Presidenza Regionale Alla Società ABBANOA SpA All`ATO

Download Report

Transcript Presidenza Regionale Alla Società ABBANOA SpA All`ATO

Presidenza Regionale
GVgv
Comunicazione trasmessa solo via PEC
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
(art. 6 comma 2, Legge 412/1991)
Oristano, 07.03.2015
Alla Società ABBANOA S.p.A.
Pec: [email protected]
All'ATO-Sardegna
Pec: [email protected]
e
All'AEEGSI
Pec: [email protected] mail: [email protected]
All'AGCM
Pec: [email protected]
e p.c.
Al Presidente della Regione Sardegna
Prof. Francesco PIGLIARU
[email protected]
Oggetto: Conguagli regolatori partite pregresse 2005-2011
richiesta di annullamento in sede di autotutela - richiesta accesso atti
comunicazione ai sensi dell'art. 140 del CdS - comunicazione di messa in mora.
Il Sottoscritto Giorgio VARGIU, nella sua qualità di Presidente e di rappresentante legale di ADICONSUM-Sardegna
con sede legale in Via Ancona 1 a Cagliari e sede operativa in Piazza Roma a Oristano,
vista
-
la nota stampa con cui Abbanoa SpA ha comunicato di aver dato avvio la fatturazione per i “conguagli regolatori –
partite pregresse” in asserita applicazione della delibera dell’ATO Sardegna del 6.6.2014, e della delibera 643/2013
dell’Autorità per l’Energia;
considerato
-
che l’operazione mira ad ottenere il pagamento dai cittadini utenti della Regione Sarda di oltre 106 milioni di euro,
per la copertura di asserite, indimostrate ed indimostrabili partite pregresse sostenute da Abbanoa SpA per gli anni
dal 2005 al 2011;
-
che gli utenti verrebbero chiamati a pagare i suddetti conguagli regolatori, in ragione dei metri cubi d’acqua
consumati nell’anno 2012, con un importo complessivo di € 0,9746 per metro cubo, di cui 0,5978 per il servizio
idrico, € 0.1085 per il servizio di fognatura, € 0,2683 per il servizio depurazione;
-
che l’utilizzo dei consumi per l’anno 2012 per la ripartizione dei costi tra gli utenti per gli anni dal 2005 al 2011,
dimostra l’assoluta apoditticità dei parametri utilizzati da ATO Sardegna e/o da Abbanoa SpA, posto che non può
tenere in alcun conto le eventuali modifiche intervenute nella composizione del nucleo familiare e/o della
destinazione d’uso degli immobili a destinazione diversa;
-
che l’asserzione contenuta nel comunicato di Abbanoa SpA secondo cui “non si tratta di conguagli retroattivi, ma
ADICONSUM-Sardegna
Sede operativa: Piazza Roma Palazzo SOTICO - 09170 ORISTANO • Tel./Fax +39 0783.73945
Sede legale: Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI • Tel.+39 070.349931 Fax +39 070.304873
P.E.C.: [email protected] • e.mail: [email protected] • C.F. 92116540920
Presidenza Regionale
di una componente della tariffa 2014 che tiene conto del disallineamento tra i costi ammissibili (operativi e per
investimenti) sostenuti in passato e gli importi tariffari applicati all'utenza” è smentita dalla stessa voce descrittiva
contenuta nella fattura “partite pregresse conguaglio regolatorio 2005 / 2011”;
ritenuto
-
che le diposizioni regolamentari assunte dall’Autorità dell’Energia e dall’ATO Sardegna confliggono con i principi
costituzionali che regolano i rapporti tra cittadino utente e pubblica amministrazione, in termini di buon
andamento, trasparenza e certezza del diritto e dei diritti;
-
che, in particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di statuire che la regola di irretroattività
dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del
principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali
sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle
situazioni soggettive del privato;
-
che il principio di irretroattività può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in
sede di esercizio del potere regolamentare come gli atti dell’Autorità dell’Agenzia;
-
che è illegittima la pretesa di ottenere conguagli per annualità in cui al momento è ampiamente maturato il
termine quinquennale di prescrizione anche della tariffa;
-
che con l’applicazione del conguaglio regolatorio per tutti gli utenti per gli anni 2005 -2011, Abbanoa andrebbe
illegittimamente ad introitare somme anche da parte di utenti residenti in Comuni, nei quali (per gli anni in
riferimento) non gestiva il servizio.
Per tutto quanto esposto, la scrivente ADICONSUM nell'interesse ed a tutela degli interessi collettivi degli utenti,
chiede
l'immediato annullamento in sede di autotutela del provvedimento di attuazione della Delibera e successive
