esonero contributivo per cd e iap under 40

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Transcript esonero contributivo per cd e iap under 40

Lunedì,28Novembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
ARTICOLILAVORO
25NOVEMBRE2016
ESONEROCONTRIBUTIVOPERCDEIAPUNDER40
LeggediBilancio2017-CapoVI–Misureinfavoredell’agricoltura
Premessa – Nella seduta del 22 novembre 2016 la V
COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e
programmazione) ha approvato gli emendamenti all’Articolo
46 della Bozza di Legge di Bilancio per l’esercizio 2017,
rubricato “Esonero contrib utivo per nuovi coltivatori diretti e
imprenditoriagricoliprofessionali”. Questo articolo introduce
l’esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite
massimo delle norme europee sugli aiuti deminimis) per
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età
inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla
previdenza agricola. Con gli emendamenti è stata introdotta
anche un’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30
euro per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti
l’attivitàdipescamarittima.
Gli emendamenti approvati - In commissione modificano il
dettato dell’Art. 46 sostituendo il terzo periodo del comma 1
nelmodoseguente:“L’esonerodicuialpresentecomma(esonerocontrib utivotriennale)spettaaicoltivatoridirettie
agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai
coltivatoridirettieagliimprenditoriagricoliprofessionalidietàinferioreaquarantaannichenell’anno2016hanno
effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ub icate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repub b lica 29 settemb re 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi
dell’articolo15dellalegge27dicemb re1977,n.984”.
LeModifiche - Con la prima modifica si estendel’esonero,giàprevistoeconfermato,perigiovaniimprenditori
agricolinellimitedei40anni,chesiiscrivonoperlaprimavoltaallagestionecontributivaagricolaapartiredal1°
gennaio 2017, anche a coloro che si iscrivono nel corso dell’anno 2016 ma che operano in zone montane o
svantaggiate.Secondolaprecedenteformulazione,infatti,eraagevolatosolochieffettuaval’iscrizionenelperiodo
contributivochepartivadal1°gennaio2017.Conlaversionemodificatadell’articolo46,isoggettiagevolabilisono
ancheiCDeIAPinferioria40annichesiiscrivonoperlaprimavoltanellagestionecontributivaagricolanel
corso dell’anno 2016 e che operano in zone montane e/o svantaggiate. L’evidente spirito della nuova norma,
quindi, è quello di spingere alla regolarizzazione i numerosi imprenditori agricoli che, pur avendo la partita IVA e
svolgendo l’attività di piccoli coltivatori in zone montane e svantaggiate, non sono però iscritti alla gestione
contributiva.
Dallanuovaformulazionedellanorma,chiaramentesievincecheleaziendeneoiscrittenelcorsodel2016,devono
essere ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, questa volta, espressamente individuati
dallanormastessa.
Atalproposito,sonoconsideratimontaniiterrenidefinitidall’Art.9-TerritorimontanidelD.P.R.601/1973nelmodo
seguente:
a)Terrenisituatiadunaaltitudinenoninferiorea700metrisullivellodelmareediquellirappresentatida
particellecatastalichesitrovanosoltantoinparteallapredettaaltitudine.
b)Terrenicompresinell'elencodeiterritorimontanicompilatodallacommissionecensuariacentrale.
c)Terrenifacentipartedicomprensoridibonificamontana.
Sono,invece,consideratisvantaggiatiaisensidell’art.15dellaLeggen.984/1977:
a)lezonediinterventosuscettibilidivalorizzazioneproduttivaeleproduzionidasvilupparenellemedesime;
b) le zone dove sono sviluppate le opere, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la
creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle
normedileggevigenti.
Sostanzialmenteinvariatorisulta,però,l’impiantogeneraledellanormache,interminiconcretiprevedel’esonero,
checonsistenelladispensadalversamentodel100%dell'accreditocontributivopressol'assicurazionegenerale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, per un periodo massimo di 36 mesi. Decorsi questi
ultimi,l’agevolazione,vienericonosciutanellimitedel66%perisuccessivi12mesiseguentienellimitedel50%
perunperiodomassimodiulteriori12mesi.Cosadirilevanteimportanzadanonsottovalutareèche,nonostante
l’esonerocontributivo,questoperiodoèriconosciutonelcomputodelleprestazionipensionistiche.
Conseguentementeèstatomodificatolostanziamentofinanziarioperlacoperturadellaspesaprevistodall’articolo
81, comma 2, della medesima legge di stabilità, che prevedeva una somma pari a 300 milioni di euro l’anno a
decorreredal2017.Lanuovadotazione,invece,èprevistain293,9milionidieuroperl’anno2017,in292,4milioni
dieuroperl’anno2018ein292,1milionidieuroannuiadecorreredall’anno2019.
Ilcomma2dell’Art.46stabilisce,inoltre,chel’esonerodeverientrarenellasommadegliaiutideminimisprevisti
dairegolamenti(UE)1407/2013e1408/2013.
Ulterioresostanzialenovitàèstataapportatadall’aggiunta,all’art.46,delcomma2bis,conilqualeèstataintrodotta
un’indennitàgiornalieraomnicomprensivadi30europerilavoratoriimpiegatinelleimpresedipescamarittima.
Inpratica,alloscopodigarantireunsostegnoalredditoperilavoratoridipendentidaimpreseesercentil’attivitàdi
pescamarittima,compresiisocilavoratoridellecooperativedellapiccolapescadicuiallalegge13marzo1958,n.
250, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo
anno,un’indennitàgiornalieraonnicomprensivaparia30euro.
Conilsuccessivocomma2ter,anch’essoinseritoexnovoconl’approvazionedegliemendamentinellasedutadel
22 novembre, è stato stabilito che le modalità di pagamento dell’indennità saranno disciplinate con un apposito
provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle PoliticheAgricole
AlimentarieForestalieconilMinistrodell’EconomiaedelleFinanze.
AUTORE:FRANCESCOPAOLO
CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>VARIE
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