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art. 2214 del Codice Civile - art. 14, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600
a chi si applica
a chi NON si applica
contenuto
modalità
sanzioni
casi pratici
scadenze
a chi si applica
Imprenditori che esercitano attività commerciale (fatta eccezione per i piccoli imprenditori).
La normativa fiscale ne prevede la tenuta per i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria per obbligo di legge (o
per opzione).
a chi NON si applica
Non sono obbligati alla tenuta del libro degli inventari:
- coltivatori diretti del fondo, artigiani o commercianti che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia
- soggetti non titolari di reddito di impresa
- soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità semplificate
contenuto
Ai fini civilistici l'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all' impresa, nonché delle
attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima; nelle valutazioni occorrerà riferirsi ai criteri fissati dal Codice Civile per le
società per azioni.
La norma non specifica se le attività e le passività debbano essere indicate e valutate singolarmente o se, invece, sia poss ibile raggruppare i
singoli elementi in classi omogenee, in modo da evitare un dettaglio eccessivo. In mancanza di specificazione, si deve comun que ritenere
che l'indicazione delle attività e delle passività debba essere analitica. L'inventario si chiude con il contenuto del bilanc io di esercizio (Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario).
Ai fini tributari, oltre agli elementi prescritti dal Codice Civile o da leggi speciali, l'inventario deve indicare:
- la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee, per natura e valore
- il valore attribuito a ciascun gruppo
Per i contribuenti in contabilità ordinaria, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche
nel libro inventari, con conseguente esonero della tenuta del libro cespiti.
modalità
Il libro degli inventari può essere tenuto mediante:
- registri cartacei rilegati, a compilazione manuale
- modalità meccanografica con stampa a modulo continuo o fogli singoli preventivamente numerati con indicazione dell'anno
- modalità elettronica con sottoscrizione digitale e marcatura temporale
Ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile, il libro inventari non necessita di bollatura né vidimazione iniziale.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini
delle imposte dirette.
Il libro degli inventari è soggetto ad imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 ogni 100 pagine (o n. 2.500 registrazione per libri tenuti in
modalità elettronica) per le società di capitali e di Euro 32,00 per le società di persone e le imprese individuali. Qualora tenuto in modalità
elettronica, l'imposta va assolta mediante mod. F24 entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio (30 aprile o 29 aprile negli anni
bisestili).
Il registro va conservato per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
sanzioni
La mancata o irregolare tenuta del libro inventari (al pari di ogni altro registro previsto in materia di imposte dirette) è punita con la sanzione
da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 (ridotta ad Euro 500,00 per irregolarità di scarsa rilevanza, semprechè non ne sia derivato ostacolo
all'accertamento delle imposte dovute).
L'indicazione irregolare o insufficiente dei dati dell'inventario può dare origine ad un accertamento induttivo.
casi pratici
SCHEMA COMPOSIZIONE INVENTARIO
PRIMA PARTE
Indicazione e valutazione in forma analitica di :
- attività
- passività
- capitale netto
SECONDA PARTE
Indicazione della consistenza dei ben raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore e del valore attribuito a cia scu gruppo - Art. 15 D.P.R. 600/1973
TERZA PARTE
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario
Lo Stato Patrimoniale e il conto economico, salve le disposizioni del Codice Civile, possono essere redatti con qualsiasi sch ema, purché conformi ai principi della tecnica
contabile.
scadenze
22 Dicembre 2016
a cura di Giovanna Greco