Ctp di Treviso con la sentenza n. 421/03/2016 del

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Transcript Ctp di Treviso con la sentenza n. 421/03/2016 del

SEZIONE
N° 3
REG.GENEFtALE
REPUBBLICA ITALIANA
N° 1145/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA DEL
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO
16/05/2016 ore 15:00
SEZIONE 3
riunita con l'intervento dei Signori:
N°
0421/03/16
E
TOPPAN
ARTURO
Presidente
E
MALDARI
MARIA
Relatore
D
TITTON
CARLO
Giudice
PRONUNCIATA IL:
16/05/2016
D
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
El
24/10/2016
Il Segretario
E
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1145/2015
spedito il 22/12/2015
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n°11380201500008314000
, TRIB.ERARIALI 2002
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n°11380201500008314000
TRIB.ERARIALI 2003
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11380201500008314000
TRIB.ERARIALI 2004
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11380201500008314000
TRIB.ERARIALI 2005
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n°11380201500008314000
CONCESS.GOVERN. 2002
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n°11380201500008314000
CONCESS.GOVERN. 2003
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11380201500008314000
CONCESS.GOVERN. 2004
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11380201500008314000
CONCESS.GOVERN. 2005
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE TREVISO EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
CIMETTI MAURIZIO
STRADONE PORTA PALIO 76 37128 VERONA
e da
PARENTE GIUSEPPE
STADONE PORTA PALIO, 76 37121 VERONA
pag. 1 (continua)
SEZIONE
3
SENTENZA
N.
h Z ?REG.GENERALE
(segue)
N° 1145/2015
UDIENZA DEL
16/05/2016 ore 15:00
proposto dal ricorrente:
ESPOSITO VINCENZO
VIA NUBIE 9 I 03 31053 PIEVE DI SOLIGO TV
difeso da:
AMABILE VALENTINA
VIA PANTRICE 9/1184083 CASTEL SAN GIORGIO SA
I
MODULAI:NO
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SENTENZA N.
2-/ - "5 -4
OGGETTO DELLA DOMANDA: comunicazione preventiva di fermo mancato
pagamento tributi erariali- anni dal 2002 al 2006Ritenuto in fatto.
L'Agente della Riscossione, Equitalia Nord s.p.a., comunicava con racc.a.r.
prevenuta al destinatario il 15.10.2015 che in mancanza di tempestivo pagamento da
costui del debito risultato a suo carico — e di cui al prospetto allegato A al preavvisoavrebbe provveduto al fermo dell'autovettura Ford Fiesta 1.4 targata EL249CB
tramite iscrizione del relativo provvedimento nel P.R.A. della Provincia di Treviso.
Avverso il predetto preavviso, il sig. Esposito Vincenzo, res. a Pieve di Soligo- Tv-,
Via Nubie, n. 9, presentava, con il patrocinio, giusto mandato a margine dell'atto,
dell'avv. Valentina Amabile, presso il cui studio in Castel San Giorgio ( Sa), via
Patrice, n. 9\2, veniva eletto domicilio, ricorso in cui, oltre ad avanzare istanza di
sospensione della provvisoria esecuzione dell'avviso, concludeva per le formulate
eccezioni ed argomentazioni a che questa Commissione in via preliminare :
dichiarasse la nullità assoluta del preavviso impugnato quale conseguenza giuridica
della inesistenza di notifica degli atti presupposti; sempre in via preliminare:
dichiarasse l'intervenuta prescrizione dei debiti di cui è stato chiesto il pagamento;
accertasse e pronunciasse la nullità e10 illegittimità della ingiunzione di pagamento
impugnata ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazione addotte con
il ricorso. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Il 17.02.2016 si costituiva in giudizio l'Equitalia Nord s.p.a., con sede in Milano, in
persona del procuratore speciale Avv. Lisetta Cabeddu — in forza di procura
20.01.2016, n. rep. 28542 e racc. 8251, notaio L. Cavallotti di Milano dimessa agli
atti-, con il patrocino, per mandato a margine del suo atto difensivo, degli avv.ti
Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente del Foro di Verona, e con il domicilio eletto in
Treviso alla via Montegrappa, n.6, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Sternini del
Foro di Treviso, instando, per le esposte argomentazioni, che la Commissione in via
preliminare: accertasse la tardività del ricorso ex art. 21 d.lgs.546\92; rigettasse
l'istanza di sospensione dell'atto per mancanza dei presupposti di legge; nel merito:
accertasse e dichiarasse la correttezza della condotta della Equitalia Nord s.p.a. con
conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa in quanto
i.
inammissibile e\o infondata. Con vittoria di spese, difitti
All'udienza del 22.02.2016, stabilita per l'esame dell'istanza di sospensione,
entrambe le parti concordemente instavano per la trattazione dell'istanza predetta
unitamente al merito venendo all'uopo fissata la data odierna.
