5118/17 pin/INI/am 1 DGG3A 1. L`articolo 46, paragrafo 2, della

Download Report

Transcript 5118/17 pin/INI/am 1 DGG3A 1. L`articolo 46, paragrafo 2, della

Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2017 (OR. en) 5118/17 MI 17 ENT 9 CONSOM 6 SAN 9 ECO 4 NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio n. doc. Comm.: 15374/16 MI 787 ENT 227 CONSOM 311 SAN 428 ECO 80 Oggetto: Direttiva (UE) .../… della Commissione del XXX che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo – Decisione di non opporsi all'adozione 1.

L'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

1

prevede una procedura per modificare l'allegato II, appendice C, della direttiva stessa usando la procedura di regolamentazione con controllo. 2.

Pertanto, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE del Consiglio

2

, il 14 novembre 2016 è stato consultato il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE, il quale ha votato, con 274 voti a favore e 56 voti contrari, a favore del progetto di direttiva

3

.

1 3 2

GU L 170 del 30.6.2009 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). Tre Stati membri non erano rappresentati. 5118/17 DGG3A pin/INI/am

IT

1

3.

Conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il 7 dicembre 2016 la Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta di direttiva

4

.

4.

Nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può opporsi all'adozione, da parte della Commissione, di tale misura adducendo il fatto che il progetto di direttiva presentato dalla Commissione: – – eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o – non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità. 5.

L'8 dicembre 2016 le delegazioni sono state invitate a manifestare la loro eventuale opposizione al progetto di direttiva prima del 9 gennaio 2017. Nessuna delegazione ha sollevato alcuno dei motivi di opposizione sopra elencati. 6.

Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno, che non si oppone al progetto di direttiva in oggetto.

4

doc. 15374/16. 5118/17 DGG3A pin/INI/am 2

IT