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DELIBERAZIONE N. 68/3 DEL 20.12.2016 Oggetto:

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Direttive per gli enti e le agenzie regionali. L.R. 11 novembre 2016, n. 28, art. 1, comma 4. L’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la proposta n. 1625 del 2016, riferisce che la legge regionale 11 novembre 2016, n. 28, ha disposto in merito alle risorse da iscrivere nei fondi per le progressioni professionali dell’Amministrazione e degli enti e delle agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale. In particolare, nel comma 3 dell’articolo 1 della suddetta legge sono state stanziate risorse aggiuntive da iscrivere nel predetto fondo, limitatamente all’Amministrazione regionale, a compensazione delle economie per le cessazioni intervenute in annualità pregresse il 2015, pari a complessivi euro 4.652.000 (di cui euro 964.000 a decorrere dal 2016, euro 539.000 a decorrere dal 2017 ed euro 682.000 a decorrere dal 2018). Nel successivo comma 4 dell'articolo 1, invece, la legge ha previsto che “Gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale sono autorizzati a stanziare, nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci, risorse per le finalità di cui al comma 3 in misura proporzionale alla consistenza del proprio personale rispetto a quello dell'Amministrazione regionale sulla base del parametro stabilito dalla Giunta regionale”. La Giunta regionale deve, pertanto, definire il parametro che consenta agli enti e alle agenzie regionali l’iscrizione delle risorse aggiuntive nel proprio fondo per le progressioni, nell’ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci. L’Assessore ritiene che il parametro in questione debba essere costituito dall’importo medio per dipendente delle risorse assegnate all’Amministrazione regionale, calcolato prendendo come riferimento la consistenza del personale a tempo indeterminato al 31.12.2015, inquadrato nelle categorie/aree di contrattazione regionale, come individuata nell’ultimo conto annuale certificato (tabella 1 del contro annuale). Per l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), istituita con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, si ritiene di dover prendere a riferimento l’attuale consistenza del personale. 1/2

DELIBERAZIONE N. 68/3 DEL 20.12.2016 Nell’allegato alla presente deliberazione è riportato il suddetto parametro nonché gli importi, comprensivi degli oneri riflessi e dell’Irap a carico del datore di lavoro, che ciascun ente o agenzia del comparto regionale di contrattazione collettiva è autorizzato a stanziare nell’ambito delle disponibilità del rispettivo bilancio. La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine alle risorse aggiuntive per le progressioni professionali ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale DELIBERA di approvare la proposta dell’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e l’allegata tabella in ordine alle risorse aggiuntive per le progressioni professionali degli enti e delle agenzie del comparto regionale di contrattazione collettiva, determinate ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28. Il Direttore Generale Alessandro De Martini Il Vicepresidente Raffaele Paci 2/2