Dirigenti partecipi delle previsioni di cassa

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Sabato
24/12/2016
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Direttore Responsabile
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Pierluigi Magnaschi
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GIUSTIZIA E SOCIETÀ
Dirigenti partecipi delle
previsioni di cassa
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I singoli dirigenti o responsabili di servizi devono
partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di
cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilita di cni all'art. 183, comma 8, del Tuel. È uno
dei suggerimenti più interessanti contenuti nello schema di
relazione dell'organo di revisione degli enti locali sulla
proposta di bilancio di previsione e pluriennale 2017-2019
resa disponibile nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale
dei commercialisti (si veda ItaliaOggi del 17/12/2016). Il
documento, redatto in collaborazione con l'Associazione
nazionale certificatori e revisori enti locali (Ancrel), è
aggiornato sulla base della normativa vigente. In
particolare, esso tiene conto delle novità introdotte dalla
legge 164/2016, che ha modificato la legge 243/2012 sul
pareggio di bilancio, cancellando l'obbligo di conseguirlo
anche in termini di cassa. La cassa, tuttavia, rimane da
monitorare con estrema attenzione, visto che, in base al
digs 118/2011, le relative previsioni costituiscono limite ai
pagamenti. Da qui, l'importanza di una verifica sulla loro
correttezza, che ovviamente non può essere condotta solo
dal servizio finanziario, ma richiede l'apporto collaborativo
anche del settore che gestisce la spesa, il cui dirigente o
responsabile, all'atto dell'impegno, è chiamato ad attestare,
sotto la propria responsabilità, che «il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa». Più in generale, la nuova contabilità
impone di rafforzare le sinergie fra la ragioneria ed i settori
tecnici. Ad esempio, lo schema di relazione elaborato dal
Cndcec lo evidenzia rispetto al fondo pluriennale vincolato,
la cui corretta configurazione è determinante anche ai fini
del conseguimento del saldo di finanza pubblica. Matteo
Barbero
Autonomie
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