All'odierna udienza di discussione, tenutasi in Camera di Consiglio, il Giudice
Relatore illustrava il contenuto degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare dell'Agente della Riscossione è infondata, oltre ad essere del
tutto priva di argomentazioni ed elementi di conforto.
Per contro dagli atti depositati il preavviso di fermo risulta notificato il 15.10.2015; il
ricorso introduttivo è stato spedito con racc.a.r.25.11.2015, ampiamente nel termine
di sessanta gironi precetto dall'art. 21, d. lgs.546\1992.
3
Mod. 67 C.0
MODULARIO
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SENTENZA N.
Zi -- 3 -46
Infatti la data del 25.11.2015, 15 giorni prima della scadenza testé enunciata,
rappresenta il momento del perfezionarsi della notifica del ricorso per il notificante
disponendolo, in un costituzionale intendere, pure l'art.20, comma 2, medesimo
d.lgs.; nulla viene dedotto in merito ad indugi da addebitare al notificante, mancata
sua diligenza nel seguire l'iter della formalità, pregiudizio alle ragioni difensive del
resistente, né v'è motivo di dubitare che la spedizione a mezzo posta sia in questo
caso avvenuta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento poiché
nulla eccepisce sul punto la parte resistente.
L'eccezione pertanto, già sulla base di questi rilievi, va rigettata.
Lamenta il sig. Esposito che il provvedimento impugnato non sarebbe stato proceduto
dalla notifica delle cartelle esattoriali per tributi invero assai lontani nel tempo come
precisato nell'epigrafe.
Al preavviso di fermo è allegato il quadro A, denominato Dettaglio del debito ove gli
anni di riferimento presi in considerazione sono quelli dal 2002 al 2005.
I tributi riguardanti le annualità dal 2002 al 2004 risulterebbero dal quadro dettaglio
degli addebiti della cartella nr. 11320060022441926000 che si asserisce dalla
Equitalia Nord s.p.a. notificata il 17.07.2007.
Però dai documenti da questa prodotti ed allegati all'estratto di ruolo è attestato che
l'indirizzo del ricorrente, destinatario della testè precisata notifica è quello di
Castelfranco Veneto, Via Serato 15, e che in data 05.03.2007- di accesso
dell'Ufficiale Postale- il contribuente si era trasferito dal predetto indirizzo, senza
leggersi altro oltre a tale assai ridotta annotazione.
Non risulta cioè dagli atti neppure che in conseguenza del trasferimento si siano
effettuate ricerche presso l'Ufficio Anagrafe della Casa Comunale anche al solo fine
di verificare, usando la normale diligenza, se il trasferimento non si fosse risolto in un
mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Ciò si evidenzia, in quanto nel sistema delineato dall'art. 60 d.p.r. 29.09.1973, n.
600, la notifica va effettuata secondo il disposto di cui all'art. 140 c.p.c. se sono
conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario e questi o i familiari conviventi o
le persone addette alla casa od all'ufficio od all'azienda non siano temporaneamente
reperibili ( c.d. irreperibilità relativa), Va invece effettuata con la disci slina dell'a
comma , ett. e quando l'ufficiale notificatore non ha reperito il contribuente
poiché risulta trasferito in un luogo obiettivamente sconosciuto. Precisazione questa
ripetesi nella specie inesistente negli atti relativi alla qui contingente notifica, mentre
la constatazione di tale irreperibilità assoluta costituisce, come rettamente pronuncia
il Supremo Collegio: ad es. con la decisione 24082\2015, obbligo giuridico dal quale
l'agente della riscossione non può prescindere per la validità stessa della formalità da
parte sua effettuata con il rito dell'enunciato art. 60, comma 1, lette) poichè, in
mancanza dell'accertamento del suo presupposto, non raggiunge il suo scopo.
Il sig. Esposito ha provato, producendo le relative certificazioni degli Uffici Anagrafe
di competenza cui all'evidenza sono state denunciati i trasferimenti e le località, che
egli si era si trasferito da Castelfranco Veneto a Montebelluna ancora in data
04.12.2006 e che ha risieduto in Montebelluna fmo al 03.09.2007 per poi trasferire la
sua residenza a Pieve di Soligo, ove anche attualmente realmente dimora.
F.
