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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi
Prot. n. DDA/0003064 del 28 dicembre 2016
Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza DDA/993,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n.
680/13/CONS e dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento
n. 446/DDA/CA)
Con istanza DDA/993, pervenuta in data 27 dicembre 2016 (prot. n. DDA/0003060), è
stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e
Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società BIM
Distribuzione S.r.l., la presenza, sul sito internet http://altadefinizione.onl/, in presunta
violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, della seguente opera di carattere
audiovisivo:
-
“Suffragette”, alla pagina internet
<omissis>
L’istante dichiara, altresì, che: “L'analisi del sito ha rilevato la presenza di
numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV,evidenziando dunque il
carattere di massività del sito segnalato. In data 22 dicembre 2016 i domini
altadefinizione.film e altadefinizione.vision, già segnalati ad AGCOM da FAPAV con
l'istanza DDA/985, consentono il redirect al sito altadefinizione.onl, oggetto della
presente istanza. Il sito altadefinizione.onl è dunque un alias di altadefinizione.film e
altadefinizione.vision dal momento che, oltre a sussistere il redirect sopra indicato,
risulta uguale nel layout grafico e nella struttura degli URL delle singole pagine”.
Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risulta accessibile, alla pagina
internet sopra indicata, la riproduzione dell’opera audiovisiva sopra riportata e la stessa
appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett.
a) e d), della citata legge n. 633/41.
Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:
-
il nome a dominio risulta registrato dalla società Whoisguard Inc, società
specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di
mascheramento dei dati dell’utente, con sede legale in Panama; gli indirizzi di
posta
elettronica
indicati
sono
[email protected]
e
[email protected], mentre l’indirizzo mail di contratto del sito è
[email protected];
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-
i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc.,
con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d’America, il cui
indirizzo di posta elettronica è [email protected]; alla medesima società
sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Phoenix,
Arizona, Stati Uniti d’America;
-
circa il 92% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.
La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile,
improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i
presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.
Inoltre, si rileva che alias dello stesso sito erano già stati oggetto di precedente decisione
di inibizione dell’accesso da parte dell’Autorità con delibera n. 251/16/CSP e tale
elemento, valutato unitamente alla circostanza che l’istanza DDA/993 è stata presentata
da un’associazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. u) del Regolamento giustifica
l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 dello stesso.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i
destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server,
i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste
di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi
spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l’accesso alle opere oggetto
dell’istanza e dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio diritti digitali della
scrivente Direzione all’indirizzo PEC [email protected], la quale disporrà, in tal caso,
l’archiviazione del procedimento in via amministrativa.
Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio
non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.
Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione
potranno essere trasmesse all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione,
all’attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del
procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo [email protected], indicando
nell’oggetto il numero di istanza “DDA/993”, entro il termine di tre giorni lavorativi
dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.
Il termine di conclusione del presente procedimento è di dodici giorni lavorativi,
decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza DDA/993, come stabilito dall’art. 9, comma
1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il 13
gennaio 2017.
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Come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede
alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul
sito internet dell’Autorità www.agcom.it in ragione dell’elevato numero di destinatari che
rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.
IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore
Firmato da:
Benedetta Alessia Liberatore
Data: 28/12/2016 10:44:52
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