mutuo chirografario ccd

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FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO CCD

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Banca di Salerno Credito Cooperativo Società Cooperativa

Via Velia n. 15 84122 SALERNO Tel.: 089 403600 - Fax: 089 794244 Email: [email protected] - Sito internet: www.bancadisalerno.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. SA-49791 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4524.50 - cod. ABI 8561 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166132 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia Istituzionale.

Solo in caso di offerta fuori sede: Cognome e nome del proponente: ___________________________ Indirizzo: ___________________________ Telefono: ___________________________ E-mail: ___________________________

CHE COS'E' IL PRESTITO PERSONALE PER IL CREDITO AL CONSUMO

E’ un finanziamento (contratto con il quale la banca consegna al cliente una somma di denaro e quest’ultimo si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, entro un certo periodo di tempo, secondo il piano di ammortamento definito al momento della stipula) riservato ai consumatori. Per consumatore, secondo la normativa vigente (D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della Direttiva sul Credito ai Consumatori 2008/48/CE e Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

CARATTERISTICHE

Ambito di applicazione della normativa CCD (Consumer Credit Directive): - importo minimo € 200,00 max.

€ 75.000,00 - non destinato all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o immobile edificato o progettato - non finalizzato ad effettuare un’operazione avente ad oggetto strumenti finanziari - per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta dal cliente.

Importo massimo finanziabile secondo la capacità di rimborso del consumatore nel rispetto della normativa Durata massima 84 mesi

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

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I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Altro

A garanzia del rimborso del finanziamento, la banca richiede la sottoscrizione di effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati “in bianco” ovvero con scadenza “a vista”.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Quando il tasso del mutuo è indicizzato, il Cliente corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se il parametro di riferimento aumenta nel corso degli anni.

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c’è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

L’intermediario può inoltre segnalare il cliente inadempiente alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it

, presso tutte le filiali della banca e sul sito internet dell’Istituto www.bancadisalerno.it

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Capitale: € 10.000,00 Capitale: € 10.000,00 Capitale: € 10.000,00 Capitale: € 10.000,00 Capitale: € 10.000,00 Capitale: € 10.000,00

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Durata del (mesi): 84 Durata del (mesi): 72 Durata del (mesi): 60 Durata del (mesi): 48 Durata del (mesi): 36 Durata del (mesi): 24 finanziamento finanziamento finanziamento finanziamento finanziamento finanziamento T.A.E.G.: 12,81% T.A.E.G.: 12,99% T.A.E.G.: 13,24% T.A.E.G.: 13,62% T.A.E.G.: 14,22% T.A.E.G.: 15,42% Importo 14.721,76 totale dovuto: Importo 14.044,60 totale dovuto: Importo 13.385,80 totale dovuto: Importo 12.745,48 totale dovuto: Importo 12.123,28 totale dovuto: Importo 11.520,04 totale dovuto: € € € € € €

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

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Tasso applicato di 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% interesse Durata del finanziamento (mesi) 84 72 60 48 36 24 € € € Importo mensile capitale della per di: 10.000,00 € 169,39 € € 188,55 215,68 256,76 325,73 464,46 rata un € Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno € € € € € € 178,68 197,35 223,90 264,27 332,27 469,37 € € € € € € 160,38 179,99 207,65 249,38 319,27 459,56

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Importo totale del credito Durata max € 75.000 (in relazione alle capacità reddituali del richiedente) max 84 mesi

COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito Tasso globale di ammortamento: Tasso di preammortamento:

TASSI

Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora I.R.S. 10 anni (Attualmente pari a: 0,65%) + 10 punti perc.

Valore effettivo attualmente pari a: 10,65% Capitalizzazione: Mensile Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 11,18554% I.R.S. 10 anni (Attualmente pari a: 0,65%) + 10 punti perc.

