ABBANOA_Conguagli regolatori partite pregresse 2005

Download Report

Transcript ABBANOA_Conguagli regolatori partite pregresse 2005

Presidenza Regionale
GVgv
Comunicazione trasmessa solo via PEC
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
(art. 6 comma 2, Legge 412/1991)
Oristano, 14.11.2016
Spett.le ABBANOA S.p.A.
Rappresentante Legale Dott. Alessandro RAMAZZOTTI
Pec: [email protected]
e p.c.
All'AGCM
Pec: [email protected]
All'AEEGSI
Pec: [email protected]
All'EGAS
Pec: [email protected]
All'ADICONSUM Nazionale
Pec: [email protected]
Oggetto: Conguagli regolatori partite pregresse 2005-2011
Inibitoria - Diffida ai sensi dell'art. 140 del Codice del consumo.
Il Sottoscritto Giorgio VARGIU, nella sua qualità di Presidente e di rappresentante legale di ADICONSUM-Sardegna con sede
legale in Via Ancona 1 a Cagliari e sede operativa in Piazza Roma pal. SOTICO n° 4 - piano 1° - a Oristano,
considerato
-
che Abbanoa S.p.A. ha emesso a carico degli utenti del servizio idrico integrato fatture per il pagamento di "conguagli partite
pregresse 2005 - 2011" per il complessivo ammontare di oltre 106 milioni di euro ” in asserita applicazione della delibera
della Gestione Commissariale dell’ATO Sardegna del 6.6.2014, e della delibera 643/2013 dell’Autorità per l’Energia elettrica, il
gas ed il servizio idrico;
-
che gli utenti verrebbero chiamati a pagare i suddetti conguagli regolatori, in ragione dei consumi fatturati per l’anno 2012,
con applicazione di una tariffa apposita che prevede il pagamento della somma di € 0,9746 per metro cubo, di cui 0,5978 per
il servizio idrico, € 0.1085 per il servizio di fognatura, € 0,2683 per il servizio depurazione;
-
che è rimasta senza effetto la diffida inoltrata in data 7 marzo 2015, il cui contenuto integralmente si richiama nel presente
atto;
-
che la scrivente Associazione è pervenuta alla determinazione di promuovere, a tutela delle ragioni degli utenti del servizio
idrico integrato, azione inibitoria ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo;
-
che ritiene opportuno rinnovare la diffida prima di dare corso all'azione di cui sopra nella convinzione della insussistenza del
diritto della Società Abbanoa S.p.A. in considerazione del fatto che:
a. gli utenti del servizio idrico non hanno mai stipulato alcun atto negoziale che preveda in capo al Gestore il diritto ad
ADICONSUM-Sardegna
Sede operativa: Piazza Roma Palazzo SOTICO - 09170 ORISTANO • Tel./Fax +39 0783.73945
Sede legale: Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI • Tel.+39 070.349931 Fax +39 070.304873
P.E.C.: [email protected] • e.mail: [email protected] • C.F. 92116540920
Presidenza Regionale
esigere un "conguaglio" nei termini dallo stesso postulati e che, correlativamente, essi mai hanno assunto alcun obbligo
di pagamento per tale titolo.
b. gli utenti rimangono estranei ad ogni procedimento di revisione tariffaria, essendo
legati al Gestore solo ed
esclusivamente da un nesso sinallagmatico che non consente e non tollera l'esistenza di un sistema di finanziamento del
servizio basato - anche solo in parte - su un prelievo coattivo introduttivo di un obbligo di pagamento svincolato dalla
regola della corrispettività posta dal primo comma dell'art. 154 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
c.
i provvedimenti amministrativi enunciati da Abbanoa S.p.A. a presupposto della sua iniziativa e pretesa sono incapaci di
interferire nel sinallagma.
d. anche per la denegata ipotesi in cui il conguaglio fosse dovuto lo stesso non sarebbe, comunque, esigibile in quanto il
relativo diritto sarebbe colpito da prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.
Per tutto quanto qui esposto e per quanto già contenuto nella richiamata diffida del 7 marzo 2015, la scrivente ADICONSUM
nell'interesse ed a tutela degli interessi collettivi degli utenti,
chiede
l'immediato annullamento in sede di autotutela del provvedimento di attuazione della Delibera e successive modificazioni e,
conseguentemente, di porre immediatamente fine gli atti ed ai comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli
