Comunicato Ufficiale

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C.U. N. 36 del 19/12/2016
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/ 055 617028
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STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Comunicato Ufficiale n. 36 del 19/12/2016
CALCIO A 5
FEMMINILE SERIE C
COPPA ITALIA
Quarti di Finale
ESTRAFORUM Via di Maliseti snc PRATO
Q1: FUTSALFLORENTIA – OTTAVIANO PAZZI VALDARNIA lunedì 19 dicembre 2016 ore 20:30
Q2: C.F. PELLETTERIE – MONTECALVOLI C5 lunedì 19 dicembre 2016 ore 22:00
Q3: CALCETTO INSIEME – BULLS SAN GIUSTO C5 martedì 20 dicembre 2016 ore 20:30
Q4 : FIRENZE C5 – CUS PISA martedì 20 dicembre 2016 ore 22:00
Semifinali
ESTRAFORUM Via di Maliseti snc PRATO
S1 : Q1 – Q4 mercoledì 21 dicembre 2016 ore 20:30
S2 : Q2 – Q3 mercoledì 21 dicembre 2016 ore 22:00
Finale
ESTRAFORUM Via di Maliseti snc PRATO
S1 – S2 venerdì 23 dicembre 2016 ore 20:30
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C.U. N. 36 del 19/12/2016
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana
Per omissione nella pubblicazione, si precisa la composizione della Corte di Appello
Sportiva Territoriale e si riporta la decisione già pubblicata con il C.U. n. 34 del 12/12/2016.
La Corte di Appello così composta: - Secondo collegio Dott. Carmine
Compagnini
Presidente
Avv. Pietro
Villari
Componente
Dott. Riccardo
Golia
Componente
Sig. Giuseppe Camarlinghi
Rappresentante AIA
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Fabrizio Tosi si è riunita il giorno 02
Dicembre 2016 alle ore 18.00 e seguenti assumendo la seguente decisione:
Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano, avverso la squalifica
fino al 19 ottobre 2018 inflitta dal G.S.T. al giocatore Gemignani Michele ( C.U. n. 14 del
19/10/2016).
Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano adiva
questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., specificata in
epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Gemignani nel corso dell’incontro
casalingo, disputato in data 18/09/2016, contro la Società Pontremolese 1919.
Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Dopo essere stato espulso cercava di colpire
il D.G. non riuscendovi perché fermato da 2 compagni di squadra, Di poi, svincolatosi, colpiva con
un calcio poco sopra al ginocchio l'arbitro che per il forte dolore cadeva a terra. Dovevano
intervenire altri giocatori per trattenerlo. Dopo la gara il D.G. si recava presso il pronto soccorso
dell'ospedale di Massa dove veniva dismesso con prognosi di 6 giorni.”
La società reclamante nell'atto di impugnazione, correttamente, non nega tutti gli avvenimenti
contestati ma eccepisce unicamente l'insussistenza del gesto violento; afferma che il contatto
sarebbe stato involontario, avvenuto in maniera fortuita nell'ambito di una concitata e veemente
protesta.
Nel gesto non sarebbe ravvisabile alcuna volontà lesiva ed il contatto sarebbe stato (non) leggero
considerate le limitate conseguenze che avrebbero consentito al D.G., dopo pochi minuti, di
continuare e terminare la gara.
La società poi sottolinea che il giovane atleta avrebbe (poi) innegabili conseguenze da una
decisione considerata eccessivamente onerosa e sottolinea il suo stato emotivo angosciato per
l'impossibilità di giocare a calcio per un così lungo periodo.
Chiedendo un approfondimento istruttorio che coinvolga il D.G., evidentemente per avere
conferma delle tesi difensive spese, la società conclude per la riduzione della squalifica
comminata.