modificazioni e, conseguentemente, di porre immediatamente fine gli atti ed ai comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti ed in specie a sospendere la fatturazione e la riscossione dei conguagli
regolatori in quanto illegittimamente pretesa.
In pari tempo,
rappresenta e comunica
ad Abbanoa S.p.A. che la presente diffida viene inoltrata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140, comma
cinque, del Codice del consumo per cui infruttuosamente spirato il termine assegnato per porre fine al
comportamento considerato lesivo dei diritti e degli interessi dei consumatori, la scrivente Associazione dei
Consumatori provvederà ad intraprendere l'azione di cui al comma uno del medesimo articolo, nonchè quella
prevista sia dal successivo comma dieci che dall'art. 37 del citato codice del consumo oltre ad ogni iniziativa, in
ogni competente sede, che riterrà utile per la tutela dei diritti degli utenti.
Altresì,
formula ai sensi della L. 241/1990 istanza di acceso agli atti
e chiede di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:
1) Delibera commissario ATO n° 16 del 26.6.2014, con tutti gli allegati se esistenti ed in particolare la
relazione afferente il calcolo dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012;
2) Delibera assemblea soci Abbanoa del 18.12.2014.
ADICONSUM-Sardegna
Sede operativa: Piazza Roma Palazzo SOTICO - 09170 ORISTANO • Tel./Fax +39 0783.73945
Sede legale: Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI • Tel.+39 070.349931 Fax +39 070.304873
P.E.C.: [email protected] • e.mail: [email protected] • C.F. 92116540920
Presidenza Regionale
Invita
l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico:
a sospendere la esecutività della delibera della Gestione Commissariale Straordinaria per la Gestione del Servizio
Idrico Integrato della Sardegna DCS n° 18 del 26.06.2014, ordinando al gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A. - di astenersi da ogni atto di esecuzione della medesima, ed esercitare ogni potere di verifica e
controllo finalizzati ad accertare se la società Abbanoa S.p.A. e l'ATO Sardegna, non solo in relazione ai profili
esposti ma anche in relazione a quanto potrà costituire risultanza dell'invocata attività di indagine - da
promuoversi, per quanto di ragione, anche d'ufficio - abbia posto in essere azioni, omissioni, condotte o
dichiarazioni e comunicazioni commerciali idonee a ledere i diritti e gli interessi degli utenti del servizio idrico
integrato della Sardegna, nonchè ad adottare, in caso di positivo riscontro, ogni provvedimento necessario o
meramente opportuno, anche in sede cautelare, per la tutela dei diritti e degli interessi lesi nonchè ogni
consequenziale provvedimento sanzionatorio.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:
ad esercitare ogni potere di verifica e controllo finalizzati ad accertare se la società Abbanoa S.p.A. non solo in
relazione ai profili esposti ma anche in relazione a quanto potrà costituire risultanza dell'invocata attività di
indagine - da promuoversi, per quanto di ragione, anche d'ufficio - abbia posto in essere azioni, omissioni,
condotte o dichiarazioni e comunicazioni commerciali idonee a ledere i diritti e gli interessi degli utenti del servizio
idrico integrato della Sardegna, nonchè ad adottare, in caso di positivo riscontro, ogni provvedimento necessario o
meramente opportuno, anche in sede cautelare, per la tutela dei diritti e degli interessi lesi nonchè ogni
consequenziale provvedimento sanzionatorio.
la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna:
per i suesposti motivi, l'immediato annullamento in sede di autotutela della delibera della Gestione Commissariale
Straordinaria per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna DCS n° 18 del 26.06.2014.
La presente è da intendersi valida quale reclamo per i singoli utenti interessati che hanno ricevuto da parte del
Gestore Unico la richiesta di pagamento del cd. conguaglio regolatorio, nonchè quale comunicazione di formale
messa in mora.
Giorgio VARGIU
Presidente ADICONSUM-Sardegna
ADICONSUM-Sardegna
Sede operativa: Piazza Roma Palazzo SOTICO - 09170 ORISTANO • Tel./Fax +39 0783.73945
Sede legale: Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI • Tel.+39 070.349931 Fax +39 070.304873
P.E.C.: [email protected] • e.mail: [email protected] • C.F. 92116540920