utenti ed in specie a sospendere la fatturazione e la riscossione dei conguagli regolatori in quanto illegittimamente pretesa.
In pari tempo, rappresenta e conferma:
che la presente diffida viene inoltrata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140, comma cinque, del Codice del
Consumo per cui in difetto di ottemperanza e comunque infruttuosamente spirato il termine di quindici giorni dalla data della
stessa senza che si sia posto fine al comportamento considerato lesivo dei diritti e degli interessi dei consumatori, la scrivente
Associazione dei Consumatori provvederà ad intraprendere l'azione di cui al comma uno del medesimo articolo, nonchè quella
prevista dall'art. 37 del citato codice del consumo, oltre ad ogni iniziativa, in ogni competente sede, che riterrà utile per la
tutela dei diritti degli utenti.
Rinnova l'invito
All'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico:
a sospendere la esecutività della delibera della Gestione Commissariale Straordinaria per la Gestione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna DCS n° 18 del 26.06.2014, ordinando al gestore del Servizio Idrico Integrato - Abbanoa S.p.A. - di
astenersi da ogni atto di esecuzione della medesima, ed esercitare ogni potere di verifica e controllo finalizzati ad accertare se
la società Abbanoa S.p.A. e l'ATO Sardegna, non solo in relazione ai profili esposti ma anche in relazione a quanto potrà
costituire risultanza dell'invocata attività di indagine - da promuoversi, per quanto di ragione, anche d'ufficio - abbia posto in
essere azioni, omissioni, condotte o dichiarazioni e comunicazioni commerciali idonee a ledere i diritti e gli interessi degli
utenti del servizio idrico integrato della Sardegna, nonché ad adottare, in caso di positivo riscontro, ogni provvedimento
necessario o meramente opportuno, anche in sede cautelare, per la tutela
dei diritti e degli interessi lesi nonché ogni
consequenziale provvedimento sanzionatorio.
All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:
ad esercitare ogni potere di verifica e controllo finalizzati ad accertare se la società Abbanoa S.p.A. non solo in relazione ai
profili esposti ma anche in relazione a quanto potrà costituire risultanza dell'invocata attività di indagine - da promuoversi, per
quanto di ragione, anche d'ufficio - abbia posto in essere azioni, omissioni, condotte o dichiarazioni e comunicazioni
ADICONSUM-Sardegna
Sede operativa: Piazza Roma Palazzo SOTICO - 09170 ORISTANO • Tel./Fax +39 0783.73945
Sede legale: Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI • Tel.+39 070.349931 Fax +39 070.304873
P.E.C.: [email protected] • e.mail: [email protected] • C.F. 92116540920
Presidenza Regionale
commerciali idonee a ledere i diritti e gli interessi degli utenti del servizio idrico integrato della Sardegna, nonché ad adottare,
in caso di positivo riscontro, ogni provvedimento necessario o meramente opportuno, anche in sede cautelare, per la tutela
dei diritti e degli interessi lesi nonché ogni consequenziale provvedimento sanzionatorio.
All'EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna:
per i suesposti motivi a procedere all'immediato annullamento in sede di autotutela della delibera della Gestione
Commissariale Straordinaria per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna DCS n° 18 del 26.06.2014.
La presente è da intendersi valida quale reclamo per i singoli utenti interessati che hanno ricevuto da parte del Gestore Unico
la richiesta di pagamento del cd. conguaglio regolatorio, quale comunicazione di formale messa in mora, nonchè di formale
eccezione della prescrizione di ogni ragione di credito, ai sensi del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., nei termini di cui
in premessa.
Giorgio VARGIU
Presidente ADICONSUM-Sardegna
ADICONSUM-Sardegna
Sede operativa: Piazza Roma Palazzo SOTICO - 09170 ORISTANO • Tel./Fax +39 0783.73945
Sede legale: Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI • Tel.+39 070.349931 Fax +39 070.304873
P.E.C.: [email protected] • e.mail: [email protected] • C.F. 92116540920