Valore effettivo attualmente pari a: 10,65% Capitalizzazione: Particolare Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 10,65% 2 punti percentuali

COSTI CONNESSI

ALIQUOTA D.P.R. 601 Spese per decurtazione Spese est. ant. mutuo Spese per singola erogazione Recupero Spese incasso rata SPESE PRATICA / ISTRUTTORIA Rec.spese Trasparenza periodica 0,25% 1% 1% € € 100,00 2,00 2% Minimo: € 200,00 TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA: € POSTA: € 2,50 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 2,50 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Costi in Caso di Ritardo nel Pagamento Tasso di mora 2 punti percentuali Spese per primo sollecito Spese per secondo sollecito € € 5,00 5,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/01/2017 (ZF/000004422) Pagina 3 di 8

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate Numero Rate Ammortamento FRANCESE A RATE COST. POSTIC.

rate costanti posticipate MENSILE Tenuto conto della richiesta del cliente secondo il numero massimo di rate stabilito dalla Banca Data scadenza Tenuto conto della richiesta del cliente secondo il numero massimo di rate stabilito dalla Banca

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Perizia tecnica Adempimenti notarili Oneri tributari Assicurazione immobile

Max € 1.000 a cura di tecnico di fiducia della Banca Secondo il tariffario notarile Per operazioni di durata superiore a 18 mesi sono dovute, ove previsto, l’imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. La durata del finanziamento superiore a 18 mesi permette l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 D.P.R. 29/9/1973 n.601. In alternativa alle suddette imposte ordinarie potrà quindi essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% del finanziamento, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche, che non agiscono nell’esercizio dell’attività di impresa, destinati all’acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla “prima casa” per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata).

Per operazioni con durata inferiore o uguale a 18 mesi: recupero imposta di bollo (ai sensi dell’art. 13 – comma 2 bis, nota 2 Tariffa parte I – DPR 642/1972) euro 16,00 sul contratto di finanziamento e per ciascuna garanzia. L’imposta di bollo non è dovuta nel cso in cui il finanziamento sia erogato su un conto corrente aperto presso la stessa banca (sul quale viene ad applicarsi la previsione dell’art. 13 comma 2-bis della tariffa Parte I – allegato A DPR 642/1972). Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.

Per assicurazione dell’immobile contro i danni di incendio, caduta di fulmine e scoppio secondo le tariffe applicate dalla compagnia di assicurazione per il valore di ricostruzione desumibile dalla perizia

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria Disponibilità dell'importo Entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione completa Immediatamente dopo la stipula del contratto

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

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Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo chirografario per il credito al consumo con un preavviso di almeno 3 giorni pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all’1% del debito residuo.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 3 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso

Reclami

I reclami vanno presentati in forma scritta alla Banca di Salerno Credito Cooperativo e indirizzati ai seguenti recapiti: Per posta ordinaria: Banca di Salerno Credito Cooperativo - Ufficio Reclami, via Velia n.15 – Salerno – 84122 (SA) Per fax: nr. +39 (0)89 403237 Per posta elettronica, all’email: [email protected]

Per posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: [email protected]

I reclami possono essere presentati anche direttamente allo sportello della Filiale, dove è intrattenuto il rapporto, che cura l’inoltro all'Ufficio Reclami.

L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, fornendo una risposta al cliente entro il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di reclami relativi ai servizi di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it

., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungere un accordo.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

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Diritto di recesso

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o dalla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto

LEGENDA

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Accollo Imposta sostitutiva Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento

Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “italiano” Piano di ammortamento “tedesco”

Quota capitale Quota interessi Rata costante Rata crescente Rata decrescente Rimborso in un’unica soluzione Spread Tasso (TAEG) annuo effettivo globale Tasso di preammortamento interesse Tasso di interesse nominale annuo di Tasso di mora Tasso (TEGM) effettivo globale Tasso Minimo debitore floor” medio cd. “tasso Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata.

Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.

Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale.

Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota della rata costituita dagli interessi maturati..

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.

Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Il Tasso Minimo viene applicato in presenza di un tasso debitore indicizzato ad un parametro di riferimento prescelto. Relativamente a tali rapporti il tasso non potrà in nessun caso essere inferiore alla misura del TASSO MINIMO su base annua.

Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.

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II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.

Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto • d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); • d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.

• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.

Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.

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