giovani coltivatori diretti sempre più tutelati

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Transcript giovani coltivatori diretti sempre più tutelati

Domenica,08Gennaio2017-Direttore:AntonioGigliotti
FISCO
5GENNAIO2017
GIOVANICOLTIVATORIDIRETTISEMPREPIÙTUTELATI
Premessa–Negliultimianni,semprepiùattenzioneèstata
datadallegislatorefiscaleaigiovanicoltivatoridirettiegiovani
imprenditori agricoli professionali (IAP) attraverso il
riconoscimentodiagevolazioniebeneficifiscali.Certamente
tra questa può essere menzionata (riconosciuta verso tutti i
coltivatori diretti/IAP, indipendentemente dall’età) l’esenzione
IMU per i terreni da questi posseduti e condotti (ovunque
ubicati).Beneficioquestointrodottodal2016,adoperadella
Leggen.208/2015(inprecedenza,eraprevistaunaltrotipodi
agevolazione
consistente
nell’applicazione
di
un
moltiplicatore catastale da utilizzare ai fini del calcolo della
base imponibile IMU molto più basso rispetto a quello
ordinario).
La detrazione dell’affitto – Certamente una delle
agevolazionifiscalidamenzionareèquellaintrodottadall’art.
7, comma 1 e 2 Decreto Legge n. 91/2014, con cui è
riconosciuta una detrazione (del 19%) per le spese sostenute dai coltivatori diretti/IAP (iscritti alla previdenza
agricola)dietàinferioreai35anniperilpagamentodicanonidiaffittodeiterreniagricoli.
Ladetrazioneètuttaviariconosciutanellimitedimassimodi80europerciascunettaroditerrenoaffittato,efinoad
un importo massimo di 1.200,00 euro. Ciò si traduce nel dire che la detrazione spetta su un canone annuo
massimoparia6.318,00euro(infatti,6.318,00x19%=1.200,42).
Ad ogni modo il legislatore pone allo stesso tempo una restrizione, ossia che il beneficio non spetta qualora il
terrenocondottosiapresoinaffittodaiproprigenitori.Inoltre,aifinidelbeneficio,ilcontrattodiaffittodeveessere
redattoinformascritta.
Ad esempio, con riferimento al Modello Unico/2016 (periodo d’imposta 2015) la spesa andava riportata al rigo
RP73.
L’esonerocontributivoperil2017 –AncheconlaManovra2017(Leggen.232/2016)arrivaunulterioreincentivo
perfavorirel’imprenditoriagiovanileinagricoltura.Stiamoparlandodell’esonerocontributivoprevistoafavoredei
nuovi coltivatori diretti/IAP (commi 344 e 345). In particolare è stabilito che ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola
effettuatetrail1ºgennaio2017eil31dicembre2017,èriconosciuto,perunperiodomassimodi36mesi,ferma
restandol’aliquotadicomputodelleprestazionipensionistiche,l’esonerodalversamentodel100%dell’accredito
contributivopressol’assicurazionegeneraleobbligatoriaperl’invalidità,lavecchiaiaedisuperstiti(IVS).
Decorsiiprimi36mesi,l’esonerocontinueràmasaràriconosciutoperulteriorimassimi12mesinellamisuradel
66%.Trascorsitaliulteriori12mesi,l’esonerocontinueràperaltri12mesinellimitedel50%.
Inoltre, l’esonero in commento spetta anche ai coltivatori diretti/IAP di età inferiore a 40 anni che nell’anno 2016
hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani (di cui al DPR n.
601/1973)enellezoneagricolesvantaggiatedelimitate(dicuiall’articolo15dellaleggen.984/1977).
AUTORE:PASQUALEPIRONE
CATEGORIE:AGEVOLAZIONI>IMPRESE
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