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C.U. N. 36 del 19/12/2016
All’udienza del 2 dicembre 2016 partecipava l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting
Bozzano, rappresentata da un delegato, il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto
dal D.G, confermava il contenuto dell'atto di impugnazione e, riportando le scuse dell'atleta
mortificato dall'avvenuto, sottolineava l'eccessività della squalifica.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
L'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. tramite supplemento acquisito in atti ha consentito di
comprendere la portata di quanto accaduto.
Nel supplemento il dato principale che emerge con chiarezza è la descrizione degli avvenimenti
che appare contrastare le eccezioni difensive formulate con riferimento alla presunta involontarietà
del gesto.
In tal senso non possono trovare rilievo i richiami della difesa, con riferimento alle conseguenze
che il provvedimento disciplinare avrebbe sulla carriera del giovane atleta e sul suo sviluppo; agli
organi di giustizia non spettano valutazioni di tal genere - che potrebbero ben essere presenti, in
modo differenziato, in una pletora di giovani atleti - ma sugli stessi incombe esclusivamente un
dovere di applicazione delle norme e delle sue inevitabili conseguenze.
In ogni caso il D.G. infatti, nel documento, pur confermando la piena volontarietà del gesto che gli
provocava dolore, attesta di essere comunque riuscito a terminare l'incontro.
La certificazione allegata conferma l'evento lesivo (prognosi di sei giorni) pur non evidenziando
alcun segno clinico oggettivo - come ematomi ed escoriazioni - ad esclusione della comprensibile
dolorabilità della coscia destra accusata dall'arbitro.
Risulta evidente che il gesto, irruento ed aggressivo, posto in essere dal giocatore sia meritevole di
idonea sanzione ma al contempo appare verosimile che il giocatore non abbia posto, nella
condotta volontaria ed illecita, quella concreta consapevolezza lesiva tale da cagionare al D.G.
conseguenze di rilievo obiettivo.
In tale ottica il comportamento illecito assunto dal Gemignani appare parzialmente ridimensionato
rispetto al quadro iniziale e sembra deporre in direzione di una contenuta volontà lesiva in capo al
giocatore.
Il D.G. conferma la volontarietà nel contatto fisico ma, a parere di questa Corte Sportiva d'Appello
Territoriale - pur non esimendo il calciatore da una inevitabile squalifica sia per il modo
provocatorio con il quale si è inizialmente rivolto all'arbitro sia per la successiva azione scomposta
che lo ha portato al contatto fisico - non sembrano sussistere, nel caso concreto, quelle
conseguenze - oggettive e riscontrabili - che appaiono come elemento necessario per le
squalifiche di ampia portata
La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore Gemignani, per i motivi sopra esposti, deve
essere dunque essere ridotta solo in ragione delle limitate conseguenze che appaiono compatibili
esclusivamente con una ridotta volontà lesiva.
Occorre però evidenziare che devono trovare applicazione le recenti misure atte a prevenire e
contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara contenute nell'art. 16 comma 4
bis: “Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle
decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che
le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a
carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per
prevenire e contrastare tali episodi.”
In tal senso il Comunicato Ufficiale n. 305/A del 11 marzo 2016 con riferimento al Comunicato
104/A del 17 Dicembre 2014 impone agli Organi di Giustizia sportiva (G.S.Territoriali e
C.S.A.Territoriale) operanti in ambito dilettantistico e del Settore Giovanile, che abbiano
pronunciato decisioni di cui all’art 16, comma 4 bis del CGS, di inoltrare tempestivamente all’ufficio
della Federazione preposto le decisioni riguardanti le condotte violente poste in essere nei
confronti dei D.G. che siano divenute definitive.
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C.U. N. 36 del 19/12/2016
P.Q.M.
la Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino al 19 aprile
2018 anziché fino al 19 ottobre 2018.
Ordina la trasmissione della presente decisione al competente Ufficio della F.I.G.C. per gli
adempimenti previsti dal richiamato C.U. n. 305/2016.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 19/12/2016.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)
Il Presidente
(Dr. Paolo Mangini)
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