Un principio che travalica il quesito e offre soluzioni de iure condendo

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Transcript Un principio che travalica il quesito e offre soluzioni de iure condendo

Cass. pen., Sez Un., 24 aprile 2016 (dep. 29 settembre 2016),
n. 40518 Pres. Canzio – rel. Rotundo e Taysir
Impugnazioni – Inammissibilità – Difensore non iscritto
all’albo speciale – Diritto di impugnazione - Sostituto
del difensore in possesso del titolo abilitativo – Legittimato.
Dalle
corti
È ammissibile il ricorso in Cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia
o d’ufficio, non cassazionista.
I testi integrali della sentenza e dell’ordinanza di rimessione sono accessibili sul sito
della rivista.
Un principio che travalica il quesito e offre soluzioni
de iure condendo
1. La questione posta
L’ordinanza di rimessione della prima sezione penale muoveva dall’assunto che non
potesse ritenersi consentito dall’ordinamento processuale l’esercizio del diritto di impugnazione da parte del difensore non cassazionista, attraverso la nomina di un sostituto in
possesso del titolo abilitativo.
Di conseguenza appuntava il ragionamento sulla possibilità di “adottare statuizioni di
condanna nei riguardi del difensore, e non della parte dallo stesso rappresentata, in situazioni in cui ab origine il mandato conferito volontariamente dall’imputato non possa
esplicarsi nel giudizio di legittimità per carenza dei requisiti soggettivi del professionista
prescelto.”
2. Commento
La motivazione in esame è interessante sotto diversi profili sistematici.
L’ordinanza invero presentava aspetti inquietanti diretti a sostenere la possibilità di
condannare in proprio il difensore che esercitava il proprio mandato, affermando che
il difensore non abilitato, anziché operare a sua scelta l’individuazione di un sostituto,
esercitando un diritto di cui era privo, avrebbe potuto e dovuto mantenere i contatti con il
proprio assistito e suggerirgli di scegliere altro legale in grado di assisterlo adeguatamente
nel giudizio di legittimità.
In ragione di questa censura nei confronti delle modalità di esercizio del diritto di dife-
Luana Granozio
sa, non ravvisava i presupposti per poter porre a carico dell’indagato, nel cui nome il ricorso è stato proposto, l’onere delle spese, dal momento che, per quanto dedotto dal difensore,
egli è irreperibile sin da un momento antecedente la presentazione dell’impugnazione,
iniziativa di cui nulla ha potuto apprendere, sicché alcun addebito di colpa può muoversi
a parte rimasta inconsapevole di quanto processualmente compiuto per suo conto.
Preliminarmente le Sezioni Unite non condividono il presupposto della sezione remittente e svolgono un’analisi dell’istituto della sostituzione processuale. Da tali argomentazioni, poi, discende la enunciazione di un principio che poco o nulla ha a che vedere con
la questione posta. La soluzione appare piuttosto conseguire dalla ricognizione sistematica
relativa alla difesa d’ufficio anche nella prospettiva di riforma del codice di procedura penale in corso di discussione.
I confini tracciati con riferimento alla sostituzione processuale delineano la figura di cui
all’art. 102 c.p.p. come un collaboratore del difensore, destinato a lavorare anche a fianco
del titolare della difesa.
Rifiutando le argomentazioni relative a un ruolo episodico ed estemporaneo del sostituto ed alla permanenza della titolarità dell’ufficio defensionale, questa decisione enfatizza
il rapporto di sostituzione e lo estende anche alla difesa di ufficio.
Il secondo punto, affrontato criticamente è quello relativo all’esercizio da parte del sostituto processuale degli stessi diritti e dei medesimi obblighi riguardanti il difensore sostituito.
Anche in proposito la decisione giunge ad una affermazione che supera le argomentazioni
della ordinanza di rimessione ovvero l’autonomia del diritto di impugnazione del difensore
in proprio che viene distinta dalla legittimazione a proporre ricorso per Cassazione.
Tale riconoscimento se da un lato si pone in continuità con la disciplina delle impugnazioni tracciata anche da precedenti pronunce delle Sezioni Unite, per altro verso estende
il tema, soprattutto con riferimento alla difesa d’ufficio.
Invero, tale distinzione è essenziale per superare il dato formale dedotto nella ordinanza che sosteneva la necessità che la sostituzione del difensore con altro patrocinatore
avvenga nel rispetto delle disposizioni che regolano i singoli istituti processuali, e quindi
di quanto previsto dall’art. 613 c.p.p. Di talché la decisione afferma che è sufficiente che
l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione.
3. Conclusioni.
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Con queste argomentazioni, le Sezioni Unite giungono a risolvere una questione che
non è formalmente posta con l’ordinanza di rimessione, ma che ridisegna l’ambito della
difesa con una lungimiranza che sembra prevedere e risolvere questioni future, allorquando dovesse essere soppresso l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,»
all’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale come previsto dal disegno di
legge di Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, presentato il 23 dicembre 2014 ed in discussione al Senato.
Qualora dovesse essere esclusa la facoltà della parte di sottoscrivere personalmente il
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ricorso in Cassazione, il primo strumento per garantire il diritto di difesa sarà la nomina
da parte dell’avvocato (anche d’ufficio) di un sostituto processuale iscritto all’albo speciale
per la proposizione del ricorso.
Un ultimo inciso si aggiunge ai precedenti argomenti: “qualora non si ritenga di avvalersi di tale rimedio, si potrà pur sempre richiedere la sostituzione del difensore con altro
idoneo all’autorità giudiziaria, trattandosi di giustificato motivo”.
Il quadro delineato dalla decisione in commento traccia dunque una figura di difensore
(anche d’ufficio) consapevole e tecnicamente attrezzato che esercita il diritto di difesa fino
in fondo in modo attivo attraverso la nomina ovvero la tempestiva rinunica al mandato.
La complessità delle conseguenze di tale ricostruzione sistematica non è agevole, specie, ma non solo, con riferimento all’esercizio del diritto di difesa con incarico d’ufficio e
nell’interesse di un soggetto che non mantenga i contatti con il difensore, poiché senza
dubbio la riforma dell’istituto della assenza non ha scongiurato le situazioni di mancata
conoscenza del processo verificate (e censurate dalla Corte europea) con il processo contumaciale.
Appare rilevante, sul punto, il tema del superamento del principio dell’unicità della
impugnazione introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 317 del 4 dicembre
2009 quando ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate
dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore
dell’imputato.
La giurisprudenza di legittimità non è univoca nella applicazione di tale principio, e
se tende a riconoscere un temperamento del principio di unicità dell’impugnazione nella
ipotesi in cui l’impugnazione è proposta dal difensore di ufficio, al contrario acconsente
a sacrificare la tutela del soggetto rimasto ignaro del processo, quando esiste la “foglia di
fico” del difensore di fiducia.
La pronuncia commentata, respinge una visione riduttiva del ruolo del difensore, la
difesa tecnica viene invece ritenuta essenziale all’equilibrio del sistema.
Affinché questo non si risolva con un detrimento delle garanzie è necessaria un’avvocatura specializzata e consapevole.
Dalle corti
Luana Granozio
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