IT