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MODULARIO
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Mod. 67 C.0
Roma - la t. Po lig r. a Zecca dello Sta to • FY
SENTENZA N.17.(-
3 -/6
Per tutto ciò il deposito, successivo all'accesso del 05.03.07, della cartella, in busta
sigillata nella casa comunale di Castelfranco Veneto, avvenuto a' sensi dell'art. 26
d.p.r. 602\1973 ed art. 60 d.p.r. 600 e per di più in data 09.07.07, non sana la
mancata indagine ( o comunque la mancata prova di un'avvenuta indagine e delle
risultanze di tale ricerca) che, se fosse stata eseguita, avrebbe permesso, stante la
certificazione anagrafica in atti, di prendere atto, già dall'Ufficio Anagrafe del
Comune di Castelfranco V.to, del trasferimento della residenza del sig. Esposito in un
comune diverso, quello di Montebelluna, ove era reperibile, avendo, per prova
documentale, questi rispettato il suo obbligo giuridico di rendere così noto il suo
mutamento di residenza ed i dati per la sua rintracciabilità nel nuovo indirizzo.
Sono di conseguenza fondate, con riguardo alla cartella nr. 11320060022441926000,
le eccezioni del ricorrente relative all'inesistenza di notifica e comunque, e per ciò,
quelle di sostanziale prescrizione del suo debito.
A diversa conclusione si addiviene nell'esaminare la notifica della cartella n.
11320070018304419000, ove la formalità è stata compiuta nell'aprile 2008 in Pieve
di Soligo- ove nel frattempo il sig. Esposito si era nuovamente trasferito da
Montebelluna- ed ove, non essendo momentaneamente stato reperito al nuovo
indirizzo risultante dalla certificazione anagrafica acquisita dall'Agente della
Riscossione, la cartella in busta sigillata è stata depositata in data 29.04.2008 nella
Casa Comunale di detta località; la prescritta racc.a.r. inviata al contribuente in Pieve
di Soligo è stata ricevuta.
Questa ultima formalità pertanto è correttamente eseguita ed ha interrotto il termine
di prescrizione afferente la tassa in esame, peraltro sostituito, stante la regolare
notifica della cartella e la sua mancata opposizione, dal nuovo termine che riguarda
l'attività esecutiva dell'Agente della Riscossione sulla base di siffatta cartella non
opposta, termine da identificarsi, come già ha pronunciato questa Commissione in
altre sue decisioni, in quello decennale ex art. 2946 c.c., in assenza di disposizione
normativa riguardante tale attività. L'art. 2953 c.c. ad avviso di questo Giudice non è
inerente alla fattispecie regolando la testé enunciata norma speciale le pronunce
giurisdizionali, e cioè le sentenze passate in giudicato cui è stato ermeneuticamente
equiparato il decreto ingiuntivo non opposto e passato in giudicato.
A questo punto si innesca il problema, sollevato dal ricorrente già sulla base
dell'ammontare totale del preavviso di fermo, della legittimità del fermo di una
autovettura per un credito obiettivamente e palesemente irrisorio rispetto al valore del
bene su cui è stato eseguito il fermo, bene di cui inoltre si invoca la natura
strumentale all'attività lavorativa con ingiustificato danno in capo al contribuente.
Sebbene non si rinvenga nella legge specifica limitazioni all'uopo dettate, è pur
sempre vero che vige il generale principio della proporzionalità- che in sede
amministrativa\fiscale - e come già ha significato il Consiglio di Stato nella ordinanza
n. 3259 del 13.7.2004 citata dal ricorrente ai fini della sospensiva- si traduce nel
legittimità dell' operato dell'Agente della riscossione e tale principio è un cardine,
non considerato o non preso nel caso, in sufficiente considerazione, ma comunque
incidente la validità die fermo..
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f$ENTENZA N.
h 7/ - 3 --/4
Per tale ragione questo Giudice, nel rilevare fondata la istanza di sospensiva a' sensi
dell'art. 47 d.lgs.546\1992, essendo nella specie sussistenti i normativi presupposti di
sua legittimità, accoglie nel merito il ricorso per la inesistenza della notifica della
prima cartella e per la conseguente prescrizione dei tributi dalla cartella non
notificata portati, e per il motivato annullamento del preavviso di fermo pure in
ordine alla seconda su menzionata cartella di pagamento.
Nella parte motiva di questa decisione con cui si è rilevato comunque un
comportamento sostanzialmente inadempiente del ricorrente in ordine ai tributi di cui
alla cartella n. 11320070018304419000 sussistono le ragioni per la compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Treviso lì 16.05.2016
Il GIUDICE RELATORE
IL PRÉ DENTE
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I. Po lig r. e Zecca de go Stelo - W/.
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