Ministero dello Sviluppo Economico

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DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”; VISTA la domanda della Sig.ra MANCINO Loredana, volta a richiedere il riconoscimento del titolo denominato “Attestation” rilasciato il 22 giugno 2016 dal “Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communaute Francaise de Colfontaine”, di completamento del corso con specialità: “Coiffure Dames 3eme” nell’anno scolastico 2005-2006, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni; legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di CONSIDERATO che, come documentato dall’interessata, l

a Fédération Wallonie-Bruxelles

non ha potuto rilasciare l’Attestazione ai sensi della Direttiva 2005/36/CE in quanto alla Sig.ra MANCINO non è stato rilasciato il “Brevet de Cours professionnels secondaire supérieurs” che è titolo previsto dalle disposizioni legali e regolamentari in Belgio relative all’organizzazione e alla struttura del Corso professionale secondario superiore; CONSIDERATO che l’Autorità competente per la Direttiva 2005/36/CE del Belgio, interpellata dall’amministrazione tramite il Sistema d’Informazione del Mercato Interno (IMI), ha comunicato che il titolo di “Diplom des cours Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma tel. +39 06 4705 5521 – fax +39 06 4740 156 e-mail: [email protected]

[email protected]

www.mise.gov.it

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

2 professionnels secondaires supérieurs” corrispondente al livello B dell’art. 11 della Direttiva 2006/36/CE, seppur regolamentato, non è titolo sufficiente per l’esercizio in Belgio dell’attività autonoma di acconciatore e l’interessata non ha documentato il possesso di un “diplome de l’enseignement supérieur” oppure un “Certificat relatif aux connaissances de gestion de base delivré dans l’enseignement secondaire” (quindi un diploma di istruzione superiore o un certificato sulla gestione della conoscenza di base rilasciato nell'istruzione secondaria); VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre, con il parere conforme dei rappresentanti delle Associazione di categoria CNA BENESSERE e CONFARTIGIANATO, ha ritenuto il titolo di formazione professionale documentato dall’interessata

non idoneo

a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore, ai sensi della legge 18 agosto 2005 n.174 in quanto lo stesso titolo non consente, nello Stato membro di origine, l’esercizio in forma autonoma della medesima attività professionale che in Belgio può essere svolta solo se si è conseguito anche un “Brevet de Cours professionnels secondaire supérieurs” di cui l’interessata non ha documentato il possesso. La Conferenza determina pertanto di

respingere

la domanda dell’istante per mancanza dei requisiti minimi di accesso alla professione di acconciatore, previa ulteriore richiesta all’interessata, da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, di documentarne il possesso”. CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0321274 del 12 ottobre 2016 ha comunicato alla Sig.ra MANCINO, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di riconoscimento dei titoli esteri; VISTO che la richiedente si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 fornendo la seguente documentazione:

“Attestation de Reussite du Certificat relatif aux Connaissances de gestion de base”

rilasciato al Sig. MANCINO Mario dall’Institut wallon de Formation en alternance et des Indépendentans et des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) in data 30 settembre 2016 dopo aver frequentato, dall’8 settembre 2004 al 19 gennaio 2005, un ciclo intensivo di 156 ore di gestione, conseguendo così i requisiti del programma di base di capacità di gestione fornito dal Regio Decreto del

3 21 ottobre 1998 in attuazione del capitolo 1 del titolo II della legge programma del 10 febbraio 1998 per la promozione delle imprese autonomo;

documento della U.C.M. Guichet d’Entreprises

, in cui viene indicato che il predetto Attestato consente al Sig. MANCINO Mario (fratello della sig.ra MANCINO Loredana), secondo la normativa belga, la delega della gestione quotidiana della propria attività ad un collaboratore (o dipendente) parente fino al terzo grado dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 9, par. 3 del citato regio decreto 21 settembre 1998 e che l’articolo 59 del Libro III del Codice del diritto dell’economia e del regio decreto del 22 giugno 2003 stabilisce che il controllo sia sulle sedi aziendali che al momento della registrazione delle imprese commerciali e artigianali spetta alla Banque Carrefour, che ha anche il compito di affidare gli obiettivi aziendali e di verificare la capacità imprenditoriale; ed infine documento denominato

“Attestation d’inscription regulière et de frequentation - Commonaute francaise de belgique”

(Attestazione di iscrizione di frequenza regolare – Comunità francese del Belgio) in cui si certifica che è la Sig.ra MANCINO Loredana è stata iscritta per seguire i corsi di formazione di “Coiffure hommes, 3ème annéè d’études, livello CPSI”, “Coiffure perfectionnement, niveau ESS” e “Visagisme, niveau ESS” e che l’interessata in data 27 novembre 2006 ha abbandonato il corso di visagisme (estetica); CONSIDERATO che avvalendosi della citata facoltà di controdeduzione di cui all’ art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 la sig.ra MANCINO ha, altresì, inviato anche il documento denominato “Attestation d’inscription reguliere et de frequentation - Commonaute francaise de belgique” (Attestazione di iscrizione di frequenza regolare – Comunità francese del Belgio) in cui il Direttore dell’Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française de et à Colfontaine certifica che è l’interessata è stata iscritta per seguire i corsi di formazione di “Coiffure hommes, 3ème annéè d’études, livello CPSI”, “Coiffure perfectionnement, niveau ESS” e “Visagisme, niveau ESS” e che l’interessata in data 27 novembre 2006 ha abbandonato il corso di visagisme; CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene che la documentazione fornita dalla Sig.ra MANCINO non soddisfi le condizioni rilevate con documento della Fédération Wallonie-Bruxelles, peraltro prodotto dall’interessata, e né quelle rilevate dall’Autorità competente belga in risposta alla interrogazione IMI citata in premessa, e che pertanto non vengono così superati i motivi ostativi di cui alla Conferenza di servizi del 28 settembre 2016;

4 CONSIDERATO infine che, sulla base delle citate premesse, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento del titolo ai sensi degli artt. 18 e seguenti del d.lgs. n. 206/2007; DECRETA Art. 1 1. Alla Sig.ra MANCINO Loredana, Sandra, cittadina italiana, nata a Boussu (Belgio) il 15 settembre 1985, per le motivazioni sopra esposte, è respinta la domanda di riconoscimento del titolo di cui in premessa per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it

, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69. 3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni. Roma, 22 dicembre 2016 IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Mario Fiorentino)